pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 1958, n. 93
Articolo 1. Norme generali.
La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
Articolo 2.
Collocamento e avviamento al lavoro.
L'assunzione del personale domestico avviene
direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta
giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente
Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le associazioni di categoria a carattere nazionale e
i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando
comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali
dell'avvenuto collocamento.
È vietata l'attività di mediatorato comunque svolta,
anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge.
Articolo 3.
Assunzione.
Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare
i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10
gennaio 1935, n. 112;
2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di
cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in
quanto ne sia in possesso;
3) carta d'identità o documento equipollente;
4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno
1939, n. 1239.
Articolo 4. Lavoratori minorenni.
Il datore di lavoro che intende assumere un
lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà
una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del
lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del
datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura
del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica,
morale e professionale.
In caso di licenziamento il datore di lavoro è
obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.
Articolo 5.
Periodo di prova.
I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente
legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie
diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe
funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non
può essere superiore ad un mese.
I prestatori d'opera manuale specializzata o
generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni,
cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica,
stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti
ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto
giorni lavorativi consecutivi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova
senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio
prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Articolo 6.
Diritti e doveri.
Il lavoratore è tenuto a:
- prestare la propria opera con la dovuta diligenza
secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora,
seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare.
Il datore di lavoro è tenuto a:
- corrispondere puntualmente al lavoratore la
remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non
superiori al mese;
- fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia
l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla
integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e
sufficiente;
- tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano
in famiglia fonti di infezione;
- garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;
- lasciare al lavoratore il tempo necessario per
adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
Articolo 7.
Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di
una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze
giornate, una delle quali coincidente con la domenica.
Articolo 8.
Orario di lavoro e riposi.
Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo
durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un
adeguato riposo compensativo durante il giorno.
Articolo 9.
Giorni festivi.
Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le
giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al
lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della
normale retribuzione.
Articolo 10.
Ferie.
Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto
servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della
retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.
La durata del periodo di ferie non può essere
inferiore:
a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5,
primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a
venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore;
b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art.
5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di
anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.
Al lavoratore che usufruisce del vitto e
dell'alloggio spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale
periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve
essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12.
In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di
dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie
annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne
risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le
frazioni di quindici giorni come mese intero.
Articolo 11.
Commissione centrale.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del
lavoro domestico.
La Commissione è presieduta dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:
- da un rappresentante del Ministro per l'interno;
- da sei rappresentanti dei lavoratori domestici,
designati dalle associazioni sindacali di categoria;
- da sei persone aventi personale domestico alle
proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni
rappresentative delle famiglie;
-
da
un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi,
riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
-
Articolo 12.
Commissioni provinciali.
In ogni Provincia, con decreto del prefetto è
istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
La Commissione è presieduta dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo
delegato, ed è composta:
- da quattro rappresentanti dei lavoratori
domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
- da quattro persone aventi personale domestico alle
proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro
principali Comuni;
- da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di
patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della
Provincia;
- da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
- da un rappresentante della Camera di commercio,
industria ed agricoltura.
Articolo 13.
Compiti della Commissione centrale.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto
quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento
dell'attività delle Commissioni provinciali;
b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati
avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la
mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 12;
c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei
lavoratori domestici.
Sulle materie per le quali la Commissione ha
competenza ad esprimere parere, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale provvederà, uditi i pareri stessi.
La Commissione è convocata dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o
quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 14.
Compiti delle Commissioni provinciali.
Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano
provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed
all'alloggio;
b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro
domestico nelle Province.
La Commissione provinciale si riunisce su
convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della
maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni adottate dalla Commissione
provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
Contro il decreto prefettizio di cui al precedente
comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale
decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.
Articolo 15.
Congedo matrimoniale.
In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di
cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi.
Per tale congedo, che non può essere computato nel
periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed
il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate
dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.
Articolo 16.
Preavviso.
Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle
parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti
termini:
a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5,
comma primo, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13
novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato;
b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art.
5, comma secondo, in quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano
raggiunto i cinque anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o
superiore ai cinque anni.
Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti,
è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di
preavviso spettante.
Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla
retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso
economico, sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle
Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14.
Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di
preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore
settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.
Articolo 17. Indennità di anzianità.
In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che
si tratti di licenziamento in tronco (1), spetta al lavoratore un'indennità di
anzianità nella seguente misura:
a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5,
comma primo, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della
retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo
stipendio;
b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art.
5, comma secondo, l'indennità predetta è commisurata a quindici giorni di
retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo
stipendio (2).
Articolo 18.
Indennità in caso di morte del lavoratore.
In caso di morte del prestatore di lavoro,
l'indennità indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti
entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione
legittima.
Articolo 19.
Tredicesima mensilità.
Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale
quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.
Articolo 20.
Disposizioni transitorie.
L'indennità di anzianità di cui all'art. 17 e
all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è
commisurata per le anzianità maturate anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, nel modo seguente:
a) per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo,
per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro;
b) per i lavoratori di cui all'art. 5, comma
secondo, per ogni anno di anzianità otto giornate dell'ultima retribuzione in
denaro.
Articolo 21. Disposizioni finali.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla
presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente,
i rapporti di impiego e di lavoro domestico.
(1) Con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85
(Gazz. Uff. 10 maggio 1972, n. 122), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 17, nella parte in cui
esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso
di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.
(2) Con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973 n. 72 (Gazz. Uff. 13 giugno 1973, n. 151) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a) e b) nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando prestazioni siano convenzionalmente dovute. Con successiva sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b, della L. 2 aprile 1958, n. 339, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.