ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Testo in vigore come modificato:
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003 n. 3287

 

1 ottobre 2002

 

Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3244).

 

GU n. 238 del 10-10-2002

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20  marzo 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare

l'eccezionale  afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista  la  legge  n.  189  del  30  luglio  2002  di "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo";

Tenuto   conto  che  le  strutture  esistenti  non  risultano  più sufficienti   a   garantire  la  prima  accoglienza,  l'accertamento, l'identificazione,  l'assistenza  e  la  permanenza  temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia;

Ravvisata  la necessità di porre in essere, in termini di assoluta urgenza,   misure   idonee   per   affrontare   la  grave  situazione determinatasi  a  seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri irregolari in Italia;

Considerato  quindi  che  occorre  adottare  con la massima urgenza tutte  le  iniziative  di  carattere straordinario per il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  anche avvalendosi della collaborazione dei  prefetti  territorialmente  competenti,  adotta  tutte le misure

necessarie  per  allestire le strutture destinate alla gestione della emergenza  ed  indicate  ai successivi commi 2 e 4, provvedendo anche all'esecuzione  di  tutte  le  opere accessorie indispensabili per la loro funzionalità.

2.  Per  l'allestimento  dei  centri  di  identificazione  e  primo soccorso,  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa  possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalità di cui al presente  articolo,  nonchè  per  la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni,  di  idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la  movimentazione,  il  trasporto,  il  posizionamento  ed  il  loro

eventuale recupero.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresì essere attuati per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo  soccorso  già  in  attività  sul  territorio  nazionale  ivi compresi  quelli,  non  statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.

4.  Per  l'ampliamento delle disponibilità ricettive dei centri di permanenza  temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto legislativo  25  luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le libertà   civili   e   l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno, direttamente  o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta tutti  gli  interventi  necessari  provvedendo,  ove  possibile, alla realizzazione  di  nuove  strutture.  A  tali  fini è autorizzata la deroga  alla  procedura di individuazione e costituzione prevista dal comma l dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero  dell'interno  è altresì autorizzato, nella gestione dell'emergenza,   ad   effettuare   interventi,  anche  di  carattere strutturale,  per  il  risanamento,  riadattamento ed allestimento di locali  da  adibire  a  strutture  di supporto al coordinamento, alla comunicazione   e   alla  informatizzazione  nonchè  all'acquisto  o noleggio di automezzi.

 

Art. 2.

1.  Per  l'effettuazione  degli  interventi  di  cui  alla presente ordinanza,  sono autorizzate le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:

a) decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

b) decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

c) decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

d) [abrogato]

e) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 6 e 11;

f) regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

g) [abrogato]

h) [abrogato]

i) decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  e successive modifiche e integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

l) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2

legge   11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  art.  6,  comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25,  comma  4,  articoli  29,  30,  comma  6  ed art. 32;
decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47,  48,  49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148; 
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  articoli  14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  16,  17; 
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
legge 25 giugno  1865,  n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10  e  20; 
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed  integrazioni,  le  deroghe  alle  disposizioni di cui all'art. 18 della  legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio  1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico

 

Art. 3.

1. Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi   della   collaborazione   di   enti,   organizzazioni   di volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale.

2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente al  periodo  di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni di  volontariato  ed  associazioni  umanitarie e del privato sociale, chiamate  a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla presente ordinanza.

 

Art. 4.

1.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica sicurezza è autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando  personale  estraneo  alla pubblica amministrazione nelle fasi  di  emergenza  degli  sbarchi  e  per  le attività di pubblica sicurezza  finalizzate  al  rintraccio  di stranieri in condizioni di irregolarità.

2.  Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto di  operare  al  di fuori del proprio luogo di residenza, può essere corrisposta,  oltre  all'ordinario compenso orario, una indennità "a chiamata"  di  interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.

 

Art. 5.

1.  Agli  interpreti,  con  incarico  professionale,  conferito dai presidenti   delle   sezioni   della   commissione  centrale  per  il riconoscimento  dello  status  di rifugiato, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario compenso orario,  può  essere corrisposta una indennità "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa,

qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.

 

Art. 6.

1.  Con  successivo  provvedimento del capo del Dipartimento per le libertà  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno, è individuato,  nel  limite  massimo  di  cento  unità,  il  personale impegnato  nelle  attività  connesse  all'attuazione  della presente ordinanza,   da  autorizzare  ad  effettuare  prestazioni  di  lavoro straordinario  oltre  il  limite  previsto  dalle  norme  vigenti,  e comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative

anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.

 

Art. 7.

[ articolo soppresso da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3262 del 31.01.2003 art. 1 ]

 

Art. 8.

1.  Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente  integrati  con  le  risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

 

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 1 ottobre 2002

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi