[Data ultimo aggiornamento: 10.05.2003]
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Titolo: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998 n. 40, con
le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge
30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Articolo 2 - Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che
le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa e
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n.
143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e
gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello
straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero
che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di
provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie
oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del
presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma
1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri
Articolo 3 - Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni salva la necessità di un termine
più breve il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato
dal Governo è trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e
con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine
del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla
base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne
ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l’anno precedente
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati,
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
e emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO CAPO I DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Articolo 4 - Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del
visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici
accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati
nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia
con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori
a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base
a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero
a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti
da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Articolo 5 - Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e
in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano
in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
3. La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [abrogato];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata: il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [abrogato];
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni
di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si
tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a
tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso
in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il
visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell’interno e all’INPS nonchè all'INAIL per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9
dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso
per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 [comma
11 ndr], e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico.
Articolo 5-bis - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione
Articolo 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità
da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio,
entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido
per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Articolo 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa
alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100 euro.
Articolo 8 - Disposizioni particolari
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Articolo 9 - Carta di soggiorno
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381
del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Articolo 10 - Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo
unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve
essere comunque respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo
straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel
Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di
destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3
e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11 - Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure
di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed
il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o
più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i
beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine
di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Articolo 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per
ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta
a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del
codice penale“ sono inserite le seguenti: "nonchè dall’articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,"
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è
obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro
5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportare,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in
appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia,
di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi
di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma
8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o
distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica
il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si
ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico
di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se
la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè
quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo
Articolo 13 - Espulsione amministrativa
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso
l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il
nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma
dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di
durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma
dell’articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta
all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico.
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni
e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il
provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione
monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il
provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione
6. [abrogato]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè,
ove necessario, da un interprete.
9. [abrogato]
10. [abrogato]
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo
Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La
stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito
direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in
Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Articolo 13-bis - Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è
tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa
l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso. Il
ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce
il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
Articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro
le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine la convalida può essere disposta anche in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro
di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a
nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure
di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri.
Articolo 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
Articolo 16 - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di
due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14,
la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all’articolo 19.
Articolo17 - Diritto di difesa
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.
CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per
la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora
il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di
una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998
Articolo 19 - Divieti di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire
il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo 20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO
Articolo 21 - Determinazione dei flussi di ingresso
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali
decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè agli Stati
non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di
gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati
nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel
paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in
modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli
altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento
con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma
2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi
2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette
allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS e
all'INAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari" , da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che
provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo
le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai
centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e
di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
Articolo 23. - Titoli di prelazione
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche
su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi
di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1
Articolo 24 - Lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell’articolo 22, comma 12.
Articolo 25 - Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza. E' fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Articolo 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un
attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi ai rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria [parte soppressa].
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
Articolo 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici,
ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari".
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali,
è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata
dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante.
Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili
TITOLO IV DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Articolo 28 - Diritto all'unità familiare
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse
del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Articolo 29 - Ricongiungimento familiare
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale;
c) genitori a carico qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) [abrogato]
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
interiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso
di un figlio di età interiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un
solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con
i quali e possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di
cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Articolo 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso
per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un
anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia, In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui
al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia
nata prole
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero
titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta
di soggiorno.
5. In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di
separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non
possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Articolo 31 - Disposizioni a favore dei minori
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo
anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione
giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nei territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata
quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta
dei questore, dal Tribunale per i minorenni.
Articolo 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n.
184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma
1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non
sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di
due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente
nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4
Articolo 33 - Comitato per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da
enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e
per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per
le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per
l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Articolo 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e
hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai
cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta
di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario
nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere
altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il
24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità
previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b)
non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
Articolo 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti
o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Articolo 36 - Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed
il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta
del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi
umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute
che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le
necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Articolo 37 - Attività professionali
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con
rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea
o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le
associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi
speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e
secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, e garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Articolo 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e
gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e
medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio
della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore:
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana:
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati
presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati
italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi,
nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Articolo 39 - Accesso ai corsi delle università
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra
lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza. 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione
delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. [ parte soppressa].
1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale
è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza sociosanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto
e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle
leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
5. [abrogato].
6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Articolo 41 - Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE
Articolo 42 - Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e
con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel
Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o
provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie
strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e
gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e
uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri
o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento
di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo
nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e
promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del
presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i
Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati
a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli
enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a
sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati
rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti
della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali,
di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL).
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di
cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del
rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede
i predetti organi.
Articolo 43 - Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza il colore, l'ascendenza
o l'origine nazionale o etnica le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o
la persona esercente un servizio di pubblica necessita che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità. Io discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un
attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge
9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad
una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una
determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti
non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
Articolo 44 - Azione civile contro la discriminazione
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del
luogo di domicilio dell'istante.
3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto, tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo
comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del tribunale in
composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno
del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui
all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del
ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, Ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Tribunale
in composizione monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto
la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Articolo 45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie Lavoro subordinato
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione,
la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie
di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da
parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio
1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al
finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine
le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
Articolo 46 - Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di i
integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai
fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali e del Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed e collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi
ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la
commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 47 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30
dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole: "sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in
vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno
1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
TITOLO VI NORME FINALI
Articolo 48 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40
e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in
lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 49 - Disposizioni finali e transitorie
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che
ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie
per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini
previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno
per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per
motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo
le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo
unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire
8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni
di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi
segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 25 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la finzione pubblica e gli affari regionali
Visto: il Guardasigilli Flick
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della Costituzione della
Repubblica italiana: "La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art. 45 (Delega
legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea:
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri
direttivi: a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso,
soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del
lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi,
prestare o ricevere un servizio in Italia; b) assicurare la massima
semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di
ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste
della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non
essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della
sanità pubblica; c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli
atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al
giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale
saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale; d) assicurare in
ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente
conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; e) provvedere
all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare
previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea; f) assicurare il necessario
coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi
istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione; g)
prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto
legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali
ed eventualmente norme di carattere transitorio. 3. Lo schema di decreto
legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sarà
trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui ai
comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni;
trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità
ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla
Commissione delle Comunità europee".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica
italiana: "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia
locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali: urbanistica; turismo ed industria
alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi
costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge".
Nota all'art. 2:
- La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca: "Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro".
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in
flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non
colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la
pena della reclusione non inferiore nei minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del
codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI
del libro II del codice penale per i quali e stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di
riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale; e) delitto di
furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima ipotesi e 4, seconda ipotesi, del
codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e
di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da
sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile
1975. n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste
dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis del codice penale; m) delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se
l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti
dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del presente comma. 3. Se si
tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se
la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale
o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in
libertà". "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1 . Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo
a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni. 2. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a)
peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice
penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli
articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale; d)
commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsto dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di
minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale; f) lesione personale
prevista dall'art. 582 del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del
codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del
codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; 1)
appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 3. Se si
tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere
eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dai presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità e dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l'arresto
della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il
rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e la pubblica moralità): "Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla
presente legge si applicano: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2)
coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia): "Art. 1. - La presente legge si applica
agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o
ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità
o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità a sociale): "Art. 14. - 1.
Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli
articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento
ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della
medesima legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art.
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando 1'attività delittuosa da cui si
ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630,
644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. 2. Nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art.
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 può essere richiesta dopo cinque anni
dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta,
altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice penale: "Art. 54 (Stato di
necessità) - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sta proporzionato al pericolo. Questa
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi
al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche
se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia, ma, in tal caso,
del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Si riporta il testo dell'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale: "3 La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori
dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne
l'esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione
è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero,
se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi sistemi di
tossicodipendenza): "2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere,
anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. 3. Gli oneri
relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli,
dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 4.
I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti".
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, v. nelle note
all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, v. nelle note
all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale;
"5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e
taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto
è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti
dall'art. 280".
- Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile: "Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I
provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si
chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato
salvo che la legge disponga altrimenti". "Art. 738 (Procedimento).-
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce
in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al
provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni".
"Art 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si
può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera dl
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello, che
pronuncia anche essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è
dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in
confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso
reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale
pronunciati in sede di reclamo". "Art. 740 (Reclami del pubblico
ministero). - Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione,
può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e quelli del
tribunale per i quali è necessario il suo parere". "Art. 741
(Efficacia dei provvedimenti). - I decreti acquistano efficacia quando sono
decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto
reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il
decreto abbia efficacia immediata". "Art. 742 (Revocabilità dei
provvedimenti). I decreti possono essere in ogni tempo modificati e revocati,
ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di
convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca". "Art.
742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni
del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di
famiglia o di stato delle persone".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale): "Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre
mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad
assumere le difese di ufficio. 2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario del consiglio dell'ordine forense, è consegnato in copia al
presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari
che hanno sede nel territorio del circondano. 3. Il consiglio dell'ordine
forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi
una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i
diversi uffici giudiziari nella quale sono attribuiti e si avvicendano gli
iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia
assicurata la reperibilità di un numero di difensori corrispondente alle
esigenze. 4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del
difensore di ufficio. 5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio
dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di
quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del
circondario. 6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia
giudiziaria individuato il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine
della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della
tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel
comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali
ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.
7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine
della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di
designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del
consiglio dell'ordine forense. 8. Il presidente del tribunale e il presidente
del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei
criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio. 9. I
difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile v.
nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 15:
- Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale v. nelle
note all'art. 9.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: "Art.
444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico
ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino
a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di
arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della
parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza
di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone
con sentenza l'applicazione della pena indicata enunciando nel dispositivo che
vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione
dell'art. 75 comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne
l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può
essere concessa, rigetta la richiesta".
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice penale: "Art. 163
(Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna
alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque
anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per
contravvenzione. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto,
la sospensione può essere ordinata quando si infigga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona
di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha
compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni
e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiurata alla pena
detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena
privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a
due anni e sei mesi".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui): "Art. 3.- Le disposizioni
contenute negli articoli 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle
seguenti: "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240
del codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2,
abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di
prostituzione o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi
alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione ci essa; 2) chiunque,
avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda
in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione: 3) chiunque,
essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata,
pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo,
o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato
dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,
all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; 4) chiunque recluti
una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal
fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età
maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità; 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro
Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al
fine di esercitarvi la prostituzione omero si intrometta per agevolarne la
partenza. 7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni
nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle
predette associazioni od organizzazioni; 8) chiunque in qualsiasi modo
favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3)
del presente articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita
della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva
dell'esercizio. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un
cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni
internazionali lo prevedano".
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale v. nelle note
all'art. 9.
Nota all'art. 22:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804. reca: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di
assistenza sociale".
Note all'art. 28:
Il D.P R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla circolazione e il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.". - Si riporta il
testo dell'art. 3, comma 1, della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991. n. 176: "1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente".
Nota all'art. 30:
Per il testo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile v.
nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 31:
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983. n. 184 (Disciplina
dell'adesione e dell'affidamento dei minori): "Art. 4. - L'affidamento
familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai
genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno. anche di età interiore. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento
familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale
per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del
primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di
origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori procedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta
del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede
ai sensi dello stesso comma".
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 31): "Art. 2. - Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad
un'altra famiglia possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o
ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è a consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzarsi dl preferenza nell'ambito della regione di
residenza del minore stesso".
Nota all'art. 34:
- Il titolo della legge 18 maggio 1973, n. 304 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1973, n. 155) è il seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo
sul collocamento alla Pari con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il
24 novembre 1969.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto n.
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "5.
L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni
specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli
indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si
avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui
all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali
militari, o private, e del professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria
locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un
corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione
del medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando
la facoltà di libera scelta delle suddette strutture e dei professionisti
eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al
presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia
dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma
sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di
privato sociale non a scopo di lucro". "7. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare
secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno
1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza
quali adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi
rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento
delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione
del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli
accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
- La legge 29 luglio 1975, n. 405, reca: "Istituzione dei consultori
familiari".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprite 1984 recante protocolli di accesso agli esami di
laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed
a tutela della maternità responsabile".
Nota all'art. 36:
- Per completezza si riporta il testo vigente dell'art. 12, comma 2, nonché la
lettera c), dello stesso comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (per l'argomento v. nelle note all'art. 33): "2. Una quota pari all' 1%
del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da
istituire nello stato dl previsione del Ministero della sanità ed utilizzata
per il finanziamento di: a) - b) (Omissis) c) rimborsi alle unità sanitarie
locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per
cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il
Ministro degli affari esteri". Nota all'art.. 37:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 38:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, v.
nelle note all'art. 1. Nota all'art. 39.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 1 (Titoli universitari).
- 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU)
b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di
ricerca (DR)". Nota all'art. 42. - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, reca:
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al
funzionamento di scuole e di Istituzioni culturali straniere in Italia".
Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento): "Art. 15 (Atti discriminatori). - È nullo qualsiasi patto
od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione
o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso".
Note all'art. 44:
- Per il testo degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile v.
nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 388, comma 1, del codice penale:
"Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da
una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi
l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due
milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2729, comma 1, del codice civile: "Le
presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice,
il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".
Note all'art. 45:
- Per completezza si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, nonché la
lettera d), dello stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"3.La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal
presente articolo. Essa contiene: a) - c) (Omissis), d) la determinazione, in
apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986. n. 943. (Norme in materia di
collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro
le immigrazioni clandestine), prevede, al comma 1, l'istituzione, presso
l'INPS, di un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per
il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Se ne riporta il
comma 2: "2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una
contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore
extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo al cui versamento è
tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per
l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti".
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera
fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge
che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini
italiani. Se ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze
per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui
all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980. n. 33".
Nota all'art. 48:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art 49:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Riferimenti
Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art. 34 co. 1 [ data di entrata in vigore: 10 settembre2002 ]
... omissis ...
Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34. Norme transitorie e finali 1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro. ... omissis ... Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art. 34 co. 4
... omissis ...
Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34. Norme transitorie e finali
... omissis ...
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
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Legge n. 222 del 9 ottobre 2002,
- Testo coordinato del Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 - Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
GU n. 240 del 12-10-2002 Testo in vigore dal: 13-10-2002
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Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
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5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. 6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
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9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
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