ASSUNZIONE AL LAVORO DOMESTICO
Testo integrale del contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
Parte I: Inquadramento - Retribuzione
I lavoratori domestici si suddividono in
4 categorie
vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;
vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);
vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria);
vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art.12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).
I MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2003 (ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO DELL'8.3.2001)
VALORI IN EURO
|
CATEGORIA |
TABELLA A |
TABELLA B |
TABELLA C |
TABELLA D |
TABELLA E |
||||
|
CONVIVENTI |
NON
CONVIVENTI |
ASSISTENZA
NOTTURNA |
PRESENZA
NOTTURNA CATEGORIA UNICA |
INDENNITA' |
TOTALE
INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO |
||||
|
a
tempo pieno |
a
tempo parziale 25 ore sett.li |
paga
oraria |
fascia
oraria: 20
- 8 |
fascia
oraria: 21
- 8 |
pranzo
e/o colazione |
cena |
alloggio |
||
|
1^ super |
742,150 |
426,750 |
5,600 |
853,450 |
494,750 |
1,470 |
1,470 |
1,272 |
4,212 |
|
1^ |
661,750 |
395,800 |
5,100 |
773,050 |
|||||
|
2^ |
538,050 |
340,150 |
4,250 |
618,430 |
|||||
|
3^ |
414,400 |
278,300 |
3,100 |
|
|||||
I MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2002 e fino al 31 DICEMBRE 2002 (ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO DELL'8.3.2001)
VALORI IN EURO
|
CATEGORIA |
TABELLA A |
TABELLA B |
TABELLA C |
TABELLA D |
TABELLA E |
||||
|
CONVIVENTI |
NON
CONVIVENTI |
ASSISTENZA
NOTTURNA |
PRESENZA
NOTTURNA CATEGORIA UNICA |
INDENNITA' |
TOTALE
INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO |
||||
|
a
tempo pieno |
a
tempo parziale 25 ore sett.li |
paga
oraria |
fascia
oraria: 20
- 8 |
fascia
oraria: 21
- 8 |
pranzo
e/o colazione |
cena |
alloggio |
||
|
1^ super |
726,429 |
417,700 |
5,488 |
835,394 |
484,288 |
1,431 |
1,431 |
1,239 |
4,101 |
|
1^ |
647,730 |
387,428 |
4,997 |
756,695 |
|||||
|
2^ |
526,659 |
332,951 |
4,157 |
605,353 |
|||||
|
3^ |
405,594 |
272,413 |
3,030 |
|
|||||
|
CATEGORIA |
TABELLA
A |
TABELLA
B |
TABELLA
C |
TABELLA
D |
TABELLA
E |
||||
|
CONVIVENTI |
NON
CONVIVENTI |
ASSISTENZA
NOTTURNA |
PRESENZA
NOTTURNA CATEGORIA UNICA |
INDENNITA' |
TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO |
||||
|
a
tempo pieno |
a
tempo parziale 25 ore sett.li |
paga
oraria |
fascia
oraria: 20
- 8 |
fascia
oraria: 21
- 8 |
pranzo
e/o colazione |
cena |
alloggio |
||
|
1^ super |
1.406.560 |
808.780 |
10.630 |
1.617.550 |
937.710 |
2.770 |
2.770 |
2.400 |
7.940 |
|
1^ |
1.254.180 |
750.170 |
9.680 |
1.465.170 |
|||||
|
2^ |
1.019.750 |
644.680 |
8.050 |
1.172.130 |
|||||
|
3^ |
785.340 |
527.470 |
5.870 |
|
|||||
In caso di convivenza a tempo pieno o di
convivenza a tempo parziale per 25 ore nel caso di studenti la retribuzione è
espressa in paga mensile; in caso di non convivenza la retribuzione è espressa
in termini di paga oraria
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al
funzionamento della vita familiare
Tra
le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione)
Documentazione
All'atto
dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti
necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i
documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro
documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti
norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali
diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti,
i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con
conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere
assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova
regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima
categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per
la seconda e la terza categoria
Entro ventiquattro ore il datore di lavoro deve dare
comunicazione dell'avvenuta assunzione all'INAIL
Entro quarantotto ore il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l'avvenuta
assunzione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La convivenza del lavoratore domestico deve essere
comunicata per iscritto entro quarantotto ore da parte del datore di lavoro
all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La convivenza del lavoratore domestico deve essere
comunicata entro 20 giorni all'anagrafe del Comune di residenza ed entro 24 ore
alla Questura
La denuncia di assunzione va fatta all'INPS
entro il:
10 aprile per le assunzioni avvenute dal 1 gennaio
al 31 marzo;
10 luglio per le assunzioni avvenute dal 1 aprile al
30 giugno;
10 ottobre per le assunzioni avvenute dal 1 luglio
al 30 settembre;
10 gennaio per le assunzioni avvenute dal 1 ottobre
al 31 dicembre;
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di
domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro
giorno della settimana, concordato tra le parti. Qualora il lavoratore professi
una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla
domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata
La durata normale dell'orario di lavoro è
quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
-
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54,5 ore (54 a decorrere
dal 1 gennaio 2003) settimanali, per i lavoratori conviventi
-
8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 46 ore (45 a decorrere dal
1 gennaio 2003) settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i
lavoratori non conviventi
Il
lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore
consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non
retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore
Indipendentemente dalla durata dell'orario di
lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il
lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il
diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola
carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che
abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del
datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un
biennio.
Spetta
ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale
di fatto, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.
In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento
di fine rapporto
In
caso di matrimonio spetta
al lavoratore un congedo retribuito
di 15 giorni di calendario
Lavoratrici madri
È vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i 2
mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa
di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale
data e quella effettiva del parto;
c)
durante i 3 mesi dopo il parto.