LEGGE 6 marzo 1998, n. 40
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
G.U. serie generale n. 59 del 12.3.1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI
ART. 1. Ambito di applicazione
1. La presente legge,
in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge
non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
45.
3. Quando altre disposizioni
di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa
da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie
e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato.
4. Nelle materie
di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni
della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento
di attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di attuazione",
è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione,
lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che
si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere.
ART. 2. Diritti e doveri
dello straniero
1. Allo straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente
legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal
regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
4. Allo straniero
è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti
e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione
diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto
con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto
ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori,
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda
di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali
stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati
a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
8. Lo straniero presente
nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
ART. 3. Politiche migratorie
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento
del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno
presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione
con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico
e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua
inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
4. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati
e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso
per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti
di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata
in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente
legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello
Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,
in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui
al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del
documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche
in mancanza del parere.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I DISPOSIZIONI SULL' INGRESSO E IL SOGGIORNO
ART. 4. Ingresso nel
territorio dello Stato
1. L'ingresso
nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi
di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso
è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori
a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri
i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con
provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua
a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti
accordi.
4. L'ingresso in
Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli
affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco
dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare
ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso
il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso è
comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità
prescritti con il regolamento di attuazione.
ART. 5. Permesso di
soggiorno
1. Possono soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo
4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati
a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici
accordi.
2 Il permesso di
soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del
permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti
stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre
mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei
mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso
di corsi pluriennali;
d) superiore a due
anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle
necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse
condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita
con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è
stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare
i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla
base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano.
7. Gli stranieri
muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità
di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità
e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta
della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione
non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato
può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di
soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il
16 dicembre 1996.
9. Il permesso di
soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla
data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione
per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro
tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.
ART. 6. Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito,
comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione
per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono
essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che,
a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero
il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche
previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità
di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro
o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni
e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate
alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste
dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi
di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato
devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di
identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti
di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
ART. 7. Carta di soggiorno
1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato
di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno
può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o
genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno
è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto
il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente
ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata
sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione
e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro
la revoca della stessa è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto
previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato,
il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso
nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio
dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente
vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi
ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla
vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento
e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992.
5. Nei confronti
del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può
essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II. CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
ART. 8. Respingimento
1. La polizia
di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera
senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. Il respingimento
con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore
nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze
di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità
di pubblico soccorso.
3. Il vettore che
ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo
4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è
tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero.
4. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e
6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero
respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti
di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica
sicurezza.
ART. 9. Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera
1. Il Ministro
dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure di controllo
di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali
in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di
piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti
è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'ambito e
in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti
delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il
coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità
marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non
inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Presso i valichi
di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni
e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di . asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
ART. 10. Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato
le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio
dello Stato.
3. Se il fatto di
cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone
in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone,
e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi
di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine
di favorirne lo sfruttamento, la pena èdella reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti
dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente
a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione
di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite
a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio
dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno
a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni
di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,
quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale.
8. I beni immobili
ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni
di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi
2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze
di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base
di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
ART. 11. Espulsione
amministrativa
1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è
disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è
stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si è trattenuto
nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero
è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo;
c) appartiene a taluna
delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è
disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto
a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo
che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione è
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso
ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso
ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze
obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione
del provvedimento.
5. Si procede altresì
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di
valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio
e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione
è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare
la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare
e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di
espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché
ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione
e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto
di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
9. Il ricorso è
presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei
casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta
la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data
di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di
cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel
caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché,
ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto
di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato
di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero
espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è
punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato.
14. Il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o
il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso
di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo
non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato
e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio
dello Stato.
15. Le disposizioni
di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data
di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante
dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
ART. 12. Esecuzione
dell'espulsione
1. Quando non
è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al
soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero è
trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza
ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo
2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza
anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del
luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove
ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo,
convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta
del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di
ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti
di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per
Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi
della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento
anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto
previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione,
il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione
di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di
beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria
e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti
per gli interventi di competenza di altri Ministri.
ART. 13. Espulsione
a titolo di misura di sicurezza
1. Fuori dei
casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione
dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
ART. 14. Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
1. Il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare
la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né
le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge,
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è
eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo
le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
ART. 15. Diritto di
difesa
1. Lo straniero
sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia
per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa,
al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali
è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
ART. 16. Soggiorno per
motivi di protezione sociale
1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno
dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno
dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica,
o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza
ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta
o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui
risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento
alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo
offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza
ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento
di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti
ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di
soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi
e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali
e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare
sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato,
all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore
della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante
dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
ART. 17. Divieti di
espulsione e di respingimento
1. In nessun
caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita
l'espulsione, salvo, che nei casi previsti dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri
minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi;
b) degli stranieri
in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri
conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità
italiana;
d) delle donne in
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
ART. 18. Misure straordinarie
di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli
altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente
al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III. DISCIPLINA DEL LAVORO
ART. 19. Determinazione
dei flussi di ingresso
1. L'ingresso
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,
e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali
devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche
o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,
si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità
di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento
di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata
delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri
5. L'onere derivante
dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
ART. 20. Lavoro subordinato
a tempo determinato e indeterminato
1. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi
in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente
alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea
documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici,quantitativi e qualitativi, determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori
a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui
al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate,
secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione
europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione
al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Il datore di lavoro
deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di
lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo
non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro
che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
ART. 21. Prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro
1. Il cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso
di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza,
la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto
di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza
sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso
viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione
del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente
di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a
prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali
e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decretò del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere
la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle
associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità
indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il
numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti
di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta
di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata
sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce
i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
ART. 22. Lavoro stagionale
1. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in
cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione
al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni
e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori
di lavoro.
4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni.
5. Le Commissioni
regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore
a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro
che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo
20, comma 8.
ART. 23. Previdenza
e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione
della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità,
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano
le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione
contro le malattie;
d) assicurazione
di maternità.
2. In sostituzione
dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi
del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste
per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi
di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli
stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio
dello Stato. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
ART. 24. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso
in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di
lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di
tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o
a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo
straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di
capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare
di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso
di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere.
3. Il lavoratore
non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di
idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte
di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato.
4. Sono fatte salve
le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore
per l'Italia.
5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente
articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per
lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto
si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4,
e dell'articolo 19.
6. Le procedure di
cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
7. Il visto di ingresso
per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni
dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e
deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
ART. 25. Ingresso per
lavoro in casi particolari
1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito
delle quote di cui all'articolo 3 comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero
di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale
di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari
di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari
e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di
ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate
a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei
di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che
siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti
a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi
occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di
attuazione;
i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra
le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
1) lavoratori occupati
presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico
e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti
e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare
da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che
siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981,
n. 91;
q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere;
r) persone che, secondo
le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi
di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate
"alla pari".2. Il
regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in
Italia.
3. L'ingresso e il
soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali
in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
ART. 26. Diritto all'unità
familiare
1. Il diritto
a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari
stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri
di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità
familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere
di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176.
ART. 27. Ricongiungimento
familiare
1. Lo straniero
può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente
separato;
b) figli minori a
carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero
legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro
il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento
si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati
o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti
di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilità:
a) di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito
si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi
con il richiedente.
4. È consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un
visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio
o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento
al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale
che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di
nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione,
è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta
giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso
al seguito nei casi previsti dal comma 5.
ART. 28. Permesso di
soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi
i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno
per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero
che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio
minore;
b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero,
anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso
di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di
soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle
liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di
soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno
del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero
che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno
di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere
la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per
lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego
del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche-in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in
lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
ART. 29. Disposizioni
a favore dei minori
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno
o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la
più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue
la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento
del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento
della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per
i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare,
per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi
della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero,
il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale
per i minorenni.
ART. 30. Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
1. Al compimento
della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate
le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 21.
ART. 31 Comitato per
i minori stranieri
1. Al fine di
vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle aministrazioni interessate è istituito,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché
da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2 Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti
i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti
i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente
a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni
o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio
dei medesimi.
3. Il Comitato si
avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale
e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE
CAPO I. DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.
ART. 32. Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno l'obbligo
di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento
e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno,
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle
more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita,
il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente
soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione
al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è
determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria
al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri
soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo
sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di
cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario
negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma
3.
6. Il contributo
per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b), non è valido
per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato
al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale
del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
ART. 33. Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Restano salve
le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia
in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare,
garantiti:
a) la tutela sociale
della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con
le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento
con i cittadini italiani;
b) la tutela della
salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176;
c) le vaccinazioni
secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi
di profilassi internazionale;
e) la profilassi,
la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni
di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora
privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
6. Fermo restando
il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali
a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni
contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi
di emergenza.
ART. 34. Ingresso e
soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero
che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono
ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.
A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite
dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento
per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è
altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di
soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità
terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve
le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE.
ART. 35. Attività
professionali
1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente
riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione
ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello
Stato di appartenenza.
2. Le modalità,
le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle
professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate.
3. Gli stranieri
di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione.
4. In caso di lavoro
subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e
previdenziale con i cittadini italiani.
ART. 36. Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano
tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività
del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli
enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre
a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza;
a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative
e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione
dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche
o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni
scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi
di alfabetizzazione nelle , scuole elementari e medie;
b) la realizzazione
di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione
di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine
del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la realizzazione
ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione
di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale
in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento
adottato ai sensi è dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo,
con specifica indicazione:
a) delle modalità
di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi
di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi
di insegnamento;
b) dei criteri per
il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di
provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e
delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per
l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero,
per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione
di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per
la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
ART. 37. Accesso ai
corsi delle università
1. In materia
di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto
allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero
e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo.
2. Le università,
nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie,
assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico
di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari
di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento
di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese
con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando
attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento
di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso
di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità
di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento
da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità
del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso
di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare;
c) l'erogazione di
borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da
anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle
provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per
la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità
di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera
c);
e) la realizzazione
di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme
previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato
annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia
che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque
consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con
gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE.
ART. 38. Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione
1. Le regioni,
in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento
nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di
accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente,
provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché,
ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana,
di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana,
e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo
straniero.
4. Lo straniero regolarmente
soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti,
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato,
ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario
in via definitiva.
5. Le regioni concedono
contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o
privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà
o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da
destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi
familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere
in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione,
per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità
temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione
e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è
effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge
regionale.
6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che
siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni
di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
ART. 39. Assistenza
sociale
1. Gli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o
nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo
di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi
civili e per gli indigenti.
CAPO IV. DISPOSIZIONI SULL' INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE.
ART. 40. Misure di integrazione
sociale
1. Lo Stato,
le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche
in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente
operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche
al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole
e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione
di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società
italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse
opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte
dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza
e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche
e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa
di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti
nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia
o provenienti da essi;
d) la realizzazione
di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al
comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due
anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società
multiculturale di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti,
destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti
in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati
nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando
le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare,
con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti
di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
della presente legge.
ART. 41. Discriminazione
per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi
1. Ai fini del
presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente
o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita pubblica.
2. In ogni caso compie
un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale
o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio
di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti
al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi
sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca,
mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro
o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla
legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori
in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti
non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo
e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
ART. 42. Azione civile
contro la discriminazione
1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su
istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e
adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si
propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria
del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili
in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede
con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda,
emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza
il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando
all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica
o revoca i prov vedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti
del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo
739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione
che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il
convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti
del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente,
al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio
in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi
di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta
i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice
civile.
10. Qualora il datore
di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e
diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai
sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti
i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
11. Ogni accertamento
di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere
da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti
dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è
immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie
o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio
e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due
anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati
e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione,
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
ART. 43. Fondo nazionale
per le politiche migratorie
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale
per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di
cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo,
al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita
in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998
e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali,
da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità
per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni,
le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità.
I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal
regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie
per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque
da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti
dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo
di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
ART. 44. Commissione
per le politiche di integrazione
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali è
istituita la commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione
ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire
al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche
per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento
di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi
contro il razzismo.
3. La commissione
è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della
pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente
della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto
di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi
per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti
dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal
decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la commissione può affidare
l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi
o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni
o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento
dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
ART. 45. Delega legislativa
per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
1. Il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina
organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo
deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire piena
ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione
delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare
riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo
che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la
massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto
di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica
nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività
non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e
della sanità pubblica;
c) garantire il diritto
all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della
libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti
tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo
di natura fiscale;
d) assicurare in
ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme
alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita
abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia
di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
f) assicurare il
necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con
analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni
disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché
le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente
norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto
legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà
trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.
TITOLO VII. NORME FINALI
ART. 46. Abrogazioni
1. Sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25
della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5,
commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2
e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della
legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20,
comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre
che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti,
fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore
dei Paesi in via di sviluppo".
ART. 47. Testo unico
- Disposizioni correttive
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti
gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le
norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a)
le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni
della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell' articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della presente legge.
2. Il Governo è
altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare
pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione.
Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di
decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini
indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso
tale termine il parere si intende acquisito.
ART. 48. Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni
per l'anno 1997 e in lire e 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 999,
si provvede:
a) quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degIi anni
1998, 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire
50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accontonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.
ART. 49. Disposizioni
finali
1. Nella prima
applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le
questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere conseguente
all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998,
si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel r ispetto
del tetto massimo di spesa ivi previsto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1998
SCALFARO
Note:
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 3240);
Presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri (Prodi), dal Ministro per la solidarietà sociale
(Turco), dal Ministro degli affari esteri (Dini) e dal Ministro dell'interno
(Napolitano) il 19 febbraio 1997.
Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 febbraio 1997,
con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV.
Esaminato dalla I
commissione il 29 maggio 1997; il 4, 5, 11, 19, 24, 25, 26 giugno 1997; il 2
e 30 luglio 1997; il 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 settembre 1997.
Esaminato in aula
il 25 e 30 settembre 1997; il 23, 28 e 29 ottobre 1997; il 17, 18 novembre 1997
e approvato il 19 novembre 1997.
Senato della Repubblica
(atto n. 2898):
Assegnato alla 1^
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1997,
con pareri delle commissioni 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, e 12, della giunta per gli
affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1^
commissione il 26 novembre 1997; il 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 dicembre 1997;
il 7, 8, 14, 15 gennaio 1998.
Relazione scritta
annunciata il 27 gennaio 1998 (atto n. 2898/A - relatore sen. Guerzoni).
Esaminato in aula
il 27, 28, 29 gennaio 1998, il 10, 11, 12, 17 e 18 febbraio 1998 e approvato
il 19 febbraio 1998.
NOTE
Avvertenza: Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 10, comma secondo, della Costituzione della Repubblica italiana:
"La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme
e dei trattati internazionali".
- Si riporta il testo dell'art.
117 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana
e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica
ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche
di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria
alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche
d'interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti
lacuali;
acque minerali e
termali; cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque
interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate
da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica
possono demandare alla regione il potere da emanare norme per la loro attuazione".
- Si riporta il testo dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del
Presidente della Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in
cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) organizzazione
del lavoro ed i rapporti di lavoro di pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
Note all'art. 7:
- Si riporta
il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto
obbligatorio in flagranza).
1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei
casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro
la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice
penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione
e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro
l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice
penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione
in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;
e) delitto di furto,
quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previsti dall'art. 625,
comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4, seconda ipotesi, del codice penale;
f) delitto di rapina
previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art.
629 del codice penale;
g) delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge
18 aprile 1975, n. 1975;
h) delitti concernenti
sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
1) delitti di promozione,
costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere
militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561 delle associazioni,
dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta
alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle
lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di
delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se
la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente, all'ufficiale
o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente
in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo
in flagranza)
1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque
è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo
a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante
profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;
b)[corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4,
e 321 del codice penale];
c) violenza o minaccia
a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione
di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli
443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di
minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale
prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto
dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento
aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista
dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione
indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di
armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3
e 24, comma 1, della legge 1° aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di
delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito
se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale
o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente
in libertà.
4. Nelle ipotesi
previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto
se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla
pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle
circostanze del fatto.
4-bis. Non è
consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle
informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità):
"Art. 1. I provvedimenti
previsti dalla presente legge si applicano:
1) coloro che debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto chi sono abitualmente dediti a traffici
delittuosi;
2) coloro che per
condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto,
che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per
il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che
sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità
fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica".
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia):
"Art. 1. La presente
legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,
alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono
finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso".
- Si riporta il testo dell'art.
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale):
"Art. 14.
1. Salvo che si tratti
di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione
di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da
10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti
indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta
legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629,
630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
2. Nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della
legge 3 agosto 1988 n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla
cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione
comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575".
Note all'art. 10:
- Si riporta
il testo dell'art. 54 del codice penale:
"Art. 54 (Stato di
necessità).
Non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizone
non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della
prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità
è determinato dall'altrui minaccia, ma in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo".
- La legge 24 novembre 1981, n 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
- Si riporta il testo dell'art.
352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale:
"3. La perquisizione
domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art.
251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria
trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale
delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione".
- Si riporta il testo dell'art.
100, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi sistemi
di tossico dipendenza):
"2. Se risulta che
i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità
giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore,
le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della
restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi
alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti
e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili
ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, vengono assegnati, a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza
degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e
3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni,
comunità od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti".
Note all'art. 11:
- Per il testo
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, v. nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 1della legge 31 maggio 1965, n. 575, v. nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art.
391, comma 5, del codice di procedura penale:
"5. Se ricorrono
le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle
esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice- dispone l'applicazione
di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto è stato
eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2, l'applicazione
della misura è disposta anche al di fuori lei limiti previsti dall'art.
280".
- Si riporta il testo degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma
della domanda e del provvedimento).
I provvedimenti che
debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al
giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga
altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento).
Il presidente nomina
tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito
il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende
le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può
assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle
parti).
Contro i decreti
del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale,
che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale
in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte di appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto,
se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è
dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge
disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte
d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".
"Art. 740 (Reclami del
pubblico ministero).
Il pubblico ministero,
entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i
decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per i quali è necessario
il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei
provvedimenti).
I decreti acquistano
efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza
che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni
d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia
immediata".
"Art. 742 (Revocabilità
dei provvedimenti).
I decreti possono
essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione
o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di
applicazione degli articoli precedenti).
Le disposizioni del
presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché
non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o
di stato delle persone".
- Si riporta il testo dall'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):
"Art. 29 (Elenchi e tabelle
dei difensori di ufficio).
1. Il consiglio dell'ordine
forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli
iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.
2. L'elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, è
consegnato in copia ai presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione
agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.
3. Il consiglio dell'ordine
forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi
una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per
i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli
iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata
la reperibilità di un numero di difensori corrispondente alle esigenze.
4. Nella tabella
sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.
5. La tabella, sottoscritta
dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale,
è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede
nel territorio del circondario.
6. L'autorità
giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore
di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3.
Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità
giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo
manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando
il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.
7. Quando il difensore
di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella,
l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione,
informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine
forense.
8. Il presidente
del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul
rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione
dei difensori di ufficio.
9. I difensori inseriti
nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità".
Nota all'art. 12:
- Per il testo
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile v. nelle note all'art.
11.
Nota all'art. 13:
- Per il testo
degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale v. nelle note all'art.
7.
Nota all'art. 14:
- Si riporta
il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione
della pena su richiesta).
1. L'imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie
e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è
il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla
base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione
e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone
con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi ècostituzione di
parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel
formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione
della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice. se ritiene
che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
- Si riporta il testo dell'art.
163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione
condizionale della pena).
Nel pronunziare sentenza
di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni,
ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata
a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice
può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine
di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna
è per contravvenzione.
Se il reato è
stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere
ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato è
stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore
agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
Note all'art. 16:
- Si riporta
il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 3.
Le disposizioni contenute
negli articoli 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
"È punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000,
salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
1) chiunque, trascorso
il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto
qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli,
o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione
o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo
la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda
in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo
proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio
di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi
e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico,
vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno
del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti
una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal
fine la prostituzione;
5) chiunque induca
alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio,
sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca
una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso
da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione
ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi
un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli
o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi
modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti
nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta
la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la
chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti
dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili
in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale v. nelle note all'art. 7.
Note all'art. 23:
- Si riporta
il testo dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"13. I datori di
lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto
alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello
stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati
del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni
per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con
le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con
il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari
che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati
del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali e concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari"
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi
tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge".
Note all'art. 25:
- Si riporta
il testo dell'art. 1655 del codice civile:
"Art. 1655 (Nozione).
L'appalto è
il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari,
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in danaro".
- La legge 23 ottobre 1960, n 1369, reca: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi".
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".
Note all'art. 26:
- Il D.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini
degli Stati membri della C.E.E.".
- Si riporta il testo dell'art.
3, comma 1, della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n.
176:
"1. In tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente".
Nota all'art. 28:
- Per il testo
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile v. nelle note all'art.
11.
Nota all'art. 29:
- Si riporta
il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adesione
e dell'affidamento dei minori):
"Art. 4.
L'affidamento familiare
è disposto dal servizio locale previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.
Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
Ove manchi l'assenso
dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento
di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni
di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare
cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso
in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare,
trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla
richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma,
provvede ai sensi dello stesso comma".
Nota all'art. 30:
- Si riporta
il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 29):
"Art. 2.
Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato
ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di
residenza del minore stesso".
Nota all'art. 32:
- Il titolo della
legge 18 maggio 1973, n. 304 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155)
è il seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento
alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969".
Note all'art. 33:
- Si riporta
il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"5. L'unità
sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche,
ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art.
4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari,
o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria
locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà
di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario
del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità
degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro".
"7. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro
il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di
propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei
nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento
delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione
del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività
svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina
di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime
di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto".
- La legge 29 luglio 1975, n. 405, resa: "Istituzione dei consultori familiari".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
- Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87, del 13 aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile".
- Per quanto concerne la legge 27 maggio 1991, n. 176, v. nelle note all'art. 26.
Nota all'art 34:
- Per completezza
si riporta il testo vigente dell'art. 12, comma 2, nonché la lettera
c) dello stesso comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 33):
"2. Una quota pari
all' 1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente,
prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero
del bilancio per le parti di rispettiva competenza è trasferita nei capitoli
da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed
utilizzata per il finanziamento di:
a)-b) (Omissis):
c) rimborsi alle
unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni,
delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono
per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa
con il Ministro degli affari esteri".
Nota all'art. 36:
- Per il testo
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art.
1.
Nota all'art. 37:
- Si riporta
il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari).
1. Le università
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario
(DU);
b) diploma di laurea
(DL);
c) diploma di specializzazione
(DS);
d) dottorato di ricerca
(DR)".
Nota all'art. 40:
- Il D.P.R. 18
aprile 1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia".
Nota all'art. 41:
- Si riporta
il testo vigente dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
"Art. 15 (Atti discriminatori).
È nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione
di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione
ad uno sciopero.
Le disposizioni di
cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti
a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Note all'art, 42:
- Per il testo
degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile v. nelle note all'art.
11.
- Si riporta il testo dell'art.
388, comma primo, del codice penale:
"Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna,
o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria,
compie, sui propri o sugli altri beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi
alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni
o con la multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell'art.
2729, comma primo, del codice civile:
"Le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".
Note all'art. 43:
- Per completezza
si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, nonché la lettera
d), dello stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"3. La legge finanziaria
non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può
disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.
Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione,
in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
- L'art. 13 della legge
30 dicembre 1986 n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine),
prevede, al comma 1, l'istituzione, presso l'INPS, di un fondo con lo scopo
di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario
che ne sia privo. Si riporta il comma 2 dello stesso articolo:
"2. Il fondo, per
le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella
gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è
alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari
allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore
di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Nota all'art. 46:
- L'art. 20 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede,
al comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera fruiscano dei servizi
e delle provvidenze pre viste sia dalla succitata legge che da leggi regionali
nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Si riporta il comma
2 dello stesso articolo, come modificato dalla presente legge:
"2. Gli studenti
di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi
fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'art. 6,
primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
Note all'art. 47:
- Il regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, reca: "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Per l'argomento della legge 30 dicembre 1986, n. 943, v. nelle note all'art. 43.
- Per il testo dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, v. nelle note all'art. 23.