DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
9 dicembre 1999, n. 535
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998,
n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;
Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori
stranieri;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui
minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare,
gli articoli 2, 20, 22;
Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della
convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28
maggio 1970;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo
sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti
del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo
33, comma 2, lettere a) e b).
2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato",
di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne
non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non
avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio
dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento
italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio
dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non
avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età
superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè
il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più
adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo
scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento
coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del
Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla
legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento.
Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità
familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo
n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.
6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo
33 del testo unico.
Art. 2. Compiti del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti
non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo
criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni
o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea, nonchè per l'affidamento temporaneo
e per il rimpatrio dei medesimi;
d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito
delle iniziative di cui alla lettera c);
e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma
2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;
f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione
dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di
origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle
competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali,
e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite
convenzioni con gli organismi predetti;
g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione
e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1,
comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei
minori presenti non accompagnati;
h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso
di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità
previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui
al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso
pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare
per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia
di origine e degli
adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento,
alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di
salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze
istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente
regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma
anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed è composto da nove rappresentanti:
- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore
dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica
dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento
per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige
l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità
e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale
in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile
l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato
sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la
ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio
dei poteri
medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui
sono stati adottati.
6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore
al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.
Art. 4. Strumenti operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio
assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394.
2. È autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza,
e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di
una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia
dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia
o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati è consentito,
per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei
suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria
e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli
affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso
ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalità statistiche, di studio,
di informazione e di ricerca,
nonchè ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela
dei diritti dei minori immigrati, quando ciò si renda necessario per
il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso,
da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza
o di rimpatrio assistito.
L'accesso ai dati è altresì consentito all'autorità giudiziaria
e agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti
a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico,
il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.
Art. 5. Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in
particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali
vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio
dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne
immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza.
La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative,
in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni
fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora
del minore, con indicazione delle misure eventualmente
adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti
di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il
Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici
o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.
3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di
pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze
diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art. 6. Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze
disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può
proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con
amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono
attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi
e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione
contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.
Art. 7. Rimpatrio assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente
il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali,
dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da
assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del
minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.
Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere
al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone
il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che
questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza,
nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore
soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il
rimpatrio assistito.
Art. 8. Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del
Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla
base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi
all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica,
deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori
con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti
richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità
dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data
tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle
quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori
per i successivi
riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita
da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni
sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere
informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura,
in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente
già realizzate dal
proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa
sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in
occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o
alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione,
positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della
documentazione. Il termine è di quindici giorni per le provenienze da
Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni,
l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro
numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera
e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente
all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le
comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del
timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di
polizia di frontiera.
Art. 9. Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare
i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti
alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre
alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno
fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che
comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza
maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata
alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del
permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro per la solidarietà sociale Turco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.), come modificato dal decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 113, è il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri).
- 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività
delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonchè da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti
la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi
da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchè per l'affidamento temporaneo
e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiugimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine
o in Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per
le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui
al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo".
Note alle premesse:
- Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.
- La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati,
cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) è pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n. 135, s.o. Il testo
degli articoli 2, 20 e 22 è il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla
loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale,
etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità,
dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinchè
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate
o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".
"Art. 20. - 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato
in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti
speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per
mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione
o in caso
di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente
conto della necessità di
una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonchè della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica".
"Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinchè un fanciullo
il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato
come rifugiato
ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona,
possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie
per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo
o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino
necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
e le altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano
con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli
che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla
sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili,
al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente
convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente
oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.
Note all'art. 2:
- Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica dell'8 gennaio 1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 è
il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
è il seguente:
"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative
di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998
e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali,
da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità
per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva
e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo
i criteri e le modalità
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e
private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione
di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1o gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è
disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio
2000".