MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA
1 marzo 2000
Definizione dei mezzi di sussistenza per
l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con
direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso
dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento
programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;
Visto il documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la
definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli
stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del
Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione
tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai
cittadini stranieri come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i
criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito
delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del
visto, ove previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per
motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la
disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende
dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art.
22.
3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza
puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o
polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con
titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di
reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella
presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei
parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e
calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai
prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1. Salvo che le norme del testo unico o del
regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di
idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma
occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto
di ritorno.
Art. 3.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a
persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per
motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari
per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi
dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da:
a) disponibilità di una somma non inferiore
alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilità delle somme necessarie al
pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero
valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1. Oltre la disponibilità della somma
necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure
mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi
di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante
previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del
visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri
previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del
permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento
di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del
regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o
concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di
sussistenza.
Art. 6.
1. Fatte salve le disposizioni precedenti e
fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal
regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di
sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.
2. Restano ferme forme piu' favorevoli di
modalità di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti cureranno
l'applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo
2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 170
TABELLA A
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI
SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO
|
Classi di durata del viaggio |
Numero dei partecipanti al viaggio |
|||
|
|
Un partecipante |
Due o più partecipanti |
||
|
|
lire |
euro |
lire |
euro |
|
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva |
522.000 |
269,60 |
414.000 |
212,81 |
|
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera |
87.000 |
44,93 |
51.000 |
26,33 |
|
Da 11 a 20 giorni: |
|
|
|
|
|
quota fissa |
100.000 |
51,64 |
50.000 |
25,82 |
|
Quota giornaliera a persona |
71.000 |
36,67 |
43.000 |
22,21 |
|
Oltre i 20 giorni: |
|
|
|
|
|
quota fissa |
400.000 |
206,58 |
230.000 |
118,79 |
|
quota giornaliera a persona |
54.000 |
27,89 |
33.000 |
17,04 |