Regione del Veneto

 

Deliberazione della Giunta

(7^ legislatura)

 

Presidente: Giancarlo Galan

V. Presidente: Fabio Gava

Assessori:            Renato Chisso

Giancarlo Conta

Marialuisa Coppola

Antonio De Poli

Marino Finozzi

Massimo Giorgetti

Raffaele Grazia

Antonio Padoin

Floriano Pra

Ermanno Serrajotto

Raffaele Zanon

 

Segretario: Antonio Menetto

 

n. 3727 del 20/12/2002

 

OGGETTO: Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari per i quali è stata inoltrata domanda di regolarizzazione ex art. 33 - L. 30.07.2002 n. 189 e art. 1 - L. 09.10.2002 n. 222.

 

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava - di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali - Antonio De Poli - e l’Assessore alle Politiche della Sicurezza e Flussi Migratori - Raffaele Zanon - riferisce quanto segue.

 

L’entrata in vigore delle recenti disposizioni in materia di immigrazione le leggi n. 189 del 30.07.2002 e n. 222 del 09.10.2002, oltre a introdurre delle modifiche al decreto legislativo n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) relativamente agli aspetti che riguardano le modalità e le cause di ingresso e di espulsione dal territorio italiano, hanno previsto la possibilità per chi ha occupato alle proprie dipendenze, nel trimestre antecedente

l’entrata in vigore delle nuove norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, di legalizzare le medesime posizioni attraverso una apposita dichiarazione con contestuale versamento contributivo forfettario. La dichiarazione da inoltrarsi alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo - competente per territorio, entro il termine già scaduto del 11.11.2002, determina la non punibilità per le norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale nonché per gli altri reati e le violazioni

amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.

Le situazioni lavorative contemplate dalla normativa in oggetto riguardano personale di origine extracomunitaria che risulta essere occupato in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza, in attività di lavoro domestico, di sostegno familiare (colf) e infine in attività di lavoro subordinato in genere.

Stante la su esposta e richiamata normativa statale la quale nello specifico non contempla alcuna disposizione in materia di iscrizione al S.S.N., in attesa di specifici indirizzi da parte del Ministero della Salute, con nota assessorile del 29.10.2002 prot. n. 50720/50.01.51, relativamente agli stranieri per i quali era in corso la domanda di regolarizzazione, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, si disponeva che i medesimi soggetti erano temporaneamente iscrivibili al S.S.N. per 3 mesi senza scelta del M.M.G.

Tale soluzione poteva rappresentare in via transitoria un “equo compromesso assistenziale” tra quanto previsto dalla normativa vigente in materia di iscrizione obbligatoria al S.S.N. per causa di lavoro, art. 34 punto a) del Decreto Legislativo n. 286/98, il quale a riguardo subordina l’iscrizione al S.S.N.(per il periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno) al rilascio del primo permesso di soggiorno da parte delle Questure e quanto di fatto in corso di espletamento da parte degli stessi interessati richiedenti la regolarizzazione, i quali nel frattempo adempiono tra l'altro all’obbligo del

versamento degli oneri fiscali previsti concorrenti alla copertura finanziaria del S.S.N..

La suddetta regolamentazione prevista in ambito regionale per i soggetti in attesa di regolarizzazione, peraltro, oltre un certo limite temporale, non risulta essere più sostenibile in quanto si scontra con due evenienze che operativamente hanno delle ricadute importanti.

La prima segnalata anche da Imprenditori e Associazioni di Categoria è relativa alle modalità di prescrizione dei periodi di astensione dal lavoro per malattia, funzione ordinariamente posta in capo al M.M.G.. La seconda evidenziata dalle strutture distrettuali riguarda i familiari a carico, in molti casi rappresentati da soggetti in età evolutiva, i quali pertanto non fruendo per ricaduta, del P.L.S. si trovano di fatto costretti a rivolgersi ai P.S. dei presidi ospedalieri.

In relazione alla medesima problematica inoltre, con nota del 27.11.2002 proc.3040/02/WA, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, è stata inoltrata formale richiesta all’Assessorato regionale alle Politiche Sanitarie, a che la Regione “ nell’abito della leale collaborazione tra enti …al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla L. 189/02” impartisca direttive alle Aziende U.L.S.S. dirette a garantire l’assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri per i quali è stata presentata dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 33 della L. 109/02 e della L. 222/02. La medesima iniziativa, finalizzata a garantire copertura sanitaria piena nelle more del

perfezionamento della procedura relativa alla stipula del contratto di soggiorno e quindi del

relativo rilascio di permesso di soggiorno, si riporta, è stata già assunta dalle Regioni Lazio

e Toscana.

Premesso quanto sopra richiamato e in ragione di quanto specificatamente evidenziato al punto precedente, si ravvisa pertanto l’opportunità di prevedere a decorrere da 1.1.2003 e sino alla definizione delle rispettive posizioni e del conseguente rilascio del permesso di soggiorno, piena copertura sanitaria a favore dei soggetti extracomunitari per i quali è stata avanzata domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 33 della L. n. 189/2002 e dell’art. 1 della L. n. 222/2002. Fermo restando la documentazione che l’Azienda U.L.S.S. di competenza deve acquisire come da nota assessorile del 29.10.2002 prot. n.

50720/50.01.51, l’iscrizione al S.R.R. avverrà attraverso il rilascio di una tessera sanitaria di durata semestrale rinnovabile, in considerazione del fatto che in ambito regionale risulta già essere iniziato il rilascio dei permessi di soggiorno a favore di extracomunitari per i quali è stata avanzata domanda di regolarizzazione, la quale, secondo informazioni preliminari molto attendibili riguarderà la quasi totalità degli interessati.

Considerata inoltre, la circostanza che le suddette posizioni di extracomunitari in corso di regolarizzazione, il cui numero per ragionevole stima su dati provvisori si quantifica per la Regione del Veneto in 60.000 unità circa, si riferiscono a soggetti per i quali conformemente a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di iscrizione obbligatoria al S.S.N. di cui all’art. 34 punto a).del Decreto Legislativo n. 286/98, non è richiesto il contestuale elemento del requisito della residenza in ambito regionale, elemento quest’ultimo sulla base del quale viene determinato per le Regioni il riparto del Fondo Sanitario, si propone che su tale aspetto, da esplicitarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni,

venga richiamata l’attenzione del Governo affinché si provveda già per l’annualità 2003 ad uno stanziamento aggiuntivo equivalente sul medesimo Fondo.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava - di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali - Antonio De Poli - e l’Assessore alle Politiche della Sicurezza e Flussi Migratori - Raffaele Zanon - conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie - Fabio Gava – di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali - Antonio De Poli e l’Assessore alle Politiche della Sicurezza e Flussi Migratori - Raffaele Zanon - incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

- Visto l'art. 34 punto a) del Decreto Legislativo n. 286/1998;

- Visto l'art. n. 33 della Legge n. 189 del 30.07.2002;

- Visto l'art. 1 della Legge n. 222 del 09.10.2002;

- Vista la nota assessorile del 29.10.2002 prot. n. 50720/50.01.51;

- Vista la nota U.T.G. Proc.3040/02/WA del 27.11.2002

 

D E L I B E R A

- di autorizzare le Aziende U.L.S.S, a decorrere dal 01.01.2003 e sino al permanere e alla definizione delle rispettive posizioni con il conseguente rilascio del permesso di soggiorno, ad iscrivere al Servizio Sanitario Regionale temporaneamente per sei mesi rinnovabili, i soggetti extracomunitari e loro familiari per i quali è stata avanzata domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 33 della L. n. 189/2002 e dell’art. 1 della L. n. 222/2002;

- di prendere atto che il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie, nelle sedi istituzionali competenti, rappresenterà l'esigenza di uno stanziamento aggiuntivo equivalente all'ulteriore fabbisogno finanziario del S.S.R. per l'anno 2003, derivante dalle procedure di regolarizzazione in atto della popolazione extracomunitaria interessata.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Menetto On. Dott. Giancarlo Galan