MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 28 ottobre 2002

 

G.U. n. 17 del 22.01.2003

 

Attuazione  dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in    materia    di   legalizzazione   del   lavoro   irregolare   di extracomunitari.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;

Vista  la  legge  30  luglio  2002, n. 189, recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  9  ottobre  2002,  n.  222,  recante: "Disposizioni   urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro irregolare di extracomunitari";

Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n.  195,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, che  demanda  al  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali la determinazione  delle  modalità  per l'imputazione del contributo di cui  al  comma  3,  lettera b) del medesimo art. 1 sia per far fronte all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  dei compiti previsti dallo stesso  art.  1,  sia  in  relazione  alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresì, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità di corresponsione  delle somme e degli interessi dovuti per i contributi

previdenziali  concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso art. 1;

Tenuto   conto  che,  per  garantire  al  lavoratore  la  copertura contributiva  ai  fini  pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data   di   entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n.  195, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, occorre, nel  rispetto  del  minimale  introdotto  dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n. 638, modificato dall'art.  1,  comma  2,  primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre

1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n. 389, destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di cui  al  citato  comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002;

Tenuto  conto,  altresì,  dell'intesa  raggiunta  tra il Ministero dell'interno  ed  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali circa  la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato   art.   1   del   decreto-legge   n.   195,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge n. 222 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 31;

Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

 

Decreta:

 

Art. 1.

I  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge 9 settembre  2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre   2002,  n.  222,  sono  tenuti  a  versare,  ai  fini  della ricevibilità  della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al  comma  3,  lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  mediante  bollettini  di  c/c postale entro l'11 novembre 2002.

 

Art. 2.

L'ammontare  del  contributo di cui all'art. 1, pari a Euro 700, è ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:

a) Euro 669  destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70  per  cento  calcolata  sul  minimale  contributivo  introdotto dall'art.  7,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638,  modificato  dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  alle  competenti gestioni previdenziali pensionistiche;

b) Euro 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far  fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art.  1  del  citato  decreto-legge  n.  195,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  n.  222  del 2002, da assegnare per due terzi  al  Ministero  dell'interno  e  per  un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 3.

I  datori  di  lavoro  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del citato decreto-legge  n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto

previdenziale,   i   contributi   previdenziali   per   le   gestioni pensionistiche,  nonchè  i  relativi  interessi dovuti per i periodi antecedenti  ai  tre  mesi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica   soluzione  ovvero  in  rate  mensili  di  eguale  importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino   a  trentasei  mesi,  degli  interessi  di  dilazione  a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sarà   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 ottobre 2002

 

Il Ministro: Maroni

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002

 

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 362