Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento
di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio
1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali,
con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con il Ministro della pubblica istruzione,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I - DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Accertamento della condizione di reciprocità
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo
che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio
di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono laccertamento
della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli
casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato:
"testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali
prevedono la condizione di reciprocità.
2. Laccertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art. 2 Rapporti con
la pubblica amministrazione
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve
le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione
o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma
1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente,
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallautorità
consolare italiana che ne attesta la conformità alloriginale, dopo aver avvisato
linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista
come reato dalla legge italiana.
Art. 3 Comunicazioni
allo straniero
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento
sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero
o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti,
dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando
la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio
conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,
il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello
di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna
a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità
tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in
una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso
o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a
richiesta, anche in arabo.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio
a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni
dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato
di ufficio.
Art. 4 Comunicazioni
allautorità consolare
1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:
a) lindicazione dellautorità giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;
b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero,
in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione,
con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia
stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino
si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari
esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3. Lobbligo di informazione allautorità diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti
di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di
non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di
età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita
la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione
allautorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare,
di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
CAPO II - INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5 Rilascio dei
visti di ingresso
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito,
per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni,
per casi di assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni,
per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché
i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno,
del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietà
sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare,
per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti
e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari
da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito
della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo
di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma
3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico;
d) le condizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire,
oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità
al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero sono autenticati dallautorità consolare italiana
che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme
agli originali;
b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della
disponibilità di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma
3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dallAzienda unità sanitaria locale competente per territorio.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti
in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza,
il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 6 Visti per ricongiungimento
familiare
1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve
munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità
delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
allarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante
la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea;
b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui allarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dellarticolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unità sanitaria locale competente
per territorio.
2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la sussistenza
degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni
dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da
parte dellautorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza.
3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero,
se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti
di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio.
Art. 7 Ingresso nel
territorio dello Stato
1. Lingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione
dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari,
ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia
trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato
dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze,
previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente
competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato
dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità
stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare
in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle
istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo
di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre
1993, n. 388.
Art. 8 Uscita dal
territorio dello Stato e reingresso
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi
ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto
ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione
del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni,
per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso,
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto,
è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento.
Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento
del questore concernente il soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio
dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto
o documento equivalente.
Art. 9 Richiesta del
permesso di soggiorno
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto
dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dellinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dellinteressato,
in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda,
uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti
dufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui allarticolo
49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero
può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dellimmagine, in dotazione allufficio.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza.
4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere,
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi
e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo
4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5.. Lesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo
23 del testo unico, prestata con le modalità di cui allarticolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi
di sussistenza fino alla durata della garanzia.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli
18 e 20 del testo unico.
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita
di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla
delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà
essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del
ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.
Art. 10 Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente,
dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto
di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30
giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti
di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio.
La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
dorigine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale
del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale
a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data
di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito
di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del
controllo di frontiera.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può
essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero
è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato
della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore
a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6
del testo unico. 6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri
di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori
stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola
e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11 Rilascio del
permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti,
per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per
la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità allAzione Comune 97/11/GAI
del Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lindicazione
del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellinterno, di
concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione
in via telematica dei dati per lattribuzione allo straniero del codice fiscale
e per lutilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero,
anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3.
La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento
del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12 Rifiuto del
permesso di soggiorno
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato
il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti
per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero
un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dellarticolo
13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare
lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza
per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi,
anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone,
ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi
al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio
dello Stato.
Art. 13 Rinnovo del
permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen,
in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di
novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata
dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dallinteressato con la richiesta di rinnovo.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio
e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con
le modalità di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza
che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale
è condizione per la continuità delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta
che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo
di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale,
per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità
di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14 Conversione
del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per
le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica
del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo
o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattività
lavorativa in forma autonoma, nonché lesercizio di attività lavorativa in
qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione
nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso
al seguito del lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio
o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale
del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura,
per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è
utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattività
effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per
il periodo di validità dello stesso, lesercizio di attività lavorative subordinate
per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue
settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle
condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio
o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo
3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa
idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo,
previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto,
della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,
nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie
occorrenti per lesercizio dellattività.
Art. 15 Iscrizioni
anagrafiche
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente: "3. Gli stranieri
iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri
muniti da [sic] carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore."
3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento
generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè,
per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto
del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi
30 giorni.".
4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: " Per le cancellazioni
dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente
articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio
entro il termine di quindici giorni. 6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente
periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque
indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o
di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.". 7. Con decreto del
Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia,
lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza
sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate
le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti
i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei
lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e
periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità
tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento
e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti
nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 16 Richiesta
della carta di soggiorno
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo
unico, linteressato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme
a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno. 2. Allatto della
richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede,
questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, specificandone lammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del
richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal
datore di lavoro, relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito
non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari,
salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1.
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma
1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed
i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dallautorità
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti
è conforme agli originali;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione
dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dallAzienda unità sanitaria locale competente per territorio.
c) il reddito richiesto per le finalità di cui allarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero
o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di
uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9,
comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve
indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per
lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo
9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita
la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che
della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno
in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce
in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17 Rilascio e
rinnovo della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione,
su richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La
carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è
effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18 Ricorsi contro
i provvedimenti di espulsione
1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che,
ai sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla
competente autorità giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone
copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. Lautorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire
le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica
del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19 Divieto di
rientro per gli stranieri espulsi
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata
dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20 Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato allinteressato
con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da
un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che,
in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni
dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato
di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso
di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento
del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21 Modalità del
trattenimento
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza,
anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando
l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per
il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto,
nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica,
con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per
lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti
di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri
di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti
necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura,
debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che
procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare
per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti
per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza
pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone laccompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti
alla forza pubblica, al giudice competente e allautorità di pubblica sicurezza,
ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato
e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza
a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumità
delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione
dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,
promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono
adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni
recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite
dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalità di
trattenimento alle finalità di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per
la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione
delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonché quelle per impedire
lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura
nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali
di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del
gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22 Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformità
alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite
dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni
con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi
dellattività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative
di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria
e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro
occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano
servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente
ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero
dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone
i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.
4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
lespletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorità consolare
al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.
Art. 23 Attività di
prima assistenza e soccorso
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate
anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente
necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti
occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza
dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con
le modalità e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di
legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24 Servizi di
accoglienza alla frontiera
1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo
unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato
negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi
sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con
il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge
di bilancio.
2. Le modalità per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno,
dintesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di
cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente
interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti
a norma dellarticolo 40 del testo unico.
Art. 25 Programmi
di assistenza ed integrazione sociale
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18
del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità,
ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta
per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello
Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione,
da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi
elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con
questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i
tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia
e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità,
dintesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare
provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione
del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni
e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi
di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare
a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con
i Ministri per la solidarietà sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A
tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione
ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26,
comma 4, lettera c).
Art. 26 Convenzioni
con soggetti privati
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione
sociale per le finalità di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere
iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma
2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di
cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42,
comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti
con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei
servizi direttamente assicurati dallente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti
per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano
più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi
di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività
dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato
di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché
di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma.
Art. 27 Rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico,
la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze
di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare
la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del
pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo
25;
c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma
o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore
valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi
in essa contenuti.
Art. 28 Permessi di
soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia
il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.
CAPO V DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29 Definizione
delle quote dingresso per motivi di lavoro
1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote
massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati,
per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari
e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 30 Autorizzazione
al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
1. Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero è rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lattività
lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allarticolo 29.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dellimpresa,
della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalità del datore di lavoro committente;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si intende assumere;
c) limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria o comunque applicabili;
d) la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta lattività inerente al rapporto di lavoro;
e) lindicazione delle modalità di alloggio.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria
e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi lattività dimpresa;
b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero,
sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso
di soggiorno;
c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacità economica.
4. Lautorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento
della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma
3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate,
per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla
sua capacità economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio,
secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
di cui al comma 2, lettera c).
Art. 31 Nulla osta
della questura e visto dingresso
1. Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione
di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente
competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.
2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce allautorizzazione entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro,
i motivi ostativi di cui al comma 3.
3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio
o titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della società,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dellinteressato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione.
4. Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui
al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero
interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui
allarticolo 22, comma 5, del testo unico.
5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5.
Art. 32 Liste degli
stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate
in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori
a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione. 2. Ciascuna
lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che
gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno,
contenente:
a) Paese dorigine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato,
a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel
Paese dorigine o in altri Paesi;
h) leventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
3. I dati di cui al comma 2, nellordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi
senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale
informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita,
a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione Generale per lImpiego - Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie. 4. Linteressato, iscritto nelle liste di
lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 33 Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo
11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione
dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del
lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti
a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro con le modalità previste dallarticolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste,
con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorità
di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Art. 34 Prestazione
di garanzia
1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico
i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno,
i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia
di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative
di cui allarticolo 31, comma 3.
2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun
anno e deve riguardare:
a) lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilità di un alloggio idoneo;
c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto
annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c)
e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo
deve depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione
della domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma
1, del testo unico. Il titolo è restituito:
a) immediatamente se lautorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto di ingresso non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
a norma dellarticolo 36. 4. La prestazione relativa allalloggio può essere
attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata
delle certificazioni richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b).
5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del
testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando:
a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo
52 e seguenti;
b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in
nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo
31, comma 3;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi
o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso è
corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione
della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse
occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma
6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.
Art. 35 Autorizzazione
allingresso per inserimento nel mercato del lavoro
1. La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione
ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo
in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente
alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta lautorizzazione
allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti
pubblici, lindicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge
o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine di priorità ivi
indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23, comma 4, del testo
unico.
2. Lautorizzazione allingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica
quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero,
motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che
sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni
previsti dallarticolo 34. Copia dellautorizzazione è trasmessa alla Direzione
provinciale del lavoro.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza
adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati
dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Lautorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto
che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo
unico.
5. Nellambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche
e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti
e con le modalità stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello
stesso testo unico.
6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente
regolamento.
Art. 36 Rilascio del
permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dellarticolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno
per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo
5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione
di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale
del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo
la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
2. Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della
durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione
provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento.
3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente
articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale
del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma
3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è:
a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12
mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel
caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare
il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno
di cui al comma 3.
Art. 37 Iscrizione
nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della
normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che
lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale
del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento
dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione
provinciale provvede altresì alliscrizione dello straniero nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore
ad un anno.
2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione
entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede
alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo,
il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla
data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dellarticolo 36, commi 3 e 4.
4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o
per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile
1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38 Accesso al
lavoro stagionale
1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni
e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla
data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo
le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24,
comma 4, del testo unico.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso
lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative,
nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono
essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano
lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata
a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta
di datori di lavoro diversi, purché nellambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo
ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi
nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano
alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate.
6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore
periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di
cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso
di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento.
Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione
della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo
unico e dal presente articolo.
Art. 39 Disposizioni
relative al lavoro autonomo
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro
o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio
dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività
che richiedono laccertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche,
il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o altro Ministero
o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli
o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni
e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo
o autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo
o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lattività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale,
lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle
risorse finanziarie occorrenti per lesercizio dellattività.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e
della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè lattestazione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma
3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.
5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al
comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono,
nei confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta è rilasciata allinteressato o al suo procuratore.
6. La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3
e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo
26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti
sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero
degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero già presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente lesercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente
per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del
permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi
1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L.,
deve essere prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro
che la richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo
determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico.
Art. 40 Casi particolari
di ingresso per lavoro
1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi
1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è rilasciata con losservanza delle
modalità previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento
e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. Lautorizzazione
al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro
determinati, lautorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore
a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni;
la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dellautorizzazione
deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e
dal comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro è
rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del
visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione
al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le
disposizioni dellarticolo 31.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera
f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dallarticolo
5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati
per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta,
per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S., ratificato
e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.
6. Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del
testo unico, lautorizzazione è subordinata alla richiesta dellUniversità
o dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per lespletamento delle relative attività .
7. Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere
in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di
lavoratore subordinato.
8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Lautorizzazione non può essere rilasciata a favore
dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata
del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio.
10. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione
o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate
di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
11. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo
unico, componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e
per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dellarmatore,
chiamati allimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui allarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia
e non è necessaria lautorizzazione al lavoro. I relativi visti dingresso
sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini
abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui
allarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave
anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto
nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il
rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore
per il rilascio dei visti di transito.
12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del
testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea
possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri
operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due
anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare
nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto
dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione
dellopera o alla prestazione del servizio.
13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere
l), m), n) e o), del testo unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata
dallUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma
e sue sezioni di Milano e Napoli e dallUfficio di collocamento per lo spettacolo
di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del
rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
14. Per gli sportivi stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera p),
del testo unico, lautorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta
della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni
della legge 23 marzo 1981, n. 91.
15. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo
unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lautorizzazione
al lavoro non è richiesta.
16. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata nellambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani
o di mobilità di giovani, lautorizzazione al lavoro non può avere durata
superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un
visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
lItalia, lautorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro successivamente allingresso dello straniero nel territorio
dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo
non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di
lavoro.
17. Lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma
1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso
del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta
anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
18. Lautorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto
di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo
non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma
5.
Art. 41 Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari
1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio
o abilitativo per lo svolgimento di unattività di lavoro autonomo, e le Direzioni
provinciali del lavoro che procedono alliscrizione nelle liste di collocamento,
sono tenuti a comunicare alla questura e allArchivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari costituito presso lIstituto nazionale per la previdenza sociale,
per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è
utilizzato, a norma dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo
diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto
Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla
base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dallarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro
effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42 Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di
cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste è tenuto a richiedere liscrizione al Servizio sanitario
nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli
assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, dora in avanti indicata
con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di
essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il
cittadino italiano. Liscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni
con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni
di parità sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. è
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta
la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. Liscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo
il caso che linteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
Liscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante
la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma
1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27,
comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per lattività ivi svolta, limposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando lobbligo, per sé e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione
non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
affari.
6. Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista
dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica
disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente
gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla
pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43 Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda
ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento
delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola
con le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate,
nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati
dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale
a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo
è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura
sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al
momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale,
identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma
3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione
delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private
accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale,
di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa
con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3,
del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti,
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate,
sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono
state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero,
se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al
Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza
può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario
erogante.
5. La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalità di cui al comma
4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui
al comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata
e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio
sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono
i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità
in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure
essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico,
possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio
o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi
di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44 Ingresso e
soggiorno per cure mediche
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di
soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata,
che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale,
in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al
30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà
essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti
per lintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio
fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore.
2. Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti
dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito dei programmi
di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45 Iscrizione
scolastica
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno,
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene
nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi
di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare
o incompleta sono iscritti con riserva.
2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti
negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dellalunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;
allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o
per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento
della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata
altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla
base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di
insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica
si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri
il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza,
ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a
tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere
più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione
in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria;
di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento
del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento
del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative
di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali
e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche
e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione
nella comunità locale.
Art. 46 Accesso degli
stranieri alle università
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri
allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati
e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria,
stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare
alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari,
per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della
politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi
in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di
accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di
accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lintera durata dei
corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese
di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lammissione
è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato
il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza
è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui
allarticolo 34, le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi
forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati
italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino
che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni
formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto
di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai
sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo
39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi
è rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto
e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o
di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto,
fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque
rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso
di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di
specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del
corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed
i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.
4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale
degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata
con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese
ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione
attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture
ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella
compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici
le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di
posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire laccesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,
opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini
dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri,
fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema
di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
di studio. Con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del
Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con
la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano.
Art. 47 Abilitazione
allesercizio della professione
1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno
conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per lespletamento
degli esami di abilitazione allesercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli
albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver
soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità
rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48 Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti allestero
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione
degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita
alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti,
fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa
domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie,
il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli
atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per questultimo, può presentare istanza al Ministero delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni,
se la ritiene motivata, può invitare luniversità a riesaminare la domanda,
dandone contestuale comunicazione allinteressato. Luniversità si pronuncia
nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei
termini rispettivamente previsti, dellinvito al riesame da parte del Ministero
o della pronuncia delluniversità, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste
al comma 1, è operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai
fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art. 49 Riconoscimento
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo
abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio
in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della
formazione professionale conseguita.
3.Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per lapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi
di cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo
14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite
le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione
e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento
di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50 Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano
per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui
al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento
dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di
cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al
Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato,
con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre
giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della
sanità provvede altresì, ai fini dellammissione agli impieghi e dello svolgimento
di attività sanitarie nellambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento
dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari
di titoli abilitanti allesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti
in un Paese non appartenente allUnione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti allestero, nonché lammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dallarticolo 3, comma 4, del testo unico.
A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
sanità; il parere negativo non consente liscrizione agli albi professionali
o agli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dellUnione europea.
Art. 51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52 Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri,
ai sensi dell'art. 42 del testo unico;
b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi
a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento
nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria
per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con
le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione
di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti
per lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per
uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti
a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento
che esclude il reato o la responsabilità dellinteressato, e salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53 Condizioni
per liscrizione nel Registro
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma
1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellordinamento interno,
l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti,
i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli
organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare
i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri
e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni
culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione,
dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione
a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.
3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi
nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni
di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati
con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile
e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento
e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno
e leventuale rimpatrio.
4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta
di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali
e sanitarie, certificate a norma dellarticolo 16, comma 4, lettera b), del
presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità
economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore allimporto
annuo dellassegno sociale aumentato a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato
del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui allarticolo 54, comma 1,
indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate
da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base
del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui
all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione
possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente
dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale
e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione,
tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione
di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano
svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma
indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica
e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità
di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione,
finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della
lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici
sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative;
f) lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato
con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo
52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione
dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a),
b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54 Iscrizione
nel Registro
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25,
comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52,
comma 1, lettera c).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato
entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da
ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma
1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta.
Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione
dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La
rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti
di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla
data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte
al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art. 55 Funzionamento
della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali.
Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di
una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati
ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo
3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre,
esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico,
sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone
difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti
per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela
dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative
alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione
a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di
dati personali. 6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente
del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, può essere nominato il
Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e
di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56 Organismo
nazionale di coordinamento
1. LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3,
del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per limmigrazione,
con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le
discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni
e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello
locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali
di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza
e partecipazione alla vita pubblica,
2. La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita
con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e
del lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari
del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57 Istituzione
dei Consigli territoriali per limmigrazione
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma
6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del prefetto assicurare la
formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco,
o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti
delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche
interessati agli argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui
allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge
regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed
analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il
prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo
42, comma 4, del testo unico.
4. Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli
territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe
finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra
i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie.
Art. 58 Fondo nazionale
per le politiche migratorie
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata
ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere
statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli
20 e 46 del testo unico.
2. Le somme stanziate dallarticolo 18 del testo unico per interventi di protezione
sociale confluiscono nel Fondo di cui allarticolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri
interessati, secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 46, della predetta
legge n. 449 e dallarticolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai
sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali
di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione
degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono
quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con
risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì
essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai
fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei
dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto
tra immigrati e popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno trasmette
allISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di
interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi
automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso
di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento
e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza,
il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione
dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai
fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere
trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione
annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59 Attività delle
regioni e delle province autonome
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per
la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente
assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche
per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione essenziale
per la erogazione del finanziamento annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione
con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida
per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche
di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire,
gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi
e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso
di ritardi e inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione
dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni
di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte
nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti
nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi
deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini
di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano
nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare
ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non
abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede
alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni
e alle province autonome.
7. Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello delliscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico
delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione
degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 60 Attività delle
Amministrazioni statali
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati
ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate
dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con
i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati
al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di ripartizione del Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale
sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi,
sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61 Disposizione
transitoria
1. Le condizioni dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma
1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per
gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore
del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1999
CIAMPI D'ALEMA, Presidente
del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
BALBO, Ministro per le pari opportunità
DINI, Ministro degli affari esteri
RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI. Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BINDI, Ministro della sanità
ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte
dei conti il 26 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell'art. 29, del comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.
Note
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle camere. Indice lo elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo . Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il "referendum
" popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica ".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
" Il regolamento di attuazione del presente testo unico di seguito denominato
regolamento di attuazione è emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1998 n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1988, n. 40".
- Si riporta il testo dell'art l7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque, riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento, delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle provincie e dei comuni con la Conferenza Stato - città
ed autonomie locali):
" Art. 8 (Conferenza stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per la materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie dei comuni
e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2 . La Conferenza Stato - città ed autonomie locali presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministrio, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali: ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità ,il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia -UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti , montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'Anci e sei presidenti di provincia ,designati dall'Upi. Dei quattordici
sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art.17
della legge 8 giugno 1990 n.142 . Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo , nonché rappresentanti di amministrazioni statali , locali
o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI , dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata da1 Presidente del
Consiglio dei Ministri.Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua, delega, dal Ministro per gli affari regionali o ,
se tale incarico non è conferito , dal Ministro dell'interno".
Note all'art.1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 9 (Carta di soggiorno). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7).
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni , titolare di, un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per
i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art.
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi all'art. 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora
non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso
al tribunale amministravo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle
che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa
può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art.
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall'art. 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme):
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento
dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di
famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari
e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni".
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese
di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa stessa".
Note all'art. 3:
- La legge 30 luglio
1990, n. 217, reca: "Istituzione del patrimonio a spese dello Stato per
i meno abbienti".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
"Art 29 (Elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)
1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre
mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad
assumere le difese d'ufficio
2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine
forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura
la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.
3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale,
forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali,
se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono
distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1,
in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di difensori
corrispondente alle esigenze.
4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore d'ufficio.
5. La tabella, sottoscritta dal presidente del Consiglio dell'ordine forense
e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici
giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.
6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria individuano
il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata
nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità
giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo
manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente
o un membro del consiglio dell'ordine forense.
7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine
della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione,
informandone il presidente del tribunale ed il presidente del consiglio dell'ordine
forense.
8. Il presidente del tribunale ed il presidente del consiglio dell'ordine
forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione
e la designazione dei difensori di ufficio.
9. I difensori assenti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità".
Note all'art 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino
e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina
del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto
ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti
e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per
motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando
si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri
nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 23 e 29, comma 3, lettere
a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
"Art, 4, comma 3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi
di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi".
"Art, 23.
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura
dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del
permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono
gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei
mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno
a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli
enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento
da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso
regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco
degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le
modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare
il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4 Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di cui all articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti
da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero
e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente
comma.
"Art. 29 comma 3.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso
di un figlio di età interiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti
dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi".
- Per il testo dell'art. 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle
note all'art. 5.
Nota all'art. 7:
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: "Ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica
del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo
di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, il processo verbale
e la dichiarazione comune dei Ministri e segretari di Stato firmati in occasione
della firma della citata convenzione del 1990 e la dichiarazione comune relativa
agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato: c) dell'accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti
firmati a Parigi il 27 novembre 1990".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 20, nonché dell'art. 49 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 18)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati
i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza
e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative
dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e a
tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare
sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale
per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena
detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998"
"Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale,
e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione
di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate".
"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie) (Legge marzo 1998, n. 40,
art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n.
40, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora
non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per
la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure
e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico
di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato
il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi
al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4,
restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo
48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone
detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in
atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
5.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
42.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 6, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 42.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 34, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
42.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 13 (Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
11)
1 Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno
può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato,
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla
osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto
in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma
5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata,
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione:
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità
e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il
suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che
lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso
al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento.
Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato
al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta
la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente.
Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento: in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove
necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente
la durata per un periodo non inferiore a tre anni sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire
4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998".
Art. 13-bis (Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio).
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso.
Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma
4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 6 e 22, comma 9, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 2, comma 6. 6 Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato".
"Art. 22, comma 9.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di
soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Politiche migratorie) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati
e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
che è approvato dal Governo trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento
del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione,
anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere
disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità
e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a
norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale,
la determinazione delle quote e disciplinata in conformità con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri
nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto
con il Ministro dell'interno si provvede all istituzione di Consigli territoriali
per l'immigrazione in cui siano rappresentati le, competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze
e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi
restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
e emanato anche in mancanza del parere".
Note all'art. 15:
- La legge 24 dicembre 1954, n. 1228. reca: "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente".
- Per completezza d'informazione si riporta il testo integrale degli articoli
7, 11 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1982, n.
223. (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente),
come modificati dal presente regolamento.
"Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche)
1. L'iscrizione nellanagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel
comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi
diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta
la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15,
comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni
relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della
legge 24 dicembre 1954 n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe
di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse
devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero
dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma.
Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell'ufficiale di anagrafe".
"Art. 11. (Cancellazioni anagrafiche)
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché
per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa
dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per
effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e della carta di
soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei
successivi trenta giorni".
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati,
a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dallavvenuta
cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate
anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione è effettuata al questore".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali):
"Art. 9 (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
- 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati".
"Art. 22 (Dati sensibili) -
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite.
"Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici) -
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'art. 7. commi 2 e 3 al Garante che vieta,
con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel piano rispetto
delle disposizioni della presente legge".
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle
note all'art. 5.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
12.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
12
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo,
il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13
ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine
sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile,
dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro
e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi
di competenza di altri Ministri".
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
v. nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 20.
Nota all'art. 23:
- Il decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, reca:"Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del
personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima
della regione Puglia".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 6, e 40 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 11, comma 6 [sic]
" Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) (Legge 6 marzo
1998, n. 40 art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni
e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento
nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2 I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri
ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia
e l'inserimento sociale degli ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali
e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza sociosanitaria degli stranieri impossibilitati
a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali,
dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni
o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate
in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni, concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni,
o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente
soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti
dalla legge regionale. 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento
o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti
locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale
per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di
cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è
stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione
del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo
è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina
le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative
e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva
e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento
di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998,
il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione
è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1 gennaio
2000".
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
52.
Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
Note all'art. 28:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
Art.19 (Divieti di espulsione e di respingimento) (Legge 6 marzo 1998 n. 40,
art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche
di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia):
"Art. 9 (Dicitura antimafia) -
1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni
qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini
dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma".
2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro
delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 3. 3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti
i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli
altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili".
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). -
1. Gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto
di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena all'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo del libro
II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione o saccheggio previsti dall'art. 419 del codice
penale;
c) delitto contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro del
codice penale, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art 600, delitto di prostituzione
minorile previsti dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile
previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art.
600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art.
4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'art. 625 comma 1, numeri 1 e 2, prima ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art.628 del codice penale e di estorsione
previsto dall'art.629 del Codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione introduzione nello Stato messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, terzo
comma delle legge 18 aprile 1975, n.110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art.73
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 , n.309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo
articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;
l) delitti di promozione costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete previste dall'art.1 delle legge 25 gennaio 1982 n.17, delle associazioni
di carattere militare previste dall'art.1 della legge 17 aprile 1956, n.561,
delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e
2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975,
n.654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della Associazione di tipo mafioso. prevista dall'art.416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione
per delinquere prevista dall'art.416, commi 1 e 3 del codice penale, se 1'associazione
è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1
o dalle lettere a), b), c),d),f),g),i), del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente
in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo
a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà
di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art.316 del
codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli
319, comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2,
del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art.624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
può essere eseguito se la querela viene proposta , anche con dichiarazione
resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato
è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previsti dal presente articolo, si procede all'arresto in
flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero
dalla pericolosità del soggetto desunta Dalla sua personalità o dalle circostanze
di fatto.
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il
contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo dell'art.22, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286 ( per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro
e non oltre sei mesi dalla data del rilascio".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 5 e 7, del decreto legislativo 25
luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 21.
1 - 4 (Omissis)
5. le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che
i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché
gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. (Omissis)
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio
organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e
con le questure".
- Per il testo dell'art.24 ,comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.
286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art 38.
- La legge.7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. l della legge 15 marzo
1997; n. 59):
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). -
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle
finalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla
legge 31dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse
hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui
agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi
di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto
di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale, le regioni. gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati
alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità
sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati
alla mediazione tra domanda e offerta d lavoro, hanno facoltà di accedere
alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I prezzi, i cambi e le tariffe applicabili alle diverse tipologie di servizi
erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati
annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo
oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei
sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto
ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono
al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione
e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali
è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni,
anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali.
Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione
degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte
salve l'omogeneità, 1'interconnessione e la fruibilità da parte del livello
nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo
autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da
parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione
tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8 Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo
consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto
previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico
con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al
comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro de1 lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante
nei confronti del destinatari".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n 241 (per l'argomento
v. nelle note all'art. 32):
"Art. 25. -
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
Nota all'art 34:
- Per il testo degli articoli 23 e 29, comma 3 lett. b)del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per 1'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle
note all'art. 5.
Note all'art. 35:
- Per il testo dell'art. 23, commi 1 e 4, dei decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per 1'argomento v. nelle note all'art. 5,
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. Nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
14.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 5. -
1. (Omissis).
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed e rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi
e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale
nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio
o per formazione debitamente certificata: il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti
dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione".
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
e le aziende private):
"Art. 19 (Elenchi)
Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per
le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra,
degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili,
dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro
o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad
una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative. La richiesta di
iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni,
opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione
concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore,
danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali
del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro
che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario,
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità,
non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni
di lavoro od alla sicurezza degli impianti. Negli elenchi di cui al primo
comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati
dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e
quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi
di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna
delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte
della commissione provinciale di cui all'art. 16".
Note all'art. 38:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art 24 (Lavoro stagionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1 Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta
del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani
e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato e punito
ai sensi dell'articolo 22, comma 10".
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia
il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21".
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art.
14:
Note all'art. 40:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 25; Legge 30 dicembre 1986, n. 943 art. 14 commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento
di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani
o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di
lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato
o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite
nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto
di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti
o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito
di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero
da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito
di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate "alla pari''.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari
dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro
per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che
si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi
non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti
in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in
Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti".
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art.
14:
- Per il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art.
36:
- La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: "Ratifica ed esecuzione degli
atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a
Marrakech il 15 aprile 1994".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n.
856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE)
e interventi per l'armamento pubblico):
"Art. 17 -
1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti
del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese
nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in
Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali
a bordo delle navi adibite a crociera. per i mezzi navali che eseguono lavori
in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi
già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione
anche per i servizi di officina, cantiere e assimilabili.
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione
propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo
soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369".
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: "Norme in materia di rapporti
tra società e sportivi professionisti".
Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art.
42.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) (R.d. 18 giugno
1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,
rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona
è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta".
Note all'art. 42:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) (Legge 6 marzo 1998,
n. 40 art. 6, r.d. 18 giugno 1931, n.773, artt. 144, comma secondo e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito,
comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative
a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione
ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto
tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero,
questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di
un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare
agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano
la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro
i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme
al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido
per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".
- Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art. 40.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25
luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse).
"Art. 35
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti
al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti
al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
2. (Omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi
i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai".
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse) v. nelle note all'art. 9.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
15. Le regioni, nell'ambito della quota del fondo sanitario nazionale ad esse
destinata, autorizzano d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende
unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che
rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per
alta specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o
non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento
di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità
relativi all'assistenza sanitaria:
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende
attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi
eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
sanitaria".
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l adattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri
e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5".
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università,
è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (Norme
sul diritto agli studi universitari):
"Art. 4 (Uniformità di trattamento). -
1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro"
sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale
di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche
degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione,
ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla
presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni
economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del
reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma
2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli
interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo
dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione
il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successiva
a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma quarto, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):
"Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture".
Nota all'Art 47:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 37 (Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
-
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma
1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri
compatenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina".
Nota all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 387 del decreto legislativo l6 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 387 (Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle
qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi d'origine)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato,
in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di
studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite dai
cittadini extracomunitari nei paesi d'origine, e sono istituiti altresì gli
eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti
scolastici italiani".
Note all'art. 49:
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
14.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni):
"Art. 12 (Proceduta di riconoscimento). -
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente,
corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente
ai requisiti indicati all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art.
2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta
la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le
eventuali necessarie interazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice
una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano
i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentate dell'ordine o della categoria
professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università
designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi
nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio
di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente
a norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento
ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente
decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva
89/48/CEE):
"Art. 14 (Proceduta di riconoscimento) -
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente,
corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente
ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art.
2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta
la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le
eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice
una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
quale partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria
professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione designato dal Ministero per la pubblica istruzione. La conferenza
è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza
Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da
emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o
della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio
di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto
dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art.
17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento
ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedute
decreto".
Nota all'art. 50:
- Il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221(Approvazione del regolamento per 1'esecuzione del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), concerne
gli albi professionali.
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo degli articoli 42 e 46 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
Art. 42 Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con
le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione
con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura
di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti
e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale
e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione
e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici
e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte
nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza
in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici
e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri,
le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione
di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo
unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati
di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali
di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative
alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni
più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori,
in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale
e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione
delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento
della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui
al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi.
Art. 46 Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituita la commissione per le politiche di i integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia
e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica
istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione
è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette
ed e collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed
i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione
può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, v.
nelle note all'art. 31.
Note all'art. 53:
- Per il testo dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
52.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale".
- Per il testo dell'art. 23, commi 1 e 2, nonché dell'art. 29, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
9.
- Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. nelle note all'art.
15.
Note all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.
Nota all'art. 56:
- Per il testo dell'art. 42, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 52.
Note all'art. 57:
- Per il testo dell'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
14.
- Per il testo dell'art. 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 52.
Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (per 1'argomento v. nelle note all'art. 44):
"Art. 59.
1 - 43. (Omissis).
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per
le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998,
di lire 115 miliardi per anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000".
45 (Omissis). 46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per
gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge
19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28
agosto 1997 n. 285, e del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
comma 44. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con le parti interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998
le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo dagli stanziamenti
di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce
annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza
unificata di dui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive
risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo degli articoli 129, comma 1, lettera e) e 133, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi, dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 129, comma 1.
Ai sensi dell'art. 1, delle legge 15 marzo, n. 59, sono conservate allo Stato
le seguenti funzioni:
a) - d) (Omissis);
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'art. 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.
133, comma 4, del presente decreto legislativo".
Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
(Omissis).
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 59, comma
46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale
per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati
dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e quelli del Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40".
- Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art'25.
- Per il testo degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
9.
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.
- Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. note all'art. 15.
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
14.
Nota all'art. 59:
- Si riporta il tosto dell'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (per l'argomento v. nelle note all'art. 58):
"2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che
le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione
dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione
e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle
province".
Nota all'art 60:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art.
14.
99G0265