REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI - PARTE FISCALE
OBBLIGHI E BENEFICI FISCALI DEL DIPENDENTE "COLF O
BADANTE" E DEL DATORE DI LAVORO
a cura di Graziano De Munari
[Data ultimo aggiornamento: 3 settembre 2002]
Sintesi della normativa fiscale
Obblighi fiscali del lavoratore
detrazioni
per lavoro dipendente
detrazioni per familiari a
carico
Esempio di calcolo
contributi previdenziali e IRPEF Lavoratrice/lavoratore - convivente a tempo pieno
Benefici fiscali del datore di lavoro
contributi per addetti
ai servizi domestici e familiari
detraibilità delle
spese per assistenza specifica
spese mediche e di
assistenza specifica per i portatori di handicap
il credito d’imposta
per le nuove assunzioni.
Gli obblighi fiscali
dei lavoratori dipendenti senza "sostituto d'imposta", come sono le
"colf" e le "badanti", senza cioè un soggetto che per legge
sostituisce il contribuente e trattiene le imposte dovute sulle retribuzioni e
le versa allo stato;
i possibili benefici
fiscali di un "datore di lavoro" che assume questi lavoratori
domestici.
La normativa fiscale
sintetizzata è quella attualmente in vigore (2002).
Ho ritenuto opportuno
limitare il vademecum alle questioni
principali e fornire la normativa fiscale che potrebbe essere utile per
verificare il "peso" dell'IRPEF da versare o per conoscere la
riduzione o il rimborso delle imposte attraverso la dichiarazione dei redditi.
Su alcune questioni
(esempio possibilità di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni,
possibilità di dedurre i costi retributivi dei soggetti assunti per prestare
assistenza a persone anziane) sono in atto interventi di "pressione"
politica per introdurre modifiche normative più agevolative. Per questo motivo
ho ritenuto opportuno riportare la normativa attuale e precisare le questioni
critiche.
Si raccomanda di
seguire l'evoluzione normativa, in quanto i preannunciati interventi
sull'Irpef potrebbero modificare anche
gli obblighi fiscali (in particolare esonerare dall'obbligo della dichiarazione
molti più soggetti) o introdurre già dalla prossima dichiarazione dei redditi
2003 (per il 2002) modifiche anche alla detraibilità o deducibilità di
determinate spese.
Tutti i contribuenti, come i lavoratori domestici, che percepiscono somme da soggetti che non sono sostituti d'imposta devono determinare e versare le imposte dovute attraverso la dichiarazione dei redditi.
Ogni lavoratore domestico (colf, badante, ecc…) percepisce una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ma al lordo dell'IRPEF.
Nel periodo da maggio a luglio (normalmente) il lavoratore deve preoccuparsi di verificare se è obbligato o meno a presentare la dichiarazione dei redditi per versare le imposte dovute.
Per fare ciò, se non ha ricevuto una dichiarazione dal datore di lavoro con la sintesi delle retribuzioni percepite, deve sommarsi tutte le retribuzioni percepite nel corso del precedente anno e presentare la dichiarazione dei redditi (se dovuta).
A questo proposito ricordo che l'art. 30 del C.N.L prevede
che "Il datore di lavoro, a
richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale
risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno"
Il lavoratore domestico non può presentare il modello 730 in quanto non ha il sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio ma deve presentare il modello UNICO.
Con la dichiarazione dei redditi potrà richiedere detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito.
L'imposta dovuta dovrà essere versata dal contribuente (lavoratore/lavoratrici) attraverso delega modello F24 presso un Ufficio postale o uno sportello bancario.
Per verificare se esistono obblighi fiscali (in pratica se il lavoratore/lavoratrice deve presentare la dichiarazione dei redditi e versare l'IRPEF) è necessario calcolare l'imposta in base agli scaglioni di redditi ed alle aliquote definite dalla normativa e verificare quali detrazioni d'imposta spettano.
Vediamo ora come si calcola l'imposta dovuta e quali detrazioni d'imposta spettano.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni di reddito indicate nella tabella riportata sotto.
|
REDDITO per SCAGLIONI |
ALIQUOTA (per scaglioni) |
IMPOSTA DOVUTA sui REDDITI
INTERMEDI compresi negli SCAGLIONI |
||
|
Oltre EURO |
fino a EURO |
% |
Scaglione intero |
parte eccedente lo
scaglione intero |
|
----- |
10.329,14 |
18 |
----- |
18% su intero importo |
|
10.329,14 |
15.493,71 |
24 |
1.859,24 |
+ 24% parte eccedente 10.329,14 |
|
15.493,71 |
30.987,41 |
32 |
3.098,74 |
+ 32% parte eccedente 15.493,71 |
|
30.987,41 |
69.721,68 |
39 |
8.056,73 |
+ 39% parte eccedente 30.987,41 |
|
69.721,68 |
----- |
45 |
23.163,09 |
+ 45% parte eccedente 69.721,68 |
Al reddito che deve essere assoggettato ad Irpef ( con le tabelle sopra riportate) deve essere anche applicata l'addizionale IRPEF regionale.
Per i contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta (come sono i lavoratori domestici) l'importo è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Il Veneto ha deliberato le nuove aliquote nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di seguito elencati:
1,20% per redditi fino a 20 milioni (€ 10.329,14)
1,30% per redditi da 20 a 30 milioni (€ 15.493,71)
1,40% per redditi da 30 a 135 milioni ((€ 69.721,68)
1,90% per redditi oltre 135 milioni ((€ 69.721,68)
Per le famiglie con disabili ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104, l’aliquota dell’addizionale relativa ai redditi complessivi fino a € 30.987,41 si applica la normale aliquota dello 0,90%.
Al reddito che deve essere assoggettato ad Irpef ( con le tabelle sopra riportate) deve essere applicata, se deliberata dal Comune di residenza, l'addizionale comunale. L'aliquota può variare in base al Comune e può essere fra O,1 e 0,5 %.
Le detrazioni d’imposta consistono in somme fisse, le quali possono essere detratte dall’IRPEF dovuta, se ricorrono le condizioni per farle valere.
Nel caso di lavoratori dipendenti vi sono detrazioni che spettano in funzione della situazione personale o familiare del contribuente o in relazione al tipo di reddito conseguito.
Vi sono anche le detrazioni "per oneri", detrazioni che spettano se il contribuente nella dichiarazione dei redditi presenta determinate spese come ad esempio: spese mediche, spese funebri, spese di assicurazione, scolastiche ecc…
Le detrazioni d’imposta non possono dar luogo ad un credito d’imposta; pertanto se le detrazioni d’imposta spettanti sono superiori all’IRPEF dovuta, la quota di detrazioni eccedenti l’IRPEF dovuta va perduta.
QUALI SONO LE
DETRAZIONI SPETTANTI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ?
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dell’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro o pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti la produzione del reddito secondo gli importi sotto riportati.
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
|
REDDITO di LAVORO
DIPENDENTE |
DETRAZIONI |
||||
|
oltre lire |
pari Euro |
Fino a lire |
Pari a Euro |
importo |
pari a Euro |
|
----- |
----- |
12.000.000 |
6.197,48 |
2.220.000 |
1.146,53 |
|
12.000.000 |
6.197,48 |
12.300.000 |
6.352,42 |
2.100.000 |
1.084,56 |
|
12.300.000 |
6.352,42 |
12.600.000 |
6.507,36 |
2.000.000 |
1.032,91 |
|
12.600.000 |
6.507,36 |
15.000.000 |
7.746,85 |
1.900.000 |
981,27 |
|
15.000.000 |
7.746,85 |
15.300.000 |
7.901,79 |
1.750.000 |
903,80 |
|
15.300.000 |
7.901,79 |
15.600.000 |
8.056,73 |
1.600.000 |
826,33 |
|
15.600.000 |
8.056,73 |
15.900.000 |
8.211,66 |
1.450.000 |
748,86 |
|
15.900.000 |
8.211,66 |
16.000.000 |
8.263,31 |
1.330.000 |
686,89 |
|
16.000.000 |
8.263,31 |
17.000.000 |
8.779,77 |
1.260.000 |
650,74 |
|
17.000.000 |
8.779,77 |
18.000.000 |
9.296,22 |
1.190.000 |
614,58 |
|
18.000.000 |
9.296,22 |
19.000.000 |
9.812,68 |
1.120.000 |
578,43 |
|
19.000.000 |
9.812,68 |
30.000.000 |
15.493,71 |
1.050.000 |
542,28 |
|
30.000.000 |
15.493,71 |
40.000.000 |
20.658,28 |
950.000 |
490,63 |
|
40.000.000 |
20.658,28 |
50.000.000 |
25.822,84 |
850.000 |
438,99 |
|
50.000.000 |
25.822,84 |
60.000.000 |
30.987,41 |
750.000 |
387,34 |
|
60.000.000 |
30.987,41 |
60.300.000 |
31.142,35 |
650.000 |
335,70 |
|
60.300.000 |
31.142,35 |
70.000.000 |
36.151,98 |
550.000 |
284,05 |
|
70.000.000 |
36.151,98 |
80.000.000 |
41.316,55 |
450.000 |
232,41 |
|
80.000.000 |
41.316,55 |
90.000.000 |
46.481,12 |
350.000 |
180,76 |
|
90.000.000 |
46.481,12 |
90.400.000 |
46.687,70 |
250.000 |
129,11 |
|
90.400.000 |
46.688 |
100.000.000 |
51.645,69 |
150.000 |
77,47 |
|
100.000.000 |
51.646 |
----- |
----- |
100.000 |
51,65 |
ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
|
REDDITI COMPLESSIVO |
DETRAZIONE |
||||
|
Oltre lire |
pari a Euro |
fino a lire |
pari a Euro |
importo |
pari a Euro |
|
----- |
----- |
9.100.000 |
4.699,76 |
300.000 |
154,94 |
|
9.100.000 |
4.699,76 |
9.300.000 |
4.803,05 |
200.000 |
103,29 |
|
9.300.000 |
4.803,05 |
9.600.000 |
4.957,99 |
100.000 |
51,65 |
I familiari per essere a carico non devono aver percepito nel 2002 un reddito superiore a € 2,840,51 (pari a lire 5.500.000)
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
L'importo della detrazione per coniuge a carico è stabilito in base al reddito complessivo del contribuente con coniuge a carico. Si deve, quindi, fare riferimento al reddito complessivo (in pratica non incide la presenza di eventuali oneri deducibili).
|
REDDITO COMPLESSIVO |
|||||
|
oltre lire |
pari a euro |
fino a lire |
pari a euro |
Detrazione lire |
pari a euro |
|
----- |
----- |
30.000.000 |
15.494 |
1.057.552 |
546,18 |
|
30.000.000 |
15.494 |
60.000.000 |
30.987 |
961.552 |
496,60 |
|
60.000.000 |
30.987 |
100.000.000 |
51.646 |
889.552 |
459,42 |
|
100.000.000 |
51.646 |
----- |
----- |
817.552 |
422,23 |
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
Per figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, spetta una detrazione come risulta dalla tabella a pag. 8, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori. La detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori. A titolo di esempio quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
figli del contribuente rimasto vedovo che risposatosi, non sia poi legalmente ed effettivamente separato;
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO IN MANCANZA DEL GENITORE.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è legalmente ad effettivamente separato, spetta per il primo figlio una detrazione pari a quella del coniuge a carico (vedi tabella a pag.6) se più conveniente della detrazione per figlio a carico ( vedi tabella a pag.8).
Per gli altri figli si applica, in ogni caso, le detrazioni previste per i figli a carico (vedi tabella a pag.8).
DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Per ciascuna persona indicata nell’art. 433 del C.C. (ad esclusione del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dei figli compresi i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria spetta una detrazione come risulta dalla tabella a pag.8, da ripartire fra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
In pratica, nei casi in cui l’obbligo di mantenimento fa capo a più persone, la detrazione va suddivisa tra gli aventi diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
ATTENZIONE:
Le detrazioni per
coniuge a carico e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il
contribuente e non risiedono in Italia.
Dal 2002 la detrazione per figli a carico aumenta fino a € 516,46 (pari a lire 1.000.000), ovvero fino a € 774,68 (pari a lire 1.500.000) per figli portatori di handicap.
|
FAMILIARI A CARICO |
FAMILIARI E FIGLI A CARICO |
|
Per
ogni familiare con reddito uguale o inferiore a € 2,840,51 (pari a Lire
5.500.000). La
detrazione è divisa a metà se entrambi i coniugi possiedono redditi, ovvero
può essere suddivisa in percentuali diverse se il reddito di uno dei due
coniugi non ha capienza per l’utilizzo pieno della detrazione spettante. |
1) € 285,08 (pari a lire 552.000) per tutti i familiari a carico indicati
all’art. 433 C.C. che superano € 51.645,69
(pari a lire 100.000.000) 2) € 303,68 (pari a lire
588.000) per tutti i familiari a
carico indicati all’art. 433 C.C. che non superano € 51.645,69 (pari a lire 100.000.000) 3) solo per figli successivi
al primo € 336,73 (pari a lire 652.000) con reddito complessivo fino € 51.645,69 (pari a lire 100 milioni) 4) € 516,46 (pari a lire 1.000.000) per ogni figlio a
carico così ripartite: Il reddito complessivo è riferito ad
ogni contribuente con a carico i familiari
- per 1 figlio a carico con reddito
complessivo fino a 70.000.000 (€ 36.151,98) - per
2 figli a carico con reddito complessivo
fino a 80.000.000 (€ 41.316,55) - per
3 figli a carico con reddito complessivo fino a 90.000.000 (€ 46.481,12) - oltre 3 figli a carico senza limite di
reddito 5) per ogni figlio portatore
di handicap la detrazione di cui ai punti precedenti sale a € 774,69 (pari a lire 1.500.000) 6) Ulteriore detrazione di € 123,95 (pari a lire 240.000) per ogni
figlio con età uguale o inferiore a tre anni (non sono aggiuntive nei casi di detrazione del coniuge
al 1° figlio e nel caso del punto 4) 7) Detrazione del coniuge al
primo figlio in mancanza di un coniuge al primo figlio si applica
la detrazione del coniuge a
carico; se più conveniente, si applica
quella del figlio quando quella del coniuge è inferiore.
|
ESEMPIO CALCOLO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRPEF Lavoratrice/lavoratore - convivente a tempo pieno
Retribuzione mensile
1 categoria - C.C.N.L. "lavoro domestico" - € 647,73 pari al L. 1.254.180
Importo contributi orari (da versare ogni trimestre) € 0,86 di cui € 0,19 a carico del lavoratore.
Il Contratto stabilisce un massimo di ore pari a 54,5 settimanali
Costo trimestrale dei contributi
Calcolo: 54,5 x 13 Settimane x 0,67 = € 474,69 (L. 919.138) a carico della famiglia
54,5 x 13 Settimane x 0,19 = € 134,61 (L 260.641) a carico del lavoratore.
I contributi devono essere versati trimestralmente dal componente la famiglia intestatario del contratto di lavoro, sia la quota a carico della famiglia che la quota a carico del lavoratore, in un unico importo complessivo.
Costo Annuo a carico famiglie
Retribuzione lorda: € 647,73 x 13 mensilità =€ 8420,49 (L.16.304.342)
Importo contributi: € 474,69 x 4 trimestri = € 1898,76 (L. 3.676.512)
Totale complessivo = 10319,25 (L. 19.980.854)
A tale costo deve essere aggiunto il trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore avrà una retribuzione annua di € 8420,49 (L. 16.304.342) da cui togliere i contributi pari a € 134,61 x 4 = € 538,44 (L. 1.042.265).
L’imponibile sarà di € 7882,05 (L. 15.261.776) su cui dovrà pagare le ritenute.
Essendo un importo lordo superiore a € 6197,48 (L. 12.000.000) è obbligato alla dichiarazione dei redditi mod. Unico (non può fare il mod. 730)
Su un reddito imponibile di € 7882,05 l’imposta lorda è pari a € 1418,77 (L. 2.747.122)
A questo importo vengono tolte le detrazioni annue pari a € 903,80 (L. 1.750.000) .
Deve, quindi, versare un importo IRPEF pari a € 514,97 (L. 997.120)
e un’addizionale regionale (Veneto) pari a € 94,58 (L. 183.141)
per un totale di € 609,55 (L. 1.180.253)
BENEFICI FISCALI
DEL "DATORE DI LAVORO"
Particolare attenzione deve essere posta nel definire quale persona sarà il "datore di lavoro" della persona che verrà regolarizzata anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa.
Nella sintesi che viene riportata si è cercato di riassumere solo gli oneri deducibili e detraibili inerenti alla costituzione di un rapporto di lavoro con una colf, una badante, un addetto all'assistenza familiare.
Tutti i datori di lavoro possono dedurre dal loro reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati per i collaboratori domestici, ecc.
Il beneficio fiscale varierà in base al reddito dal datore di lavoro (a pag. 11 è possibile consultare un prospetto che sintetizza qual è il "recupero" fiscale in base al reddito).
In presenza di alcune condizioni, previste dalla normativa relativa agli oneri detraibili e deducibili, il datore di lavoro potrà usufruire anche della detrazione del 19% sulle spese per assistenza specifica o della deduzione delle spese di assistenza specifica per i portatori di handicap.
Nelle pagine successive (pagg.12, 13) potete consultare la sintesi della interpretazione ministeriale e il testo della normativa di riferimento.
Infine, per opportuna conoscenza, riporto la norma in vigore che consente, a determinate condizioni (rese più restrittive da una recente legge), a coloro che assumono alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un’assistente per persona anziana di poter usufruire di un credito d'imposta "per nuove assunzioni".
Ulteriori approfondimenti potranno essere richiesti presso le sedi territoriali dei Centri di assistenza fiscale (CAF) o presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo ora quali sono le condizioni per usufruire delle deduzioni e delle detrazioni.
Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino al massimo di lire 3 milioni, pari a euro 1.549,37.
Normativa di riferimento
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi….(omissis)
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
Esempio di "recupero fiscale" - prospetto di sintesi
L’intestatario del contratto di lavoro presentando la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) avrà la possibilità di poter dedurre dal proprio reddito complessivo l'importo dei contributi previdenziali pagati (solo quelli a suo carico) fino ad un importo massimo di € 1549,37 (L. 3.000.000)
A seconda dell’aliquota marginale riferita al reddito personale si possono avere questi rimborsi:
RIFERIMENTO A TABELLA IRPEF 2002
|
Reddito |
Rimborso IRPEF |
Rimborso Add. Reg.le |
|
fino
a € 10.329,14 |
€
278,89 (L. 540.000) |
€18,59
(L. 36.000) |
|
oltre
a € 10.329,14 e fino a €15.493.71 |
Fino
a € 371,85 (L. 720.000) |
Fino
a € 20,14 (L. 39.000) |
|
oltre
a € 15.493, 71 e fino a €30.987,41 |
Fino
a € 495.80 (L. 960.000) |
Fino
a € 21,69 (L.42.000) |
|
oltre
a € 30.987,41 e fino a € 69.721,68 |
Fino
a € 604,25 (L. 1.170.000) |
€ 21,69 (L.42.000) |
|
oltre
a € 69.721,68 |
Fino
a € 697.22 (L.1.350.000) |
Fino
a € 29,44 (L.57.000) |
La normativa fiscale prevede agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni) per le spese di assistenza di assistenza specifica.
Le circolari ministeriali e le istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi stabiliscono che non sono agevolabili i costi di qualunque tipo di assistenza (esempio effettuata da "badante" senza alcun titolo professionale)
In considerazione dell'interpretazione è indispensabile, per poter usufruire di agevolazioni fiscali, che la persona assunta sia in possesso di un titolo riconosciuto in Italia che consenta di svolgere le attività di assistenza definita dalle interpretazione ministeriali …"specifica" ( vedi interpretazione ministeriale nelle pagine successive)
Vediamo ora quali sono le possibili detrazioni o deduzioni e a quali condizioni.
DETRAIBILITA'
DELLE SPESE PER ASSISTENZA SPECIFICA
Sono detraibili (nella misura del 19%) le spese di assistenza specifica sostenute, dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi, per sé o per i propri familiari a carico.
Sono tali le spese sostenute per:
assistenza infermieristica e riabilitativa;
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Normativa di riferimento
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 13-bis.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(omissis)
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
(Omissis)
SPESE MEDICHE E
DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I PORTATORI DI HANDICAP
Sono deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute per le persone handicappate (coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
al personale con la qualifica di educatore professionale;
al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
ATTENZIONE
Sono definiti portatori di handicap non solo i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica
istituita ai sensi dell’art.4 della legge n.104 del 1992, ma anche tutti coloro
che sono stati riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche
incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di
guerra, ecc..
Le spese sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433
del Codice Civile che non risultano fiscalmente a carico.
Normativa di riferimento
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis)
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, [...]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
(omissis)
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo
433 del codice civile. ….(omissis)
Una problematica in discussione……
IL CREDITO
D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI.
Riporto la norma in vigore che consente, a determinate condizioni (rese più restrittive da una recente legge) anche a coloro che assumono alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un’assistente per persona anziana di poter usufruire di un credito d'imposta "per nuove assunzioni" .
Come è possibile riscontrare dalla normativa riportata a pag. 15, il credito spetta solo se ricorrono alcune condizioni (problematico è quanto previsto rispetto all'età e alla disoccupazione del nuovo assunto).
Da una prima verifica con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate le condizioni previste dalla normativa impediscono di "allargare" questo credito anche alle assunzioni che vengono effettuate con la regolarizzazione della legge n.189 del 30 luglio 2002.
A seguito, poi, di modifiche introdotte dalla legge 8 agosto
2002 n.178 che ha convertito il decreto legge 8 luglio 2002 n.138, la fruizione
di tale credito d'imposta non è più automatica ma "i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino
all'esaurimento delle risorse disponibili" (art.5).
Un decreto ministeriale del 1/8/2002 ha comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'art.7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativo alle assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
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Dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003 viene concesso “un credito d’imposta per nuove assunzioni”
a coloro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Tale incremento è dato dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° ottobre 1999 e 30 settembre 2000. Il credito spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano:
di età non inferiore a venticinque anni;
non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi, ovvero siano portatori di handicap.
Il credito spetta nella misura di € 413,16 (pari a lire 800.000), per ciascun lavoratore assunto e per ogni mese del 2002.
Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Si precisa che qualora l’imposta non sia capiente, la parte di credito non utilizzata non dà diritto a rimborso ma può essere compensata nelle dichiarazioni successive.
Normativa di riferimento
L. 23 dicembre 2000, n. 388
Art. 7.
Incentivi per l'incremento dell'occupazione
1.Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta.
Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
ADDIZIONALE IRPEF
Nella normativa fiscale sono state introdotte addizionali all’IRPEF.
In particolare : addizionale regionale, comunale, provinciale.
ALIQUOTA
Percentuale applicata alla base imponibile per determinare l’imposta. L’aliquota è proporzionale, se è costante qualunque sia l’ammontare della base imponibile; progressiva, quando cresce al crescere della base imponibile; regressiva, nel caso contrario. In particolare, mentre l’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche è proporzionale (aliquota fissa del 36%), le aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche sono progressive per scaglioni di reddito.
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Istituita con DPR 21.1.73 n. 605 per raccogliere e ordinare tutti i dati relativi agli atti compiuti dalle persone fisiche e non, che hanno rilevanza ai fini tributari. In particolare, l’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e delle denunce presentate agli uffici finanziari e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono, comunque, assumere rilevanza ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento. A ciascun contribuente viene inoltre attribuito un numero di codice fiscale, che deve essere indicato negli atti e documenti indicativi di capacità contributiva.
AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE
E’ l’operazione tramite la quale i contribuenti, dopo aver autonomamente quantificato, sulla base degli elementi forniti con la dichiarazione dei redditi, l’importo delle imposte agli stessi dovuto, provvedono al versamento dei tributi.
BASE IMPONIBILE
Traduzione in termini monetari del presupposto di imposta per l’applicazione dell’aliquota.
CODICE FISCALE
E' una sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici.
Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici.
Il codice fiscale è attribuito d'ufficio dall'Anagrafe Tributaria a tutti i cittadini.
Nel caso in cui non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento.
CONTRIBUENTE
È il cittadino che paga le imposte. L’imposta colpisce solo chi partecipa alla comunità nazionale. La partecipazione può essere data dal produrre un reddito all’interno dello Stato o detenere dei beni produttivi di reddito, dall’essere residenti nello Stato e dall’effettuazione di trasferimenti economici all’interno dello Stato. In Italia si colpisce, in linea di principio, anche il reddito prodotto all’estero.
CREDITI D’IMPOSTA
Riguardano somme che possono essere scomputate ai fini della determinazione dell’imposta netta, in quanto corrispondenti ad imposte già versate (es.: crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero ovvero per gli utili distribuiti da società) o a contributi concessi a particolari categorie di imprenditori sotto forma di “bonus” d’imposta (es.: crediti d’imposta per i registratori di cassa, per nuove assunzioni ecc..).
Costituiscono crediti anche quelli che il contribuente vanta nei confronti del fisco per versamenti effettuati in misura maggiore di quella dovuta. A seconda dei casi l’importo corrispondente può essere, su richiesta, rimborsato dall’amministrazione oppure portato a scomputo dell’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
DEDUZIONI/DETRAZIONI
Sono degli istituti attraverso i quali la tassazione che risulta dall’applicazione delle aliquote al reddito lordo viene adeguata alle condizioni particolari in cui si trova il contribuente.
In taluni casi, la legge fiscale viene infatti incontro a particolari categorie di contribuenti prevedendo che essi, a parità di reddito complessivo, paghino meno degli altri: perché, ad esempio, devono provvedere al mantenimento di familiari, o perché hanno dovuto sostenere determinate spese per motivi di salute, oppure perché hanno destinato una quota del proprio reddito al pagamento degli interessi sul mutuo dell’abitazione.
Anche se il criterio che è alla base degli istituti delle deduzioni e delle detrazioni e sostanzialmente lo stesso - e cioè tutelare beni e situazioni di particolare rilevanza sociale come la famiglia, la salute la casa - assai diverso è il meccanismo attraverso cui essi operano.
Le detrazioni, infatti - tipiche, quelle per i familiari a carico - sono stabilite in misura differenziata a seconda del contribuente, e si applicano all’imposta. Le deduzioni invece si applicano al reddito imponibile, e quindi il beneficio che esse concedono varia in funzione del reddito del contribuente e dell’aliquota marginale con la quale questo è tassato (in pratica, è tanto maggiore quanto più il reddito è elevato).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E' l'atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale.
La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone che l'hanno precedente hanno avuto redditi su modelli predisposti annualmente dall'Agenzia delle Entrate.
IMPONIBILE
Definisce l’oggetto sul quale viene applicata un’imposta; può essere una quota del reddito di lavoro, un valore patrimoniale, un prezzo o qualunque attività economica che sia soggetta a tassazione.
IMPOSTA
Tributo che il cittadino paga obbligatoriamente allo Stato per consentirgli il conseguimento dei suoi fini propri. In pratica è il corrispettivo per quei servizi generali che lo Stato presta nell’interesse della collettività considerata nel suo insieme e che possono non essere oggetto di richiesta individuale. Le imposte costituiscono la voce di entrata più importante per lo Stato. L’imposta è detta reale se colpisce redditi o patrimoni senza riguardo alla condizione personale del soggetto passivo; personale se colpisce l’insieme dei redditi dei contribuenti (es. IRPEF); diretta se colpisce manifestazioni dirette di capacità contributiva quali reddito e patrimonio (es. IRPEF); indiretta se colpisce manifestazioni dirette di capacità contributiva derivanti da consumo, produzione, scambio di beni (IVA , di fabbricazione); può essere ad valorem, se espressa in percentuale al valore di un bene, specifica, se calcolata in cifra fissa per unità di merce, proporzionale, se l’aliquota è costante al variare dell’imponibile, progressiva se l’aliquota cresce al crescere dell’imponibile. Si definisce inoltre erariale se applicata direttamente dallo stato, locale se applicata da enti locali.
IRPEF
Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. E' la principale imposta diretta del nostro sistema tributario. L’IRPEF è personale e progressiva: personale, perché colpisce (salvo, peraltro, numerose eccezioni) tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche; progressiva, perché grava sul reddito complessivo mediante l’applicazione di aliquote crescenti per scaglioni di reddito. Presupposto dell’imposta è il possesso di redditi di qualunque natura; soggetti passivi sono tutte le persone fisiche cittadini italiani (o meno) residenti e non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, per i residenti colpisce tutti i redditi ovunque prodotti; per i non residenti colpisce soltanto i redditi prodotti in Italia.
ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI
Sono oneri e spese per i quali sono riconosciuti abbattimenti di imponibile o detrazioni di imposta.
Alcuni oneri sono rimasti deducibili dal reddito, altri danno diritto, solo a una detrazione di imposta calcolata, per alcuni, sull’intero ammontare dell’onere e, per altri, nei limiti di una determinata quota di esso.
REDDITO COMPLESSIVO
Somma di tutti i redditi posseduti.
REDDITO IMPONIBILE
Differenza tra il reddito complessivo e le deduzioni spettanti. È il reddito che viene assoggettato all’imposta
SCAGLIONI DI REDDITO
Sono suddivisioni successive del reddito imponibile sulle quali per quanto riguarda l’IRPEF si applicano aliquote progressive, ossia crescenti al crescere del reddito.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Sostituto d’imposta è colui il quale, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e deve esercitare la rivalsa, se non diversamente stabilito. Il sostituto è, quindi, un debitore per un debito proprio, e non è meramente un responsabile per un debito altrui. Ciò che giustifica questo allargamento di responsabilità è il nesso di dipendenza, indicato dalla legge, che lega il sostituto al sostituito, per cui è più agevole per lo Stato pretendere il prelievo tributario a carico del primo, in luogo del secondo. Il sostituto è tenuto a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate, nonché a pagare l’importo delle ritenute con versamento diretto in esattoria.
La particolare veste strumentale del sostituto d’imposta è sottolineata dal fatto che ogni violazione è sanzionata con la comminatoria di sanzioni amministrative, nonché di sanzioni penali.
Libro primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Capo VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Sezione VI - DELL’ IMPRESA FAMILIARE
Art.230 bis -
Familiari
(...) Per familiari si considerano:
il coniuge
i parenti sino al 3° grado (1° Grado: genitori e figlio; 2° Grado: nonno e figlio di figli, cosiddetto abbiatico, fratelli o sorelle; 3° Grado: bisnonno e figli di abbiatici, zio e nipote);
affini entro il 2° grado (1° Grado: suocero e genero o nuora, figliastro; 2° Grado: cognati, genitori dei suoceri).
Correlazioni tributarie:
Cfr. art. 5 commi 4 e 5, D.P.R. 22.12.86 n.917
Libro primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Titolo XII - DEGLI ALIMENTI
Art. 433 - Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi, o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Correlazioni tributarie:
Cfr. art. 13-bis primo comma lett. d) D.P.R. 22 dicembre
1986 n.917
(Detraibilità ai fini Irpef delle spese funebri sostenute in dipendenza della
morte dell’alimentato);
Cfr. art. 10 primo comma lett.d) D.P.R. 22 dicembre 1986
n.917
(Deducibilità dal reddito imponibile Irpef degli assegni alimentari);
Cfr. art. 12 primo comma lett.c) D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917
(Detrazioni soggettive dall’imposta sul reddito delle persone fisiche).