ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
31
gennaio 2003
Prosecuzione
di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del
fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3262).
GU n. 32 del 8.02.2003
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista
la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto
la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visti i
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto
2002 e del 28 ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 dicembre 2002,
con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le
attività di contrasto
all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente in Italia;
Viste le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 213
dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 238 del 10 ottobre 2002;
Ravvisata la
necessità, di continuare a porre in essere idonee misure per affrontare la situazione di emergenza,
per contrastare in maniera sempre più adeguata il fenomeno degli sbarchi di
immigrati
clandestini e per rendere maggiormente
efficaci le misure adottate volte
all'allontanamento dal territorio
nazionale degli stranieri giunti irregolarmente;
Considerato che appare urgente e indifferibile,
nell'ambito di una complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le
procedure relative all'emersione di
cittadini stranieri che
svolgono
irregolarmente attività
lavorative in Italia
anche attraverso
l'accelerazione delle connesse
procedure amministrative di regolarizzazione delle singole posizioni
lavorative;
Acquisita la
proposta del Ministero dell'interno nonchè l'intesa del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Capo del Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art.
1.
1. L'art.
7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, è soppresso.
2. Le
disposizioni contenute nell'art.
2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, e nell'art.
5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244
del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del regolamento
di attuazione previsto
dall'art. 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato.
Art.
2.
1. L'art.
3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 è così sostituito:
"1. Per
far fronte ad
una più efficace gestione dei compiti connessi alla
procedura di regolarizzazione, il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
autorizzati
ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
nel limite massimo
rispettivamente di 900 e 350 unità,
prestatori di lavoro
temporaneo per la conclusione
delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura".
2. Al
fine di completare, con urgenza, le
procedure di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
connesse alla titolarità del rapporto di lavoro e dei correlati
diritti derivanti dallo status giuridico, nonchè per accelerare il procedimento
per la selezione delle società di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono altresì ricorrere
alla trattativa privata ai sensi
dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
3. Il
Ministero dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono autorizzati ad
attivare, con il ricorso alla trattativa
privata, gli
interventi relativi ad
una migliore organizzazione delle
attività connesse alla
procedura di
regolarizzazione, ivi compresi
l'allestimento di appositi
locali,
l'attivazione e
l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni altra attività
connessa al funzionamento o utile alla gestione.
4. Per
l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, nonchè di
quelle recate dagli articoli 1 e
3 dell'ordinanza n. 3244/2002
è autorizzata la deroga all'art. 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Art.
3.
1. Per
le medesime finalità previste dall'art. 2, il Ministero
dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì
autorizzare il personale in
servizio direttamente coinvolto
nelle attività di
cui alla presente
ordinanza allo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario.
Con provvedimenti da adottarsi da parte del
Ministero dell'interno e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il personale da impegnare nelle attività
connesse alle procedure di
regolarizzazione,
nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unità per il
Ministero dell'interno, e di 350 unità per il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Detto personale potrà effettuare
prestazioni di lavoro
straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti e comunque
per un massimo di 40 ore mensili.
2. La corresponsione della retribuzione
accessoria di cui al comma 1
avviene in deroga alle disposizioni normative anche di
carattere contrattuale e sino
alla conclusione delle
procedure di regolarizzazione.
Art.
4.
1.
Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi gli
interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto
disposto dal successivo comma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato
di previsione del bilancio del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003,
così come
integrati con le risorse finanziarie previste e con le
modalità stabilite dall'art.
80, comma 8 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
2. Agli
oneri derivanti dagli
articoli 2 e 3
della presente ordinanza si provvede,
nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a carico delle
risorse finanziarie introitate
dall'INPS derivanti
dall'applicazione dell'art. 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 1 della legge
9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre
2002. Tali somme già versate
dallo stesso Ente in conto
entrate sono riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle
finanze agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La presente
ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
31 gennaio 2003
Il
Presidente: Berlusconi