ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Testo in vigore
come modificato:
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003 n.
3287
1 ottobre 2002
Nuove disposizioni
urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari
giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3244).
GU n. 238 del 10-10-2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare
l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 di "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo";
Tenuto conto che le strutture esistenti non risultano più sufficienti a garantire la prima accoglienza, l'accertamento, l'identificazione, l'assistenza e la permanenza temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia;
Ravvisata la necessità di porre in essere, in termini di assoluta urgenza, misure idonee per affrontare la grave situazione determinatasi a seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri irregolari in Italia;
Considerato quindi che occorre adottare con la massima urgenza tutte le iniziative di carattere straordinario per il superamento dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti, adotta tutte le misure
necessarie per allestire le strutture destinate alla gestione della emergenza ed indicate ai successivi commi 2 e 4, provvedendo anche all'esecuzione di tutte le opere accessorie indispensabili per la loro funzionalità.
2. Per l'allestimento dei centri di identificazione e primo soccorso, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalità di cui al presente articolo, nonchè per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro
eventuale recupero.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresì essere attuati per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo soccorso già in attività sul territorio nazionale ivi compresi quelli, non statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.
4. Per l'ampliamento delle disponibilità ricettive dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta tutti gli interventi necessari provvedendo, ove possibile, alla realizzazione di nuove strutture. A tali fini è autorizzata la deroga alla procedura di individuazione e costituzione prevista dal comma l dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è altresì autorizzato, nella gestione dell'emergenza, ad effettuare interventi, anche di carattere strutturale, per il risanamento, riadattamento ed allestimento di locali da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione e alla informatizzazione nonchè all'acquisto o noleggio di automezzi.
Art. 2.
1. Per l'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono autorizzate le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:
a) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;
b) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
c) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;
d) [abrogato]
e) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 6 e 11;
f) regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
g) [abrogato]
h) [abrogato]
i) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;
l) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2
legge 11 febbraio
1994, n. 109
e successive modifiche
ed integrazioni, art. 6,
comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, comma
4, articoli 29,
30, comma 6 ed
art. 32;
decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80,
81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148;
legge 7 agosto 1990,
n. 241, articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
16, 17;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10
e 20;
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, le deroghe alle
disposizioni di cui all'art. 18 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3
gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10
e 20 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti
previsioni normative contenute nel predetto testo unico
Art. 3.
1. Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi della collaborazione di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni di volontariato ed associazioni umanitarie e del privato sociale, chiamate a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla presente ordinanza.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando personale estraneo alla pubblica amministrazione nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per le attività di pubblica sicurezza finalizzate al rintraccio di stranieri in condizioni di irregolarità.
2. Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza, può essere corrisposta, oltre all'ordinario compenso orario, una indennità "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.
Art. 5.
1. Agli interpreti, con incarico professionale, conferito dai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario compenso orario, può essere corrisposta una indennità "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa,
qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.
Art. 6.
1. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è individuato, nel limite massimo di cento unità, il personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative
anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.
Art. 7.
[ articolo soppresso da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3262 del 31.01.2003 art. 1 ]
Art. 8.
1. Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente integrati con le risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi