DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
20 dicembre 2002
GU n. 25 del 31.01.2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che,
in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art.
3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica
in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001,
n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non
è stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del
15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero
e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a
tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;
Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria
per l'anno 2003 formulate dalle regioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari
per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo,
per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000
unità, ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato,
che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi
assegnate.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali
non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione
europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonchè
di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul
lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2001 e 2002.
3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in corso d'anno, può con proprio decreto rideterminare la distribuzione
delle quote tra le regioni e province autonome.
Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 134
Allegato
|
Valle d'Aosta |
15 |
|
Piemonte |
3.500 |
|
Lombardia |
1.800 |
|
Trento |
12.000 |
|
Bolzano |
15.700 |
|
Veneto |
7.690 |
|
Friuli Venezia Giulia |
2.700 |
|
Liguria |
230 |
|
Emilia Romagna |
7400 |
|
Toscana |
2.000 |
|
Umbria |
1.000 |
|
Marche |
1.030 |
|
Lazio |
635 |
|
Abruzzo |
1.600 |
|
Molise |
300 |
|
Campania |
500 |
|
Puglia |
1.600 |
|
Basilicata |
50 |
|
Calabria |
50 |
|
Sicilia |
100 |
|
Sardegna |
100 |
|
Totale |
60.000 |