DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
20 marzo 2002
GU n. 68 del 21-3-2002
Dichiarazione dello
stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Considerato il continuo, massiccio afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in Italia, creando una situazione particolarmente critica, segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza;
Ritenuto necessario adottare misure straordinarie per fronteggiare con provvedimenti urgenti tale stato di emergenza;
Ritenuto che, per il fatto di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 21 settembre 2001;
Decreta:
Sulla base delle motivazioni di cui in premessa e limitatamente alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
Scajola
Note al Documento
[1] La legge 24
febbraio 1992, n. 225 si intitola "Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile". L’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di
ordinanza) che prevede lo stato d’emergenza e conferisce particolari poteri al
presidente del Consiglio e il ministro per la protezione civile. Eccone il
testo integrale: "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento
alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare
altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di
commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze
emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze
emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché
vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142".