Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
DECRETO LEGISLATIVO 25
luglio 1998, n. 286
Decreto
Legislativo n. 380/98
Decreto
Legislativo n. 113/99
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Testo unico come vigente al 9 settembre 2002 |
Modifiche introdotte dalla legge 189/02 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della
Costituzione; Visto
l'articolo 47, comma 1, della legge 6
marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le
norme della citata legge 6 marzo 1998 n. 40, con le modifiche a tal fine
necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge
n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista
la legge 23 agosto
1988, n. 400; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1998; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati; Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22
luglio 1998 e del 24 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA
il
seguente decreto legislativo: |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto
l'articolo 87 della Costituzione; Visto
l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite
e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998 n. 40,
con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge
30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n.
40; Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1998; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati; Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22
luglio 1998 e del 24 luglio 1998; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali; EMANA
il seguente decreto legislativo: |
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TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI |
TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione |
1. Il presente testo unico,
in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione si applica. salvo che sia
diversamente disposto. ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
e agli apolidi. di seguito indicati come stranieri. 2. Il presente testo unico
non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge
6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni
di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi. il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato. 4. Nelle materie di
competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo
unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del
presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di
attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di
attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. 7. Prima dell'emanazione, lo schema di
regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza
del parere.
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1. Il presente testo unico,
in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. 2. Il presente testo unico
non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
45 della legge 6 marzo 1998 n. 40. 3. Quando altre disposizioni
di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi
agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato. 4. Nelle materie di
competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo
unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica. 5. Le disposizioni del
presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di
attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di
attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. 7. Prima dell'emanazione, lo
schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere. |
Art. 1 - Ambito di applicazione |
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Art. 2 Diritti e doveri dello straniero |
1. Allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei
casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10
aprile 1981, n. 158 garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. 6. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. 7. La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 8. Gli accordi internazionali
stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati
a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine. 9. Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente. |
1. Allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei
casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 5. Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. 6. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. 7. La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione
della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto
con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da
ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 8. Gli accordi internazionali
stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi
di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 9. Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente. |
Art. 2 Diritti e doveri dello straniero |
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1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato «Comitato». 2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto
dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. 3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari
regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali,
delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti
e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il
Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Articolo 2-bis Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio |
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Art. 3 Politiche migratorie |
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua
inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine. 4. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo
20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso
di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e disciplinata in conformità con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente. 5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno si provvede all istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione in cui siano rappresentati le, competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i trattamenti
dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico
nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le
attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie 7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui
al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6
marzo 1998, n. 40.
Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui
al comma 4. 8. Lo schema del documento
programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e emanato anche in mancanza
del parere. |
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la
necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è
approvato dal Governo è trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua
inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine. 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20.
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati
durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente 5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. 7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui
al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento
programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e emanato anche in mancanza
del parere. |
Art. 3 Politiche migratorie |
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TITOLO II DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO
DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO |
CAPO I DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato |
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. 2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di
ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che
deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. 3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. 4. L'ingresso in Italia può
essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie. 5. Il Ministero degli affari
esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica
dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore. 6. Non possono fare ingresso
nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali. 7. L'ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione. |
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e
può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti. 2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni
non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera. 3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite. 4. L'ingresso in Italia può
essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie. 5. Il Ministero degli affari
esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica
dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore. 6. Non possono fare ingresso
nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali. 7. L'ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione. |
Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato |
|
Art. 5 Permesso di soggiorno |
1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: a) superiore a tre mesi, per
visite, affari e turismo; b) superiore a sei mesi, per
lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione; c) superiore ad un anno, in
relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata: il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; d) superiore a due anni, per
lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari; e) superiore alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione. 4. Il rinnovo del permesso di
soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia
in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di
quella stabilita con il rilascio iniziale 5. Il permesso di soggiorno o
il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. 7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno,
la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il
16 dicembre 1996. 9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. |
1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla
competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze. 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici 3. La durata del permesso di
soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei
limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: a) superiore a tre mesi, per
visite, affari e turismo; b) [abrogato]; c) superiore ad un anno, in
relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata: il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
corsi pluriennali; d) [abrogato]; e) superiore alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione. 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno; 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto
dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni
prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e
trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici 5. Il permesso di soggiorno o
il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili. 6. Il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. 7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di
un modello uniforme per i permessi di soggiorno 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte
di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a
dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale 9. Il permesso di soggiorno è
rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il
permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo
di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. |
Art. 5 Permesso di soggiorno |
|
|
|
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o apolide, contiene: b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza. 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in
base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per
l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore
di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione |
Articolo 5-bis Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato |
|
Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno |
1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere
utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto tino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di
dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere
sottoposto a rilievi segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o
da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto è stabilito
nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi
presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al
comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di
identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di
cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente. |
1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato
per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto tino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di
dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. 5. Per le verifiche previste
dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o
da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto è stabilito
nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi
presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al
comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di
identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di
cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente. |
Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno |
|
Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro |
1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione
comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta. |
1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione
comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. |
Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro |
|
Art. 8 Disposizioni particolari |
1. Le disposizioni del
presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare. |
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
Art. 8 Disposizioni particolari |
|
Art. 9 Carta di soggiorno |
1. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno, per se, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno può
essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, all'articolo
381 del codice
di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto
per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno può: 5. Nei confronti del titolare
della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo
per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo
stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
1. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il
quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e
dei familiari può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sè, per il coniuge e
per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può
essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente
ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia
ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di
condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora
non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto
per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno può: 5. Nei confronti del titolare
della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo
per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo
stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
Art. 9 Carta di soggiorno |
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CAPO II CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE |
CAPO II CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE |
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Art. 10 Respingimento |
1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere
i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato. 2. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti
degli stranieri: 3. Il vettore che ha condotto
alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. 4. Le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari. 5. Per lo straniero respinto
è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. 6. I respingimenti di cui al presente
articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza. |
1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere
i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato. 2. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti
degli stranieri: 3. Il vettore che ha condotto
alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. 4. Le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari. 5. Per lo straniero respinto
è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. 6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza. |
Art. 10 Respingimento |
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Art. 11 Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera |
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi oconvenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali. 2. Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in
attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti
delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti
per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e
sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed
il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. 5. Per le finalità di cui al
comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali
di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici
e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente. 6. Presso i valichi di
frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito. |
1. Il Ministro dell'interno e
il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi
per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 1-bis. Il Ministro
dell’interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 2. Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in
attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti
delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti
per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti
i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e
sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli affari
esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per
migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili
ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. 5. Per le finalità di cui al
comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali
di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici
e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente. 6. Presso i valichi di
frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito. |
Art. 11 Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera |
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Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine |
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio
dello Stato. 3. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui
il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se
il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della
multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico. 4. Nei casi previsti dai
commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti
dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che io straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi e disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di
polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportare, ancorché soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel
corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi
di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano
state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato
a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini
della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.9. Le
somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica". |
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti
o alterati o comunque illegalmente ottenuti 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
“609-octies del codice penale“ sono inserite le seguenti: “nonchè dall’articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286," 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti
dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato
in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che io straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi e disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di
polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportare, ancorché soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel
corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi
di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano
state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria
procedente. 8-quater. Con il provvedimento che
dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le
modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo |
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine |
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Art. 13 Espulsione amministrativa |
1.
Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione è disposta
dal prefetto quando lo straniero: 3. L'espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in
flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 4. L'espulsione è eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero: 5. Si procede altresì
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 5-bis. Nei casi previsti ai commi
4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla
frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in
composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida
il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione 6. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 7. Il decreto di espulsione e
il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. 9. Il ricorso, a cui deve essere
allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui
ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di
deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. 10. Il ricorso di cui ai commi
8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento: in
tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte
alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. 11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza. 13. Lo straniero espulso non
può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto
da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui
ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre anni sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato
e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio
dello Stato. 15. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal
comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. |
1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione è disposta
dal prefetto quando lo straniero: 3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell’articolo 14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura
penale. 3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso
qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del
presente testo unico. 4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al comma 5. 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento. 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione 6. [abrogato] 7. Il decreto di espulsione e
il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in
cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. 9. [abrogato] 10. [abrogato] 11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza. 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In
caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un
anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di
cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del
fatto si procede con rito direttissimo. 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può
essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel
periodo di permanenza in Italia. 15. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal
comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. |
Art. 13 Espulsione amministrativa |
|
Art. 13-bis Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio |
1. Se il ricorso di cui
all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in
camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento. |
1. Se il ricorso di cui
all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il tribunale in composizione
monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce
al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il
ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della
cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. 3. Gli atti del procedimento
e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4. La decisione non è
reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. |
Art. 13-bis Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio |
|
Art. 14 Esecuzione dell'espulsione |
1. Quando non è possibile eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 2. Lo straniero è trattenuto
nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il
pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in
cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. Il pretore, ove ritenga
sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo,
convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro
tale termine la convalida può essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su
richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo
di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. 6. Contro i decreti di
convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi
della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini
dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri. 9. Oltre a quanto previsto
dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di
quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in
materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri Ministri. |
1.
Quando non
è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 2.
Lo
straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3.
Il
questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4.
Il
tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti
di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del
questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale
termine la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e
della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice. 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini
di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore
ai sensi del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 6.
Contro i
decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso
per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7.
Il
questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata. 8.
Ai fini
dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri. 9.
Oltre a
quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di
giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri. |
Art. 14 Esecuzione dell'espulsione |
|
Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza |
1. Fuori dei casi previsti
dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia
condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. |
1. Fuori dei casi previsti
dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che
sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione |
Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per l’esecuzione dell’espulsione |
|
Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione |
1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4. |
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi
in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate
nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la
medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. 2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all’articolo 13, comma 4. 3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto,
che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due
anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico. 6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità,
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla
nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. 7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6
è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero
non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena. 9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all’articolo 19. |
Articolo 16 Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione |
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Art.17 Diritto di difesa |
1. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria
la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del
difensore. |
Art.17 Diritto di difesa |
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CAPO III DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale |
1.
Quando,
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per
taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo
380 del codice
di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il
parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui
risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di
attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione
del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e
l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi
di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal
presente articolo è valutato in lire a miliardi per l'anno 1997 e in lire 10
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 |
1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il
parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui
risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di
attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente
preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e
l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative
dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi
di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un
rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare
sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal
presente articolo è valutato in lire a miliardi per l'anno 1997 e in lire 10
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 |
Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale |
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Art.19 Divieti di espulsione e di respingimento |
1. In nessun caso può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti: a) degli stranieri minori di
anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi; b) degli stranieri in
possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi
con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
1. In nessun caso può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti: a) degli stranieri minori di
anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in
possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi
con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
Art.19 Divieti di espulsione e di respingimento |
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Art. 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali |
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea. 2. Il Presidente dei
Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente
al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea. 2. Il Presidente dei Consiglio
dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
Art. 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali |
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TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO |
TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 21 Determinazione dei flussi di ingresso |
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese
possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale,
con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei paesi di provenienza. 2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia,
con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio
di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di
lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. 3. Gli stessi accordi possono
prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro. 4. I decreti annuali devono
tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. 5. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Nell'ambito delle intese o
accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e
siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero
l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. 7. Il regolamento di attuazione
prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure. 8. L'onere derivante dal
presente articolo e valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998. |
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonchè agli
Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. 2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in
Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del
rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. 3. Gli stessi accordi possono
prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro. 4. I decreti annuali devono
tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di
lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. 5. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Nell'ambito delle intese o
accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e
siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero
l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. 7. Il regolamento di attuazione
prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure. 8. L'onere derivante dal
presente articolo e valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998. |
Art. 21 Determinazione dei flussi di ingresso |
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Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato |
1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. Contestualmente alla domanda
di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea
documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero. 3. L'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a
norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili. 4. Ai fini di cui al comma 3,
l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo
le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea
con quote riservate. 5. L'autorizzazione al lavoro
subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del
rilascio. 6. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dai
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal
nulla osta provvisorio della questura competente. 7. Le questure forniscono
all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative
ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le
altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla
base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate. 8. Il datore di lavoro deve
altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro
stipulato con lo straniero. 9. La perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i
suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. 10. Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. 11. Salvo quanto previsto, per
i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
annuo. 12. Le attribuzioni degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro in Italia. 13. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero: in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. |
1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa,
ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere
b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri
centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello
unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo
3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta
ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità
consolare competente ed al centro per l’impiego competente. 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è
competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini
dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un “Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari“, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio
finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese
ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in
Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere
il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione |
Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato |
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Art. 23 Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro |
1. Il cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno
straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della
provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo
per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di
poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei
mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a
fini di inserimento nel mercato del lavoro. 2. Sono ammessi a prestare le
garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento
può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e
delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia. 3. La prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero
massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno. 4. Trascorso il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all articolo 3, comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti
d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e
iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui
al presente comma. |
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta
delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. 2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dello Stato; b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dei Paesi di origine; 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di
cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si
riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3,
4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico
prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 |
Articolo 23. Titoli di
prelazione |
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Art 24 Lavoro stagionale |
1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2. L ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro
stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei
mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso
diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora
se ne verifichino le condizioni. 5. Le Commissioni regionali
per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che
occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato e punito ai sensi
dell'articolo 22, comma 10. |
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia
di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 3. 2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque
l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi
dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da
venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all’accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12. |
Art 24 Lavoro stagionale |
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Art. 25 Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali |
1.
In
considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: b) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: c) assicurazione contro le
malattie; d) assicurazione di
maternità. 2. In sostituzione dei
contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45. 3. Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attività lavorativa. 5. Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia
non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro
liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso. |
1. In considerazione della
durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: b) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: c) assicurazione contro le
malattie; d) assicurazione di
maternità. 2. In sostituzione dei
contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45. 3. Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attività lavorativa. 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza.
E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso. |
Art. 25 Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali |
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Art.26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo |
1. L'ingresso in Italia dei
lavoratori stranieri non appartenenti all Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. 2. In ogni caso lo straniero
che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale
artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone
o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per
l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che
non sussistono motivi ostativi ai rilascio dell'autorizzazione o della
licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere. 3. Il lavoratore non
appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea
sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite,
di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato. 4. Sono fatte salve le norme
più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,
rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. 6. Le procedure di cui al
comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione. 7. Il visto di ingresso per
lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio. |
1. L'ingresso in Italia dei
lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. 2. In ogni caso lo straniero
che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale artigianale
o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere
a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate
per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi ai rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. 3. Il lavoratore non appartenente
all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea
sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite,
di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria [parte soppressa]. 4. Sono fatte salve le norme
più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,
rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo 6. Le procedure di cui al
comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione. 7. Il visto di ingresso per
lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio. 7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
Art.26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo |
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Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari |
1. Al di fuori degli ingressi
per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di
attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; b) lettori universitari di
scambio o di madre lingua; c) professori universitari e
ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia: d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari
aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato: g) lavoratori alle dipendenze
di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; h) lavoratori marittimi
occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di
attuazione; i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi
sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso
circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e
tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e
musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da
enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o
televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano
destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; r) persone che, secondo le
norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate
"alla pari''. 2. In deroga alle
disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello
spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dal presente comma. 3. Rimangono ferme le
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività. 4. Il regolamento di cui
all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5. L'ingresso e il soggiorno
dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato
dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in
vigore con gli Stati confinanti. |
1. Al di fuori degli ingressi
per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale
altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di
attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; b) lettori universitari di scambio
o di madre lingua; c) professori universitari e
ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o
un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e
di ricerca operanti in Italia: d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari
aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato: g) lavoratori alle dipendenze
di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; h) lavoratori marittimi
occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di
attuazione; i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i
quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso
circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m) personale artistico e
tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e
musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da
enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o
televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano
destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; r) persone che, secondo le norme
di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività
di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di
giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari''; r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private 2. In deroga alle
disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello
spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma. 3. Rimangono ferme le
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività. 4. Il regolamento di cui
all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5. L'ingresso e il soggiorno
dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato
dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in
vigore con gli Stati confinanti. 5-bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del
lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili |
Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari |
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TITOLO IV DIRITTO
ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
TITOLO IV DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art. 28 Diritto all'unità familiare |
1. Il diritto a mantenere o a
riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi. 2. Ai familiari stranieri di
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del
regolamento di attuazione. 3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
1. Il diritto a mantenere o a
riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto,
alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per
asilo, per studio o per motivi religiosi. 2. Ai familiari stranieri di
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo
unico o del regolamento di attuazione. 3. In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
Art. 28 Diritto all'unità familiare |
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Art. 29 Ricongiungimento familiare |
1. Lo straniero può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente
separato; b) figli minori a carico, anche
del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il
suo consenso; c) genitori a carico; d) parenti entro il terzo
grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana; 2.
Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di età interiore a 18
anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli. 3.
Salvo che
si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
interiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo
derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. 4. E' consentito l'ingresso,
al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore
a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino
italiano o comunitario, dei familiari con i quali e possibile attuare il
ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al
figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta
al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. 9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5. |
1. Lo straniero può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente
separato; b) figli minori a carico,
anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero
legalmente separati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso; b-bis) figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale; c) genitori a carico qualora non
abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute; d) [abrogato] 2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età interiore a 18 anni. I
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo che si tratti di
rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità: a) di un alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
interiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo
derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente. 4. E' consentito l'ingresso,
al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore
a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino
italiano o comunitario, dei familiari con i quali e possibile attuare il
ricongiungimento. 6. Salvo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i
rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5. |
Art. 29 Ricongiungimento familiare |
|
Art.30 Permesso di soggiorno per motivi familiari |
1. Fatti salvi i casi di
rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha
fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi
previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento
al figlio minore; b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla
data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero,
anche naturale, di minore italiano residente in Italia, In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere
dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge
italiana. 2. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del
familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che
effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno
di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno. 5. In caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età,
il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro. 6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche
in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta
di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998. |
1. Fatti salvi i casi di rilascio
o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha
fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla
data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero,
anche naturale, di minore italiano residente in Italia, In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere
dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge
italiana. 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole 2. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del
familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi
dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Allo straniero che
effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno
di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno. 5. In caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età,
il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro. 6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998. |
Art.30 Permesso di soggiorno per motivi familiari |
|
Art. 31 Disposizioni a favore dei minori |
1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e
segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. 2. Al compimento del
quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3. Il Tribunale per i
minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nei
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. 4. Qualora ai sensi del
presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore
straniero il provvedimento è adottato, su richiesta dei questore, dal
Tribunale per i minorenni. |
1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica
di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione. 2. Al compimento del
quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3. Il Tribunale per i
minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nei
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. 4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta dei questore, dal Tribunale per i minorenni. |
Art. 31 Disposizioni a favore dei minori |
|
Art. 32 Disposizioni concernenti minori affidati al compimento
della maggiore età |
1. Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23. |
1. Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4 |
Art. 32 Disposizioni concernenti minori affidati al compimento
della maggiore età |
|
Art. 33 Comitato per i minori stranieri |
1. Al fine di vigilare sulle
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i
compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalità
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di
programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b) le modalità di accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti
di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito
e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d origine o
in un Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di
rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al
comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti
instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per
l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
1. Al fine di vigilare sulle
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia
(UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti
del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalità
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di
programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b) le modalità di accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti
di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito
e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d origine o
in un Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di
rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al
comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti
instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per
l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
Art. 33 Comitato per i minori stranieri |
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TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE
ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE |
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE |
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CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale |
1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: 2. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il
medesimo trattamento dei minori iscritti. 3. Lo straniero regolarmente
soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e
all'estero. L'ammontare del contributo e determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al
servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: 5. I soggetti di cui al comma
4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui
al comma 3. 6. Il contributo per gli
stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a
carico. 7. Lo straniero assicurato al
servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
|
1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: 2. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il
medesimo trattamento dei minori iscritti. 3. Lo straniero regolarmente
soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani,
sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e
all'estero. L'ammontare del contributo e determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al
servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: 5. I soggetti di cui al comma
4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui
al comma 3. 6. Il contributo per gli
stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a
carico. 7. Lo straniero assicurato al
servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune
in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
|
Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale |
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Art. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale |
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 2. Restano salve le norme che
disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base
a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti: 4. Le prestazioni di cui al
comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture
sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano. 6. Fermo restando il
finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a
carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza. |
1. Per le prestazioni sanitarie
erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 2. Restano salve le norme che
disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base
a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti: 4. Le prestazioni di cui al
comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture
sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano. 6. Fermo restando il
finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a
carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza. |
Art. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale |
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Art. 36 Ingresso e soggiorno per cure mediche |
1. Lo straniero che intende
ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine
gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite
dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia
di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse. 2. Il trasferimento per cure
in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno
per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni
in materia di profilassi internazionale. |
1. Lo straniero che intende
ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto
del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità
stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse. 2. Il trasferimento per cure
in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. 3. Il permesso di soggiorno
per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate. 4. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
Art. 36 Ingresso e soggiorno per cure mediche |
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CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art. 37 Attività professionali |
1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini
o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza. 2. Le modalità, le condizioni
ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. 3. Gli stranieri di cui al
comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione. 4. In caso di lavoro
subordinato, e garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale
con i cittadini italiani. |
1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini
o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza. 2. Le modalità, le condizioni
ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. 3. Gli stranieri di cui al
comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione. 4. In caso di lavoro
subordinato, e garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale
con i cittadini italiani. |
Art. 37 Attività professionali |
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Art. 38 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale |
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica. 2. L'effettività del diritto
allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana. 3. La comunità scolastica
accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a
fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza,
alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le
attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei
bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato. 5. Le istituzioni
scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
6. Le regioni, anche
attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi
gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori
o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei
lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in
Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
cultura di origine. 7. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo
17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione: |
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica. 2. L'effettività del diritto
allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana. 3. La comunità scolastica
accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a
fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla
accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni. 4. Le iniziative e le
attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei
bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato. 5. Le istituzioni
scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
6. Le regioni, anche
attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi
gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori
o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei
lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in
Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
cultura di origine. 7. Con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo
17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione: |
Art. 38 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale |
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Art. 39 Accesso ai corsi delle università |
1. In materia di accesso all'istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,
nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. 2. Le università, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico
di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento
di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese
con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando
attività di orientamento e di accoglienza. 3. Con il regolamento di
attuazione sono disciplinati: 4. In base alle norme
previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base
delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono
entro i successivi trenta giorni. 5. E' comunque consentito
l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
|
1. In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo
studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. 2. Le università, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico
di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri,
stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. 3. Con il regolamento di
attuazione sono disciplinati: 4. In base alle norme
previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base
delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta giorni. 5. È comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l’ingresso per studio. |
Art. 39 Accesso ai corsi delle università |
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CAPO III DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE |
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione |
1. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni. 2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali e
strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza
si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza sociosanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente
soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di
maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma
di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una
sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. Le regioni, concedono
contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o
privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni,
da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I
contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano
l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio
all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente
soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità
previsti dalla legge regionale. 6. Gli stranieri titolari di
carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano
iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
1. Le regioni, in collaborazione
con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche
in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [ parte
soppressa]. 1-bis. L’accesso alle
misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a
Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia 2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale
degli ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza
si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza sociosanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente
soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di
maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma
di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una
sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. [abrogato]. 6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per
agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione. |
Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione |
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Art. 41 Assistenza sociale |
1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti. |
1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti. |
Art. 41 Assistenza sociale |
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CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE
DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE |
CAPO IV DISPOSIZIONI
SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE POLITICHE MIGRATORIE |
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Art. 42 Misure di integrazione sociale |
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: 2. Per i fini indicati nel
comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le
iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di
individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei
diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico. 4. Ai fini dell'acquisizione
delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di
cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 5. Per ogni membro effettivo
della Consulta è nominato un supplente. 6. Resta ferma la facoltà
delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della
Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8. La partecipazione alle
Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei
supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di
viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e
non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. |
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: 2. Per i fini indicati nel
comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo
criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 3. Ferme restando le
iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di
individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio
dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico. 4. Ai fini dell'acquisizione
delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di
cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 5. Per ogni membro effettivo
della Consulta è nominato un supplente. 6. Resta ferma la facoltà
delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della
Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8. La partecipazione alle
Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei
supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di
viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e
non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. |
Art. 42 Misure di integrazione sociale |
|
Art. 43 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi |
1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita pubblica. 2. In ogni caso compie un
atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta
atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità. Io discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi
sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in
Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca,
mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i
suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad
una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa. 3. Il presente articolo e
l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. |
1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un
atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta
atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità. Io discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi
sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in
Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca,
mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità; e) il datore di lavoro o i
suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad
una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa. 3. Il presente articolo e
l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. |
Art. 43 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi |
|
Art. 44 Azione civile contro la discriminazione |
1. Quando il comportamento di
un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con
ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del
pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda
emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il
pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del
pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli
737, 738 e 739
del codice di procedura civile. 7. Con la decisione che
definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale. 9. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio
in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre
elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda
interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice
civile. 10. Qualora il datore di
lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 11. Ogni accertamento di atti
o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, Ovvero che abbiano stipulato contratti
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o
enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di
immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di
osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri,
vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. |
1. Quando il comportamento di
un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con
ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del
pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda
emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il
pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del
pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli
737, 738 e 739
del codice di procedura civile. 7. Con la decisione che
definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale. 9. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio
in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre
elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda
interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice
civile. 10. Qualora il datore di
lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 11. Ogni accertamento di atti
o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, Ovvero che abbiano stipulato contratti
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o
enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di
immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di
osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri,
vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. |
Art. 44 Azione civile contro la discriminazione |
|
Art. 45 Fondo nazionale per le politiche migratorie Lavoro
subordinato |
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d),
della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le
province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. 3. Con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e
comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare
delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
|
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d),
della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le
province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. 3. Con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e
comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare
delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
|
Art. 45 Fondo nazionale per le politiche migratorie Lavoro
subordinato |
|
Art. 46 Commissione per le politiche di integrazione |
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione
per le politiche di i integrazione. 2. La commissione ha i
compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire
al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche
per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di
adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal
Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo. 3. La commissione è composta da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della
commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle
materie suddette ed e collocato in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. 4. Con il decreto di cui al
comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per
lo svolgimento dei propri compiti. 5. Entro i limiti dello
stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal
decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare
l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a
gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. 6. Per l'adempimento dei
propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di i integrazione. 2. La commissione ha i
compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire
al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche
per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di
adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal
Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo. 3. La commissione è composta da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della
commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle
materie suddette ed e collocato in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. 4. Con il decreto di cui al
comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per
lo svolgimento dei propri compiti. 5. Entro i limiti dello
stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal
decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare
l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a
gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. 6. Per l'adempimento dei
propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
Art. 46 Commissione per le politiche di integrazione |
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TITOLO VI NORME
FINALI |
TITOLO VI NORME FINALI |
|
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Art. 47 Abrogazioni |
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogati: 2. Restano abrogate le
seguenti disposizioni: 3. All'art. 20, comma 2,
della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: "sempre
che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti,
fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in
favore dei Paesi in via di sviluppo". 4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono
abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di
esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogati: 2. Restano abrogate le
seguenti disposizioni: 3. All'art. 20, comma 2,
della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: "sempre
che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti,
fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in
favore dei Paesi in via di sviluppo". 4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono
abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di
esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
Art. 47 Abrogazioni |
|
Art. 48 Copertura finanziaria |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: a) quanto a lire 22.500
milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; b) quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: a) quanto a lire 22.500
milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; b) quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Art. 48 Copertura finanziaria |
|
Art. 49 Disposizioni finali e transitorie |
1. Nella prima applicazione
delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo
unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale. Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
1. Nella prima applicazione
delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo
unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via
telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni
necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale. Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
Art. 49 Disposizioni finali e transitorie |
[Data ultimo aggiornamento:
14.09.2002]