INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
Roma,
6 dicembre 2002
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di
extracomunitari.
Decreto-legge
9 settembre 2002, n.195 convertito con modificazioni, nella legge 9 ottobre
2002, n. 222.
Si
fa seguito alle precedenti note del 27 settembre e 7 ottobre 2002 concernenti
l'argomento in oggetto, per fornire alcuni chiarimenti sulla normativa in
esame.
La
legge 9 ottobre 2002, n. 222 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n.195 ha previsto, come noto, il differimento
all'11 novembre 2002 del termine di presentazione della "dichiarazione
di emersione" per la regolarizzazione di quei rapporti di lavoro
svolti in violazione delle norme di ingresso nel territorio dello Stato e di
carattere contributivo-assicurativo con riferimento all'occupazione di origine
extracomunitaria.
Ciò
posto, nel rammentare che gli adempimenti INAIL (denuncia di iscrizione e DNA)
devono essere effettuati entro i cinque giorni successivi all'inoltro della
dichiarazione di emersione, si è ritenuto opportuno, per uniformità di
trattamento nei confronti di tutti i datori di lavoro interessati alla sanatoria
in esame, procrastinare al 18 novembre 2002 (cadendo il 16.11 di
sabato) il termine ultimo per la presentazione all'INAIL della denuncia
di iscrizione e della Denuncia Nominativa degli Assicurati.
Ne
consegue che per i datori di lavoro che hanno presentato la denuncia di
iscrizione successivamente al 18 novembre 2002, verranno applicate le sanzioni
a decorrere dal 10 settembre 2002 (inizio del rapporto di lavoro), fermo
restando il termine dell'11 novembre 2002 per l'inoltro della dichiarazione di
emersione che se non rispettato comporta l'esclusione dal beneficio di cui
trattasi.
Altrettanto
dicasi per la Denuncia Nominativa degli Assicurati di cui all'art.14,
comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.
Unico
adempimento quest'ultimo, che deve essere assolto nei confronti dell'Istituto
dai datori di lavoro agricoli, considerato che il premio dovuto
all'INAIL per i lavoratori in argomento è riscosso in forma unificata
dall'INPS.
Mentre,
per le modalità di corresponsione dei premi e degli interessi relativi a quei
rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre
mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1
gennaio 2002), si fa riserva di istruzioni non appena sarà emanato lo specifico
Decreto Ministeriale.
Ciò
posto, nel confermare che la legge n. 222/2002 nulla ha innovato rispetto al
decreto-legge n.195/2002 per quanto riguarda gli aspetti di competenza INAIL, e
considerato l'approssimarsi dell'autoliquidazione 2002/2003, si fa presente che
le retribuzioni dei lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati
- periodo 10.9.2002/31.12.2002 - dovranno essere comunicate
separatamente da quelle relative alla prossima autoliquidazione in
quanto formeranno oggetto di apposita richiesta da parte dell'Istituto.
Altrettanto
dicasi, per la "emersione italiana" (legge n. 383/2001
e successive modificazioni ed integrazioni), poiché anche le retribuzioni
dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati - distinte a seconda
del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004) - dovranno essere comunicate
separatamente dietro specifica richiesta dell'INAIL.
Per
entrambe le tipologie sopraesposte, si fa riserva di successive istruzioni per
la gestione operativa delle relative situazioni.
p.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Marina Taurelli