Comparazione fra le due regolarizzazioni

 

Regolarizzazione

Lavoro domestico

Lavoro subordinato diverso dal lavoro domestico

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art. 33 e Legge n. 222 del 9 ottobre 2002

Legge n. 222 del 9 ottobre 2002

chi può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro

Chiunque

Chiunque

nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale  che societaria

periodo nel quale vi è stata la sussistenza del rapporto di lavoro

nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge

nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto 

chi è stato occupato in attività di lavoro

ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria

ha occupato alle  proprie dipendenze  lavoratori  extracomunitari in posizione irregolare

adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

limite temporale della presentazione della denuncia

entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

entro la data dell'11 novembre 2002

il destinatario della denuncia

può denunciare, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo

può denunciare,  la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  competente  per  territorio  mediante  la  presentazione, a proprie  spese,  di  apposita  dichiarazione  attraverso  gli  uffici postali.  Qualora  si  tratti  di  società  operanti  in  Italia, la denuncia  è  sottoscritta  e presentata del legale rappresentante

limitazione numerica sul numero di lavoratori occupati

La denuncia [di cui al primo periodo del presente comma] è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

data di presentazione della denuncia

A tutti  gli  effetti,  la  data  di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante

A tutti  gli  effetti,  la  data  di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante

imputazione del costo del servizio

La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali

La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali

Innammissibilità della dichiarazione di emersione

La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

 

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

 

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

b)  l'indicazione  delle  generalità  e  della  nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento

d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in misura non inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro di riferimento

Ricevibilità della dichiarazione di emersione

Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico

 

b) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei  termini  di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato ovvero  per un contratto di lavoro  di  durata  non  inferiore  ad  un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis  del  testo  unico

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

 

Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione

Nei   sessanta   giorni   successivi   alla   ricezione  della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro   che   hanno  presentato  la  predetta  dichiarazione  e  dei lavoratori   extracomunitari   ai   quali  è  riferita  la  medesima dichiarazione,  verifica  l'ammissibilità  e  la ricevibilità della dichiarazione  e  la  comunica  al  centro  per  l'impiego competente  per  territorio

Questura

La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo

La questura accerta se sussistono motivi ostativi   all'eventuale   rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di validità pari ad un anno

Stipula del contratto di soggiorno - Rilascio del permesso di soggiorno

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno  per lavoro subordinato  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo  le  condizioni  soggettive  di cui al comma 4.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale  ed  assistenziale  del lavoratore extracomunitario interessato.

Il permesso di soggiorno può  essere  rinnovato  previo  accertamento  dell'esistenza  di  un rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di  durata  non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della  posizione  contributiva  previdenziale  ed  assistenziale  del lavoratore extracomunitario interessato

Non presentazione all'invito della Prefettura

La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

La mancata presentazione    delle    parti    comporta    l'improcedibilità   e l'archiviazione  del  relativo procedimento.

Non punibilità del datore di lavoro

I soggetti di cui  al  comma  1,  che  inoltrano  la dichiarazione di emersione del lavoro  irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le  violazioni  delle  norme  relative  al  soggiorno,  al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione   dei   lavoratori   extracomunitari  indicati  nella dichiarazione  di  emersione,  compiute antecedentemente alla data di entrata  in  vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del  permesso  di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della  sussistenza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno  non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni

I  soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di  emersione  del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro,   di   carattere   finanziario,   fiscale,   previdenziale  e assistenziale   nonchè   per   gli   altri  reati  e  le  violazioni amministrative  comunque  afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori extracomunitari  indicati  nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fino  alla  data  del  rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio  del  permesso  di  soggiorno  non si applica l'articolo 22, comma  12,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

Determinazione del contributo per i tre mesi antecedenti l'entrata in vigore delle norme

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio  decreto,  le  modalità  per  l'imputazione  del  contributo forfetario  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), sia per fare fronte all'organizzazione  e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato,  al  fine  di  garantire  l'equilibrio finanziario delle relative  gestioni  previdenziali. 

 

 

Periodi di lavoro antecedenti i tre mesi dall'entrata in vigore delle norme

Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3

Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1

Non applicabilità della regolarizzazione

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:

a)  sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di  cui  alle  lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi   in   cui  il  lavoratore  extracomunitario  sia  stato sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286  del 1998, come sostituito  dall'articolo  3,  comma  2,  della  presente legge, sono decurtate  dello  stesso  numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati  a  seguito  di  revoca  di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera

b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato

c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non  lo  ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione  previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione

Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di  cui  alle  lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi  in  cui  il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,  sono  decurtate  dello  stesso  numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera

b)   che   risultino  segnalati,  anche  in  base  ad  accordi  o convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato

c) che  risultino  denunciati  per  uno  dei reati indicati negli articoli  380  e  381  del  codice  di procedura penale, salvo che il procedimento  penale  si  sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato  che  il  fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato  non  lo  ha  commesso, ovvero nei casi di  archiviazione previsti  dall'articolo  411 del codice di procedura penale ovvero  risultino  destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione

Falsa dichiarazione di emersione

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato

Provvedimenti  di allontanamento

Fino   alla   data  di  conclusione  della  procedura  di  cui all'articolo 1,   non   possono   essere  adottati  provvedimenti  di allontanamento  dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi  nella  dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

Fino   alla   data  di  conclusione  della  procedura  di  cui all'articolo 1,   non   possono   essere  adottati  provvedimenti  di allontanamento  dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi  nella  dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

Revoca dei provvedimenti di  espulsione 

Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di  espulsione  già  adottati  nei  confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di  espulsione  già  adottati  nei  confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

Dichiarazione dell'ospitante

Per  i  soggetti  diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo  alla  comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati,  può  essere  adempiuto  fino alla data dell'11 novembre 2002

Per  i  soggetti  diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo  alla  comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati,  può  essere  adempiuto  fino alla data dell'11 novembre 2002

Rilievi fotodattiloscopici

In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della  legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano  il  contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1,  comma 5,  del  presente decreto ovvero altro contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro  un  anno  dalla  data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della  legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano  il  contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1,  comma 5,  del  presente decreto ovvero altro contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro  un  anno  dalla  data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

 

N.B.

 

Colore blu: Modifiche apportate dalla legge 222/02 alle due regolarizzazioni

Colore rosso: Discrepanze fra le due regolarizzazioni

 

[Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2002]