Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Roma, 8 marzo 2001
-
Federazione italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO);
-
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico (DOMINA);
-
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL);
-
Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL);
- Unione
Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL);
- Federazione Sindacale dei Lavoratori
a servizio dell'uomo (FEDERCOLF).
Stipulato
da
- Federazione Italiana Datori di Lavoro
Domestico (FIDALDO) (cui partecipano ASSINDATCOLF, aderente a
CONFEDILIZIA, l'Associazione Datori di
Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a
Como, l'Associazione Datori di Lavoro
di Collaboratori Domestici con sede a Milano e la Nuova Collaborazione), rappresentata dal Presidente
sig.ra Laura Pogliano Besozzi, dal Vice Presidente ing. Lelio Casale, dal Segretario federale
Adolfo Gardenghi e
dai sigg.: Paola Bianchi, Franca
Ferrero, Angela Filippi, dr.
Renzo Gardella, dr. Dario Lupi, Vittoriana Orlandini, Stefano Rossi, avv.
Alfredo Savia;
- Associazione Nazionale Datori di
Lavoro Domestico (DOMINA), rappresentata dal
Presidente sig.ra Bonaventurina Fringuelli, dal
Segretario generale dr. Massimo Tortora, dal Vice
Segretario generale sig.ra Pina
Lolobrigida e dai sigg.: avv. Francesco Brunelli, dr.ssa Naria Colosi, dr.
Giancarlo Corrado, dr.ssa Antonella
D'Agostino, Giuseppa Iannello,
dr.ssa Grazia Maria Tomati
da una
parte e
- Federazione Italiana Lavoratori Commercio,
Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal
Segretario generale Ivano Corraini, dal Segretario generale vicario Pietro
Ruffolo, dai Segretari
Antonia Franceschini, Bruno Perin, Carmelo Romeo, Claudio Treves e dai
componenti del Comitato direttivo
nazionale Luisa Albanella, Livio Anelli,
Dalida Angelini, Alfonso Argeni,
Assunta Aurisicchio, Otello Belli, Alessandro Beltrami, Vincenzo
Balzaino, Giovanni Benazzo, Paola
Berfonzi, Marco Bertolotti, Ennio
Bianchi, Stefano Bianco, Virgilio
Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino
Bonazza, Adriano Bonetti, Walter Calzavarra,
Francesco Capasso, Daniela Cappelli, Roberto Cappellieri, Vito Carchia,
Maura Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni Carpino, Fabio Castagnini, Monica
Cavallini, Orfeo Cecchini, Elena Ceschin, Eda Ciccarelli, Canio
Cioffi, Sergio Codonesu, Alessandro
Collini, Silvano Conti,
Luigi Coppini, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni
Cotzia, Santo Crescimone, Anna Cuntrò, Giancarlo D'Andrea, Loredana De Checchi, Carla Della Volpe, Elio Dota, Gabriella Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci, Giordano
Fiorani, Gastone Fiori, Cinzia
Folli, Enrico Folloni, Piergiorgio Forti,
Sergio Franceschini, Franco Franceschini, Gualtiero Francisconi, Armando
Galati, Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo,
Marzio Govoni, Vincenza Grasso, Angelo
Guerriero, Gabriele Guglielmi, Tiziana Gusmerini, Leandro
Innocenti, Antonio Lareno, Elena
Lattuada, Vincenzo Limonta, Maurizia Losi, Patrizia Maestri, Luca
Magnani, Maria Mancini, Gianfranco Mancini,
Giuseppe Mancini, Mario Mangili, Antonio Marchese, Giancarlo Marchi,
Gabriele Marchi, Piero Marconi, Cristina Maroni, Elena Martis, Roberto
Mati, Manlio Mazziotta, Giuseppe Meini, Rosa Giulia Melidoni, Massimo Melotti,
Leandro Menichelli, Lucia Merlo, Adriana Merola, Marinella Meschieri, Cono
Minnì, Carmela Minniti, Tiziana Mordeglia, Gaetano Morgese, Mauro
Moriconi, Silvana Morini, Giusi
Muchon, Luciano Nacinovich, Anna Rosa Nannetti, Carmine Nesi, Massimo Nozzi,
Antonio Palazzo, Gennaro Pannozzo, Lora Parmiani, Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Luigi Piacenti, Antonello Pirastru, Rocco Pisanello, Santino
Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele
Presta,
Fausto Quattrini, Bruno
Rastelli, Massimo Re, Pierino Ricci, Gianni Roncaccia, Patrizia Rosini, Fiorella Rossi, Marco Roverano, Vladimiro Sacco, Alessandra Salvato, Domenico Sarti,
Giorgio Scarinci, Anna Schiano,
Giuseppe Scognamillo, Egidio Serafini, Loredana Serraglia, Giuseppe Sforza,
Walter Sgargi, Giuseppe Silvestro, Maria Solinas, Fabio Sormanni, Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo,
Francesco Taddei, Stefano Tardini,
Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna Tornari, Gianni Trinchero, Rosa
Veccia, Andrea Vitagliano, Christine
Walzl, Renato Zanieri, Roberto
Zapparoli, Leonardo Zucchini, con l'intervento della Confederazione
Generale Italiana Lavoratori
(CGIL) rappresentata dai Segretari confederali Francesca Santoro
e Walter Cerfeda;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti ai
Servizi Commerciali Affini e del Turismo
(FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario generale Gianni Baratta, dai Segretari nazionali Pietro Giordano,
Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, Pierangelo
Raineri, da Salvatore
Falcone, Mario Marchetti,
Antonio Michelagnoli, Marcello Pasquarella, Daniela Rondinelli, dell'Ufficio
sindacale, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo,
Vittorio Armando, Renato Calì, Riccardo
Camporese, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Franco Di Liberto, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco Ferroni,
Ferruccio
Fiorot, Andrea Gaggetta, Silvano Gherbaz,
Pietro Ianni, Calogero Lauria, Ottilia Mair, Gilberto Mangone, Amedeo Meniconi,
Biagio Montefusco, Ugo Parisi, Ferruccio Petri, Vincenzo Ramogida,
Francesco Sanfile, Rosanna
Santarello, Santo Schiappacasse,
Rolando Sirni, Mario Testoni, Angelo Tognoli, Giancarlo Trotta, Oscar
Turati, Elena Vanelli,
Francesco Varagona; con l'intervento della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario confederale
Luigi Bonfanti;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo
Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), rappresentata dal Segretario generale
Brunetto Boco, dal
Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari nazionali: Emilio Fargnoli,
Marco Marroni, Gianni Rodilosso,
Parmenio Stroppa; da Caterina Fulciniti, Paolo
Poma, Antonio Vargiu del
Dipartimento sindacale; dai
membri del Comitato direttivo nazionale: Sergio Amari,
Carlo Amoretti, Paolo Andreani, Pietro Baio,
Giuliana Baldini, Pina
Belletti, Gaetano Bentivegna,
Bruno Bettocchi, Salvatore Bove, Gianni Callegaro, Luigi Canali,
Bruno Carli, Maurizio Casadei, Agata
Castiglione, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca
Cioccoloni,
Francesco D'Amico, Domenico Damiano, Mario D'Angelo, Rocco Della
Luna, Michele De
Simone, Sergio Diecidue,
Salvatore Fanzone, Gabriele
Fiorino, Stefano Franzoni, Giuseppe Fruggiero, Giovanni Gazzo, Giuliano Giannetti, Giovanni Giorgio, Giancarlo Guidi, Luciano Gullone,
Cesare Ierulli, Pietro La Torre, Cosimo
La Volta, Maria Lo Vasco,
M. Ermelinda Luchetti, Nicola Maselli, Gilberta Massari, Maurizio
Milandri, Antonio Monaco, Ivano Morandi, Roberta Musu, Antonio Napoletano,
Raffaella Nomade, Francesco Ortelli,
Leonardo Pace, Giulio Parisi,
Pierluigi Paolini, Aurelio Pellegrini, Giannantonio Pezzetta, Gioia
Rabà, Maurizio Regazzoni, Carlo Sama,
Giuseppe Sagliocco, Pasquale
Sastri, Luigi Scardaone, Virgilio
Scarpellini, Remigio Servadio,
Fabio Servidei, Elisabetta
Sorgia, Ivana Veronese, Angelo Vurruso, Domenico Zanghi, Angelo Zarfati; e con
la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario confederale Lamberto Santini;
- Federazione Sindacale dei Lavoratori
a servizio dell'uomo (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria
generale Franca Tiberio, dalla Segretaria
nazionale per i collaboratori familiari
Caterina Putgioni, dalla Segretaria nazionale per gli assistenti
domiciliari SIADEST Ida Danzi,
dalla Segretaria nazionale per i lavoratori esteri Noemi Garcia,
dalla Segretaria nazionale
amministrativa Barbara Badaracco, dai membri del Consiglio direttivo
nazionale Alfeo Grisanti, Marisa Invernizzi, Celestina Minocchi, Letteria
Ruggeri, Gemma Vecchiato e Laudina Zonca;
con l'assistenza della delegazione sindacale composta da Rita De Blasis,
Presidente
nazionale API-COLF,
Gabriella Agazzi di
Vicenza, Marina Andreutto di
Padova, Rina Andrusiani di Cremona,
Zita Bossoletti di Ancona, Angelo Campus di Torino, Ersilia
Clara Casali di Genova, Valeria Cavagni di Parma, Edda D'Aumiller di Venezia,
Elisa De Santis di Ascoli Piceno, Angelina Frozza di Treviso, Domenica
Galletta di Messina, Rita Magni di
Pavia, Anna Marcigot di Udine,
Assuntina Matta di Sassari, Maurizio Morelli di Verona, Iris
Mormile di Roma, Antonietta Ragosta di
Firenze, Rosa Rivellini di Bergamo,
Rosa Rosso di Cagliari, Anna Maria
Salvetti di Milano, Luigina Spreafico
di Varese, Adele Tanzi di Como, Elena Tarantino di Napoli, Rosetta
Vivian di Palermo; con l'assistenza dei
rappresentanti esteri: Teresita
Cebalos; (Columbia), Margarita Jimenez (Cile), Cristina Narido
(Filippine), Nadia Pena (Perù), Maria Ramos (Capo Verde), Rizalina
Santiago (Filippine); con la consulenza
tecnica dell'avvocato Armando Montemarano
dall'altra
parte.
Art. 1
- Sfera di applicazione.
Il presente
CCNL, stipulato tra FIDALDO (cui
partecipano ASSINDATCOLF, aderente a CONFEDILIZIA, l'Associazione Datori di
Lavoro di Collaboratori
Domestici con
sede a Como, l'Associazione Datori
di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a
Milano, la Nuova Collaborazione) e DOMINA, da una
parte, e FEDERCOLF,
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL, dall'altra parte, disciplina, in maniera unitaria per
tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto
si applica ai prestatori di
lavoro, comunque retribuiti, addetti al
funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il
presente contratto si applica altresì ai lavoratori di
nazionalità non italiana, fatte salve
le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.
Art. 2
- Inscindibilità della presente regolamentazione.
Le norme
della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra
di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento.
Art. 3
- Condizioni di miglior favore.
Eventuali
trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4
- Documenti di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà
consegnare al datore
di lavoro i documenti necessari in conformità con la
normativa in vigore e presentare in
visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché
ogni altro documento sanitario aggiornato con
tutte le attestazioni previste
dalle vigenti norme di legge,
un documento di identità personale non scaduto
ed eventuali diplomi
o attestati professionali
specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di
cui sopra
saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio
di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 5
- Assunzione.
L'assunzione
del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.
Art. 6
- Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione).
Tra le
parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera
di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad
eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) categoria di appartenenza e anzianità in
detta categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza, totale o
parziale;
e) durata dell'orario di lavoro e sua
distribuzione;
f) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà
essere fornita dal datore di
lavoro;
g) mezza
giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 16, ultimo
comma;
h) retribuzione pattuita;
i) previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
l) periodo concordato di godimento delle ferie
annuali;
m) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto
di riporre e custodire i propri effetti personali.
La lettera di assunzione, firmata dal
lavoratore e dal datore di lavoro,
dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7
- Assunzione a tempo determinato.
L'assunzione può
effettuarsi a tempo determinato,
obbligatoriamente in forma scritta,
con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18.4.62 n. 230,
nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell'art.
23, legge 28.2.87 n. 56:
1) per l'esecuzione di un servizio definito o
predeterminato nel tempo, anche se
ripetitivo;
2) per sostituire anche parzialmente
lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi
familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all'estero;
3) per sostituire lavoratori malati,
infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge
sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di
conservazione obbligatoria del posto;
4) per sostituire lavoratori in ferie.
Per le
causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle
agenzie di lavoro interinale ai sensi della normativa di legge.
Art. 8
- Assunzione lavoratori studenti.
Gli studenti d'età compresa fra i 16 e i 29
anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene
conseguito un titolo riconosciuto dallo
Stato, ovvero da enti pubblici, possono
essere assunti in
regime di convivenza con un
orario di 25 ore settimanali.
Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra
le ore 6 e le 14, oppure tra le ore
14 e le 22, ai prestatori di lavoro studenti, di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella
prevista dalla tabella A
allegata al presente contratto, fermo restando
l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.
L'assunzione ai
sensi del presente articolo dovrà
risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal
datore di lavoro e dal lavoratore, da
cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato, nell'ambito dei
2 semiturni individuati nel comma precedente.
Ai lavoratori
assunti ai sensi
del presente articolo
si applicano integralmente tutti
gli istituti disciplinati dal presente contratto.
Resta fermo, per i soggetti che ne sono
destinatari, la normativa dettata in
tema di collocamento alla pari dall'Accordo 24.11.69 n. 68, ratificato
con la legge 18.5.73 n. 304.
Art. 9
- Permessi per formazione professionale.
I lavoratori
a tempo pieno e indeterminato,
con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di
almeno 18 mesi, possono usufruire di
un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la
frequenza di corsi di formazione
professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.
Art. 10
- Categorie dei lavoratori.
I
prestatori di lavoro si suddividono in 4 categorie:
1a
categoria super.
Vi appartengono coloro che attestino
professionalità specifica sul piano
pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma
specifico o attestato professionale riconosciuto dallo
Stato o enti pubblici;
1a
categoria.
Vi
appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano
all'andamento della casa per esplicito
incarico delegato dal datore
di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali
occorra una specifica elevata competenza
professionale (ad esempio:
addetto alla compagnia, istitutore, puericultore,
governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere
diplomato generico, assistente geriatrico).
2a
categoria.
Vi appartengono coloro che svolgono mansioni
relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale
(ad esempio: assistente all'infanzia
o baby sitter, autista, cuoco,
cameriere, guardarobiere,
addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case
private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di
servizio di cui al successivo art. 12
e ogni altro lavoratore che non rientri nella 1a super, nella 1a o nella 3a
categoria).
3a
categoria.
Vi appartengono i prestatori di lavoro generico
che non abbiano compiuto il periodo
di servizio di cui al successivo
art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive
prettamente manuali o di fatica
(ad esempio: addetto esclusivamente alle
pulizie, addetto al giardino
per lavori di manutenzione
ordinaria, aiuto di cucina, addetto
alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).
Art. 11 -
Mansioni plurime.
Il lavoratore
addetto allo svolgimento di mansioni
plurime ha diritto all'inquadramento nel livello
corrispondente alla mansione prevalente e al relativo trattamento retributivo.
Art. 12
- Passaggio dalla 3a alla 2a categoria.
Il lavoratore generico passa automaticamente
dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti modalità:
- dopo 3
anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16° anno
d'età;
- dopo 2 anni di servizio se l'assunzione
avviene tra il 16° anno d'età e prima del compimento del 18°;
- dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.
Per il
raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno
specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di 1 anno per il passaggio di
categoria.
Art. 13
- Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna.
Al personale
non infermieristico espressamente assunto per discontinue
prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani,
a portatori di handicap
o ammalati, sarà
corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata
al presente contratto, qualora la durata della
prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17
nonché l'obbligo di corresponsione della prima colazione,
della cena e
di un'idonea
sistemazione
per la notte.
L'assunzione ai
sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto
devono essere indicate l'ora
d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione
discontinua.
Art. 14
- Prestazioni esclusivamente d'attesa.
Al personale
assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella
D allegata al presente contratto, qualora la
durata della presenza
stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo
restando l'obbligo di consentire al
lavoratore il completo
riposo notturno in
un alloggio idoneo.
Qualora venissero
richieste al lavoratore
prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro
straordinario, bensì retribuite
aggiuntivamente in base alla tabella B (2a categoria) allegata al presente contratto,
con le eventuali
maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
L'assunzione dovrà
risultare da apposito atto sottoscritto
e scambiato dalle parti.
Art. 15
- Periodo di prova.
I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova
regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la 1a
categoria super e per la 1a categoria
e di 8 giorni di lavoro effettivo
per la 2a e la
3° categoria.
Il lavoratore che abbia superato il periodo di
prova senza aver ricevuto disdetta s'intende
automaticamente confermato. Il
servizio prestato durante il
periodo di prova
va computato a
tutti gli effetti dell'anzianità.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro
può essere risolto in qualsiasi momento
da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore
della retribuzione e delle eventuali
competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Se il
lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione senza
avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato
dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la
retribuzione corrispondente.
Art. 16
- Riposo settimanale.
Il riposo
settimanale è di 36 ore: deve essere
goduto per 24
ore di domenica, mentre
le residue 12 ore possono essere
godute in qualsiasi altro
giorno della settimana, concordato tra le parti,
nel quale il lavoratore presterà la propria attività
per un numero di ore non superiore alla
metà di quelle che costituiscono la durata normale
dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano
effettuate prestazioni nelle
12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con
la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale
riposo non sia goduto in altro giorno
della stessa settimana diverso da
quello concordato ai
sensi del precedente comma.
Il riposo
settimanale domenicale è
irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per
esigenze imprevedibili e
che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso
un uguale numero di ore
di riposo non
retribuito nel corso della
giornata immediatamente
seguente e le ore così lavorate
saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di
fatto.
Qualora il
lavoratore professi una
fede religiosa che
preveda la solennizzazione in
giorno diverso dalla domenica,
le parti potranno accordarsi sulla
sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della
domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art. 17
- Orario di lavoro.
La durata
normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con
un massimo di:
- 10 ore
giornaliere non consecutive, per un totale di
55 ore settimanali, per i
lavoratori conviventi.
L'orario settimanale dei lavoratori conviventi, sarà ridotto di
mezz'ora a decorrere dall'1.1.02 e di
un'altra mezz'ora a decorrere dall'1.1.03. La riduzione dell'orario di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti,
sarà settimanale;
- 8 ore
giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite
su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di
distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro
giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
L'orario di
lavoro dei lavoratori non conviventi
sarà ridotto fino a raggiungere le 44
ore settimanali, con la seguente gradualità:
- 47 ore a partire dall'1.4.01;
- 46 ore a partire dall'1.1.02;
- 45 ore a partire dall'1.1.03;
- 44 ore a partire dall'1.1.04.
La retribuzione
oraria rimarrà inalterata.
Il lavoratore
convivente ha diritto ad
un riposo di
almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa
giornata e ad un riposo intermedio non
retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
L'orario
di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata
di cui al comma 1, nei confronti del personale a servizio intero; nel
caso di servizio ridotto o ad
ore, sarà concordato fra le parti.
Salvo
quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 ed
escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell'art. 13, è considerato
lavoro notturno quello prestato tra le
ore 22 e le 6 ed è compensato, se
ordinario, con la
maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria,
se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la
maggiorazione prevista dal successivo art. 18.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo
quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di
lavoro.
Il tempo
per la consumazione del pasto,
sul posto di
lavoro, sarà convenuto tra le
parti e non retribuito.
Al lavoratore
tenuto all'osservanza di un orario
giornaliero pari o superiore
alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul
posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in
difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore
convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare
prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
Art. 18
- Lavoro straordinario.
Al lavoratore
può essere richiesta una prestazione
lavorativa oltre l'orario
stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.
È
considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale
massima fissata nel comma
1, art. 16,
salvo che il prolungamento sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non
lavorate.
Lo straordinario è compensato con la
retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6 alle 22;
- del 50%, se prestato dalle ore 22 alle 6;
- del 60%, se prestato di domenica o in una
delle festività indicate nel successivo art. 19.
Le ore
di lavoro straordinario debbono
essere richieste con almeno 1 giorno di preavviso,
salvo casi di emergenza o particolari
necessità impreviste.
In caso
di emergenza, le prestazioni
effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate
di carattere normale e daranno luogo
soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni devono avere
carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 19
- Festività nazionali e infrasettimanali.
Sono considerate festive le giornate riconosciute
tali dalla legislazione vigente; esse
attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono. In tali giornate sarà
osservato il completo riposo,
fermo restando l'obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
In caso
di prestazione lavorativa
è dovuto, oltre
alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle
ore lavorate con
la retribuzione globale di fatto
maggiorata del 60%. In caso di
festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il
lavoratore avrà diritto al
recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale
di fatto mensile.
Le giornate che hanno cessato di essere
considerate festive agli effetti
civili, ai sensi della legge 5.3.77 n.
54, sono state compensate mediante il
riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Per il
rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno
retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Art. 20
- Ferie.
Indipendentemente
dalla durata dell'orario di lavoro,
per ogni anno
di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto
ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Le ferie
potranno essere frazionate in
non più di 2 periodi all'anno, purché concordati fra le parti.
Durante il periodo di godimento delle ferie il
lavoratore ha diritto per ciascuna giornata
ad una retribuzione pari a 1/26
della retribuzione globale di
fatto mensile.
Al lavoratore
che usufruisca del vitto e
dell'alloggio spetta per
il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo
di dette corresponsioni, il
compenso sostitutivo convenzionale.
Il diritto
al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno
di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di
cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo
di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del
datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di 1
biennio.
Il datore
di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare
il periodo di ferie, ferma restando la
possibilità di diverso accordo
tra le parti, da giugno a settembre.
In caso
di licenziamento o di
dimissioni, o se al momento d'inizio
del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia
raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti
dodicesimi del periodo di ferie al
quale ha diritto quanti sono i
mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il
periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di
malattia o infortunio.
Ai fini
del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si
calcolano in dodicesimi.
Art. 21
- Sospensioni di lavoro extraferiali.
Sarà
corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le
sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o
dell'alloggio spetta, per il periodo
della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 22
- Assenze e permessi.
Le assenze
del lavoratore devono essere in ogni caso
tempestivamente giustificate al datore di lavoro.
I lavoratori
hanno diritto a
permessi individuali retribuiti
per l'effettuazione di visite
mediche documentate, purché
coincidenti anche parzialmente
con l'orario di lavoro.
I permessi
spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue;
- lavoratori non conviventi con orario non
inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i
lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12
ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di
lavoro prestato.
I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo
stesso titolo di permessi non retribuiti.
Il lavoratore
colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado, ha diritto a un permesso
retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
Al lavoratore uomo spettano 2 giornate di
permesso retribuito in caso di nascita
di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno
essere comunque concessi, per
giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
In caso
di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del
vitto e dell'alloggio.
Le assenze
per malattia e infortunio, di
cui il datore di lavoro deve essere
tempestivamente avvisato, debbono
essere comprovate da relativo certificato medico,
indicante il periodo di
presunto impedimento al lavoro,
da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall'evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.
Per i
lavoratori conviventi non è
necessario l'invio del
certificato medico, salvo che
non sia espressamente richiesto dal datore
di lavoro.
Rimane
l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi,
qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in
periodi nei quali i lavoratori
non siano presenti nell'abitazione.
Le assenze
non giustificate entro il 3°
giorno, ove non si verifichino cause di
forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.
Art. 23
- Diritto allo studio.
Tenuto conto della funzionalità della vita
familiare, il datore di lavoro favorirà
la frequenza del
lavoratore a corsi
scolastici per il conseguimento del diploma di
scuola dell'obbligo o
specifico professionale; un
attestato di frequenza deve essere esibito
mensilmente al datore di lavoro.
Le ore
di lavoro non prestate per tali
motivi non sono retribuite, ma potranno
essere recuperate a regime normale; le ore relative agli
esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno
retribuite nei limiti
di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 24
- Matrimonio.
In caso
di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di
15 giorni di calendario.
Al lavoratore
che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta
per il periodo del
congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà
corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art. 25
- Tutela delle lavoratrici madri.
Si applicano le norme di legge sulla tutela
delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate,
salvo quanto previsto
ai commi successivi.
È vietato
adibire al lavoro le donne:
a) durante
i 2 mesi precedenti la data
presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa
di legge;
b) per
il periodo eventualmente
intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto.
Detti periodi devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
Dall'inizio
della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo
d'astensione obbligatoria dal
lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per
giusta causa.
Art. 26
- Tutela del lavoro minorile.
È ammessa l'assunzione di minori nei servizi
familiari all'età minima di 15 anni
compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela
della salute e
non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
L'ammissione al
lavoro dei minori
è subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività
lavorativa cui saranno addetti, secondo
quanto previsto dalla normativa di legge.
Valgono pure
le altre norme richiamate
nell'art. 2, lett. a), legge 17.10.67 n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art. 4, legge
2.4.58 n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere
e fare
convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne,
deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del
lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi dare preventiva
comunicazione del licenziamento; il
datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo
e il rispetto della sua personalità fisica, morale
e
professionale.
Art. 27
- Malattia.
In caso
di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente spetterà la
conservazione del posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il
periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45
giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di
calendario.
I periodi
relativi alla conservazione del posto di lavoro
sono da calcolarsi nell'anno
solare.
Durante
tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni
complessivi nell'anno per le anzianità di
cui ai punti 1, 2, 3 del comma precedente, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, al 50%
della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° in poi, al 100% della retribuzione
globale di fatto.
Restano salve le condizioni di miglior favore
localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge
riguardanti i lavoratori conviventi.
L'aggiunta
della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il
personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il
lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Le assenze
per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7.
La
malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.
Art. 28
- Infortunio.
In caso
d'infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la
conservazione del posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il
periodo di prova, 10 giorni di
calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45
giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di
calendario.
I periodi
relativi alla conservazione del posto di lavoro
sono da calcolarsi nell'anno
solare.
Al lavoratore,
nel caso d'infortunio sul
lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dall'art. 36,
DPR n. 1124/65:
- un'indennità giornaliera per l'inabilità
temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale
continuativa;
- una
rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi
gli accertamenti clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Le predette prestazioni vengono erogate dal
INAIL al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli
infortuni nei seguenti termini (artt.
53 e 54, DPR n. 1124/65):
- entro
le 24 ore e telegraficamente per
quelli mortali o presunti
tali;
- entro 2 giorni dall'accertamento per
quelli pronosticati non guaribili entro 3 giorni;
- entro 2 giorni a partire dal 4° per quelli
pronosticati guaribili entro 3 giorni ma non guariti.
La denuncia deve essere estesa su apposito
modulo in distribuzione presso INAIL e corredata dal certificato medico.
Altra denuncia
dovrà essere rimessa
entro 2 giorni
dall'evento all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche di INAIL hanno
inizio a partire dal 4° giorno, il datore di lavoro dovrà
corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni (art. 73,
DPR n. 1124/65).
L'aggiunta
della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il
personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il
lavoratore infortunato non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del
datore di lavoro.
L'infortunio in periodo di prova e/o di preavviso
sospende la decorrenza dello stesso.
Art. 29
- Servizio militare.
Il servizio
militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del TFR.
Entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per
riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
Art. 30
- Retribuzione e prospetto paga.
Il datore di lavoro, contestualmente alla
corresponsione periodica della
retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una per
il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per
il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
La
retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità di cui
all'art. 33;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e
alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se
l'eventuale trattamento retributivo di
cui alla lett. d) sia una condizione
di miglior favore 'ad personam' non
assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al comma 2, le
ore straordinarie, i compensi
per festività e le trattenute per oneri previdenziali.
Il datore
di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una
dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo
delle somme erogate nell'anno.
Art. 31
- Minimi retributivi.
I minimi
retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente
contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.
Art. 32
- Vitto e alloggio.
Il vitto
dovuto al lavoratore deve
assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non
deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore
di lavoro deve fornire al
lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità
e la riservatezza.
I valori
convenzionali del vitto e
dell'alloggio, sono fissati
nella tabella E allegata al presente contratto e sono rivalutati
annualmente ai sensi del successivo
art. 34.
Art. 33
- Scatti di anzianità.
A
decorrere dal 22.5.72 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
A partire dall'1.8.92 detti scatti non saranno
assorbibili dall'eventuale superminimo.
Il numero
massimo dei bienni è fissato in 7.
Art. 34
-Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio.
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori
convenzionali del vitto e
dell'alloggio, determinati dal
contratto, sono variati, da parte
della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui
all'art. 40, secondo le
variazioni del costo della
vita rilevate da ISTAT al
30 novembre di ogni anno.
La
Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno,
in prima convocazione, e, nelle
eventuali successive convocazioni,
ogni 15 giorni.
Dopo la
3a convocazione, in caso di
mancato accordo o di assenza delle
parti, il Ministero del lavoro è
delegato dalle Organizzazioni stipulanti a
determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della
variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed
operai rilevate da ISTAT per quanto
concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio.
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori
convenzionali del vitto e
dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di
ciascun anno.
NOTA A
VERBALE.
Il primo
aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto avrà decorrenza
dal 1° gennaio 2002. La
Commissione sarà a
tal fine convocata dal Ministero
del lavoro entro e non oltre il 20.12.01.
Con le stesse decorrenze
verranno effettuate le variazioni periodiche degli anni successivi.
Art. 35
- Tredicesima mensilità.
Spetta ai
lavoratori 1 mensilità aggiuntiva, pari
alla retribuzione globale di
fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del Natale.
Per coloro
le cui prestazioni non
raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti
dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La 13a mensilità matura anche durante le
assenze per malattia, infortunio sul
lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e
per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 36
- Risoluzione del rapporto di lavoro.
Il rapporto
di lavoro può essere risolto da
ciascuna delle parti
con l'osservanza del preavviso nei termini seguenti:
- fino
a 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di lavoro:
15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni d'anzianità presso lo
stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti
termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Per il
rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il
seguente:
- fino a 2 anni d'anzianità: 8 giorni di
calendario;
- oltre i 2 anni d'anzianità: 15 giorni di
calendario.
Per i
portieri privati, custodi
di villa e
altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di
alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione
dal medesimo, il preavviso è di 30
giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore; alla
scadenza del preavviso l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e
da cose non di proprietà del datore di
lavoro.
Nel caso
di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla
retribuzione corrispondente al
periodo di preavviso
non concesso.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso,
mancanze così gravi da non
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il
licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere
incorso il lavoratore.
È in
facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di
chiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione
paritetica di cui all'art. 43, che deve decidere entro 30 giorni.
Al lavoratore
che si dimette per giusta causa compete
l'indennità di mancato
preavviso.
In caso di
morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti
risultanti dallo stato
di famiglia sono obbligati in
solido per i crediti di lavoro in essere
fino al momento del decesso.
Art. 37
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
In ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
lavoratore ha diritto a
un TFR calcolato a norma
di legge sull'ammontare delle retribuzioni
percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e
alloggio: il totale
sarà diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate saranno incrementate a
norma dell'art. 1, comma
4, legge 29.5.82 n. 297,
dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato da ISTAT,
con esclusione della quota
maturata nell'anno in corso.
I datori
di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una
volta all'anno, il TFR nella
misura massima del 70% di
quanto maturato.
L'ammontare del
TFR maturato annualmente
dal 29.5.82 al 31.12.89 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i
lavoratori allora inquadrati nella 2a e nella 3a categoria.
Per i
periodi di servizio
antecedenti al 29.5.82
le quote di accantonamento sono determinate in base
ai seguenti criteri:
A) Per
il rapporto di
lavoro a servizio intero,
convivente o non
convivente.
1) per l'anzianità maturata anteriormente
all'1.5.58:
a) al
personale già considerato
impiegato: 15 giorni
per anno d'anzianità;
b) al
personale già considerato operaio: 8
giorni per ogni
anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo l'1.5.58:
a) al
personale già considerato impiegato: 1
mese per ogni
anno d'anzianità;
b) al
personale già considerato operaio: 15 giorni
per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al
28.5.82 per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24
ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al
22.5.74, 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al
31.12.78: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 31.1 .78 al
31.12.79: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 31.12.79 al
29.05.82: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità,
calcolate come sopra, maturate
fino al 28.5.82 saranno
calcolate sulla base dell'ultima
retribuzione e accantonate, e subiranno
un incremento.
Ai fini
del computo del TFR, come degli altri istituti contrattuali, il valore
della giornata lavorativa si
ottiene dividendo per 6
l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della
retribuzione media mensile. Per il solo TFR tale importo dovrà essere
maggiorato del rateo della gratifica
natalizia.
Art. 38
- Indennità in caso di morte.
In caso di
morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e TFR devono
corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai
parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
La ripartizione delle indennità, se non
vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme
di legge.
In mancanza
dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione testamentaria e legittima.
Art. 39
- Permessi sindacali.
I componenti
degli organi direttivi
territoriali e nazionali
delle Associazioni sindacali
firmatarie del presente contratto
la cui carica risulti da apposita
attestazione
dell'Associazione
sindacale di appartenenza
rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro,
hanno diritto a
permessi retribuiti per
la partecipazione documentata
alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono
darne comunicazione al datore di lavoro di regola 3 giorni prima,
presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle OOSS di appartenenza.
Art. 40
- Controversie.
Le controversie individuali e
collettive che dovessero
insorgere in relazione al rapporto
di lavoro riguardanti l'interpretazione delle
norme del presente contratto, se
non conciliate a livello delle OOSS locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle
Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del presente
contratto.
Dette Commissioni
si pronunceranno entro 60 giorni dal
ricevimento del verbale di
mancato accordo appositamente
redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.
Art. 41
- Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo.
È costituita
una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
composta da 1 rappresentante per ciascuna OS dei lavoratori
stipulanti il presente
contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di
lavoro.
La
Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.
Art. 42
- Commissione paritetica nazionale.
Presso l'Ente
bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una
Commissione nazionale paritetica composta da 1 rappresentante di ciascuna delle OOSS dei lavoratori che hanno
stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle
Organizzazioni dei datori di lavoro.
Alla
Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere
pareri e formulare proposte per quanto si
riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il
funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la
eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire
il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra
le Organizzazioni territoriali
dei datori di lavoro e le
OOSS territoriali dei lavoratori facenti capo alle OOSS nazionali che
hanno stipulato il presente contratto.
La Commissione
nazionale sarà convocata ogni
qualvolta se ne
ravvisi l'opportunità o quando
ne faccia richiesta scritta e motivata
una delle parti contraenti.
Le parti
s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte l'anno
in concomitanza delle riunioni
della Commissione di
cui all'articolo precedente.
Art. 43
- Commissioni paritetiche territoriali.
Possono essere
costituite delle Commissioni
paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da 1
rappresentante per ognuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il
presente contratto e da un uguale numero di
rappresentanti delle
organizzazioni dei datori di
lavoro che hanno stipulato il presente contratto.
Dette Commissioni saranno presiedute da persona di
comune fiducia delle parti
o, in caso di disaccordo, da
persona designata dal Presidente del
Tribunale locale.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o
regionali, saranno competenti ad
esperire il tentativo di conciliazione
delle controversie individuali di cui all'art. 411 CPC, comma 3.
Art. 44
- Ente bilaterale.
L'Ente
bilaterale Nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi,
studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle
diverse realtà presenti nel nostro
Paese; a tal fine l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della
categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei
territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione
del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale e
assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di
sicurezza;
2) promuove
ai vari livelli iniziative in materia di
formazione e qualificazione
professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così
composto: per il 50% da FIDALDO e
DOMINA e per
l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL
e FEDERCOLF.
Le parti
costituiranno l'Ente bilaterale nazionale entro il 31.12.01
e valuteranno l'opportunità della costituzione di Enti a livello
regionale.
Art. 45
- Cassa malattia Colf.
Le parti
costituiranno entro il 30.6.01 la Cassa Malattia Colf
per il rimborso dell'indennità di malattia, che sarà un
Ente paritetico così composto: per il 50%
da FIDALDO e
DOMINA e per
l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
e FEDERCOLF.
Art. 46
- Previdenza integrativa.
Le parti costituiranno una Commissione
paritetica che avrà il compito di
approfondire la materia, al fine di rendere possibile l'istituzione di una
previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.
Art. 47
- Contributi di assistenza contrattuale.
Per la
pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 41, 42, 43, 44,
45 e 46 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi
paritetici al servizio dei lavoratori
e dei datori di lavoro,
le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi
di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto
previdenziale o assistenziale ai
sensi della legge 4.6.73 n. 311.
Sono
tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i
datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure
contributive e le relative norme di esazione saranno stabilite
entro il 30.6.01 e formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti
di cui al comma 1
e l'Istituto previdenziale
prescelto.
Le norme
di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire
deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori
di lavoro porteranno
espressamente a conoscenza
dei loro dipendenti il contenuto
del presente articolo.
Le parti
costituiranno entro il 30.6.01 il Fondo al quale affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un organismo paritetico
così composto: per il
50% da FIDALDO e DOMINA
e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
e FEDERCOLF.
Art. 48
- Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dall'8 marzo 2001
e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse decorrenze ivi previste.
In caso
di mancata disdetta di una delle
parti da darsi almeno 3 mesi prima
della data di
scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r., il contratto
s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio e così
di seguito.
Le
Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza
del presente contratto per verificare congiuntamente l'opportunità di
apportarvi modifiche.
Le parti
costituiranno un'apposita Commissione tecnica che studierà
la revisione del testo contrattuale al fine di razionalizzarne i
contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o errori materiali.
Chiarimenti
a verbale.
1) Il
calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26
della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per
numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26 =
1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata
l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi
della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata
l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi
della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi
interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di
calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di
fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio,
per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
Dichiarazione
delle parti.
Le Organizzazioni stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro
domestico riaffermano la volontà
di imprimere un deciso impulso all'attivazione degli organismi di gestione del CCNL, in
particolare a quelli istituiti e
disciplinati dagli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
[Le tabelle sottostanti hanno subito variazioni come previsto dal
contratto. Consultazione delle tabelle
aggiornate]
|
categorie |
a tempo pieno |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
1.284.790 |
96.359 |
1.381.149 |
|
1ª |
1.145.600 |
85.920 |
1.231.520 |
|
2ª |
931.470 |
69.860 |
1.001.330 |
|
3ª |
717.350 |
53.801 |
771.151 |
|
lavoratori studenti |
25 ore settimanali |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
738.760 |
55.407 |
794.167 |
|
1ª |
685.220 |
51.392 |
736.612 |
|
2ª |
588.870 |
44.165 |
633.035 |
|
3ª |
481.800 |
36.135 |
517.935 |
|
categorie |
a tempo pieno |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
10.180 |
255 |
10.435 |
|
1ª |
9.270 |
232 |
9.502 |
|
2ª |
7.710 |
193 |
7.903 |
|
3ª |
5.620 |
141 |
5.761 |
|
categorie |
fascia oraria: 21.00-8.00 |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
1.477.510 |
110.813 |
1.588.323 |
|
1ª |
1.338.320 |
100.374 |
1.438.694 |
|
2ª |
1.070.650 |
80.299 |
1.150.949 |
|
3ª |
-- |
-- |
-- |
Tabella
D
PRESENZA
NOTTURNA
|
categorie |
fascia oraria: 21.00-8.00 |
incremento |
nuova retribuzione |
|
unica |
856.530 |
64.240 |
920.770 |
INDENNITÀ
|
|
pranzo e/o colazione |
cena |
alloggio |
|
|
|
2.520
|
2.520 |
2.180 |
|
|
incremento |
189 |
189 |
164 |
|
|
|
2.709 |
2.709 |
2.344 |
7.762 |
TABELLA
MINIMI RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2001 IN EURO
Tabella
A
CONVIVENTI
|
categorie |
a tempo pieno |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
663,539 |
49,765 |
713,304 |
|
1ª |
591,653 |
44,374 |
636,027 |
|
2ª |
481,064 |
36,080 |
517,144 |
|
3ª |
370,480 |
27,786 |
398,266 |
|
lavoratori studenti |
25 ore settimanali |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
381,538 |
28,615 |
410,153 |
|
1ª |
353,887 |
26,542 |
380,428 |
|
2ª |
304,126 |
22,809 |
326,935 |
|
3ª |
248,829 |
18,662 |
267,491 |
Tabella
B
NON
CONVIVENTI
|
categorie |
a tempo pieno |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
5,258 |
0,132 |
5,389 |
|
1ª |
4,788 |
0,120 |
4,907 |
|
2ª |
3,982 |
0,100 |
4,082 |
|
3ª |
2,902 |
0,073 |
2,975 |
Tabella
C
ASSISTENZA
NOTTURNA
|
categorie |
fascia oraria: 20.00-8.00 |
incremento |
nuova retribuzione |
|
1ªs |
763,070 |
57,230 |
820,300 |
|
1ª |
691,185 |
51,839 |
743,023 |
|
2ª |
552,945 |
41,471 |
594,416 |
|
3ª |
-- |
-- |
-- |
Tabella
D
PRESENZA
NOTTURNA
|
categorie |
fascia oraria: 20.00-8.00 |
incremento |
nuova retribuzione |
|
unica |
442,361 |
33,177 |
475,538 |
Tabella
E
INDENNITÀ
|
|
pranzo e/o colazione |
cena |
alloggio |
|
|
|
1,301 |
1,301 |
1,126 |
|
|
incremento |
0,098 |
0,098 |
0,085 |
|
|
|
1,399 |
1,399 |
1,211 |
4,009 |