Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

 

Roma, 8 marzo 2001

 

- Federazione italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO);

- Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico (DOMINA);

- Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL);

- Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL);

- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL);

-  Federazione   Sindacale  dei  Lavoratori   a   servizio   dell'uomo (FEDERCOLF).

 

Stipulato da

 

-     Federazione  Italiana  Datori  di Lavoro  Domestico  (FIDALDO)  (cui partecipano ASSINDATCOLF, aderente a CONFEDILIZIA, l'Associazione Datori di  Lavoro  di  Collaboratori Domestici con sede a Como,  l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano e la Nuova Collaborazione),  rappresentata  dal Presidente  sig.ra  Laura  Pogliano Besozzi,  dal Vice Presidente ing. Lelio Casale, dal Segretario federale Adolfo  Gardenghi  e  dai sigg.: Paola Bianchi, Franca  Ferrero,  Angela Filippi, dr. Renzo Gardella, dr. Dario Lupi, Vittoriana Orlandini, Stefano Rossi, avv. Alfredo Savia;

 

-      Associazione   Nazionale  Datori  di  Lavoro  Domestico   (DOMINA), rappresentata  dal  Presidente  sig.ra  Bonaventurina  Fringuelli,   dal Segretario  generale  dr. Massimo Tortora, dal Vice Segretario  generale sig.ra Pina Lolobrigida e dai sigg.: avv. Francesco Brunelli, dr.ssa Naria Colosi,  dr.  Giancarlo Corrado, dr.ssa Antonella  D'Agostino,  Giuseppa Iannello, dr.ssa Grazia Maria Tomati

 

da una parte e

 

-      Federazione  Italiana  Lavoratori  Commercio,  Turismo  e   Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario generale Ivano Corraini, dal Segretario  generale  vicario  Pietro  Ruffolo,  dai  Segretari  Antonia Franceschini, Bruno Perin, Carmelo Romeo, Claudio Treves e dai componenti del  Comitato direttivo nazionale Luisa Albanella, Livio Anelli,  Dalida Angelini,  Alfonso Argeni, Assunta Aurisicchio, Otello Belli, Alessandro Beltrami,  Vincenzo  Balzaino, Giovanni Benazzo, Paola  Berfonzi,  Marco Bertolotti,  Ennio  Bianchi,  Stefano Bianco,  Virgilio  Biscaro,  Luigi Bittarelli, Dino Bonazza, Adriano Bonetti, Walter Calzavarra,  Francesco Capasso, Daniela Cappelli, Roberto Cappellieri, Vito Carchia, Maura Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni Carpino, Fabio Castagnini, Monica Cavallini, Orfeo  Cecchini,  Elena Ceschin, Eda Ciccarelli,  Canio  Cioffi,  Sergio Codonesu,  Alessandro  Collini, Silvano Conti,  Luigi  Coppini,  Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni Cotzia, Santo Crescimone, Anna Cuntrò, Giancarlo  D'Andrea, Loredana De Checchi, Carla Della Volpe, Elio  Dota, Gabriella  Fanesi,  Paolo  Favetta, Tiziana Ferroci,  Giordano  Fiorani, Gastone  Fiori, Cinzia Folli, Enrico Folloni, Piergiorgio Forti,  Sergio Franceschini, Franco Franceschini, Gualtiero Francisconi, Armando Galati, Fabio  Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Govoni, Vincenza Grasso,  Angelo Guerriero,  Gabriele  Guglielmi, Tiziana Gusmerini,  Leandro  Innocenti,  Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenzo Limonta, Maurizia Losi, Patrizia Maestri,  Luca  Magnani,  Maria  Mancini, Gianfranco  Mancini,  Giuseppe Mancini,  Mario  Mangili, Antonio Marchese, Giancarlo  Marchi,  Gabriele Marchi, Piero Marconi, Cristina Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Manlio Mazziotta, Giuseppe Meini, Rosa Giulia Melidoni, Massimo Melotti, Leandro Menichelli, Lucia Merlo, Adriana Merola, Marinella Meschieri, Cono Minnì, Carmela  Minniti,  Tiziana Mordeglia, Gaetano Morgese,  Mauro  Moriconi, Silvana  Morini, Giusi Muchon, Luciano Nacinovich, Anna  Rosa  Nannetti, Carmine  Nesi,  Massimo Nozzi, Antonio Palazzo, Gennaro  Pannozzo,  Lora Parmiani,  Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Luigi Piacenti,  Antonello Pirastru, Rocco Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele

  Presta,  Fausto  Quattrini, Bruno Rastelli, Massimo Re,  Pierino  Ricci, Gianni  Roncaccia,  Patrizia  Rosini, Fiorella  Rossi,  Marco  Roverano, Vladimiro  Sacco, Alessandra Salvato, Domenico Sarti, Giorgio  Scarinci, Anna Schiano, Giuseppe Scognamillo, Egidio Serafini, Loredana Serraglia, Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Giuseppe Silvestro, Maria Solinas, Fabio Sormanni,  Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco  Taddei, Stefano Tardini, Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna Tornari, Gianni Trinchero,  Rosa  Veccia,  Andrea Vitagliano,  Christine  Walzl,  Renato Zanieri,  Roberto  Zapparoli, Leonardo Zucchini, con l'intervento  della Confederazione  Generale  Italiana Lavoratori (CGIL)  rappresentata  dai Segretari confederali Francesca Santoro e Walter Cerfeda;

 

-     Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e  del  Turismo  (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario  generale Gianni Baratta, dai Segretari nazionali Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni  Pirulli,  Pierangelo  Raineri,  da  Salvatore  Falcone,  Mario Marchetti, Antonio Michelagnoli, Marcello Pasquarella, Daniela Rondinelli, dell'Ufficio sindacale, unitamente ad una delegazione trattante composta da:  Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Vittorio Armando, Renato Calì, Riccardo  Camporese, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Franco Di  Liberto, Giovanni  Fabrizio,  Patrizio  Fattorini, Francesco  Ferroni,  Ferruccio

  Fiorot, Andrea Gaggetta, Silvano Gherbaz, Pietro Ianni, Calogero Lauria, Ottilia Mair, Gilberto Mangone, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco,  Ugo Parisi,  Ferruccio Petri, Vincenzo Ramogida, Francesco Sanfile,  Rosanna Santarello,  Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Mario  Testoni,  Angelo Tognoli,  Giancarlo  Trotta,  Oscar  Turati,  Elena  Vanelli,  Francesco Varagona;  con  l'intervento  della  Confederazione  Italiana  Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario confederale Luigi Bonfanti;

 

-    Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), rappresentata  dal  Segretario generale Brunetto  Boco,  dal  Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari nazionali: Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni  Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Caterina Fulciniti, Paolo  Poma, Antonio  Vargiu  del  Dipartimento sindacale; dai  membri  del  Comitato direttivo nazionale: Sergio Amari, Carlo Amoretti, Paolo Andreani, Pietro Baio,   Giuliana  Baldini,  Pina  Belletti,  Gaetano  Bentivegna,  Bruno Bettocchi, Salvatore Bove, Gianni Callegaro, Luigi Canali, Bruno  Carli, Maurizio Casadei, Agata Castiglione, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca

  Cioccoloni,  Francesco D'Amico, Domenico Damiano, Mario D'Angelo,  Rocco Della  Luna,  Michele  De  Simone, Sergio Diecidue,  Salvatore  Fanzone, Gabriele Fiorino, Stefano Franzoni, Giuseppe Fruggiero, Giovanni  Gazzo, Giuliano  Giannetti, Giovanni Giorgio, Giancarlo Guidi, Luciano Gullone, Cesare  Ierulli, Pietro La Torre, Cosimo La Volta, Maria  Lo  Vasco,  M. Ermelinda Luchetti, Nicola Maselli, Gilberta Massari, Maurizio Milandri, Antonio Monaco, Ivano Morandi, Roberta Musu, Antonio Napoletano, Raffaella Nomade,  Francesco  Ortelli,  Leonardo Pace,  Giulio  Parisi,  Pierluigi Paolini, Aurelio Pellegrini, Giannantonio Pezzetta, Gioia Rabà, Maurizio Regazzoni,  Carlo  Sama,  Giuseppe  Sagliocco,  Pasquale  Sastri,  Luigi Scardaone,  Virgilio  Scarpellini,  Remigio  Servadio,  Fabio  Servidei, Elisabetta Sorgia, Ivana Veronese, Angelo Vurruso, Domenico Zanghi, Angelo Zarfati; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro  (UIL) nella persona del Segretario confederale Lamberto Santini;

 

-      Federazione   Sindacale  dei  Lavoratori   a   servizio   dell'uomo (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria generale Franca Tiberio, dalla Segretaria  nazionale per i collaboratori familiari  Caterina  Putgioni, dalla  Segretaria nazionale per gli assistenti domiciliari  SIADEST  Ida Danzi,  dalla Segretaria nazionale per i lavoratori esteri Noemi Garcia, dalla  Segretaria nazionale amministrativa Barbara Badaracco, dai membri del  Consiglio  direttivo nazionale Alfeo Grisanti,  Marisa  Invernizzi, Celestina Minocchi, Letteria Ruggeri, Gemma Vecchiato e Laudina Zonca;   con l'assistenza della delegazione sindacale composta da Rita De Blasis,

  Presidente  nazionale  API-COLF, Gabriella  Agazzi  di  Vicenza,  Marina Andreutto  di  Padova, Rina Andrusiani di Cremona,  Zita  Bossoletti  di Ancona, Angelo Campus di Torino, Ersilia Clara Casali di Genova, Valeria Cavagni di Parma, Edda D'Aumiller di Venezia, Elisa De Santis di  Ascoli Piceno,  Angelina Frozza di Treviso, Domenica Galletta di Messina,  Rita Magni  di  Pavia,  Anna Marcigot di Udine, Assuntina Matta  di  Sassari, Maurizio Morelli di Verona, Iris Mormile di Roma, Antonietta Ragosta  di Firenze,  Rosa Rivellini di Bergamo, Rosa Rosso di Cagliari, Anna  Maria Salvetti  di Milano, Luigina Spreafico di Varese, Adele Tanzi  di  Como, Elena Tarantino di Napoli, Rosetta Vivian di Palermo; con   l'assistenza   dei   rappresentanti  esteri:   Teresita   Cebalos; (Columbia), Margarita Jimenez (Cile), Cristina Narido (Filippine), Nadia Pena  (Perù),  Maria Ramos (Capo Verde), Rizalina Santiago  (Filippine); con la consulenza tecnica dell'avvocato Armando Montemarano

 

dall'altra parte.

 

Art. 1 - Sfera di applicazione.

 

Il  presente  CCNL,  stipulato tra FIDALDO (cui partecipano  ASSINDATCOLF, aderente  a CONFEDILIZIA, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori

Domestici   con  sede  a  Como,  l'Associazione  Datori   di   Lavoro   di Collaboratori  Domestici  con sede a Milano, la  Nuova  Collaborazione)  e DOMINA,   da   una   parte,  e  FEDERCOLF,  FILCAMS-CGIL,   FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, dall'altra parte, disciplina, in maniera unitaria  per  tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.

 

Il  contratto  si  applica ai prestatori di lavoro,  comunque  retribuiti, addetti  al  funzionamento della vita familiare, tenuto  conto  di  alcune fondamentali  caratteristiche  del  rapporto.  Il  presente  contratto  si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve  le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

 

Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione.

 

Le  norme  della  presente  regolamentazione  collettiva  nazionale  sono, nell'ambito  di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento.

 

Art. 3 - Condizioni di miglior favore.

 

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.

 

Art. 4 - Documenti di lavoro.

 

All'atto  dell'assunzione  il lavoratore dovrà  consegnare  al  datore  di lavoro  i  documenti necessari in conformità con la normativa in vigore  e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con  tutte  le attestazioni  previste  dalle vigenti norme  di  legge,  un  documento  di identità   personale  non  scaduto  ed  eventuali  diplomi   o   attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti  di

cui  sopra  saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere  assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

Art. 5 - Assunzione.

 

L'assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.

 

Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione).

 

Tra  le  parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro  (lettera  di assunzione),  nel  quale andranno indicati, oltre  ad  eventuali  clausole specifiche:

a)   data dell'inizio del rapporto di lavoro;

b)   categoria di appartenenza e anzianità in detta categoria;

c)   durata del periodo di prova;

d)   esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;

e)   durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;

f)    eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal  datore  di   lavoro;

g)    mezza  giornata  di  riposo settimanale in aggiunta  alla  domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 16, ultimo comma;

h)   retribuzione pattuita;

i)    previsione  di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura  o per altri motivi familiari;

l)   periodo concordato di godimento delle ferie annuali;

m)    indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.

 

La  lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di  lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

 

Art. 7 - Assunzione a tempo determinato.

 

L'assunzione  può  effettuarsi a tempo determinato,  obbligatoriamente  in forma  scritta,  con  scambio  tra le parti della  relativa  lettera,  nel rispetto della legge 18.4.62 n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56:

1)    per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo,   anche se ripetitivo;

2)   per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

3)   per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

4)   per sostituire lavoratori in ferie.

 

Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro interinale ai sensi della normativa di legge.

 

Art. 8 - Assunzione lavoratori studenti.

 

Gli  studenti d'età compresa fra i 16 e i 29 anni, frequentanti  corsi  di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto  dallo Stato,  ovvero  da  enti pubblici, possono essere  assunti  in  regime  di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.

 

Qualora  detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6  e  le  14, oppure tra le ore 14 e le 22, ai prestatori di lavoro studenti, di cui  al precedente  comma,  sarà erogata una retribuzione pari a  quella  prevista dalla  tabella A allegata al presente contratto, fermo restando  l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.

 

L'assunzione  ai  sensi  del presente articolo  dovrà  risultare  da  atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore,  da cui  risulti  l'orario effettivo di lavoro concordato, nell'ambito  dei  2 semiturni individuati nel comma precedente.

 

Ai  lavoratori  assunti  ai  sensi  del  presente  articolo  si  applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto.

 

Resta  fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in  tema di collocamento alla pari dall'Accordo 24.11.69 n. 68, ratificato con la legge 18.5.73 n. 304.

 

Art. 9 - Permessi per formazione professionale.

 

I  lavoratori  a  tempo pieno e indeterminato, con anzianità  di  servizio presso  il  datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono  usufruire  di  un monte-ore  annuo  di 40 ore di permesso retribuito, per  la  frequenza  di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari  o assistenti domiciliari.

 

Art. 10 - Categorie dei lavoratori.

 

I prestatori di lavoro si suddividono in 4 categorie:

 

1a categoria super.

Vi  appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul  piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di  un diploma  specifico o attestato professionale riconosciuto  dallo  Stato  o enti pubblici;

 

1a categoria.

Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento  della casa per esplicito incarico delegato  dal  datore  di lavoro,  o  comunque svolgano mansioni per le quali occorra una  specifica elevata  competenza  professionale (ad esempio:  addetto  alla  compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico).

 

2a categoria.

Vi  appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia  o  baby  sitter, autista, cuoco,  cameriere,  guardarobiere, addetto  alla  stiratura, custode o portinaio di  ville  o  case  private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio  di  cui  al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella 1a super, nella 1a o nella 3a categoria).

 

3a categoria.

Vi  appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano  compiuto il  periodo  di  servizio di cui al successivo art. 12.  Vi  appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali  o  di fatica  (ad  esempio:  addetto esclusivamente  alle  pulizie,  addetto  al giardino  per  lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina,  addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).

 

Art. 11 - Mansioni plurime.

Il  lavoratore  addetto allo svolgimento di mansioni  plurime  ha  diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente e al relativo trattamento retributivo.

 

Art. 12 - Passaggio dalla 3a alla 2a categoria.

 

Il  lavoratore generico passa automaticamente dalla 3a alla  2a  categoria con le seguenti modalità:

- dopo 3 anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16° anno d'età;

-  dopo 2 anni di servizio se l'assunzione avviene tra il 16° anno d'età e prima del compimento del 18°;

-  dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.

 

Per  il  raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve  aver compiuto  almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso  di uno  specifico attestato professionale riconosciuto comporta la  riduzione di 1 anno per il passaggio di categoria.

 

Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna.

 

Al  personale  non infermieristico espressamente assunto  per  discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad  anziani,  a portatori  di  handicap  o  ammalati,  sarà  corrisposta  la  retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della  prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8,  fermo restando  quanto  previsto  dal successivo art.  17  nonché  l'obbligo  di corresponsione   della  prima  colazione,  della  cena  e   di   un'idonea

sistemazione per la notte.

 

L'assunzione  ai  sensi del precedente comma dovrà risultare  da  apposito atto  sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate  l'ora d'inizio  e  quella di cessazione dell'assistenza e il  suo  carattere  di prestazione discontinua.

 

Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.

 

Al  personale  assunto esclusivamente per garantire la presenza  notturna, sarà  corrisposta  la retribuzione prevista dalla tabella  D  allegata  al presente   contratto,  qualora  la  durata  della  presenza   stessa   sia interamente  ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo restando l'obbligo  di consentire  al  lavoratore  il completo riposo  notturno  in  un  alloggio idoneo.

 

Qualora  venissero  richieste  al  lavoratore  prestazioni  diverse  dalla presenza,  queste  non  saranno considerate  lavoro  straordinario,  bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (2a categoria)  allegata al  presente  contratto,  con  le eventuali maggiorazioni  contrattuali  e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

 

L'assunzione  dovrà  risultare da apposito atto sottoscritto  e  scambiato dalle parti.

 

Art. 15 - Periodo di prova.

 

I  lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la 1a categoria super e per  la 1a  categoria  e  di  8 giorni di lavoro effettivo  per  la  2a  e  la  3° categoria.

 

Il  lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver  ricevuto disdetta   s'intende  automaticamente  confermato.  Il  servizio  prestato durante   il   periodo  di  prova  va  computato  a  tutti   gli   effetti dell'anzianità.

 

Durante  il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto  in qualsiasi  momento  da ciascuna delle parti, senza preavviso,  ma  con  il pagamento,  a  favore del lavoratore della retribuzione e delle  eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

 

Se  il  lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non  avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di  lavoro  un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

 

Art. 16 - Riposo settimanale.

 

Il  riposo  settimanale è di 36 ore: deve essere  goduto  per  24  ore  di domenica,  mentre  le  residue 12 ore possono essere godute  in  qualsiasi altro  giorno  della  settimana, concordato tra le  parti,  nel  quale  il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla  metà  di  quelle che costituiscono la durata normale dell'orario  di lavoro giornaliero.

 

Qualora  vengano  effettuate  prestazioni  nelle  12  ore  di  riposo  non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale  di  fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro  giorno della  stessa  settimana  diverso  da  quello  concordato  ai  sensi   del precedente comma.

 

Il   riposo  settimanale  domenicale  è  irrinunciabile.  Qualora  fossero richieste  prestazioni  di lavoro per esigenze  imprevedibili  e  che  non possano  essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale  numero  di ore  di  riposo  non  retribuito nel corso della  giornata  immediatamente seguente  e  le  ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

 

Qualora  il  lavoratore  professi  una  fede  religiosa  che  preveda   la solennizzazione  in  giorno  diverso dalla  domenica,  le  parti  potranno accordarsi  sulla  sostituzione, a tutti gli effetti  contrattuali,  della domenica  con  altra giornata; in difetto di accordo, sarà data  integrale applicazione ai commi precedenti.

 

Art. 17 - Orario di lavoro.

 

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:

- 10  ore  giornaliere  non  consecutive, per  un  totale  di  55  ore   settimanali,  per  i  lavoratori conviventi.  L'orario  settimanale  dei lavoratori conviventi, sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dall'1.1.02 e   di un'altra mezz'ora a decorrere dall'1.1.03. La riduzione dell'orario di   lavoro, salvo diverso accordo tra le parti, sarà settimanale;

- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.

 

L'orario  di  lavoro  dei lavoratori non conviventi sarà  ridotto  fino  a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente gradualità:

-    47 ore a partire dall'1.4.01;

-    46 ore a partire dall'1.1.02;

-    45 ore a partire dall'1.1.03;

-    44 ore a partire dall'1.1.04.

 

La retribuzione oraria rimarrà inalterata.

 

Il  lavoratore  convivente  ha  diritto ad  un  riposo  di  almeno  8  ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio  non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

 

L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della  durata  di cui al comma 1, nei confronti del personale  a  servizio intero;  nel  caso  di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato  fra  le parti.

 

Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 ed escluso  il  richiamo alla tabella B contenuto nell'art. 13, è considerato lavoro  notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6 ed è compensato,  se ordinario,  con  la  maggiorazione del 20% della retribuzione  globale  di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.

 

Le  cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.

 

Il  tempo  per  la  consumazione del pasto,  sul  posto  di  lavoro,  sarà convenuto tra le parti e non retribuito.

 

Al  lavoratore  tenuto  all'osservanza di un  orario  giornaliero  pari  o superiore  alle  6  ore, ove sia concordata la presenza  continuativa  sul posto  di  lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero,  in  difetto  di erogazione,  un'indennità  pari  al suo  valore  convenzionale.  Il  tempo necessario  alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.

 

Art. 18 - Lavoro straordinario.

 

Al  lavoratore  può  essere  richiesta una  prestazione  lavorativa  oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato  motivo di suo impedimento.

 

È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o  settimanale  massima  fissata  nel comma  1,  art.  16,  salvo  che  il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di  ore non lavorate.

 

Lo  straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

-    del 25%, se prestato dalle ore 6 alle 22;

-    del 50%, se prestato dalle ore 22 alle 6;

-    del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.

 

Le  ore  di  lavoro straordinario debbono essere richieste  con  almeno  1 giorno  di  preavviso,  salvo casi di emergenza  o  particolari  necessità impreviste.

 

In  caso  di  emergenza, le prestazioni effettuate negli orari  di  riposo notturno  e  diurno sono considerate di carattere normale e daranno  luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

 

Art. 19 - Festività nazionali e infrasettimanali.

 

Sono  considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente;  esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di  Pasqua, 25  aprile,  1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8  dicembre,  25 dicembre,  26  dicembre, S. Patrono. In tali giornate  sarà  osservato  il completo  riposo,  fermo  restando l'obbligo di corrispondere  la  normale retribuzione.

 

In   caso   di  prestazione  lavorativa  è  dovuto,  oltre  alla   normale retribuzione  giornaliera,  il  pagamento  delle  ore  lavorate   con   la retribuzione  globale di fatto maggiorata del 60%. In  caso  di  festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore  avrà  diritto al  recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al  pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

 

Le  giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli  effetti civili,  ai sensi della legge 5.3.77 n. 54, sono state compensate mediante il  riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata  nelle festività di cui al comma 1.

 

Per  il  rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

 

Art. 20 - Ferie.

 

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro,  per  ogni  anno  di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

 

Le  ferie  potranno  essere frazionate in non più di 2  periodi  all'anno, purché concordati fra le parti.

 

Durante  il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto  per ciascuna  giornata  ad  una retribuzione pari a  1/26  della  retribuzione globale di fatto mensile.

 

Al  lavoratore  che  usufruisca del vitto e dell'alloggio  spetta  per  il periodo  delle  ferie, ove non usufruisca durante tale  periodo  di  dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

 

Il  diritto  al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste  hanno  di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza  non italiana  che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più  lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di 1 biennio.

 

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà  fissare  il  periodo  di ferie, ferma restando  la  possibilità  di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

 

In  caso  di  licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio  del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto  un  anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di  ferie  al  quale  ha diritto quanti sono i mesi di effettivo  servizio prestato.

 

Le  ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso  e  di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

 

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

 

Art. 21 - Sospensioni di lavoro extraferiali.

 

Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.

 

Al  lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell'alloggio spetta,  per  il periodo  della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.

 

Art. 22 - Assenze e permessi.

 

Le  assenze  del  lavoratore  devono essere in ogni  caso  tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

 

I   lavoratori  hanno  diritto  a  permessi  individuali  retribuiti   per l'effettuazione  di visite mediche documentate, purché  coincidenti  anche parzialmente con l'orario di lavoro.

 

I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

-    lavoratori conviventi: 16 ore annue;

-    lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

 

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le  12  ore  saranno  riproporzionate in  ragione  dell'orario  di  lavoro prestato.

 

I  lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.

 

Il  lavoratore  colpito da comprovata disgrazia a familiari  conviventi  o parenti  entro il 2° grado, ha diritto a un permesso retribuito pari  a  3 giorni lavorativi.

 

Al  lavoratore uomo spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso  di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

 

Al  lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque  concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

 

In  caso  di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

 

Le  assenze  per  malattia e infortunio, di cui il datore di  lavoro  deve essere  tempestivamente  avvisato, debbono essere comprovate  da  relativo certificato  medico,  indicante  il periodo  di  presunto  impedimento  al lavoro,  da  spedire  al datore di lavoro entro 3 giorni  dall'evento,  al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

 

Per  i  lavoratori  conviventi non è necessario  l'invio  del  certificato medico,  salvo che non sia espressamente richiesto dal datore  di  lavoro.

Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora  la  malattia intervenga nel corso delle ferie o  in  periodi  nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione.

 

Le  assenze  non  giustificate entro il 3° giorno, ove non si  verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

 

Art. 23 - Diritto allo studio.

 

Tenuto  conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà   la  frequenza  del  lavoratore  a  corsi  scolastici   per   il conseguimento   del   diploma   di   scuola   dell'obbligo   o   specifico professionale;  un attestato di frequenza deve essere esibito  mensilmente al datore di lavoro.

 

Le  ore  di  lavoro non prestate per tali motivi non sono  retribuite,  ma potranno  essere recuperate a regime normale; le ore relative  agli  esami annuali,  entro  l'orario giornaliero, saranno retribuite  nei  limiti  di quelle occorrenti agli esami stessi.

 

Art. 24 - Matrimonio.

 

In  caso  di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito  di  15 giorni di calendario.

 

Al  lavoratore  che  usufruisca del vitto e dell'alloggio  spetta  per  il periodo  del  congedo, ove non usufruisca durante tale  periodo  di  dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

 

La  retribuzione  del  congedo  sarà  corrisposta  a  presentazione  della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

 

Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri.

 

Si  applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri,  con le   limitazioni  da  esse  indicate,  salvo  quanto  previsto  ai   commi successivi.

 

È vietato adibire al lavoro le donne:

a)    durante  i  2  mesi  precedenti la data presunta  del  parto,  salvo   eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;

b)    per  il  periodo eventualmente intercorrente tra tale data e  quella effettiva del parto;

c)   durante i 3 mesi dopo il parto.

 

Detti  periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a  tutti gli  effetti,  compresi quelli relativi alla gratifica  natalizia  e  alle ferie.

 

Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro,  e fino alla cessazione del periodo d'astensione obbligatoria  dal lavoro,  la  lavoratrice non può essere licenziata, salvo che  per  giusta causa.

 

Art. 26 - Tutela del lavoro minorile.

 

È  ammessa l'assunzione di minori nei servizi familiari all'età minima  di 15  anni  compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di   tutela   della  salute  e  non  comporti  trasgressione  dell'obbligo scolastico.

 

L'ammissione   al   lavoro  dei  minori  è  subordinata   all'assolvimento dell'obbligo  scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa  cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

 

Valgono  pure  le  altre norme richiamate nell'art.  2,  lett.  a),  legge 17.10.67  n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art.  4, legge  2.4.58 n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e  fare  convivere con la propria famiglia un lavoratore  minorenne,  deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di  consenso, con sottoscrizione vidimata  dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte  di chi  esercita la potestà, cui verrà poi dare preventiva comunicazione  del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale

e professionale.

 

Art. 27 - Malattia.

 

In  caso  di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente spetterà la conservazione del posto come segue:

1)    per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni   di calendario;

2)   per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;

3)   per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

 

I  periodi  relativi  alla  conservazione del  posto  di  lavoro  sono  da calcolarsi nell'anno solare.

 

Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di  fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per  le anzianità  di  cui ai punti 1, 2, 3 del comma precedente,  nella  seguente misura:

-     fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale  di   fatto;

-    dal 4° in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

 

Restano  salve le condizioni di miglior favore localmente in atto  che  si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

 

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio,  per il  personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso  il domicilio del datore di lavoro.

 

Le  assenze  per  malattia  dovranno essere  giustificate  secondo  quanto previsto dall'art. 22, comma 7.

 

La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

 

Art. 28 - Infortunio.

 

In caso d'infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:

1)    per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni   di calendario;

2)   per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;

3)   per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

 

I  periodi  relativi  alla  conservazione del  posto  di  lavoro  sono  da calcolarsi nell'anno solare.

 

Al  lavoratore,  nel  caso d'infortunio sul lavoro, spettano  le  seguenti prestazioni previste dall'art. 36, DPR n. 1124/65:

-    un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

-    una rendita per l'inabilità permanente;

-    un assegno per l'assistenza personale continuativa;

-    una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

-    le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

-    la fornitura degli apparecchi di protesi.

 

Le  predette prestazioni vengono erogate dal INAIL al quale il  datore  di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguenti termini (artt.  53 e 54, DPR n. 1124/65):

-     entro  le  24 ore e telegraficamente per quelli mortali  o  presunti   tali;

-    entro 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro 3 giorni;

-    entro 2 giorni a partire dal 4° per quelli pronosticati guaribili entro 3 giorni ma non guariti.

 

La  denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso INAIL e corredata dal certificato medico.

 

Altra   denuncia   dovrà  essere  rimessa  entro  2   giorni   dall'evento all'autorità di Pubblica Sicurezza.

 

Poiché  le prestazioni economiche di INAIL hanno inizio a partire  dal  4° giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni (art. 73, DPR n. 1124/65).

 

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio,  per il  personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore  infortunato non sia degente in ospedale o presso il  domicilio del datore di lavoro.

 

L'infortunio  in periodo di prova e/o di preavviso sospende la  decorrenza dello stesso.

 

Art. 29 - Servizio militare.

 

Il  servizio  militare non risolve il rapporto di lavoro ed è  considerato utile ai fini del TFR.

 

Entro  30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in  attesa di  congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di  lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

 

Le  norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

 

Art. 30 - Retribuzione e prospetto paga.

 

Il  datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica  della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una  per  il lavoratore,  firmata  dal datore di lavoro, e l'altra  per  il  datore  di lavoro, firmata dal lavoratore.

 

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

a)   retribuzione minima contrattuale;

b)   eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 33;

c)   eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d)   eventuale superminimo.

 

Nel  prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di  cui  alla lett. d) sia una condizione di miglior favore 'ad  personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al comma 2,  le  ore  straordinarie, i compensi per festività e le  trattenute  per oneri previdenziali.

 

Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione  dalla  quale risulti l'ammontare  complessivo  delle  somme erogate nell'anno.

 

Art. 31 - Minimi retributivi.

 

I  minimi  retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate  al presente  contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del  successivo art. 34.

 

Art. 32 - Vitto e alloggio.

 

Il  vitto  dovuto  al lavoratore deve assicurargli una nutrizione  sana  e sufficiente;  l'ambiente  di lavoro non deve essere  nocivo  all'integrità fisica e morale dello stesso.

 

Il  datore  di  lavoro deve fornire al lavoratore convivente  un  alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

 

I  valori  convenzionali  del vitto e dell'alloggio,  sono  fissati  nella tabella E allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente  ai sensi del successivo art. 34.

 

Art. 33 - Scatti di anzianità.

 

A decorrere dal 22.5.72 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso  lo  stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla  retribuzione minima contrattuale.

 

A  partire dall'1.8.92 detti scatti non saranno assorbibili dall'eventuale superminimo.

 

Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.

 

Art. 34 -Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

 

Le  retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto  e dell'alloggio,  determinati dal contratto, sono variati,  da  parte  della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art.  40, secondo  le  variazioni  del costo della vita  rilevate  da  ISTAT  al  30 novembre di ogni anno.

 

La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun  anno,  in prima  convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni,  ogni  15 giorni.

 

Dopo  la  3a  convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza  delle parti,  il Ministero del lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a  determinare la variazione periodica della retribuzione minima,  secondo quanto  stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione  del costo  della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate da ISTAT per  quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura  pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

 

Le  retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto  e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in  ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

 

NOTA A VERBALE.

 

Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto avrà  decorrenza  dal  1° gennaio 2002. La Commissione  sarà  a  tal  fine convocata dal Ministero del lavoro entro e non oltre il 20.12.01.  Con  le stesse decorrenze verranno effettuate le variazioni periodiche degli  anni successivi.

 

Art. 35 - Tredicesima mensilità.

 

Spetta  ai  lavoratori  1  mensilità aggiuntiva,  pari  alla  retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del Natale.

 

Per  coloro  le  cui prestazioni non raggiungessero un anno  di  servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

 

La  13a mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul  lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

 

Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il  rapporto  di  lavoro può essere risolto da ciascuna  delle  parti  con l'osservanza del preavviso nei termini seguenti:

-     fino  a  5  anni d'anzianità presso lo stesso datore di  lavoro:  15   giorni di calendario;

-    oltre i 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

 

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

 

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:

-    fino a 2 anni d'anzianità: 8 giorni di calendario;

-    oltre i 2 anni d'anzianità: 15 giorni di calendario.

 

Per   i  portieri  privati,  custodi  di  villa  e  altri  dipendenti  che usufruiscano  con  la famiglia di alloggio indipendente di  proprietà  del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30  giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni  di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà  del datore di lavoro.

 

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari  alla  retribuzione  corrispondente  al  periodo  di  preavviso   non concesso.

 

Possono  dare luogo al licenziamento senza preavviso, mancanze così  gravi da  non  consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria  del  rapporto  di lavoro.

 

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

 

È  in  facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali,  di  chiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all'art. 43, che deve decidere entro 30 giorni.

 

Al  lavoratore  che  si  dimette per giusta causa compete  l'indennità  di mancato preavviso.

 

In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di  licenziamento,  i  familiari  coabitanti  risultanti  dallo  stato  di famiglia  sono obbligati in solido per i crediti di lavoro in essere  fino al momento del decesso.

 

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

 

In  ogni  caso  di  cessazione del rapporto di lavoro,  il  lavoratore  ha diritto  a  un  TFR  calcolato  a  norma  di  legge  sull'ammontare  delle retribuzioni  percepite nell'anno, comprensive di eventuale  indennità  di vitto  e  alloggio:  il  totale  sarà diviso  per  13,5.  Le  quote  annue accantonate  saranno  incrementate a norma dell'art.  1,  comma  4,  legge 29.5.82 n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del  75% dell'aumento  del  costo della vita, accertato da  ISTAT,  con  esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

 

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di  una  volta  all'anno, il TFR nella misura massima del  70%  di  quanto maturato.

 

L'ammontare  del  TFR  maturato annualmente dal  29.5.82  al  31.12.89  va riproporzionato  in  ragione di 20/26 per i lavoratori  allora  inquadrati nella 2a e nella 3a categoria.

 

Per   i   periodi  di  servizio  antecedenti  al  29.5.82  le   quote   di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

 

A)    Per  il  rapporto  di  lavoro a servizio intero,  convivente  o  non   convivente.

1)   per l'anzianità maturata anteriormente all'1.5.58:

a)     al   personale  già  considerato  impiegato:  15  giorni  per  anno   d'anzianità;

b)    al  personale  già  considerato operaio:  8  giorni  per  ogni  anno   d'anzianità;

2)   per l'anzianità maturata dopo l'1.5.58:

a)    al  personale  già  considerato impiegato:  1  mese  per  ogni  anno d'anzianità;

b)    al  personale  già  considerato operaio: 15  giorni  per  ogni  anno d'anzianità;

3)    per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 28.5.82 per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

 

B)    Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:

1)    per l'anzianità maturata anteriormente al 22.5.74, 8 giorni per ogni anno d'anzianità;

2)   per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;

3)   per l'anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;

4)   per l'anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

 

Le  indennità,  calcolate  come sopra, maturate fino  al  28.5.82  saranno calcolate  sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e  subiranno un incremento.

 

Ai  fini  del computo del TFR, come degli altri istituti contrattuali,  il valore  della  giornata lavorativa si ottiene dividendo  per  6  l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media  mensile.  Per il solo TFR tale importo dovrà essere maggiorato  del rateo della gratifica natalizia.

 

Art. 38 - Indennità in caso di morte.

 

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e TFR devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°  grado.

La  ripartizione  delle  indennità, se non vi è  accordo  fra  gli  aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.

 

In  mancanza  dei superstiti sopra indicati, le indennità sono  attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

 

Art. 39 - Permessi sindacali.

 

I  componenti  degli  organi  direttivi  territoriali  e  nazionali  delle Associazioni  sindacali firmatarie del presente contratto  la  cui  carica risulti   da   apposita   attestazione  dell'Associazione   sindacale   di appartenenza rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore  di lavoro,   hanno  diritto  a  permessi  retribuiti  per  la  partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di 6  giorni lavorativi nell'anno.

 

I   lavoratori   che  intendano  esercitare  tale  diritto  devono   darne comunicazione al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle OOSS di appartenenza.

 

Art. 40 - Controversie.

 

Le  controversie  individuali  e collettive  che  dovessero  insorgere  in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle  norme del  presente contratto, se non conciliate a livello delle OOSS locali dei datori  di  lavoro  e dei lavoratori, saranno demandate  alle  Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del presente contratto.

 

Dette  Commissioni  si pronunceranno entro 60 giorni dal  ricevimento  del verbale  di  mancato  accordo appositamente redatto  dalle  organizzazioni locali di cui sopra.

 

Art. 41 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo.

 

È  costituita  una Commissione nazionale sedente presso il  Ministero  del lavoro  e  della  previdenza sociale, composta  da  1  rappresentante  per ciascuna  OS  dei  lavoratori  stipulanti  il  presente  contratto  e   di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.

 

La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.

 

Art. 42 - Commissione paritetica nazionale.

 

Presso  l'Ente  bilaterale di cui al successivo art. 44 è  costituita  una Commissione nazionale paritetica composta da 1 rappresentante di  ciascuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto  e  da uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro.

 

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a)    esprimere  pareri  e  formulare proposte  per  quanto  si  riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;

b)    esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;

c)    esperire  il tentativo di conciliazione per le controversie  insorte tra  le  Organizzazioni territoriali dei datori  di  lavoro  e  le  OOSS territoriali dei lavoratori facenti capo alle OOSS nazionali  che  hanno stipulato il presente contratto.

 

La  Commissione  nazionale sarà convocata ogni  qualvolta  se  ne  ravvisi l'opportunità  o quando ne faccia richiesta scritta e motivata  una  delle parti contraenti.

 

Le  parti  s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte  l'anno  in concomitanza   delle  riunioni  della  Commissione  di  cui   all'articolo precedente.

 

Art. 43 - Commissioni paritetiche territoriali.

 

Possono  essere  costituite  delle Commissioni paritetiche  provinciali  o regionali, composte ciascuna da 1 rappresentante per ognuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di  rappresentanti  delle organizzazioni dei datori di  lavoro  che  hanno stipulato il presente contratto.

 

Dette  Commissioni saranno presiedute da persona di comune  fiducia  delle parti  o,  in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente  del Tribunale locale.

 

Tali  Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad  esperire  il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all'art. 411 CPC, comma 3.

 

Art. 44 - Ente bilaterale.

 

L'Ente bilaterale Nazionale ha le seguenti funzioni:

1)    istituisce  l'osservatorio che ha il compito di effettuare  analisi,   studi,  al  fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse  realtà presenti nel nostro Paese; a tal fine l'osservatorio dovrà rilevare:

-    la situazione occupazionale della categoria;

-    le retribuzioni medie di fatto;

-    il livello di applicazione del CCNL nei territori;

-    il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;

-    la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;

-    i fabbisogni formativi;

-    le analisi e le proposte in materia di sicurezza;

2)    promuove  ai  vari  livelli iniziative in materia  di  formazione  e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.

 

L'Ente  bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50%  da FIDALDO  e  DOMINA  e  per  l'altro  50% da  FILCAMS-CGIL,  FISASCAT-CISL,

UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

 

Le  parti  costituiranno l'Ente bilaterale nazionale entro il  31.12.01  e valuteranno l'opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.

 

Art. 45 - Cassa malattia Colf.

 

Le  parti  costituiranno entro il 30.6.01 la Cassa Malattia  Colf  per  il rimborso  dell'indennità  di malattia, che sarà un  Ente  paritetico  così composto:  per  il  50%  da  FIDALDO  e  DOMINA  e  per  l'altro  50%   da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

 

Art. 46 - Previdenza integrativa.

 

Le  parti costituiranno una Commissione paritetica che avrà il compito  di approfondire la materia, al fine di rendere possibile l'istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

 

Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale.

 

Per  la  pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 41, 42,  43, 44,  45 e 46 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici  al  servizio  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di  contributi  di assistenza  contrattuale  per il tramite di un  Istituto  previdenziale  o assistenziale ai sensi della legge 4.6.73 n. 311.

 

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

 

Le  misure  contributive e le relative norme di esazione saranno stabilite entro  il  30.6.01 e formeranno oggetto di appositi accordi e  regolamenti tra   le  Organizzazioni  stipulanti  di  cui  al  comma  1  e  l'Istituto previdenziale prescelto.

 

Le  norme  di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del  presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

 

I  datori  di  lavoro  porteranno  espressamente  a  conoscenza  dei  loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

Le  parti  costituiranno entro il 30.6.01 il Fondo al quale affluiranno  i contributi  di  cui  sopra. Tale Fondo sarà un organismo  paritetico  così composto:  per  il  50%  da  FIDALDO  e  DOMINA  e  per  l'altro  50%   da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

 

Art. 48 - Decorrenza e durata.

 

Il  presente contratto decorre dall'8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse decorrenze ivi previste.

 

In  caso  di  mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno  3  mesi prima  della  data  di  scadenza  a mezzo lettera  raccomandata  a.r.,  il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio e  così  di seguito.

 

Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare congiuntamente l'opportunità di apportarvi modifiche.

 

Le  parti  costituiranno un'apposita Commissione tecnica che  studierà  la revisione del testo contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o errori materiali.

 

Chiarimenti a verbale.

 

1)    Il  calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della  retribuzione  mensile. Esempio: paga oraria  per  numero  di  ore lavorate nella settimana per 52:12:26 = 1/26 della retribuzione mensile.

2)   Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).

3)   Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).

4)   Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.

5)   Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

 

Dichiarazione delle parti.

 

Le  Organizzazioni  stipulanti il CCNL sulla disciplina  del  rapporto  di lavoro  domestico  riaffermano la volontà di imprimere un  deciso  impulso all'attivazione  degli organismi di gestione del CCNL,  in  particolare  a quelli istituiti e disciplinati dagli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

 

[Le tabelle sottostanti hanno subito variazioni come previsto dal contratto. Consultazione delle tabelle aggiornate]

 

TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2001 IN LIRE

 

Tabella A

 

CONVIVENTI

 

categorie

a tempo pieno

incremento

nuova retribuzione

1ªs

1.284.790   

96.359   

1.381.149

              

1.145.600   

85.920   

1.231.520

                

931.470   

69.860   

1.001.330

                

717.350   

53.801     

771.151

 

 

lavoratori studenti

25 ore settimanali

incremento

nuova retribuzione

1ªs

738.760    

55.407    

794.167

              

685.220    

51.392    

736.612

                

588.870    

44.165    

633.035

                

481.800    

36.135    

517.935

 

 

Tabella B

 

NON CONVIVENTI

 

categorie

a tempo pieno

incremento

nuova retribuzione

1ªs

10.180    

255

10.435

              

9.270    

232

9.502

                

7.710    

193

7.903

                

5.620    

141

5.761

                              

Tabella C

 

ASSISTENZA NOTTURNA

 

categorie

fascia oraria: 21.00-8.00

incremento

nuova retribuzione

1ªs

1.477.510  

110.813   

1.588.323

              

1.338.320  

100.374   

1.438.694

                

1.070.650   

80.299   

1.150.949

                 

--

--

--

 

 

Tabella D

 

PRESENZA NOTTURNA

 

categorie

fascia oraria: 21.00-8.00

incremento

nuova retribuzione

unica

856.530    

64.240    

920.770

 

 

Tabella E

 

INDENNITÀ

 

 

pranzo e/o colazione

cena

alloggio

 

 

                2.520     

2.520   

2.180     

 

incremento

189

189

164 

 

 

2.709     

2.709   

2.344  

7.762

 

 

TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2001 IN EURO

 

Tabella A

 

CONVIVENTI

 

categorie

a tempo pieno

incremento

nuova retribuzione

1ªs

663,539    

49,765    

713,304

              

591,653    

44,374    

636,027

                

481,064    

36,080    

517,144

                

370,480    

27,786    

398,266

 

                        

lavoratori studenti

25 ore settimanali

incremento

nuova retribuzione

1ªs

381,538    

28,615    

410,153

              

353,887    

26,542    

380,428

                

304,126    

22,809    

326,935

                

248,829    

18,662    

267,491

 

 

Tabella B

 

NON CONVIVENTI

 

categorie

a tempo pieno

incremento

nuova retribuzione

1ªs

5,258     

0,132      

5,389

               

4,788     

0,120      

4,907

                

3,982     

0,100      

4,082

                

2,902     

0,073      

2,975

 

Tabella C

 

ASSISTENZA NOTTURNA

 

categorie

fascia oraria: 20.00-8.00

incremento

nuova retribuzione

1ªs

763,070    

57,230    

820,300

              

691,185    

51,839    

743,023

                

552,945    

41,471

594,416

                

--

--

--

 

Tabella D

 

PRESENZA NOTTURNA

 

categorie

fascia oraria: 20.00-8.00

incremento

nuova retribuzione

unica

442,361    

33,177    

475,538

 

Tabella E

 

INDENNITÀ

 

 

pranzo e/o colazione

cena

alloggio

 

 

1,301     

1,301   

1,126     

 

incremento

0,098     

0,098   

0,085     

 

 

1,399     

1,399   

1,211  

4,009