Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governo degli stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
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Stato |
Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda |
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Genere |
Convenzione di applicazione di Accordo multilaterale |
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Autore |
Governi |
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Numero |
Convenzione di applicazione |
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Data emissione |
19.06.1990 |
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Data archiviazione |
22.09.1997 |
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Riproduzione |
Completa |
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Validità |
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Sommario: Convenzione di applicazione
Atto finale
Processo verbale
Dichiarazione comune
Testo:
Il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese,
il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso
denominati Parti contraenti,
-
basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla
soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
-
avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di
giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle
frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci
attraverso dette frontiere,
-
considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato
dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio
interno senza frontiere,
-
considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo
obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione
delle disposizioni del Trattato,
-
considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure
appropriate ed una stretta cooperazione tre le Parti contraenti,
hanno
convenuto quanto segue:
Titolo
I - DEFINIZIONI
Art.
1.—Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere
interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro
aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti
regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti
situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al
di fuori di tali territori;
Frontiere
esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i
porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo
interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle
Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio
sul territorio di uno Stato terzo;
Paese
terzo: qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero
segnalato ai fini della non ammissione: ogni straniero segnalato ai fini
della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen conformemente al
disposto dell'articolo 96;
Valico
di frontiera: ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il
passaggio delle frontiere esterne;
Controllo
di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipendentemente da
qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la
frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo
professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo
di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura, rilasciata
da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo
territorio.
Questa
definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio
di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una
domanda per ottenere un titolo di soggiorno;
Domanda
di asilo: ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra
forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte
contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di
rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativo
allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del
31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;
Richiedente
l'asilo: ogni straniero che ha presentato una domanda di asilo ai sensi
della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione
definitiva
Esame
di una domanda d'asilo: l'insieme delle procedure d'esame, di decisione
e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una
domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente
per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della
presente Convenzione.
Titolo
II - SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
CAPITOLO
I.- Passaggio delle frontiere interne
Art.
2.
1.
Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che
venga effettuato il controllo delle persone.
2.
Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte
contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere
che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli
di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte
contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente
possibile le altre Parti contraenti
3.
La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio
delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione
della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né
l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e
documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.
4.
I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO
II. - Passaggio delle frontiere esterne
Art.
3.
1.
Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto
ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato
esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le
modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili
a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o
la pesca costiera.
2.
Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio
non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e
delle ore di apertura fissate.
Art.
4.
1.
Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo
proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno
preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei
bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un
volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno
preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei
bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2.
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano
essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli
registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di
destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.
4.
Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in
deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli
interni.
Art.
5.
1.
Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle
Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni
seguenti:
a)
essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di
attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b)
essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c)
esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per
la durata prevista dal soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o
per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita,
ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d)
non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e)
non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale
o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2.
L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo
straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte
contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o
di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale
caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente
interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti. Tali regole non
ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di
asilo né a quelle dell'articolo 18.
3.
È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o
di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se
necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco
nazionale delle persone segnalate della Parte contraente alle cui frontiere
esterne egli si presenta.
Art.
6.
1.
La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo
delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi
uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale,
tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori
delle Parti contraenti.
2.
I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a)
il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di
viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di
uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza
nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda
anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la
frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la
propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione;
b)
tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di
accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio;
c)
all'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo
approfondito ai sensi delle disposizioni della lettera a);
d)
all'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le
Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di
individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico
delle Parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti
degli stranieri;
e)
se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli,
devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della
circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo
all'uscita.
3.
Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle
frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene
effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura
normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad
eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza
sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4.
Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organico appropriato e in
numero sufficiente, per esercitare il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne.
5.
Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
Art.
7.
1.
Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e
continua collaborazione ai fini di un efficace esercizio dei controlli e delle
sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni
pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo
disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto
possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e
promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniformi del personale addetto ai
controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di
collegamento.
Art.
8.
1.
Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità
pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.
CAPITOLO
III. - Visti
Sezione
I. - Visti per i soggiorni di breve durata
Art.
9.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto
riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A
tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si
impegnano a proseguire di comune accordo l'armonizzazione della loro politica
in materia di visti.
2.
Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un
regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della
presente Convenzione o dopo tale firma, il regime di visti potrà essere
modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una
Parte contraente
può
derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno
Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una
decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e,
nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonché delle conseguenze
della decisione stessa.
Art.
10.
1.
È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti
contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo
11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.
2.
Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i
rispettivi visti nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a
condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti
del presente Capitolo.
3.
In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva
il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità
comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente
Capitolo.
Art.
11.
1.
Il visto istituito all'articolo 10 può essere:
a)
un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un
soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a
tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
b)
un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o
eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel
territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia
superiore a cinque giorni.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre
considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido
unicamente per il suo territorio.
Art.
12.
1.
Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle
autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle
autorità delle Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17.
2.
La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di
principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire
tale destinazione il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla
sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo
ingresso.
3.
Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i
criteri per determinare la destinazione principale.
Art.
13.
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2.
La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella
del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve
permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di
entrare in un paese terzo.
Art.
14.
1.
Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non
è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è
valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà
limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2.
Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti
contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione
sostitutiva del visto.
Art.
15.
1.
In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati
soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite
nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).
Art.
16.
1.
Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati
nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e
rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di
ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà
limitata al territorio . di tale Parte che dovrà informare le altre Parti
contraenti.
Art.
17.
1.
Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l'esame delle domande di
visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni
e circostanze.
2.
Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un
visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della Parte
contraente adita nonché, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti
contraenti.
3.
Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie ai punti seguenti:
a)
documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b)
autorità incaricate del rilascio dei Visti;
c)
condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d)
forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per
il rilascio
e)
condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c) e d)
nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f)
modalità di limitazione della validità territoriale dei Visti;
g)
principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati
ai fini della non ammissione fatto salvo l'articolo 96.
Sezione
II. - Visti per soggiorni di lunga durata
Art.
18.
1.
I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da
una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione.
Un
visto di questo tipo permette al titolare di transitare delle altre Parti
Contraenti per recarsi nel territorio della Parte Contraente che ha rilasciato
il visto, salvo che egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5 paragrafo 1, lettere a),d) ed e), ovvero figuri nell’elenco
delle persone segnalate della Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
Capitolo
IV. - Condizioni di circolazione degli stranieri
Art.
19.
1.
Gli stranieri titolari di un visto uniforme entrati regolarmente nel territorio
di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di
tutte la Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
lettere a), c), d) ed e).
2.
Fino all'introduzione del visto uniforme gli stranieri titolari di un visto
rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio
di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti
contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a
decorrere dalla data del primo ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
lettere a), c), d), ed e).
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è
oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del
Capitolo III del presente Titolo.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 22.
Art
20.
1.
Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente
nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel
corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso,
sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo
1, lettere a), c), d) ed e).
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte
contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel
proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione di un
accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della presente
Convenzione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 22.
Art.
21.
1.
Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle
Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio,
purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un
periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non
figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata.
2.
Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione
provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un
documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che
esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione
provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente
articolo.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 22.
Art.
22.
1.
Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti
sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna
Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui
territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di
ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a
decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale
entrano.
2.
Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si
recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di
dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3.
Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi
1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Art.
23.
1.
Lo straniero che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno
di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve,
in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti
contraenti.
2.
Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione di
soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte
contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3.
Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se
può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo
deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato
fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte
contraente. Se in applicazione di tale diritto l'allontanamento non è
consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a
soggiornare nel suo territorio.
4.
L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di
origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere
ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di
riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5
Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative
ai diritto di asilo né all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del
presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Art.
24.
1.
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti
dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli
squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento
previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire dello
straniero.
CAPITOLO
V. - Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Art.
25.
1.
Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno
straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente
la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli
interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per
motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi
internazionali. Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente
che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2.
Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso
di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della
non ammissione la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta
la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono
motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il documento di soggiorno
non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione
procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel
proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
CAPITOLO
VI. - Misure di accompagnamento
Art.
26.
1.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si
impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti
regole:
a)
se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte
contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea,
marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A
richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre
lo straniero nel Paese terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che
ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in
qualsiasi altro Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione;
b)
il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo
straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti
di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.
2.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del
proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire
sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima,
da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso
dei documenti di viaggio richiesti.
3.
Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si
applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali
internazionali con autopulIman, ad eccezione del traffico frontaliero.
Art.
27.
1.
Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti
di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad
entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione
della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al
soggiorno degli stranieri.
2.
Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1
che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra Parte
contraente, essa ne informa quest'ultima.
3.
La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad
un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà
comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità
competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITOLO
VII. - Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Art.
28.
1.
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna
restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e
ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la loro applicazione.
Art.
29.
1.
Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo
presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2.
Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i
casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna
Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un
richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie
disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.
3.
Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di
asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della domanda.
Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell'articolo
30.
4.
Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente
conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla
legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la
responsabilità, ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra Parte
contraente.
Art.
30.
1.
La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo è
determinata nel modo seguente:
a)
se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne
sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della
domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra Parte
contraente, è competente la Parte contraente che ha dato l'autorizzazione;
b)
se più Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale
ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente
che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più
lontana;
c)
fintantoché il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti
contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a) e b)
sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o
del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l'asilo ha lasciato i
territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di
soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle
lettere a) e b), a meno che, nel frattempo, essi siano scaduti in virtù delle
disposizioni nazionali;
d)
se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte delle
Parti contraenti, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere
esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino
alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente
l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti
contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere
a), b) e c), la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il
richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti
contraenti.
Se
la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al
richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto che il
richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - se il visto di
transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato
presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di
destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso
nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima è competente per l'esame
della domanda;
e)
se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza
essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la
frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, è responsabile la Parte contraente
dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle
Parti contraenti;
f)
se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti
contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente
presso la quale la domanda è in corso di esame;
g)
se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione
definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è
competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda,
sempreché il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.
2.
Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in
applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo è liberata dai propri obblighi.
3.
Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri
stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la
quale è stata presentata la domanda di asilo.
Art.
31.
1.
Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è
responsabile per l'esame di una domanda di asilo.
2.
Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30
venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo
territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente
responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.
3.
La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo
di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere
dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta
non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è
stata presentata è competente per il suo esame.
Art.
32.
1.
La Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua
tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Art.
33.
1.
Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di
un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente
responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2.
Il paragrafo 1 non si applica allorché l'altra Parte contraente ha accordato al
richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un
anno. In questo caso la competenza per l'istruzione della domanda è trasferita
all'altra Parte contraente.
Art.
34.
1.
La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui
domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel
territorio di un'altra Parte contraente senza essere autorizzato a
soggiornarvi.
2.
Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile
abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti
contraenti.
Art.
35.
1.
La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di
rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la
responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un membro della sua
famiglia, sempreché gli interessati siano consenzienti.
2.
Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o i figli non
sposati di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o
nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.
Art.
36.
1.
Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può,
per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali,
chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale responsabilità
sempreché l'interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se
può accogliere o no detta richiesta.
Art.
37.
1.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente
quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:
a)
le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo
o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro
entrata in vigore
b)
i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo,
indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni
relative a domande di asilo;
c)
l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le
informazioni di cui dispongono al riguardo;
d)
le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2.
Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella
raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei
richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3.
Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento
riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle
altre Parti contraenti.
Art.
38.
1.
Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa
richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari
allo scopo:
-
di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di
asilo;
-
di esaminare la domanda di asilo;
-
di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2.
Tali dati possono riguardare esclusivamente:
a)
l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o
pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del
richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);
b)
i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità,
date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);
c)
gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;
d)
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e)
i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
f)
il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g)
se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la
data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il
contenuto della decisione presa.
3.
Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente di
comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della propria
domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La
Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta
ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni
caso all'assenso del richiedente l'asilo.
4.
Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere
effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da
ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5.
I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al
paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle
giurisdizioni incaricate:
-
di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di
asilo;
-
dell'esame della domanda;
-
dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6.
La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.
Ove
risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non
avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono
informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o
eliminarle.
7.
Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le
informazioni scambiate che lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
Ove
constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere
trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l'eliminazione. Le
correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.
8.
In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle
informazioni scambiate sono messe agli atti.
9.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai
fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere
valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.
10.
In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa
protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a
informazioni di tipo analogo.
11.
Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera,
ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire
l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte
contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12
essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
12.
Se una o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti
o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è
ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione
applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione
del Consiglio d Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei
riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno
affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del
trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente
Convenzione.
Titolo
III: POLIZIA E SICUREZZA
CAPITOLO
I: Cooperazione tra forze di polizia
Art.
39.
1.
Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia
si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle
loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili,
sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità
giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di
misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di
polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la
trasmettono alle autorità competenti.
2.
Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle
disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente
richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto
previo accorda delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente
richiesta.
3.
Le domande di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime
possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte
contraente, della cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non
può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere
rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente
direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime
possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia
richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale
incaricato, nella Parte contraente richiesta, della cooperazione internazionale
fra polizie.
4.
Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi
tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5.
Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più
completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera
comune. I Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.
Art.
40.
1.
Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell'ambito un'indagine
giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si
presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad
estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio
di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione
transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente
presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta
l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui
territorio viene effettuata.
La
richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente
paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti
contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
2.
Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione
preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti
incaricati | sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di
una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle
seguenti condizioni:
a)
durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente
comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo S nel
territorio della quale l'osservazione continua;
b)
sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria
conformemente al paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il
passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L'osservazione
cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne
faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a) ovvero
della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata ottenuta
l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3.
L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle
seguenti condizioni generali:
a)
gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del
presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi
operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente
competenti;
b)
fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti
saanno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata
accordata,
c)
gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in
qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
d)
durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi
d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro
uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa;
e)
l'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato;
f)
gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né attestare la persona
che ne è oggetto
g)
ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente
nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione
personale degli agenti addetti all'osservazione
h)
se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo
l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui
appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto
all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché
alle procedure giudiziarie.
4.
Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
-
per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della " police
judiciaire près les parquets ", della " gendarmerie " e della
" police communale ", nonché, alle condizioni fissate da accordi
bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
-
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della
polizia federale e dei Laender nonché, esclusivamente per i settori del traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli
agenti dello " Zollfahndungsdienst " (servizio di ricerche doganali)
nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
-
per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, della " police nationale " e della " gendarmerie
nationale ", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle
loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
-
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "
gendarmerie " e della " police " nonché, alle condizioni fissate
da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro
attribuzioni
connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e
nocivi;
-
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "
Rijkspolitie " e della " Gemeentepolitie " nonché, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli
agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di
dazi doganali, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e
nocivi.
5.
L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
-
per quanto riguarda il Regno del Belgio: il " Commissariat général de la
Police Judiciaire ";
-
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il "
Bundeskriminalamt ";
-
per quanto riguarda la Repubblica francese: la " Diection centrale de la
Police Judiciaire ";
-
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il " Procureur général
d'Etat ";
-
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il " Landelijk Offficier Van
Justitie " competente per l'osservazione transfrontiera.
6.
Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in
esecuzione dell'articolo stesso.
7.
L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei
reati seguenti:
-
assassinio,
-
omicidio,
-
stupro,
-
incendio doloso,
-
moneta falsa,
-
furto e ricettazione aggravati,
-
estorsione,
-
sequestro di persona e presa in ostaggio,
-
tratta di persone,
-
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
-
infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
-
distruzione mediante esplosivi
-
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Art.
41.
1.
Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una
persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo
4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a
continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di
un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte
contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto
territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione
previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul
posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto
sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi
in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della
libertà, sia evasa..
Al
più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati
nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel
cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte
contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli
agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la
persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
2.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita
con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a)
gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona
b)
se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se
le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente,
gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita
fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene
l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano
verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
3
L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle
seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9
a)
in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio de frontiera,
da stabilirsi con la dichiarazione
b)
senza limiti di spazio o di tempo.
4
Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i
reati di cui al paragrafo 1 in uno dei modi seguenti:
a)
i seguenti reati:
-
assassinio
-
omicidio,
-
stupro,
-
incendio doloso,
-
moneta falsa,
-
furto e ricettazione aggravati,
-
estorsione,
-
sequestro di persona e presa in ostaggio,
-
tratta di persone,
-
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
-
infrazioni alle normative in materia di armi ed esplosivi,
-
distruzione mediante esplosivi,
-
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
-
reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi;
b)
i reati che possono dar luogo ad estradizione.
5.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a)
gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del
presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio
operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente
competenti;
b)
l'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri;
c)
l'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato;
d)
gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per
l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che
il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di
abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi
di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi
momento la loro qualifica ufficiale;
e)
gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il
loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa;
f)
al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la
persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera
b), potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo
trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso
potranno essere sequestrati;
g)
dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati
nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti
della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno
rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a
rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le
circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora
l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;
h)
le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati
nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte
contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto
all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese
le procedure giudiziarie.
6.
La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata
arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua
cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per
analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se
detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio
è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo
arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9,00, a meno che le
autorità localmente competenti abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi
forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
7.
Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
-
per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della " police
judiciaire près les parquets ", della "gendarmerie" e della
"police communale", nonché, alle condizioni fissate da accordi
bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
-
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della
polizia federale e dei Laender nonché, esclusivamente per i settori del
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi,
gli agenti dello Zollfahndungsdienst (Servizio di ricerche doganali) nella loro
qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
-
per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie
nationale", nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle
loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
-
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonché, alle condizioni
fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri,
per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
-
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della
"Rijkspolitie" e della "Gemeentepolitie" nonché, alle
condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i
funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in
materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con
il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d’armi
e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8.
Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate,
l'applicazione dell'articolo 27 del Trattato Benelux sull'estradizione e la
mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato
dal protocollo dell' 11 maggio 1974.
9.
All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa
una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei
paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo
territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una
Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione
con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni
dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti
interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una
parte e dall'altra delle frontiere interne.
10.
Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in
esecuzione del presente articolo.
Art.
42.
1.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti che operano
nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di
quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o
commettere.
Art
43.
1.
Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente Convenzione, gli
agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte
contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati
nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte
contraente nel cui territorio operano.
2.
La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo
1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni
causati dai propri agenti.
3.
La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di
un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme
versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4.
Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad
eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente
rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso
dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.
Art.
44.
1.
Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle
circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti
installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio,
telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di
polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di
informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontiera.
2
Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in
particolare le seguenti possibilità:
a)
scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati di
materiale radio appropriato;
b)
l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
c)
la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che
operano nelle zone stesse;
d)
coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione,
nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e
compatibili.
Art.
45.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire
che:
a)
il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto
vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre
Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i
coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e
firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità
esibendo un documento d'identità valido;
b)
le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle
autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino
necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte
di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dal
diritto nazionale.
2
La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate
in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in
particolare in tende, roulotte e battelli.
Art.
46.
1.
In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto i della propria
legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte
contraente interessata informazioni che possono essere importanti per
quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati, della
prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza
pubblica.
2.
Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle
regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un
organo centrale da designare. in casi particolarmente urgenti, lo scambio di
informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le
autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Art.
47.
1.
Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il
distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di
una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.
2.
Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o
indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti
contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a)
in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro
la criminalità;
b)
nell'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e fra polizie in materia
penale;
c)
per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate
della sorveglianza delle frontiere esterne.
3.
I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire
assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia.
Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni
loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente presso
la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio
di polizia presso il quale sono distaccati.
4.
Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale,
che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso
Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti
contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati
presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a
richiesta o di propria iniziativa' e svolgono compiti per conto di esse nei
limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente
delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in
Stati terzi.
CAPITOLO
II. - Assistenza giudiziaria in materia penale
Art.
48.
1.
Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e
nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il
capitolo II del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria
in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11
maggio 1974, e a facilitare l'applicazione di detti accordi.
2.
Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni
più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Art.
49.
1.
L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
a)
in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di
entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a
regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar
luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in
materia penale;
b)
in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti
presi nel corso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c)
nelle procedure di grazia;
d)
nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della
giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione
penale;
e)
per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di una pena pecuniaria
o del pagamento delle spese del procedimento;
f)
per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione
dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione
condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle
misure di sicurezza.
Art.
50.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione
ed al Trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le
infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise,
d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale
si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre
1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia,
il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra
amministrazioni doganali, nonché quelle di cui all'articolo 2 del regolamento
del Consiglio 1468/CEE del 19 maggio 1981.
2.
Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte
adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci
oggetto della domanda.
3.
La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le
informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per
indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli
menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente
richiesta.
4.
L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se
l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente
rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o se il valore presunto delle
merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non
superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o
inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità
dalla Parte contraente richiedente.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza
giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria
per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la
richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.
Art.
51.
1.
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di
perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a)
il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto
delle due Parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di
sicurezza restrittiva della libertà di una durata massima di almeno 6 mesi,
ovvero è
punibile
in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione
equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di
infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione
può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare
in materia penale;
b)
l'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte
contraente richiesta.
Art.
52.
1.
Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a
mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte
contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei
documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2.
Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella
quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo
- deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui
territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il
destinatario conosce soltanto
un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve
essere tradotto in quest'altra lingua.
3.
Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per
posta, non può, quand'anche la citazione contenga ingiunzioni, essere
sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si
rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui
regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni
cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica
l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal
Protocollo dell'11 maggio 1974.
4.
Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile
conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a
regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar
luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in
materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di
massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
5.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attinenti
alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie
della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto
o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla
persona.
Art.
53.
1.
Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le
autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e
rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite
degli uffici centrali nazionali dell'Organizzazione internazionale di polizia
criminale.
3.
Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di
arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative
della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al
casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri
della giustizia.
4.
Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la
Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i
Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
5.
Le denunce ai fini dell'instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge
relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo
21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di
mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale
modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974, possono essere inviate
direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle
autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.
CAPITOLO
III. - Applicazione del principio ne bis in idem
Art.
54.
1.
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte
contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi
fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna. la
pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente
o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere
eseguita.
Art.
55.
1.
Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o
dell'approvazione della presente Convenzione, dichiarare di non essere
vincolata dall'articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:
a)
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti territorio in
tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i
fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la
sentenza è stata pronunciata;
b)
quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro
la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte
contraente
c)
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un
pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo
ufficio.
2.
Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione
menzionata al paragrafo 1, lettera b) preciserà le categorie di reati per le
quali tale eccezione può essere applicata.
3.
Una Parte contraente potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione
relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
4.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo
1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli
stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte
contraente o concesso l'estradizione della persona in questione.
Art.
56.
1.
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una
persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in
un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato
sul territorio di quest'ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere
detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto,
nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle
privative della libertà che siano state eseguite.
Art.
57.
1.
Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità
competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che
l'impugnazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata
giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità,
qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle
autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è
stata pronunciata.
2.
Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno
tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
3.
Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica,
dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, le autorità
designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
Art.
58.
1.
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di
disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem attribuito
a decisioni giudiziarie straniere.
CAPITOLO
IV. - Estradizione
Art.
59.
1.
Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione
europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le
Parti contraenti membri dell'Unione economica Benelux, il capitolo I
del
Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974
ed a facilitare l'applicazione di detti accordi.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti
contraenti.
Art.
60.
1.
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di
detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle
dichiarazione depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per
le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica,
approvazione o accettazione della presente Convenzione.
Art.
61.
1.La
Repubblica francese si impegna ad estradare a richiesta di una delle Parti
contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese
con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata
massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con
una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di una durata massima di
almeno un anno.
Art.
62.
1.
In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le
disposizioni della Parte contraente richiedente.
2.
Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all'estradizione,
salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.
3.
La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del
procedimento, qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della
Parte contraente richiesta, non fa venir meno l'obbligo di estradare.
Art.
63.
1.
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato
citati all'articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle
autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle
infrazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale
infrazione.
Art.
64.
1.
Una segnalazione nel sistema d'Informazione Schengen, effettuata conformemente
all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio
ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13
settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di
mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale
modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.
Art.
65.
1.
Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di
estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte
contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente
richiesta.
2.
I Ministeri competenti sono:
-
per il Regno del Belgio: il Ministero della giustizia;
-
per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia
ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati
-
per la Repubblica francese: il Ministero degli affari esteri
-
per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della giustizia;
-
per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della giustizia.
Art.
66.
1.
Se l'estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in
virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può
autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la
persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un
rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di
quest'ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di
estradizione. Nel corso dell'audizione la persona ricercata può farsi assistere
da un avvocato.
2.
Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che
dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal
principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.
CAPITOLO
V.- Trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali
Art.
67.
1.
Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le
Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Art.
68.
1.
La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata
in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza
restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra Parte
contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese,
all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima
Parte contraente, qualora l'evaso si trovi nel suo territorio, di continuare
l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2.
In attesa dei documenti giustificativi della domanda di continuazione
dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena
ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda,
la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente,
può porre il condannato a controllo a vista
("garde
à vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel
territorio della Parte contraente richiesta.
Art.
69.
1.
La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata al
consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura
di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa
del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per
analogia.
CAPITOLO
VI. - Stupefacenti
Art.
70.
1.
Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di
esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in
materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a
migliorare, se del caso gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le
Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato
esecutivo.
2.
Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai
competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei
competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Art.
71.
1.
Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o
indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura,
compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo
scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti
convenzioni delle Nazioni Unite (1), tutte le misure necessarie a prevenire ed
a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope.
2.
Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante
provvedimenti amministrativi e penali, l'esportazione illecita di stupefacenti
e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la
fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le
disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
3.
Allo scopo di lottare contro l'importazione illegale di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i
controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di
trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di
lavoro previsto all'articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in
modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale
reso disponibile alle frontiere interne, nonché il ricorso a moderni metodi di
ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.
4.
Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, le
Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente
usati per il traffico di droga.
5.
Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di
sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti
contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli
effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è
responsabile delle misure adottate a tal fine.
Art.
72.
1.
Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico
nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme
giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico
illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Art.
73.
1.
Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico
nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le
consegne sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope.
2.
La decisione di far ricorso a consegne sorvegliate sarà presa in ciascun caso
specifico previa autorizzazione di ciascuna Parte contraente interessata.
3.
Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell'operazione
nel suo territorio ed è legittima ad intervenire.
Art.
74.
1.
Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle
Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all'articolo 71 ed effettuati alle
frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.
Art.
75.
1.
Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori
delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare
stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica,
sempreché esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o
autenticato da un'autorità competente dello Stato di residenza.
2.
Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al
paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli
elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla
durata del viaggio.
3.
Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito, alle autorità
competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.
Art.
76.
1.
Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi
medici, alle norme di etica ed alle prassi, le misure appropriate per il
controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel
territorio di una o più Parti contraenti, a controlli più severi di quelli
effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di
tali controlli.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate
frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope
3.
Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai
fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi
1 e2
4.
I problemi riscontrati a tale riguardo saranno regolarmente evocati in seno al
Comitato esecutivo.
CAPITOLO
VII. - Armi da fuoco e munizioni
Art.
77.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente
capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio
ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
2.
Il presente capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la
consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e
giuridiche, esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e
territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la
detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di
munizioni da parte di imprese pubbliche.
Art.
78.
1.
Nell'ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo
seguente:
a)
armi proibite;
b)
armi soggette ad autorizzazione;
c)
armi soggette a dichiarazione.
2.
L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per
analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono
destinati a far parte.
3.
Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco
la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza
totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da
fuoco.
Art.
79.
1.
L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:
a)
armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b)
armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c)
armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d) munizioni
con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili cava nonché i
proiettili per tali munizioni;
e)
munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i
proiettili per tali munizioni.
2.
Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni
per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza
pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.
Art.
80.
1.
L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti
ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono
proibite:
a)
armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b)
armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c)
armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale
inferiore a 28 cm;
d)
armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono
contenere più di tre cartucce;
e)
armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna
liscia, la cui canna non supera 60 cm;
f)
armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco
automatica da guerra.
2.
L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
a)
armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di
trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare
munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una
sostanza
irritante
non provochi lesioni irreversibili alle persone;
b)
armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non
possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il
caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono
essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera
che possono contenere più di tre cartucce.
Art.
81.
1.
L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi
non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:
a)
armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b)
armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;
c)
armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale 112
tale superiore a 28 cm;
d)
armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).
Art.
82.
1.
Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a)
le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo eccezioni
- anteriori al 1° gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni
destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
b)
le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano
l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
c)
le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in
seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale
o da esso riconosciuti.
Art.
83.
1.
Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui
all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:
a)
l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica
della caccia o dello sport;
b)
l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un'arma da
fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o
fisica;
c)
l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non
sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la
sicurezza e l'ordine pubblico;
d)
il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può
essere considerato valido.
Art.
84.
1.
La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un
registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
2.
Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la
relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno
determinate da ciascuna Parte contraente.
3.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni
necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.
Art.
85.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione
le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che
ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano
armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L'autorizzazione
per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco
soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone
che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che
garantisce un controllo efficace.
2
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come
requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di
un numero di matricola che ne consenta l'identificazione e rechino il marchio
del fabbricante.
3.
Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di
registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a
dichiarazione;
i
registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da
fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4.
Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed
80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizione affinché il
numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati
nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Art.
86.
1.
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai
detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a
dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di
un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.
2.
Le Parti contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in
base a modalità da esse stabilite.
Art
87.
1.
Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni
che consentono la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi
più alle condizioni di rilascio previste all'articolo 83.
2.
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in
particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed
a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizione
legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni
potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Art
88.
1.
I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono
esonerati dall'autorizzazione per l'acquisizione di munizioni destinate a tale
norma.
2
L'acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di
un'autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all'arma
alla quale le munizioni sono destinate. L'autorizzazione può essere rilasciata
per una o per tutte le categorie di munizioni.
Art
89.
1.
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a
dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per
tener conto dell'evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello
Stato.
Art.
90.
1.
Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più
rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Art.
91.
1.
Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28
giugno 1978 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco
da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni
nazionali, uno scambio di informazioni in merito all'acquisizione di armi da
fuoco da parte di persone - semplici privati o armaioli commercianti
abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra Parte contraente.
Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale
consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi di fuoco.
2
Lo scambio di informazioni riguarda:
a)
tra le due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al
paragrafo armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte A, n. 1, lettere da a)
ad h) della suddetta Convenzione;
b)
tra due Parti contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la
Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna Parte
contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
3.
Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate
senza indugio e conterranno i dati seguenti:
a)
data dell'acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:
-
se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita,
indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità, nonché la data del
rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no; |
-
se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede
sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di
passaporto o della carta di identità della persona abilitata a rappresentare la
persona giuridica;
b)
modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche
dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola.
4.
Ciascuna Parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve
le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre
Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.
5.
L'autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le
informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed
alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di
perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.
Titolo
IV - SISTEMA D INFORMAZIONE SCHENGEN
Capitolo
I. - Istituzione del Sistema d'Informazione Schengen
Art.
92.
1.
Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d'informazione,
in appresso denominato Sistema d'Informazione Schengen, costituito da una
sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto
tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate
dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione
automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in
occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di
polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto
nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96,
ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di
soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle
disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione
delle persone.
2.
Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce, per proprio conto e a suo
rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, con
un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni
nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto
tecnico. Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati,
conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell'istituzione
della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure
stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico.
L'archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all'interrogazione
automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile
interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
3.
Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed
assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità supporto tecnico del Sistema
d'Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubbhca francese. Detta
unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce
l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in
linea delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le
segnalazioni di persone e di oggetti che interessino tutte le Parti contraenti.
Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e
nell'articolo 113, paragrafo 2.
CAPITOLO
II. - Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
Art.
93.
1.
Il Sistema d'Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo
tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza
dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle Parti
contraenti, delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella
presente Convenzione.
Art.
94.
1.
Il Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati
forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli
da 95 a 100. La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza
del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen.
2.
Le categorie di dati sono le seguenti:
a)
persone segnalate;
b)
gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.
3
Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i
seguenti:
a)
cognome e nome, "alias" eventualmente registrati separatamente;
b)
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c)
prima lettera del secondo nome;
d)
data e luogo di nascita;
e)
sesso;
f)
cittadinanza;
g)
indicazione che le persone in questione sono armate;
h)
indicazione che le persone in questione sono violente;
i)
motivo della segnalazione;
j)
linea di condotta da seguire.
Non
sono autorizzate altre menzioni, in particolare i dati elencati nell'articolo
6, prima frase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per
la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei
dati di carattere personale.
4.
Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli
articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il proprio diritto, con i propri
obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può
aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale
del Sistema d'Informazione Schengen, un'indicazione volta a far sì che
l'esecuzione della condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio
in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a
consultazioni con le altre Parti contraenti.
Se
la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa
resta di piena applicazione per le altre Parti contraenti.
Art.
95.
1.
I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione,
sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte contraente
richiedente.
2.
Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua
verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti
contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la
segnalazione deve
consultare
le altre Parti contraenti interessate.
La
Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con i il
mezzo più rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni
essenziali relative al caso:
a)
autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b)
esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza o
di una sentenza esecutiva;
c)
natura e qualificazione giuridica del reato;
d)
descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il
momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona
segnalata;
e)
per quanto possibile, le conseguenze del reato.
3.
Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio
della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione tesa
a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito
alla segnalazione. L'indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro
ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per
ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto
richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti
all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere
prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di
rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all'arresto richiesto
mediante la segnalazione.
4.
Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una
ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare
all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta le necessarie
disposizioni affinché, se la segnalazione è convalidata si esegua senza indugio
la linea di condotta stabilita.
5.
Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si è ancora
concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente
richiesta, quest'ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione
per comunicare il luogo di soggiorno.
6.
Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la
segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione
ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta
ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere
all'arresto conformemente al diritto nazionale.
Art.
96.
1.
I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono
inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese,
nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale,
dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2.
Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno
straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In
particolare ciò può verificarsi nel caso:
a)
di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della
libertà di almeno un anno;
b)
di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che
abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71o nei
cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel
territorio di una Parte contraente.
3.
Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato
oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non
revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o
eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni
nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.
Art.
97.
1.
I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro
tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto
protezione a richiesta dell'autorità competente o dell'autorità giudiziaria
competente
della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinché autorità di
polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la
segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le
suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio.
Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che
devono essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la persona
di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.
Art.
98.
1.
I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi
all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere
di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve
essere
notificata
una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena
privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria
competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2.
Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente
conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative
all'assistenza giudiziaria in materia penale.
Art.
99.
1.
I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del
diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini
di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al para
grafo
5.
2.
Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni
penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a)
qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in
questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema
gravità oppure,
b)
qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei
reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli potrà
commettere anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.
3.
Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto
nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato,
qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al
paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente
dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna
dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare
preventivamente le altre Parti contraenti
4.
Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono,
totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità che effettua la
segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di
polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:
a)
il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b)
il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c)
l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d)
le persone che accompagnano l'interessato o gli occupanti del veicolo;
e)
il veicolo usato;
f)
gli oggetti trasportati;
g)
le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
In
fase di raccolta di tali informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in
pericolo il carattere discreto della sorveglianza.
5. Nel
quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e
gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto
nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte
contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente
convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta..
6.
Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio
della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione
intesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da
eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta
o del controllo specifico. L'indicazione deve essere cancellata al più tardi
entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta
Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per
speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di
rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta
tramite segnalazione.
Art.
100.
1.
I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un
procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Schengen.
2.
Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un
oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in contatto con
l'autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure
necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali,
conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la Parte
contraente che ha rinvenuto l'oggetto dovranno essere conformi al suo diritto
nazionale.
3
Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a)
veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o
smarriti
b)
rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti
sottratti o smarriti
c)
armi da fuoco rubate, altrimenti sottratti o smarriti;
d)
documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e)
documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di
guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f)
banconote (banconote registrate).
Art.
101.
1.
L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e il diritto di
consultarli direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti
in materia di:
a)
controlli alle frontiere;
b)
altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese e
relativo coordinamento
2.
Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto
di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità centrali
competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per
l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei
documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro
dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone
previste dalla presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal
diritto nazionale di ciascuna Parte
contraente
3.
Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l'assolvimento dei
propri compiti.
4.
Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l'elenco delle
autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel
Sistema d'Informazione Schengen. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati
che essa può consultare e per quali compiti.
CAPITOLO
III. - Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del
Sistema d'Informazione Schengen
Art.
102.
1.
Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100
soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti
articoli.
2.
I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché
l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle
autorità di cui all articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti contraenti non
possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3.
Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente
Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione
ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia
grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi
ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto
punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta l'autorizzazione preventiva
della Parte contraente che effettua la segnalazione.
4.
I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi. In deroga, i dati
inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente
al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di
cui all'articolo 101, paragrafo 2.
5.
Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà
considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di
ciascuna Parte contraente.
Art.
103.
1.
Ciascuna Parte contraente provvede affinché una trasmissione in media su dieci
di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del con
frolla
dell'ammissibilità dell'interrogazione. La registrazione può essere utilizzata
soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.
Art.
104.
1.
Fatte salve condizioni più rigorose previste dalla presente L Convenzione, alla
segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la
effettua.
2.
Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il
diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti nella
sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.
3.
Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari
riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è
applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la
condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di
esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale
materia sono disciplina te dal diritto nazionale della Parte contraente
richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte
contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione.
Art.
105.
1.
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile
dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento dei dati nel
Sistema d'Informazione Schengen.
Art.
106.
1.
Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a
modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.
2.
Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione è in
possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o
di fatto, ne avverte al più presto la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione, quest'ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione
e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.
3.
Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Pane contraente
che non è all'origine della segnalazione sottopone per un parere il caso
all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115, paragrafo 1.
Art.
107.
1.
Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema
d'Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un'ulteriore
segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima
segnalazione in merito all'integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le
Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Art.
108.
1.
Ciascuna Parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per
la sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.
2.
Ciascuna Pane contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di
tale autorità.
3.
La suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento della sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, e prende le misure atte a
garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.
4.
Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l'autorità di cui al
paragrafo 1.
Art.
109.
1.
Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel
Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della
Parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dal
proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114,
paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una
Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni
su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte
contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2.
La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa
può nuocere all'esecuzione dell'attività legale indicata nella segnalazione o
ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in
ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.
Art.
110.
1.
Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto
o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.
Art.
111.
1.
Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la
giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con
un'azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di
indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2.
Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni
definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1,
fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.
Art.
112.
1.
I dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della
ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai
fini per i quali sono stati forniti. Al massimo tre anni dopo il loro
inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esamina
re la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le
segnalazioni di cui all'articolo 99.
2.
Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi
conformemente al proprio diritto nazionale.
3.
L'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen segnala
automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata nel sistema,
con un preavviso in media di un mese.
4.
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può, nel periodo di
esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono
alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve
essere
comunicato
all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano
alla segnalazione prolungata.
Art.
113.
1.
I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo
massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed
alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai
veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.
2.
I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di supporto
tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai
fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro
inserimento. Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Art.
114.
1.
Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata nel
rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente
dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e di
verificare che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda
i diritti della persona interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha
accesso al l'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen.
2.
Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i
dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen nonché
l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto
nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i
dati sono stati in
seriti
da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto
coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.
Art.
115.
1.
Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema
d'Informazione Schengen è istituita un'autorità di controllo comune. Tale
autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale
di
controllo. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante. Il
controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla
protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di
natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87)15 del 17 settembre
1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare
l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente
al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto
tecnico.
2.
L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta
esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'unità di
supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen. A tale scopo essa ha
accesso all'unità.
3.
L'autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le
difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere
dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a studiare i problemi
che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato
dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero
nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonché ad elaborare proposte
armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.
4.
Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli
organi ai le relazioni delle autorità di controllo nazionali.
Art.
116.
1.
Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto
nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'archivio
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La disposizione si applica anche
quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che avevano
effettuato la segnalazione, ha inserito dati contenenti errori di diritto o di
fatto.
2.
Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non è la Parte
contraente che ha effettuato la segnalazione, quest'ultima è tenuta al
rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno
che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in
violazione della presente Convenzione.
Art.
117.
1.
Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in
applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più
tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le
disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei
dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della
Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle
persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale,
e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati
di natura personale nel settore della polizia.
2.
La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà
avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali
previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti
contraenti interessate dalla trasmissione.
Art.
118.
1.
Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del
Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:
a)
ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature
utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli
all'ingresso delle installazioni);
b)
ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o
asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c)
ad impedire che nell'archivio siano inseriti, senza autorizzazione, dei dati di
natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o
cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);
d)
ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione
automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati
(controllo dell'utilizzazione)
e)
a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di
dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro
competenza (controllo dell'accesso);
f)
a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità posso no
essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di
trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g)
a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati
di natura personale sono staff introdotti nei sistemi di trattamento
automatizzato di dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha
effettuato (controllo dell'introduzione);
h)
ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonché
del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati,
modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).
2.
Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la
sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di
fuori dei territori delle Parti contraenti. comunicate all'autorità di
controllo comune.
3.
Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamento di dati della
propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto persone in
possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.
4.
La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del Sistema
d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste dai
paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO
IV. - Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen
Art.
119.
1.
Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di
utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo
3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali
del Sistema d'Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota
di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota, relativa a ciascuna Parte
contraente, della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio
delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse
proprie delle Comunità.
2.
I costi d'installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte
contraente.
Titolo
V - TRASPORTO E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art.
120.
1.
Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinché le proprie disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata
la circolazione delle merci alle frontiere interne.
2.
Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere
interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto
dello sdoganamento delle merci per l'immissione al consumo. A scelta
dell'interessato, lo
sdoganamento
può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna.
Le
Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del
paese.
3.
Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere
realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per
attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità Europee.
Il
presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell'osservanza delle
regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli
tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia
veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonché
ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4.
Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla
circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza
in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno
strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di
altri organismi internazionali.
Art.
121.
1.
Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai
controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal
diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.
Il
Comitato esecutivo adotta l'elenco ai quali si applica la semplificazione
prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di
entrata in vigore della modifica.. Le Parti contraenti si informano
reciprocamente delle misure prese.
2.
In caso di pericolo di introduzione o prorogazione di organismi nocivi, una
Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di
controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà
immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua
decisione.
3.
Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come
certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle
specie.
4.
A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando
la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella
misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i
prodotti vegetali interessati.
Art.
122.
1.
Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza
del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni
nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali.
Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di
sicurezza attuale:
a)
ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;
b)
ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante il
trasporto e presso le imprese;
c)
ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge
relative alle sanzioni applicabili;
d)
ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte
nell'attuazione delle misure e dei controlli.
2.
Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i
controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso
le frontiere interne.
A
tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto
riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla
gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari
relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un'infrastruttura di
smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un
livello elevato.
In
attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del
trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura
speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il
trasferimento a destinazione.
Le
disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al
presente paragrafo.
Art.
123.
1.
Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di
loro l'obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di
esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove
necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché
il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte
contraente.
Fatte
salve dette concertazioni, e al fine di garantire l'efficacia dei controlli che
dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando
strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi
di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
2.
Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie
strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si
adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del
paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3.
Nel contesto degli obiettivi paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno
consultazioni con gli altri partner interessati.
Art.
124.
1.
Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei
viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La
loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono
dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura
evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione trasfrontiera dei
viaggiatori.
Art.
125.
1.
Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di
collegamento delle proprie amministrazioni doganali.
2.
Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed
accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale, specialmente
nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di
mutua assistenza.
3.
I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non
sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di
amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri
compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di
origine.
Titolo
VI - PROTEZIONE DEI DATI DI NATURA PERSONALE
Art.
126.
1.
Per quanto concerne il trattamento automatizzato di dati di natura personale,
trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente
adotterà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le disposizioni necessarie per ottenere un livello di protezione
dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della
Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle
persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura
personale.
2.
La trasmissione di dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione
potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la
protezione di dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio
delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.
3.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati di natura
personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le
seguenti disposizioni:
a)
i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinata solamente per
i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro
utilizzazione per altri fini è possibile soltanto con l'autorizzazione preventiva
della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della
Parte contraente destinataria; l'autorizzazione può essere concessa sempreché
sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;
b)
i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai
servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito
delle finalità di cui alla lettera a);
c)
la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se
essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della
persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non
avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie
debbono essere informate senza indugio; quest'ultima o queste ultime devono
correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non
avrebbero dovuto essere trasmessi;
d)
una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte contraente
abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa
deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la
Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa
dell'utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha
trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di risarcimento
della Parte contraente destinataria;
e)
la trasmissione e la ricezione di dati personali devono essere registrate
nell'archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti;
f)
l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115 può, a richiesta di una
Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di
interpretazione del presente articolo.
4.
Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al
Titolo II, Capitolo VII e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla
trasmissione di dati prevista al Titolo III, Capitoli II, III, IV e V.
Art.
127.
1.
Quando in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati
personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni
dell'articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio
non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.
2.
Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1;
o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad
un'altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione,
l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e), è
applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a)
la trasmissione e la ricezione di dati personali sono registrate per iscritto;
quest'obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro
utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano
utilizzati o
lo
siano per brevissimo tempo;
b)
la Parte contraente destinataria garantisce, per l'utilizzazione dei dati
trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio
diritto per l'utilizzazione di dati di natura simile;
c)
l'accesso ai dati e le condizioni alle quali è concesso sono disciplinati dal
diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata
presenta la domanda.
3.
Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al
Titolo II, Capitolo VII, al Titolo III, Capitoli II, III, IV e V e al Titolo
IV.
Art.
128.
1.
La trasmissione di dati personali prevista dalla presente Convenzione potrà
aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione
avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un
controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127
e delle disposizioni adottate per la loro applicazione, relativamente al
trattamento di dati personali negli archivi.
2.
Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto, una
autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo
indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati
personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa
autorità di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo nei
settori in questione.
3.
Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al
Titolo II, Capitolo VII e al Titolo III, Capitoli II, III, IV e V.
Art.
129.
1.
In relazione alla trasmissione di dati di natura personale in applicazione del
Titolo III, Capitolo I, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le
disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione
dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione R
(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore
della polizia.
Inoltre,
per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si
applicano le disposizioni seguenti:
a)
i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente
per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle
condizioni imposte da questa Parte
b)i
dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di
polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata
soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che li fornisce;
c)
a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che
trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti
mediante i dati trasmessi.
Art.
130.
1.
Se dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di
collegamento di cui all'articolo 47 o all'articolo 125, le disposizioni del
presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati
alla
Parte contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra Parte
contraente.
Titolo
VII - COMITATO ESECUTIVO
Art.
131.
1.
È istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente
Convenzione.
2.
Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione,
il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta
applicazione della presente Convenzione.
Art.
132.
1.
Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un
ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli può
farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle
deliberazioni.
2.
Il Comitato esecutivo decide all'unanimità. Adotta il proprio regolamento
interno; al riguardo, può stabilire una procedura scritta per l'adozione delle
decisioni.
3.
A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva
riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può
essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.
4.
Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o per altri
compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni
delle Parti contraenti.
Art.
133.
1.
Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna
Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta
esecuzione dei suoi compiti.
Titolo
VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
134.
1.
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui
sono compatibili con il diritto comunitario.
Art.
135.
1.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le
disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967.
Art.
136.
1.
Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in
materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti
contraenti.
2.
Nessuna Parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi
alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza
l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto
degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.
3.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al
piccolo traffico di frontiera, sempreché detti accordi rispettino le eccezioni
e le modalità fissate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1.
Art.
137.
1.
La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di
quelle menzionate all'articolo 60.
Art.
138.
1.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica
francese.
Per
quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.
Art.
139.
1.
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o
accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione
saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo;
quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese
successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di
accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle
competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della
presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo
giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente
Convenzione.
3.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore
a tutte le Parti contraenti.
Art.
140.
1.
Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente
Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti
contraenti.
2.
Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello
Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il
primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di
ratifica, di approvazione o di accettazione.
Art.
141.
1.
Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di
modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle
altre Parti contraenti. A richiesta di una Parte contraente, le Parti
contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire
se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale
delle condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente
Convenzione.
2.
Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente
Convenzione.
3.
Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla
data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di
accettazione.
Art.
142.
1.
Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni
per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti
si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente
Convenzione sono sostituite o modificate delle disposizioni corrispondenti di dette
convenzioni.
Le
Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le
disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione
maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette
convenzioni.
Le
disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità
europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2.
Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti
contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La
disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che
le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette
convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.
In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto
le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto
a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca,
francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare
originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di
Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti
contraenti.
...Omissis...
ATTO
FINALE
All'atto
della firma della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti
contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:
1.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 139.
-
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente prima dell'entrata in vigore
della Convenzione, di ogni circostanza che rivesta importanza per le materie
oggetto della Convenzione e per la sua entrata in vigore.
La
Convenzione sarà messa in vigore solamente quando saranno realizzate le
condizioni necessarie per la sua applicazione negli Stati firmatari e quando
saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.
2.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 4.
-
Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo termine sia
rispettato simultaneamente e sia evitata qualsiasi carenza di sicurezza.
Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Comitato esecutivo esaminerà i progressi
compiuti. Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che non si possono escludere
ritardi di applicazione per un determinato aeroporto, senza che per questo si
verifichino carenze nella sicurezza. Le altre Parti contraenti terranno conto
di questa situazione, non dovendo da essa derivare difficoltà per il mercato
interno.
In
caso di difficoltà, il Comitato esecutivo esaminerà le migliori condizioni di
applicazione simultanea di tali misure negli aeroporti.
3.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 71, paragrafo 2.
-
Se una Parte contraente deroga al principio di cui all'articolo 71, paragrafo 2
nel quadro della sua politica nazionale di prevenzione e di trattamento della
tossicodipendenza, tutte le Parti contraenti prendono le misure amministrative
e penali necessarie per prevenire e reprimere l'importazione e l'esportazione
illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il
territorio delle altre Parti contraenti.
4.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 121.
-
Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai
controlli ed alla presentazione
dei
certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per i vegetali e
prodotti di vegetali:
a)
elencati al numero 1, ovvero
b)
elencati ai numeri 2-6 e che sono originari di una delle Parti contraenti:
1)
Fiori recisi e parti di piante ornamentali di:
Castanea;
Crysanthemum;
Dendranthema;
Dianthus;
Gladiolus;
Gypsophila;
Primus;
Quercus;
Rosa;
Salix;
Syringa;
Vitis.
2)
Frutti freschi di:
Citrus;
Cydonia;
Malus;
Prunus;
Pyrus.
3)
Legname di:
Castanea;
Quercus.
4)
Ambiente di coltura costituito interamente o in parte da terra o da materie
organiche solide come parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza
tuttavia essere interamente costituite da torba.
5)
Sementi.
6)
Vegetali vivi sottoindicati e riportati con il codice NC in appresso elencato
della nomenclatura doganale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee del 7 settembre 1987.
Codice
NC Designazione
060120
30 Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: orchidee, giacinti,
narcisi
e tulipani
060120
90 Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: altri
0602
3010 Rododentri simsii (Azalea
indica)
0602
99 51 Piante da pienaria: piante
vivaci
0602
99 59 Piante da pienaria: altre
0602
99 91 Piante d'appartamento: piante
da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee
0602
99 99 Piante d'appartamento: altre
5.
Dichiarazione comune relativa alle politiche nazionali in materia di asilo.
-
Le Parti contraenti procederanno ad un inventario delle politiche nazionali in
materia di asilo, al fine di armonizzarle.
6.
Dichiarazione comune relativa 132.
-
Le Parti contraenti informano i rispettivi parlamenti nazionali dell'attuazione
della presente Convenzione.
Fatto
a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca,
francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare
originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di
Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti
contraenti.
..Omissis...
PROCESSO
VERBALE
A
complemento dell'atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le
Parti contraenti hanno adottato la seguente dichiarazione comune e preso atto
delle dichiarazioni unilaterali sotto indicate, fatte in relazione alla detta
Convenzione:
I.
Dichiarazione relativa al campo d'applicazione.
1.
Le Parti contraenti constatano: dopo l'unificazione dei due Stati tedeschi il
campo d'applicazione, in
diritto
internazionale, della Convenzione si estenderà anche al territorio attuale
della Repubblica democratica tedesca.
II.
Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa
all'interpretazione della Convenzione.
1.
La Convenzione è conclusa nella prospettiva dell'unificazione dei due Stati
tedeschi.
La
Repubblica democratica tedesca non è un paese straniero rispetto alla Repubblica
federale di Germania.
L'articolo
136 non è applicabile nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e
la Repubblica democratica tedesca.
2.
La presente Convenzione non pregiudica il regime convenuto nello scambio di
lettere tedesco-austriaco del 20 agosto 1984 che comporta uno snellimento dei
controlli alle frontiere comuni per i cittadini dei due Stati. Questo regime
dovrà tuttavia essere applicato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di
immigrazione delle Parti contraenti di Schengen, in modo che tali facilitazioni
siano praticamente limitate ai cittadini austriaci.
III.
Dichiarazione del Regno del Belgio relativa all'articolo 67.
-
La procedura che verrà applicata sul piano interno per la continuazione
dell'esecuzione di una sentenza straniera non sarà quella prevista dalla legge
belga in materia di trasferimento interstatale delle persone condannate, bensì
una procedura speciale che sarà stabilita al momento della ratifica della
presente Convenzione.
Fatto
a Schengen, il 19 giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese
e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che
sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che
provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
...Omissis...
DICHIARAZIONE
COMUNE DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO RIUNITI A SCHENGEN IL 19 GIUGNO
1990
I
Governi delle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen avvieranno o
continueranno discussioni in particolare nei seguenti settori:
-
miglioramento e semplificazione della prassi in materia di estradizione;
-
miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in
materia di circolazione stradale;
-
regime del riconoscimento reciproco della perdita del diritto di guidare
veicoli a motore;
-
possibilità di esecuzione reciproca delle sanzioni consistenti in pene
pecuniarie;
-
fissazione di norme relative alla trasmissione reciproca dei procedimenti
penali, compresa la possibilità del
trasferimento
dell'imputato al suo paese di origine;
-
fissazione di norme relative al rimpatrio di minori sottratti illegalmente
all'autorità della persona che esercita la
potestà
di genitore;
-
prosecuzione della semplificazione dei controlli sulla circolazione delle
merci.
Fatto
a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca,
francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare
originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di
Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti
contraenti.
...Omissis...
Note:
(1)
Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal
Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sogli
stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.