Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 58 del 10 settembre 2002
Oggetto: Articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189: "Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
QUADRO NORMATIVO
- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina
dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di
riassetto e di pulizia dei locali";
- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante "Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero";
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144";
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 recante "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26
agosto 2002.
A.C. I.P. n.
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PREMESSE
La legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento ordinario n. 173, recante
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", ha
introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni (art. 33) finalizzate ad
incentivare la regolarizzazione di quei rapporti di lavoro svolti in violazione
delle norme di ingresso nel territorio dello Stato e di carattere
contributivo-assicurativo con riferimento all'occupazione di origine extracomunitaria.
Lo scopo della legge è, da un lato, quello di garantire ai
lavoratori la massima tutela giungendo alla definizione della propria posizione
di irregolarità contributiva e assicurativa attraverso un meccanismo impositivo
agevolato e, dall'altro, di incentivare i datori di lavoro verso un regime di
piena legalità.
SOGGETTI INTERESSATI DALL'EMERSIONE
· Datori di lavoro
Possono usufruire dell'agevolazione tutti coloro che, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della citata legge, hanno occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti
da patologie o handicap (risultanti da specifica certificazione medica) che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
In quest'ultima ipotesi, potrà essere regolarizzata un'unica
unità per nucleo familiare.
· Lavoratori
Per regolarizzare il rapporto di lavoro devono, quindi, essere
presenti i seguenti requisiti:
- sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata
in vigore della legge;
- origine extracomunitaria del lavoratore dipendente;
- adibizione del lavoratore dipendente extracomunitario ad attività
di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
AGEVOLAZIONE IN MATERIA CONTRIBUTIVA-ASSICURATIVA
Il regime agevolativo prevede il pagamento di un contributo
forfetario, comprensivo della quota INAIL, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi, per i tre mesi antecedenti l'entrata in
vigore della legge.
Per poter usufruire di tale agevolazione, il datore di lavoro deve
denunciare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per
territorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
la sussistenza del rapporto di lavoro.
Tale denuncia si perfeziona con il versamento del contributo forfetario, pari
a 290 Euro (D.M. 26 agosto 2002), unitamente alla presentazione della
dichiarazione di emersione agli Uffici postali.
I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
debbono, tra l'altro, impegnarsi a stipulare con il prestatore d'opera il
contratto di soggiorno (decreto legislativo n. 286/1998).
Effettuate le necessarie verifiche ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno da parte delle competenti Autorità amministrative
(Prefettura/Questura), i datori di lavoro ed i lavoratori interessati - su
invito della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - stipuleranno il contratto
di soggiorno comprensivo del relativo contratto di lavoro.
La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del
relativo provvedimento.
DENUNCIA DEI LAVORATORI ALL'INAIL
Fermo restando che il premio dovuto all'INAIL per i lavoratori in
argomento è riscosso in forma unificata dall'INPS, si precisa che, per quanto
riguarda gli adempimenti connessi alla Denuncia Nominativa degli Assicurati
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i
datori di lavoro devono comunicare all'INAIL i seguenti dati:
· codice fiscale del datore di lavoro;
· codice fiscale dei lavoratori assunti;
· data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione.
La Denuncia Nominativa degli Assicurati dovrà
essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno.
Qualora il datore di lavoro non sia ancora in possesso del codice
fiscale del lavoratore, ne dovrà comunicare - entro gli stessi termini - cognome,
nome, nazionalità e data di nascita.
L'adempimento dovrà essere assolto avvalendosi di uno degli
strumenti sottoelencati:
· in via preferenziale, telefonando al numero verde 803.888
(call center);
· in via residuale:
- tramite posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it;
- recandosi in qualsiasi Sede INAIL del territorio nazionale e
compilando un modulo predisposto dall'Istituto e disponibile in tutte le
sedi;
- tramite fax: numero verde 800.657.657 il cui modulo è
disponibile sul sito internet www.inail.it, opzione Denuncia Nominativa
Assicurati.
Si precisa che, nella compilazione del modulo, alla voce
"posizione assicurativa Ditta" dovrà essere indicato otto volte il
numero 9 (99999999).
Si rammenta inoltre che con i medesimi termini e modalità dovrà
essere effettuata la comunicazione all'INAIL dell'eventuale cessazione dei
rapporti di lavoro instaurati.
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Resta fermo che in caso di infortunio sul lavoro, compreso quello
in itinere, il datore di lavoro, indipendentemente da ogni sua valutazione,
deve denunciare alla Sede INAIL territorialmente competente l'infortunio con
prognosi che comporta l'astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Come in tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia deve
essere presentata entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del
certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa. Se si tratta
di infortunio mortale o per il quale sia previsto il pericolo di morte la
denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'infortunio tramite telegramma o
fax.
La mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa.
La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata anche all'Autorità
locale di Pubblica Sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Pasquale ACCONCIA)