MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 26 agosto 2002

 

Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.2002

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;

Vista  la  legge  30  luglio  2002,  n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

Visto,  in  particolare,  l'art. 33, comma 6, della citata legge n. 189  del  2002,  che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalità di  calcolo  e  di  corresponsione  delle  somme  di  cui al comma 3, lettera a)  del  medesimo  art.  33,  nonchè  le  modalità  per  la successiva    imputazione   delle   stesse   sia   per   far   fronte all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  dei compiti previsti dallo stesso  art.  33,  sia  in  relazione alla posizione contributiva del lavoratore  interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Visto  che il citato art. 33, comma 6, demanda altresì al Ministro del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  determinazione  delle modalità  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;

Ritenuto,  ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore  interessato,  di assumere, quale parametro di riferimento per  la  determinazione  del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per i  lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403,  come  modificato  dall'art.  7,  comma 6, del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463, convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuto   di   applicare,  per  i  fini  predetti,  la  misura  di contribuzione  prevista  dall'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 22 maggio  1993,  n.  155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  243,  per  i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali;

Tenuto  conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1403 del 1971, e successive  modificazioni,  e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad Euro   268   per   la  posizione  contributiva  ed  assicurativa  del lavoratore;

Tenuto  conto,  altresì,  dell'intesa  raggiunta  tra il Ministero dell'interno  ed  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali circa  la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato  art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 22;

Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

 

Decreta:

 

Art. 1.

L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera a),  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, è determinato in misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1,  della  legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità   della   dichiarazione   di   emersione,  il  predetto contributo  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.

     

Art. 2.

L'ammontare  delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è ripartito  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale nelle seguenti misure:

a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403,  e  successive  modificazioni,  alle  gestioni previdenziali ed assicurative   interessate   per   le   posizioni   contributive  dei lavoratori;

b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far  fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art.  33  della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al  Ministero  dell'interno  e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     

Art. 3.

I  datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del  2002,  possono  versare,  previa domanda, all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale i contributi ed i premi nonchè i relativi interessi  dovuti  per  i  periodi  antecedenti ai tre mesi di cui al comma  3  del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei  mesi, degli  interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

 

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sarà   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

Roma, 26 agosto 2002

 

Il Ministro: Maroni

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146