ASSUNZIONE AL LAVORO DOMESTICO

 

Testo integrale del contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

 

Parte I: Inquadramento - Retribuzione

 

I lavoratori domestici si suddividono in 4 categorie

 

Prima categoria super

vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;

 

Prima categoria

vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);

 

Seconda categoria

vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria);

 

Terza categoria

vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art.12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).

 

I MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2003 (ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO DELL'8.3.2001) 

 

VALORI IN EURO

 

CATEGORIA

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

CONVIVENTI

NON CONVIVENTI

ASSISTENZA NOTTURNA

PRESENZA NOTTURNA CATEGORIA UNICA

INDENNITA'

TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO

a tempo pieno

a tempo parziale 25 ore sett.li

paga oraria

fascia oraria:

20 - 8

fascia oraria:

21 - 8

pranzo e/o colazione

cena

alloggio

1^ super

742,150

426,750

5,600

853,450

494,750

1,470

1,470

1,272

4,212

1^

661,750

395,800

5,100

773,050

2^

538,050

340,150

4,250

618,430

3^

414,400

278,300

3,100

 

 

 

 

 I MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2002 e fino al 31 DICEMBRE 2002 (ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO DELL'8.3.2001) 

 

VALORI IN EURO

 

CATEGORIA

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

CONVIVENTI

NON CONVIVENTI

ASSISTENZA NOTTURNA

PRESENZA NOTTURNA CATEGORIA UNICA

INDENNITA'

TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO

a tempo pieno

a tempo parziale 25 ore sett.li

paga oraria

fascia oraria:

20 - 8

fascia oraria:

21 - 8

pranzo e/o colazione

cena

alloggio

1^ super

726,429

417,700

5,488

835,394

484,288

1,431

1,431

1,239

4,101

1^

647,730

387,428

4,997

756,695

2^

526,659

332,951

4,157

605,353

3^

405,594

272,413

3,030

 

 

VALORI IN LIRE

 

CATEGORIA

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

CONVIVENTI

NON CONVIVENTI

ASSISTENZA NOTTURNA

PRESENZA NOTTURNA CATEGORIA UNICA

INDENNITA'

TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO

a tempo pieno

a tempo parziale 25 ore sett.li

paga oraria

fascia oraria:

20 - 8

fascia oraria:

21 - 8

pranzo e/o colazione

cena

alloggio

1^ super

1.406.560

808.780

10.630

1.617.550

937.710

2.770

2.770

2.400

7.940

1^

1.254.180

750.170

9.680

1.465.170

2^

1.019.750

644.680

8.050

1.172.130

3^

785.340

527.470

5.870

 

 

 

In caso di convivenza a tempo pieno o di convivenza a tempo parziale per 25 ore nel caso di studenti la retribuzione è espressa in paga mensile; in caso di non convivenza la retribuzione è espressa in termini di paga oraria

 

Parte II: Assunzione al lavoro


Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione)

 

Documentazione

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria

 

Entro ventiquattro ore il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'INAIL

Entro quarantotto ore  il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l'avvenuta assunzione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

 

La convivenza del lavoratore domestico deve essere comunicata per iscritto entro quarantotto ore da parte del datore di lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La convivenza del lavoratore domestico deve essere comunicata entro 20 giorni all'anagrafe del Comune di residenza ed entro 24 ore alla Questura

 

La denuncia di assunzione va fatta all'INPS entro il:

10 aprile per le assunzioni avvenute dal 1 gennaio al 31 marzo;

10 luglio per le assunzioni avvenute dal 1 aprile al 30 giugno;

10 ottobre per le assunzioni avvenute dal 1 luglio al 30 settembre;

10 gennaio per le assunzioni avvenute dal 1 ottobre al 31 dicembre;

 

 

Parte III: Il rapporto di lavoro

 

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata

 

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:

- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54,5 ore (54 a decorrere dal 1 gennaio 2003) settimanali, per i lavoratori conviventi

- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 46 ore (45 a decorrere dal 1 gennaio 2003) settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi

 

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore

 

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.

 

Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.

 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto

 

In  caso  di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito  di  15 giorni di calendario

 

Lavoratrici madri

È vietato adibire al lavoro le donne:

a)    durante  i  2  mesi  precedenti la data presunta  del  parto,  salvo   eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;

b)    per  il  periodo eventualmente intercorrente tra tale data e  quella effettiva del parto;

c)   durante i 3 mesi dopo il parto.