DECRETO 26 agosto 2002
Attuazione
dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di
immigrazione ed asilo.
Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.2002
Visto il
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Vista la
legge 30 luglio
2002, n. 189, recante
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto, in
particolare, l'art. 33, comma 6,
della citata legge n. 189 del 2002,
che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione dei parametri retributivi e delle modalità di calcolo
e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera
a) del
medesimo art. 33,
nonchè le modalità
per la successiva imputazione delle stesse sia
per far fronte all'organizzazione ed
allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art.
33, sia in
relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda
altresì al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
la determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed
assicurativa del lavoratore
interessato, di assumere, quale
parametro di riferimento per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera a)
dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e
2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come
modificato dall'art. 7,
comma 6, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638;
Ritenuto di
applicare, per i
fini predetti, la
misura di contribuzione prevista
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243,
per i rapporti di lavoro
superiori a 24 ore settimanali;
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di
cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica
n. 1403 del 1971, e successive
modificazioni, e dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare
una quota pari ad Euro 268 per
la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore;
Tenuto conto,
altresì, dell'intesa raggiunta
tra il Ministero dell'interno
ed il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali circa la
quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del 2002,
determinata in una quota pari ad Euro 22;
Visto l'art.
13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
L'ammontare del
contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera a), della
legge 30 luglio 2002, n. 189, è determinato in misura
pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della
legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della
ricevibilità della dichiarazione di emersione, il
predetto contributo
all'Istituto nazionale della
previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre
2002.
Art. 2.
L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente
art. 1 è ripartito dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale nelle seguenti misure:
a) Euro 268
destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto
del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403,
e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali
ed assicurative interessate per
le posizioni contributive dei lavoratori;
b) Euro 22 per
assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo
svolgimento dei compiti di cui all'art.
33 della legge n. 189 del 2002,
da assegnare per due terzi al
Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma
1, della legge n. 189 del 2002, possono
versare, previa domanda,
all'Istituto nazionale della
previdenza sociale i contributi
ed i premi nonchè i relativi interessi
dovuti per i
periodi antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione
ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a
ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli
interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente
decreto sarà trasmesso
ai competenti organi
di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 agosto
2002
Il Ministro:
Maroni
Registrato alla
Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di
controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 6, foglio n. 146