Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Come
modificato da:
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Protocollo di adesione dell’Italia all’Accordo di Schengen
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Protocollo di adesione della Spagna all’Accordo di Schengen
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Protocollo di adesione del Portogallo all’Accordo di Schengen
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Protocollo di adesione della Grecia all’Accordo di Schengen
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Stato |
Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Italia, Spagna, Portogallo, Gracia |
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Genere |
Accordo multilaterale |
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Autore |
Governi |
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Numero |
Accordo di Shenghen |
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Data emissione |
14.06.1985 |
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Riproduzione |
Completa |
ACCORDO
FRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL’UNIONE ECONOMICA BENELUX, DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL’ELIMINAZIONE
GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI.
I
Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della
Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
qui di seguito denominati le Parti,
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consapevoli che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri
delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di
attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli
Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi
-
desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli
ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati
dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la
Repubblica francese,
-
considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo
scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei
servizi,
-
animati dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle
frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei
servizi a tali
frontiere,
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considerando che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere
l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai Parlamenti
nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,
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vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno
1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di
polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,
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visto l'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica
federale di Germania e la Repubblica francese,
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viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di
Neustadt/Aisch dei Ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della
Repubblica federale di Germania
-
visto il memorandum dei Governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre
1984, consegnato ai Governi della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese,
hanno
convenuto quanto segue:
Titolo
I: MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE
Art.
1. - A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale
eliminazione di tutti i controlli, la formalità alle frontiere comuni fra gli Stati
dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la
Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per i cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di
seguito.
Art.
2. - A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana
effettuano di norma nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice
sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune
a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.
Tuttavia,
dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che
dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non
interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della
frontiera.
Art.
3. - Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di
un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del
diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in
regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente
merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia
di cambi.
Art.
4. - Le parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle
frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su
strada.
Le
parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1° gennaio
1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle
autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.
Art.
5. - Entro il 1° gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati
presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui
ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture
lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre
controlli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle
situazioni locali.
Art.
6. - Le Parti adottano tra di loro, fatta salva l'applicazione di intese più
favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei Comuni che si
trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere
al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di
apertura dei posti di controllo.
Gli
interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci
consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa
in materia di cambi.
Art.
7. - Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie
politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che
possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in
materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1°
gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie
procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio
territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione
dell'insieme dei territori dei 5 Stati dall'immigrazione clandestina e da
quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.
Art.
8. - Al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto
delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati
dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, della Repubblica francese, della
Repubblica italiana e della Repubblica portoghese le Parti si impegnano a
lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito
di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale
settore.
Art.
9. - Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e
di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il
traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno
irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal
fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di
migliorare lo scambio di in formazioni e di intensificarlo per quanto riguarda
le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella
lotta alla criminalità.
Le
Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza
reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.
Art.
10. - Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9,
si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle
Parti.
Art.
11. - Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti
rinunciano, a partire dal 1° luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i
seguenti controlli alle frontiere comuni:
-
controllo dei tempi di guida e di riposo (regolamento CEE n. 543/69 del
Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS);
-
controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione
non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un
controllo di peso per sondaggio;
-
controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.
Verranno
adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del
territorio delle Parti.
Art.
12. - A decorrere dal 1° luglio 1985, il controllo dei documenti relativi
all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente
in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito
alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano
trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della
frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti
stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo
visibile.
Art.
13. - Le Parti si adoperano per armonizzare entro il 1° gennaio 1986 la
regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale
professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo
di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le "autorizzazioni
di viaggio" con "autorizzazioni a termine" con un controllo
visivo al passaggio delle frontiere comuni.
Le
modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a
termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di
trasporto stradale dei vari paesi interessati.
Art.
14. - Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti
ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento
delle formalità alla frontiera.
Art.
15. - Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:
-
di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta
alle frontiere comuni;
-
di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che
verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che
consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste
(treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).
Art.
16. - Le Parti procedano all'armonizzazione degli orari e delle date di
apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.
Titolo
II MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE
Art.
17. - In materia di circolazione delle persone, le Parti si adopereranno per
eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie
frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per
armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari
relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per
adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per
impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle
Comunità europee.
Art.
18. - Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adotta te a breve termine, avvieranno
trattative, in particolare sulle seguenti questioni:
a)
elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in
materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;
b)
esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di
cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di
individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le
Parti in tali settori;
c)
ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando,
tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di
comunicazione esistenti e dell'assistenza
giudiziaria
internazionale.
Art.
19. - Le Parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti,
in particolare:
-
sugli stupefacenti,
-
sulle armi e sogli esplosivi,
-
sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.
Art.
20. - Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e
sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò
risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle
proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per
quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.
Art.
21. - Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee:
a)
per pervenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;
b)
per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che
potrebbero sussistere per l'entrata negli Stati membri di quelle merci il cui
possesso non sia vietato ai loro cittadini.
Le
Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere
la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di
trasporto turistico all'interno delle Comunità europee.
Art.
22. - Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, le Parti si
adopereranno:
-
per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa
corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 l.),
-
per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le
franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.
Art.
23. - Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto
merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove
si effettuano controlli nazionali giustapposti.
Art.
24. - Nel settore della circolazione delle merci, le Parti si adopereranno per
trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i
controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.
A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.
Art.
25. - Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo
sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno
scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del
Documento unico.
Art.
26. - Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le
imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tale fine,
appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.
Art.
27. - Le Parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle
franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate
dal diritto comunitario, possano essere soppressi.
Art.
28. - L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese
simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una
consultazione tra le Parti.
Art.
29. - Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo
dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica federale di
Germania, ai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al Governo
della Repubblica francese entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo.
Art.
30. - Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a
partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1° gennaio 1986
per quanto riguarda le misure previste al Titolo I e, se possibile, entro il 1°
gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al Titolo II, a meno che
nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.
Art.
31. - Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli
5 e 6 e da 8 a 16 dell'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.
Art.
32. - Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione
o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.
Il
presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno
successivo alla sua firma.
Il
presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo
strumento di ratifica o di approvazione.
Art.
33. - Depositario del presente Accordo è il Governo del Granducato di Lussemburgo,
che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati
firmatari.