... Omissis ...
Art. 33. Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti
comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1,
che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da
1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme
relative al soggiorno,
al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno non si applica l'articolo
22, comma 12, del testo unico di cui
al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto
i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonché
le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento
in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di
cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della
forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo
13, comma 13, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni.
Le quote massime
di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del
citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, come sostituito
dall'articolo 3, comma
2, della presente legge, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;
b) risultino segnalati, anche in base
ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero
nei casi di
archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso
gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8) Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
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