DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

20 marzo 2002

 

GU n. 68 del 21-3-2002

 

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Considerato  il  continuo,  massiccio  afflusso  di  stranieri  che giungono   irregolarmente   in   Italia,   creando   una   situazione particolarmente  critica,  segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico, dell'accoglienza e della temporanea permanenza;

Ritenuto  necessario adottare misure straordinarie per fronteggiare con provvedimenti urgenti tale stato di emergenza;

Ritenuto  che,  per  il fatto di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  20  marzo  2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 21 settembre 2001;

 

Decreta:

 

Sulla  base  delle  motivazioni  di cui in premessa e limitatamente alle  stesse,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge  24  febbraio  1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 marzo 2002

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

 

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

Scajola

 

 

Note al Documento

 

[1] La legge 24 febbraio 1992, n. 225 si intitola "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". L’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) che prevede lo stato d’emergenza e conferisce particolari poteri al presidente del Consiglio e il ministro per la protezione civile. Eccone il testo integrale: "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".