ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2003

 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3287).

 

GU n. 125 del 31-5-2003 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11  dicembre  2002,  con  il  quale  è  stato  prorogato, fino al 31 dicembre  2003,  la  stato  di emergenza sul territorio nazionale per proseguire  le  attività  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio del Ministri del 6 settembre  2002,  n.  3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre  2002,  n.  3244,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio  2003,  n.  3262,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Ravvisata  la  necessità  di  adottare  ulteriori  misure  urgenti necessarie  a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi di  clandestini  sul  territorio  nazionale  e di rendere sempre più efficaci  le misure di espulsione, anche attraverso una più organica dislocazione  territoriale  dei  centri di permanenza temporanea e di assistenza;

Vista   la   nota   prot.  n.  3/233/I/VARIE/92(69)  del  Ministero dell'interno  - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in data 7 marzo 2003;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3244/2002  citata  in  premessa,  sono abrogate le lettere d), g) e h), ed è aggiunto il seguente periodo:

«legge   11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  art.  6,  comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25,  comma  4,  articoli  29,  30,  comma  6  ed art. 32; decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47,  48,  49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148;  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli  14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  16,  17;  legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25 giugno  1865,  n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli

10  e  20;  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed  integrazioni,  le  deroghe  alle  disposizioni di cui all'art. 18 della  legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio  1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico».

2. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero dell'interno, per la realizzazione ed il completamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione dei  centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie alla  realizzazione  delle  opere  ed  all'approvazione  dei relativi progetti  anche  avvalendosi  di  strutture tecniche statali, nonchè all'acquisizione  delle  aree necessarie e della disponibilità degli immobili occorrenti.

3.  Per lo svolgimento delle attività previste al comma 2, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si avvale di una    commissione    tecnico-consultiva,   istituita   con   proprio provvedimento  ed  integrata, di volta in volta, da un rappresentante della  regione  interessata,  con  il  medesimo  provvedimento  viene determinato il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta commissione.

4.  L'approvazione  dei  progetti  con le modalità di cui ai commi precedenti  sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e  nulla-osta,  e  costituisce,  ove occorra, variante agli strumenti urbanistici  dei comuni interessati alla realizzazione delle opere, e comporta   la   dichiarazione   di   pubblica  utilità,  urgenza  ed indifferibilità dei lavori.

 

Art. 2.

1.   Per  le  attività  negoziali  da  porre  in  essere  ai  fini dell'ammodernamento  dei  mezzi  e  delle  tecnologie da utilizzare a scopi  di  prevenzione  e  contrasto  dell'immigrazione  clandestina, nonchè  per  l'attuazione  ed  il  coordinamento  delle attività di polizia  di  frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n.  189,  il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno  è  autorizzato  ad  agire  in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 3.

1.  Per  le finalità di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera b) del   decreto  legge  30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990, n. 39, e successive modifiche  e  integrazioni, nonchè per l'attivazione e l'affidamento del  servizio centrale di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 1-sexies,  il  Ministero  dell'interno  è autorizzato ad adottare il decreto  di  ripartizione  del  Fondo  nazionale per le politiche e i servizi  dell'asilo  in  deroga  all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

Art. 4.

1. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli di  spesa  del  Ministero  dell'interno,  cosi  come  integrati dalle risorse  finanziarie  previste per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

 

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 23 maggio 2003

 

Il Presidente: Berlusconi