TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n.195

 

Testo  del  decreto-legge  9  settembre  2002,  n.  195, coordinato con  la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222  recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".

 

Art. 1. Legalizzazione di lavoro irregolare

 

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale  che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alle  proprie dipendenze  lavoratori  extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  competente  per  territorio,  mediante  la  presentazione, a proprie  spese,  di  apposita  dichiarazione  attraverso  gli  uffici

postali.  Qualora  si  tratti  di  società  operanti  in  Italia, la denuncia  è  sottoscritta  e presentata dal legale rappresentante. A tutti  gli  effetti,  la  data  di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b)  l'indicazione  delle  generalità  e  della  nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in misura non inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei  termini  di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  ovvero  per un contratto di lavoro  di  durata  non  inferiore  ad  un anno nelle forme di cui all'articolo  5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  di  seguito  denominato:  "testo  unico", di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4.   Nei   sessanta   giorni   successivi   alla   ricezione  della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro   che   hanno  presentato  la  predetta  dichiarazione  e  dei lavoratori   extracomunitari   ai   quali  è  riferita  la  medesima

dichiarazione,  verifica  l'ammissibilità  e  la ricevibilità della dichiarazione  e  la  comunica al centro per l'impiego competente per territorio.   La  questura  accerta  se  sussistono  motivi  ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno  per lavoro subordinato  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo  le  condizioni  soggettive  di cui al comma 4. La mancata presentazione    delle    parti    comporta    l'improcedibilità   e l'archiviazione  del  relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può  essere  rinnovato  previo  accertamento  dell'esistenza  di  un rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di  durata  non  inferiore  ad  un anno, nonchè della regolarità della  posizione  contributiva  previdenziale  ed  assistenziale  del lavoratore extracomunitario interessato.

6.  I  soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di  emersione  del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro,   di   carattere   finanziario,   fiscale,   previdenziale  e assistenziale   nonchè   per   gli   altri  reati  e  le  violazioni amministrative  comunque  afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori extracomunitari  indicati  nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fino  alla  data  del  rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio  del  permesso  di  soggiorno  non si applica l'articolo 22, comma  12,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Le  predette  cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti  al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio  decreto,  le  modalità  per  l'imputazione  del  contributo forfettario  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), sia per fare fronte all'organizzazione  e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,   sia   in   relazione   alla   posizione  contributiva  previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di   garantire   l'equilibrio  finanziario  delle  relative  gestioni previdenziali.  Il  Ministro, con proprio decreto, determina altresì le  modalità  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per  i  contributi  previdenziali  concernenti  i  periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di  cui  alle  lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi  in  cui  il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,  sono  decurtate  dello  stesso  numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b)   che   risultino  segnalati,  anche  in  base  ad  accordi  o convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che  risultino  denunciati  per  uno  dei reati indicati negli articoli  380  e  381  del  codice  di procedura penale, salvo che il procedimento  penale  si  sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato  che  il  fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di  archiviazione previsti  dall'articolo  411 del codice di procedura penale ovvero risultino  destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o   di   sicurezza,   salvi,   in   ogni   caso,  gli  effetti  della riabilitazione.

9.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

9-bis.  Per  i  soggetti  diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo  alla  comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive  modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati,  può  essere  adempiuto  fino alla data dell'11 novembre 2002.  La  medesima  disposizione si applica anche relativamente alla procedura  di  emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

 

1.   Fino   alla   data  di  conclusione  della  procedura  di  cui all'articolo   1,   non  possono  essere  adottati  provvedimenti  di allontanamento  dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi  nella  dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2.  Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di  espulsione  già  adottati  nei  confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della  legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano  il  contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1,  comma 5,  del  presente decreto ovvero altro contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro  un  anno  dalla  data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2 e 3, nonchè le modalità di presentazione   della   dichiarazione   di   legalizzazione   di  cui all'articolo 1,  comma 1,  ultimo  periodo, si osservano anche per la presentazione  delle  dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del  testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  come  modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della  legge  30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che  richiede  il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e),  del  medesimo  articolo,  di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6.  Per  il  trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  come modificati,   rispettivamente,   dagli  articoli 5  e 7  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,  prevista all'articolo 4,  comma 2,  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7.  All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al   decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  i  cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5,  comma 1,  lettere b)  e g),  della  legge 30 luglio 2002,  n.  189,  secondo  modalità  stabilite,  anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni  raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8.   Al   comma 4,   primo   periodo,   dell'articolo 1-sexies  del decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  introdotto dall'articolo 32  della  legge  30 luglio  2002, n. 189, per soggetto destinatario  dei  servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma 1 del medesimo  articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9.  I  datori  di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel   contratto   di   soggiorno   per   lavoro  subordinato  di  cui all'articolo 6  della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le  spese  per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono,  a  titolo  di  rivalsa  e  per la durata della prestazione,

trattenere  mensilmente  dalla  retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

9-bis.  Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio  2002,  n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite   dalle  seguenti:  "previdenziale  ed  assistenziale  del lavoratore extracomunitario interessato".

9-ter.  Il  primo  periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio  2002,  n.  189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui  al  comma  1,  che  inoltrano  la dichiarazione di emersione del lavoro  irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le  violazioni  delle  norme  relative  al  soggiorno,  al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione   dei   lavoratori   extracomunitari  indicati  nella dichiarazione  di  emersione,  compiute antecedentemente alla data di entrata  in  vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del  permesso  di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della  sussistenza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno  non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni".

9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio  2002,  n.  189,  dopo  le  parole:  "sia in relazione alla posizione  contributiva"  sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".

9-quinquies.  Al  comma  7  dell'articolo  33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)  nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di  cui  alle  lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi   in   cui  il  lavoratore  extracomunitario  sia  stato sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286  del 1998, come sostituito  dall'articolo  3,  comma  2,  della  presente legge, sono decurtate  dello  stesso  numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati  a  seguito  di  revoca  di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".

9-sexies.  Al  comma  7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio   2002,   n.   189,  le  parole  da:  "che  esclude"  fino  a: "interessato"  sono  sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non  lo  ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione  previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".

9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,  le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo  sono  sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di  immigrazione  dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata  in  vigore  della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime".

 

Art. 3. Copertura finanziaria

 

1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato  in  euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo 1, commi 4 e 5,  valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per  l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis.  Per  l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore   del   personale   dell'Amministrazione  civile  dell'interno impiegato  per  fronteggiare  l'ulteriore  attività richiesta per la definizione  delle  procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1,  è  autorizzata  la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per  l'anno  2002  e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito dell'unità  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4. Entrata in vigore

 

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.