[Data ultimo aggiornamento: 19.06.2003]
Testo vigente come modificato da:
- Decreto Legislativo n. 380/98
- Decreto Legislativo n. 113/99
- Decreto legge n. 51/02 convertito in Legge n. 106/02
- Legge n. 189/02
- Legge n. 222/02
- Decreto Legislativo n. 87/2003
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Scheda informativa |
Schede di lavoro |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Titolo: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998 n. 40, con
le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge
30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n.
40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
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Legge 6 marzo 1998 n. 40. art. 1 |
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Articolo 2 - Diritti e doveri dello straniero
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Legge 6 marzo 1998. n. 40 art. 2 |
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Legge 30 dicembre 1986. n. 943. art. 1 |
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che
le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa e
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n.
143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e
gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello
straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero
che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 2 |
1. È istituito il Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di
provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della
difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie
oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del
presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3,
comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri
Articolo 3 - Politiche migratorie
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 1 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 3 |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni salva la necessità di un termine
più breve il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato
dal Governo è trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti,
con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e
con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora
se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati,
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
e emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO CAPO I DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Articolo 4 - Ingresso nel territorio dello Stato
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 4 |
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici
accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati
nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia
con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori
a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base
a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero
a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti
da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Articolo 5 - Permesso di soggiorno
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 artt. 5 - 6 |
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Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito dalla legge n. 222 del 9 ottobre 2002 art. 2 co. 5 e 6 - Riferimento ai commi n. 2 bis e 4 bis |
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso
di validità, a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla
competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
3. La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [abrogato];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata: il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [abrogato];
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni
di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si
tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a
tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso
in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il
visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell’interno e all’INPS nonchè
all'INAIL per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono
a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 [comma 11
ndr], e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire
600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso
nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico.
Articolo 5-bis - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 artt. 5 - 6 |
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Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito dalla legge n. 222 del 9 ottobre 2002 art. 2 co. 9 - Riferimento |
1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione
Articolo 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6 |
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R. D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 144, comma 2 e 148 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 7 |
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile
o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità
da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio,
entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Articolo 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
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R. D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 147 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 8 |
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa
alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100 euro.
Articolo 8 - Disposizioni particolari
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R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149 |
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Articolo 9 - Carta di soggiorno
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Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 7 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 9 |
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381
del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita
pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646, sempre che sia applicata anche in via cautelare, una delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Articolo 10 - Respingimento
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8 |
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Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 87, art. 1 co. 1 lett. a |
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo
unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve
essere comunque respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente
a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero
in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11 - Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9 |
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Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 art. 1 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 10 |
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano
il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed
il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o
più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i
beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine
di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
Articolo 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 2 |
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Decreto legge n. 51 (convertito in legge 7 giugno 2002 n. 106) art. 1 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 11 |
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Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 87, art. 1 co. 1 lett. b |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie
atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta
a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del
codice penale“ sono inserite le seguenti: "nonchè dall’articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,"
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è
obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro
5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportare,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia,
di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi
di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma
8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o
distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica
il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si
ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico
di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se
la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè
quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo
Articolo 13 - Espulsione amministrativa
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 3 |
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Decreto legge n. 51 (convertito in legge 7 giugno 2002 n. 106) art. 2 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 12 |
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso
l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il
nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma
dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di
durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma
dell’articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta
all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico.
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni
e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il
provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione
monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il
provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione
6. [abrogato]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito
di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove
necessario, da un interprete.
9. [abrogato]
10. [abrogato]
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo
Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito
direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera
per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in
Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Articolo 13-bis - Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio
|
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 4 |
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è
tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa
l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso. Il
ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce
il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
Articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12 |
|
Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 13 |
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro
le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine la convalida può essere disposta anche in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro
di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a
nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure
di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri.
Articolo 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13 |
|
Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 14 |
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
Articolo 16 - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14 (articolo sostituito) |
|
Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 15 |
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di
due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14,
la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non
si applica ai casi di cui all’articolo 19.
Articolo17 - Diritto di difesa
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 16 |
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.
CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16 |
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per
la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora
il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di
una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998
Articolo 19 - Divieti di espulsione e di respingimento
|
Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 17 |
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche
di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire
il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo 20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18 |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO
Articolo 21 - Determinazione dei flussi di ingresso
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 ,art. 19 |
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Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9 comma 3, e art. 10 |
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Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 comma 13 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 17 |
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali
decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè agli Stati
non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali
intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere
la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento
con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20 (articolo sostituito) |
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Legge 30 dicembre 1986 n. 943, artt. 8, 9 e 11 (articolo sostituito) |
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Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 18 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 34 co. 1 Riferimento |
1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma
2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi
2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero
le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS e
all'INAIL, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari" , da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario
competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo
le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai
centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
Articolo 23. - Titoli di prelazione
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21 (articolo sostituito) |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 19 |
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche
su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi
di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1
Articolo 24 - Lavoro stagionale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22 (articolo sostituito) |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 20 |
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico
e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani
e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e
dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell’articolo 22, comma 12.
Articolo 25 - Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 28 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 34 co. 1 Riferimento |
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza. E' fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Articolo 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 24 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 artt. 18, 21, 28 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 34 co. 1 Riferimento |
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un
attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi ai
rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria [parte soppressa].
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
Articolo 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25 |
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Legge 30 dicembre 1986, n. 943 art. 14 commi 2 e 4 |
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Legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 22 |
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;