ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

31 gennaio 2003

 

Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3262).

 

GU n. 32 del 8.02.2003

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visti  i  decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11  dicembre  2002,  con  il  quale  è  stato  prorogato, fino al 31 dicembre  2003,  lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale per proseguire  le  attività  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242  del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  213  dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Ravvisata  la  necessità,  di  continuare a porre in essere idonee misure  per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in maniera  sempre  più adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati

clandestini  e  per  rendere maggiormente efficaci le misure adottate volte  all'allontanamento  dal  territorio  nazionale degli stranieri giunti irregolarmente;

Considerato  che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure relative   all'emersione   di   cittadini   stranieri   che  svolgono

irregolarmente   attività  lavorative  in  Italia  anche  attraverso l'accelerazione    delle   connesse   procedure   amministrative   di regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;

Acquisita  la  proposta del Ministero dell'interno nonchè l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1.  L'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, è soppresso.

2.   Le  disposizioni  contenute  nell'art.  2  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e nell'art.  5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3244  del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del  regolamento  di  attuazione  previsto  dall'art.  32 della legge 30 luglio   2002,   n.  189,  relativamente  alla  istituzione  della Commissione  nazionale  per  il  diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Art. 2.

1.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 è così sostituito:

"1.  Per  far  fronte  ad  una  più  efficace gestione dei compiti connessi   alla   procedura   di   regolarizzazione,   il   Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono

autorizzati ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro  temporaneo,  nel  limite massimo rispettivamente di 900 e 350 unità,  prestatori  di  lavoro  temporaneo  per la conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura".

2.   Al   fine   di   completare,  con  urgenza,  le  procedure  di regolarizzazione   dei   lavoratori   extracomunitari  connesse  alla titolarità  del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivanti dallo status giuridico, nonchè per accelerare il procedimento per la selezione delle società di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì ricorrere  alla  trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

3.  Il  Ministero  dell'interno  e  il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla trattativa   privata,   gli   interventi  relativi  ad  una  migliore organizzazione   delle   attività   connesse   alla   procedura   di regolarizzazione,  ivi  compresi  l'allestimento  di appositi locali,

l'attivazione  e  l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni altra attività connessa al funzionamento o utile alla gestione.

4.  Per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,  nonchè  di  quelle  recate dagli articoli 1 e 3 dell'ordinanza  n.  3244/2002  è  autorizzata  la deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 3.

1.  Per  le  medesime  finalità previste dall'art. 2, il Ministero dell'interno  e  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali possono  altresì  autorizzare  il personale in servizio direttamente coinvolto  nelle  attività  di  cui  alla  presente  ordinanza  allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Con  provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno e  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il  personale da impegnare nelle attività connesse alle procedure di

regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unità per  il  Ministero dell'interno, e di 350 unità per il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali. Detto personale potrà effettuare prestazioni  di  lavoro  straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili.

2.  La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma 1  avviene  in  deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale   e   sino   alla   conclusione   delle   procedure   di regolarizzazione.

 

Art. 4.

1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi  gli  interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio  dei  Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre  2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma  2,  a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del  bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003,

così  come  integrati  con  le risorse finanziarie previste e con le modalità  stabilite  dall'art.  80,  comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  2  e  3 della presente ordinanza  si  provvede,  nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a carico  delle  risorse  finanziarie  introitate  dall'INPS  derivanti dall'applicazione  dell'art.  33  della legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art.  1  della  legge  9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del  28  ottobre  2002.  Tali somme già versate dallo stesso Ente in conto   entrate   sono   riassegnate   con   decreto   del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 31 gennaio 2003

 

Il Presidente: Berlusconi