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Regolarizzazione |
Lavoro domestico |
Lavoro
subordinato diverso dal lavoro domestico |
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Legge n. 189 del
30 luglio 2002 art. 33 e Legge n. 222 del 9 ottobre 2002 |
Legge n. 222 del
9 ottobre 2002 |
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chi
può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro |
Chiunque
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Chiunque
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nell'esercizio
di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria |
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periodo
nel quale vi è stata la sussistenza del rapporto di lavoro |
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge |
nei
tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore del
presente decreto |
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chi
è stato occupato in attività di lavoro |
ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria |
ha
occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare |
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adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare |
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limite
temporale della presentazione della denuncia |
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge |
entro la data dell'11 novembre 2002 |
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il
destinatario della denuncia |
può denunciare, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo |
può
denunciare, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente per
territorio mediante la
presentazione, a proprie
spese, di apposita
dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si
tratti di società
operanti in Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata del
legale rappresentante |
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limitazione
numerica sul numero di lavoratori occupati |
La denuncia [di cui al primo periodo del presente comma] è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare |
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data
di presentazione della denuncia |
A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante |
A tutti gli
effetti, la data
di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale
accettante |
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imputazione
del costo del servizio |
La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali |
La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese,
agli uffici postali |
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Innammissibilità
della dichiarazione di emersione |
La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: |
La
dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità: |
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a) le generalità del datore di
lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; |
a) i dati identificativi
dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; |
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b) l'indicazione delle
generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; |
b) l'indicazione
delle generalità e
della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; |
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c) l'indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego; |
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego; |
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d) l'indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento |
d) l'indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista
dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento |
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Ricevibilità
della dichiarazione di emersione |
Ai
fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati: |
Ai
fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati: |
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a) attestato di pagamento di
un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi; |
a) attestato di pagamento di
un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore |
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b)
copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al
comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico |
b) copia sottoscritta della
dichiarazione di impegno a stipulare, nei
termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di
durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui
all'articolo 5-bis del testo
unico |
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c)
certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare |
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Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo |
Nei
venti
giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale
del Governo competente per territorio, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia, verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione |
Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la
predetta dichiarazione e
dei lavoratori extracomunitari ai
quali è riferita
la medesima
dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della
dichiarazione e
la comunica al
centro per l'impiego competente per
territorio |
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Questura |
La
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo |
La
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale
rilascio del permesso
di soggiorno di validità pari ad un anno |
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Stipula
del contratto di soggiorno - Rilascio del permesso di soggiorno |
Nei
dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura -
ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di
cui al comma 4. |
Nei
dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto
di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso
di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
comma 4. |
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Rinnovo
del permesso di soggiorno |
Il
permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della
posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato.
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Il
permesso di soggiorno può essere rinnovato
previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di
durata non inferiore ad un
anno, nonchè della regolarità della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato |
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Non
presentazione all'invito della Prefettura |
La
mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento. |
La
mancata presentazione delle parti
comporta l'improcedibilità e l'archiviazione
del relativo procedimento. |
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Non
punibilità del datore di lavoro |
I soggetti di cui al comma
1, che inoltrano
la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per
le violazioni delle
norme relative al
soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso
di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno
non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni |
I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data
del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni |
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Determinazione
del contributo per i tre mesi antecedenti l'entrata in vigore delle norme |
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva
imputazione delle stesse sia per far fronte all’organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato
in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali |
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfetario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. |
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Periodi
di lavoro antecedenti i tre mesi dall'entrata in vigore delle norme |
Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui
al comma 3 |
Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui
al comma 1 |
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Non
applicabilità della regolarizzazione |
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali: a) sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni
caso disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di
un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza
pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e
si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4,
del citato decreto
legislativo n. 286
del 1998, come sostituito
dall'articolo 3, comma
2, della presente legge, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati
a seguito di
revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera b) risultino segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato c) risultino denunciati per
uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha
commesso ovvero nei
casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione |
Le
disposizioni del presente
articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali
sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo
che sussistano le
condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza
di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle
lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della
forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo
13, comma 13, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni.
Le quote massime
di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai
sensi della presente lettera b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione |
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Falsa
dichiarazione di emersione |
Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine
di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato |
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato |
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Provvedimenti di allontanamento |
Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
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Revoca
dei provvedimenti di espulsione |
Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno. |
Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno. |
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Dichiarazione
dell'ospitante |
Per i
soggetti diversi dal datore di
lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere
adempiuto fino alla data
dell'11 novembre 2002 |
Per i
soggetti diversi dal datore di
lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere
adempiuto fino alla data
dell'11 novembre 2002 |
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Rilievi
fotodattiloscopici |
In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
N.B.
[Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2002]