PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

6 settembre 2002

 

GU n. 213 del 11.09.2002

Ordinanza n. 3242

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002

 

Interventi  straordinari  ed  urgenti  per fronteggiare l'eccezionale afflusso  di  stranieri  extracomunitari  giunti  irregolarmente  sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3242).

             

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo  2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Considerato  che  occorre con ogni urgenza ovviare a difficoltà di natura  prettamente  operativa  della  Commissione  centrale  per  il riconoscimento dello status di rifugiato;

Ravvisata la necessità, quindi, di porre in atto misure idonee per affrontare  la  situazione  di  emergenza  conseguente  alla costante affluenza di cittadini stranieri irregolari in Italia, rispetto a cui appare strumentale anche la definizione di apposite procedure volte a conseguire il risultato dell'emersione del lavoro irregolare;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Acquisita  l'intesa  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero dell'interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove  e coordina le attività dei prefetti e degli altri soggetti pubblici  e  privati  volte a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente  al  continuo e massiccio afflusso di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.

2. Per  le  finalità  di  cui  al  precedente  comma,  il predetto Dipartimento  si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

 

Art. 2.

1. Al  fine  di  accelerare  le procedure connesse alla valutazione delle  istanze  di  asilo  degli  stranieri  giunti irregolarmente in Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato  prevista  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 maggio  1990, n. 136, può effettuare le audizioni anche in ambito locale.

2.  La  Commissione  centrale  può  operare,  per  il  periodo  di emergenza con la maggioranza dei componenti.

 

Art. 3.

1.  Per  far  fronte  ad  una  più  efficace gestione dei compiti connessi   alla   procedura   di   regolarizzazione,   il   Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro  temporaneo,  nel  limite massimo rispettivamente di 900 e 350 unità,  prestatori  di  lavoro  temporaneo  per la conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.

 

Art. 4.

1. Alle  spese  relative  all'attuazione  all'art. 3 della presente ordinanza,  nel  limite  massimo  di Euro 1.948.317,00, si provvede a carico   del   Fondo   per  l'occupazione,  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, capitolo di bilancio n. 7141 della  U.P.B.  2.2.3.3.  dello  stato  di previsone del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002.

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 settembre 2002

 

Il Presidente: Berlusconi