Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.
[Data ultimo
aggiornamento: 15.08.2002]
Testo
vigente come modificato da:
Decreto
Legislativo n. 380/98
Decreto
Legislativo n. 113/99
Decreto legge n. 51/02 convertito in Legge
n. 106/02
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286.
Titolo: Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998 n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15
giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli
affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
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Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 1 |
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione si applica. salvo che sia diversamente disposto. ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. di
seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi. il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico
non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo
stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di
regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del
parere.
Art. 2 Diritti e doveri dello straniero
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Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 2 |
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Legge 30 dicembre 1986. n. 943. art. 1 |
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge.
6 Ai fini della comunicazione allo straniero
dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei
limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che
vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni
straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità
del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico
ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di
pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti
di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in
caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si
tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei
cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per
le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio
italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla
normativa vigente.
Art. 3 Politiche migratorie
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 1 |
1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è
approvato dal Governo trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le
azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli
altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone,
purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso
per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote e disciplinata
in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo
unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello
Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro dell'interno si provvede
all istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano
rappresentati le, competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di
cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto e emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL
SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
SOGGIORNO
Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4 |
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti
e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto
e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché
la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono
definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base
dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3,
comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei
suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche
i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio
dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di
attuazione.
Art. 5 Permesso di soggiorno
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5 |
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e rilasciato per le
attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto nonché ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi
e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è
quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro
stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata: il
permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve
essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova
almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
6 Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti
a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui
al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello
Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di
dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione,
conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata
la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6 |
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R. D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2° e 148 |
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2 Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso
o la carta di soggiorno è punito con l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino
a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della
identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi
segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi
militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in
località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto
è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al
divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche
dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da comunicazione
alla questura territorialmente competente.
8 Fuori dei casi di cui al comma 7, gli
stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per
stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del
Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui
all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore
di lavoro
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R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147 |
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta
ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Art. 8 Disposizioni particolari
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R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149 |
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9 Carta di soggiorno
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7 |
1 Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per se, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta
anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un
cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in
Italia.
3 La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle
che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino:
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto:
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 10 Respingimento
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8 |
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera
uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e
quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista
l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo
sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11 Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9 |
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Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 art. 1 |
1 Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità
con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi
oconvenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.
2 Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle
direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i
prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed
i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al
comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera
sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 2 |
|
Decreto legge n. 51 (convertito in legge 7 giugno
2002 n. 106) art. 1 |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a
fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda
l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o
di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni
e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al
fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è
della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e stato favorito l'ingresso in violazione del
presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione
delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che io straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportare, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter.
La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente.
8-quater.
Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono
altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies.
I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca
sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma
8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.9. Le somme di denaro confiscate a seguito
di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 13 Espulsione amministrativa
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 artt. 3, 4 |
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Decreto legge n. 51 (convertito in legge 7
giugno 2002 n. 106) art. 2 |
1 Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato,
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo
straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione:
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi
del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento
è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica,
verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le
quarantotto ore successive alla comunicazione
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e ad
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni
qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento: in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato
ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a
sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per
un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo
regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11,
ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni
sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del
presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 13-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di consiglio).
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è
tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con
decreto steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è
notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il
provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione
può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui
all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile
per Cassazione.
Art. 14 Esecuzione dell'espulsione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12 |
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in
ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il
centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore,
il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga
di cui al comma 5, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza
pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche
collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree,
strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le
intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15 Espulsione a titolo di misura di
sicurezza
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13 |
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva della detenzione
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14 |
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13,
comma 4.
Art.17 Diritto di difesa
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15 |
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione
sociale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16 |
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al
comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita ed
attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso
comma Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a
norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto
di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo e a tempo indeterminato, con le
modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che
ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire a miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998
Art.19 Divieti di espulsione e di
respingimento
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Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 17 |
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che
nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20 Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18 |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con
gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
7. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o
un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21 Determinazione dei flussi di ingresso
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 ,art. 19 |
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Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9 comma 3, e art. 10 |
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Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 comma 13 |
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non
appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali
intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di
determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di
lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere
procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto
delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché
sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui
al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti
pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per
altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme
di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22 Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20 |
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Legge 30 dicembre 1986 n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13 |
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di
autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea
documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal
datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio
periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le
medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con
quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato
deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai
fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dai consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa
esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio
della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire
all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi
familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire
due milioni a lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero: in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
Art. 23 Prestazione di garanzia per l'accesso
al lavoro
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21 |
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel
mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata
del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui
al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e
sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del
lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la
formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni
ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso
al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione,
il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto può prestare in un anno.
4 Trascorso il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dei decreti di cui all articolo 3, comma 4, nei limiti e
secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per
inserimento nel mercato del
lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata
sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i
requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
Art 24 Lavoro stagionale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22 |
1 Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei
confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può
avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi
nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non
inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato e punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 25 Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23 |
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità,
agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le
norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per
l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi
di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera
a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art.26 Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 24 |
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all Unione europea
che intendono esercitare nel territorio dello Stato un attività non occasionale
di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali
attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attività industriale, professionale artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a
cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi
e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi ai rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti
i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce
nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 27 Ingresso per lavoro in casi
particolari
Ingresso per lavoro
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25 |
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Legge 30 dicembre 1986, n. 943 art. 14 commi 2 e 4 |
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,
ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita
di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni
o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura
e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra
le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art.
1655 dei codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa
quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o
un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari''.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico
ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima
che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che
prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1
contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti.
TITOLO IV DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E
TUTELA DEI MINORI
Art. 28 Diritto all'unità familiare
|
Legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 26 |
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29 Ricongiungimento familiare
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27 |
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana;
2. Ai fini del ricongiungimento si
considerano minori i figli di età interiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età interiore agli anni
14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma
3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali e possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro
un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5.
Art.30 Permesso di soggiorno per motivi
familiari
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Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 28 |
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia, In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di
studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed
è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4 Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o
per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31 Disposizioni a favore dei minori
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40. art. 29 |
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue
la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione
giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di
età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore
età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e
delle condizioni di salute del minore che si trova nei territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico
debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è
adottato, su richiesta dei questore, dal Tribunale per i minorenni.
Art. 32 Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età
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Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 30 |
1 Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Art. 33 Comitato per i minori stranieri
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 31 |
|
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 5 |
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età
superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d origine o in un
Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di
rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma
2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei
confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento
delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E
INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale
|
Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 32 |
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in
Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante,
non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante
stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e
determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati
al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio
sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35 Assistenza sanitaria per gli
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 33 |
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro
della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di trattamento con
i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono
erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da
parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36 Ingresso e soggiorno per cure mediche
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 34 |
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche
ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4 Sono fatte salve le disposizioni in materia
di profilassi internazionale.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ISTRUZIONE
E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37 Attività professionali
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 35 |
1 Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dalla legge 6
marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli
Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti
albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche
con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea
o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia
sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a
decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli
Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, e garantita
la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 38 Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40. art. 36 |
|
Legge 30 dicembre 1986, n. 943. art. 9, commi 4 e 5 |
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è
garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le
differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale
fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4 Le iniziative e le attività di cui al comma
3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di
una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di
convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese
di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore:
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana:
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti
locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche
mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l
adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39 Accesso ai corsi delle università
|
Legge 6 marzo 1998 n. 40, art 37 |
1 In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente
articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo
schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO
E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 38 |
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,
può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato
degli stranieri in tali condizioni.
2 I centri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli
ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e
consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale,
di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
sociosanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per
il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per
le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato
ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Le regioni, concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la
disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per
asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto
capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero
determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o
alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il
godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla
base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno
e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e
al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione.
Art. 41 Assistenza sociale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 39 |
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta
di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE
SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE
MIGRATORIE
Art. 42 Misure di integrazione sociale
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Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40 |
|
Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2 |
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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 6 |
1 Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,
anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione
con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i
loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse
dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle
osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3,
comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3,
comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro
da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a)
rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari
esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari
opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL).
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è
nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e
g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai
commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita,
con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43 Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41 |
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un
cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità. Io
discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un attività economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44 Azione civile contro la
discriminazione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art 42 |
1 Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del
luogo di domicilio dell'istante.
3 Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e
ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto, tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
6 Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7 Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche
non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto
i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e
organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni, Ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione,
alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45 Fondo nazionale per le politiche migratorie Lavoro subordinato
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43 |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente
disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di
pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e
private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art. 46 Commissione per le politiche di
integrazione
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44 |
|
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 7 |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per
le politiche di i integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le
politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo
45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della
medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per
lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la
commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni
e degli enti locali.
TITOLO VI NORME FINALI
Art. 47 Abrogazioni
|
Legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 46 |
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art.
3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre,
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le
disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del
Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48 Copertura finanziaria
|
Legge 6 marzo 1998, n. 40. art. 48 |
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto
a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49 Disposizioni finali e
transitorie
|
Legge marzo 1998, n. 40, art. 49 |
|
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 8 |
1 Nella prima applicazione delle
disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione
del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato
la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo
decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi
indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo
48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi
segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma addì 25 luglio 1998
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la finzione pubblica
e gli affari regionali
Visto: il Guardasigilli Flick
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge n.
400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 10, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana:
"La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali".
- Si riporta il testo
dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 45 (Delega legislativa per
l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea:
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno,
allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la
documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice
ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno
esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia
pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle
eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega
e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa
e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto
legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal
suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del
decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme
statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della
scadenza del termine di cui ai comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee".
- Si riporta il testo
dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117.
- La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali:
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione".
- Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 10 aprile 1981, n. 158, reca:
"Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143
dell'Organizzazione internazionale del lavoro".
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di
uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II
del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nei minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice
penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del
codice penale per i quali e stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima ipotesi e 4,
seconda ipotesi, del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione
previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma
3, della legge 18 aprile 1975. n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17,
delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17
aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti
dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13
ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis del codice
penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice
penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra
quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del presente
comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è
eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
- 1 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o
tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore
nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316
del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli
articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2
del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsto dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
1) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può
essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto
immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dai presente articolo si procede all'arresto in
flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle
circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la
pubblica moralità):
"Art. 1.
- I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica".
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia):
"Art. 1.
- La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità a sociale):
"Art. 14.
- 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli
articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento
ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1
della medesima legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando 1'attività delittuosa
da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli
629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di
contrabbando.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista
dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 può essere richiesta dopo cinque
anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo
dell'art. 54 del codice penale:
"Art. 54 (Stato di necessità)
- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sta proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia, ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo".
- La legge 24
novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
- Si riporta il testo
dell'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale:
"3 La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti
temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le
quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata
eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne
ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione".
- Si riporta il testo
dell'art. 100, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi sistemi di tossicodipendenza):
"2. Se risulta che i beni appartengono a
terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per
svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per
chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o
comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti".
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, v. nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, v. nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo
dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale;
"5. Se ricorrono le condizioni di
applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste
dall'art. 274 il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a
norma dell'art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti
indicati nell'art. 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche
al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280".
- Si riporta il testo
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento).
- I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si
chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato
salvo che la legge disponga altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento).- Il presidente
nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di
consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui
previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al
provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni".
"Art 739 (Reclami delle parti).
- Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al
tribunale, che pronuncia in camera dl consiglio. Contro i decreti pronunciati
dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con
ricorso alla Corte di appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti
della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico
ministero).
- Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre
reclamo contro i decreti del giudice tutelare e quelli del tribunale per i
quali è necessario il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti).
- I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli
articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto
abbia efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilità dei
provvedimenti).
I decreti possono essere in ogni tempo modificati e revocati, ma restano salvi
i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori
alla modificazione o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione
degli articoli precedenti).
- Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in
camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non
riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".
- Si riporta il testo
dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):
"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei
difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni
tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad
assumere le difese di ufficio.
2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio
dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il
quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel
territorio del circondano.
3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale,
forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se
del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari nella quale sono
attribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in
modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di difensori
corrispondente alle esigenze.
4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore
di ufficio.
5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e
dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici
giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.
6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria
individuato il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della
tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella,
provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1
e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero
designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.
7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o
dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni
nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il
presidente del consiglio dell'ordine forense.
8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine
forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione
e la designazione dei difensori di ufficio.
9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 15.
- Per il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale v. nelle note all'art. 9.
Note all'art. 16.
- Si riporta il testo
dell'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su
richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica
del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se
vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa
domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta".
- Si riporta il testo
dell'art. 163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale
della pena).
- Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad
una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di
due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione
può essere ordinata quando si infigga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma
inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiurata alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
mesi".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo
dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 3.- Le disposizioni contenute
negli articoli 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire
100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del
codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o
l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà,
esercizio, direzione o amministrazione ci essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro
locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di
prostituzione:
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa
mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di
spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico
od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più
persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o
ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti
di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o
comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di
esercitarvi la prostituzione omero si intrometta per agevolarne la partenza.
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od
estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, od
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette
associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi
comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche
essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in
territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo
prevedano".
- Per il testo dell'art. 380 del codice di
procedura penale v. nelle note all'art. 9.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. reca: "Riconoscimento giuridico degli
istituti di patronato e di assistenza sociale".
Note all'art. 28.
Il D.P R. 30 dicembre
1965, n. 1656, reca: "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei
cittadini degli Stati membri della C.E.E.".
- Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 1, della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio
1991. n. 176:
"1. In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente".
Nota all'art. 30.
Per il testo degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 31.
Si riporta il testo
dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983. n. 184 (Disciplina dell'adesione e
dell'affidamento dei minori):
"Art. 4.
- L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso
manifestato dai genitori o del genitore esercente la potestà, omero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno. anche di età
interiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo
il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede
il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è
attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere
costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo
comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione
di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute
le circostanze di cui al comma precedente richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori procedimenti
nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di
cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma".
Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo
dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note
all'art. 31):
"Art. 2.
- Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può
essere affidato ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli
il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è a consentito il
ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da
realizzarsi dl preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore
stesso".
Nota all'art. 34:
- Il titolo della
legge 18 maggio 1973, n. 304 (in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n.
155) è il seguente: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul
collocamento alla Pari con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969.
Note all'art. 35.
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto n. legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"5. L'unità sanitaria locale assicura ai
cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle
istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private,
e del professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene
appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione del medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di
libera scelta delle suddette strutture e dei professionisti eroganti da parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia
dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma
sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di
privato sociale non a scopo di lucro".
"7. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le
regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza quali
adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti
previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle
istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli
accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
- La legge 29 luglio 1975,
n. 405, reca: "Istituzione dei consultori familiari".
- La legge 22 maggio
1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- Il decreto del
Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto ministeriale 14
aprite 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di
diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternità responsabile".
Nota all'art.. 36.
- Per completezza si
riporta il testo vigente dell'art. 12, comma 2, nonché la lettera c), dello
stesso comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (per l'argomento
v. nelle note all'art. 33):
"2. Una quota pari all' 1% del Fondo
sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da
istituire nello stato dl previsione del Ministero della sanità ed utilizzata
per il finanziamento di:
a) - b) (Omissis)
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le
regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri
che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro
della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri".
Nota all'art.. 37:
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 38.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 39.
- Si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari).
- 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU)
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
Nota all'art. 42.
- Il D.P.R. 18 aprile
1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione al funzionamento di scuole e di Istituzioni culturali
straniere in Italia".
Nota all'art. 43.
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 15 (Atti discriminatori).
- È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso".
Note all'art.. 44.
- Per il testo degli articoli 737, 738 e 739
del codice di procedura civile v. nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo
dell'art. 388, comma 1, del codice penale:
"Chiunque, per sottrarsi all'adempimento
degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in
corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli
altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri
fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila
a due milioni".
- Si riporta il testo
dell'art. 2729, comma 1, del codice civile:
"Le presunzioni non stabilite dalla
legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti".
Note all'art. 45.
- Per completezza si
riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, nonché la lettera d), dello
stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"3.La legge finanziaria non può
introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori
spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (Omissis),
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le
leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.
L'art. 13 della legge 30
dicembre 1986. n. 943. (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine),
prevede, al comma 1, l'istituzione, presso l'INPS, di un fondo con lo scopo di assicurare
i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario
che ne sia privo. Se ne riporta il comma 2:
"2. Il fondo, per le cui entrate ed
uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico
del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di
cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo al cui
versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti
per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti".
Nota all'art. 47
- L'art. 20 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari),
prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalità straniera fruiscano dei
servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi
regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se ne
riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1
fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono
dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'art. 6, primo comma,
lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980. n.
33".
Nota all'art. 48.
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.
Nota all'art 49.
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998,
n. 40, v. nelle note all'art. 1.