Il testo della legge n. 189 del 30 luglio 2002 in vigore dal 10 settembre 2002 come modificato dal decreto-legge  9  settembre  2002,  n.  195, coordinato con  la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222  recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".

 

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Art. 33.  Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

 

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.

certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

 
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale  ed  assistenziale  del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.


6. I soggetti di cui  al  comma  1,  che  inoltrano  la dichiarazione di emersione del lavoro  irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le  violazioni  delle  norme  relative  al  soggiorno,  al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione   dei   lavoratori   extracomunitari  indicati  nella dichiarazione  di  emersione,  compiute antecedentemente alla data di entrata  in  vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del  permesso  di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della  sussistenza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno  non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

 

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:

a)  nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di  cui  alle  lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi   in   cui  il  lavoratore  extracomunitario  sia  stato sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286  del 1998, come sostituito  dall'articolo  3,  comma  2,  della  presente legge, sono decurtate  dello  stesso  numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati  a  seguito  di  revoca  di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non  lo  ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione  previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

8) Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

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