DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54

 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione  e  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea. (Testo A).

 

GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n. 69

 

Titolo I Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo  1,  comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

Visto   il   decreto  legislativo  recante  il  testo  unico  delle disposizioni  legislative  in  materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Decorso  inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

 

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso  nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti  dalle  disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine   pubblico,  della  sicurezza  interna  e  della  sanità pubblica  in  vigore  per  l'Italia,  conformemente ai Trattati, alle Convenzioni  e  agli  Accordi  fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

2.  Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle  Convenzioni  e  degli  Accordi  fra  Stati  membri dell'Unione europea  in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato,  e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

 

Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare  nel  territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

2.  Per  i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui  all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di leggi speciali conformi alla normativa  comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi,  i  cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri  eventuali  adempimenti  richiesti  ai  cittadini  italiani per l'esercizio di particolari attività.

 

Art. 3. (L) Diritto di soggiorno

1.  Hanno  diritto  al  soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino    stabilirsi    nel   medesimo   per   esercitarvi un'attività autonoma;

b) appartengano   alla  categoria  dei  lavoratori  ai  quali  si applicano  le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea,  in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

c) desiderino   entrare   nel  territorio  della  Repubblica  per effettuarvi  una  prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

d) siano  studenti,  iscritti  a  un  istituto  riconosciuto  per conseguirvi,  a  titolo  principale,  una  formazione  professionale, ovvero  iscritti  ad  università  o  istituti universitari statali o istituti  universitari  liberi  abilitati  a rilasciare titoli aventi valore legale;

e) abbiano  o  meno  svolto  un'attività lavorativa in uno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che  sia  necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non  superiore  a  tre  mesi;  il  documento  in  forza del quale gli interessati   sono   entrati   nel   territorio,   corredato  da  una dichiarazione  del  datore  di  lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i  lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione  ufficiale  di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul  cui  territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria attività.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno   è   altresì   riconosciuto,   quale  che  sia  la  loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti  di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico,  nonchè  in  favore di ogni altro membro della famiglia che, nel  Paese  di  provenienza,  sia  convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4.  Per  i  soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:

a) siano  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale italiano o siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) i  soggetti  indicati  alla  lettera  d) dispongano di risorse economiche  tali  da non costituire un onere per l'assistenza sociale in  Italia,  i  soggetti  indicati  alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo  3,  comma  6,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito  può  essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro,  di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia,  ovvero  di  una  rendita  per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Il  diritto  di  soggiorno  è  inoltre riconosciuto ai familiari a carico  del  titolare  del  diritto  di  soggiorno,  come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:

1)  siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale italiano o siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

2)  il  nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non  costituire  un  onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda  di  un  reddito  annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo  29,  comma  3,  lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5.  Per  l'accesso  alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano  applicazione,  per  i  familiari  di  tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per  i  cittadini  italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

6.  Ai  lavoratori  frontalieri,  che hanno la loro residenza in un altro  Stato  membro  dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la  settimana, verrà rilasciata  una  carta  speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente,  conforme  al  modello  stabilito  con  decreto  del

Ministro dell'interno.

 

Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno

1.  Il  diritto  di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma  1, lettere d) ed e), sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

 

Titolo II Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 5 (R) Richiesta della carta di soggiorno

1.  La  domanda  per  il  rilascio  della  carta di soggiorno per i cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  deve  essere presentata,   entro  tre  mesi  dall'ingresso  nel  territorio  della Repubblica,   alla   questura   competente   per   il  luogo  in  cui l'interessato  si  trova,  utilizzando una scheda conforme al modello

predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalità dell'interessato;

b) gli  estremi  del  documento  di  riconoscimento  in  corso di validità;

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i   motivi  e  la  durata  del  soggiorno  in  relazione  alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per  le  quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2.    La   domanda   deve   essere   corredata   della   fotografia dell'interessato,  in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della  fotografia  in  piu'  esemplari,  all'interessato  può essere richiesto  di  farsi  ritrarre  da  apposita  apparecchiatura  per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3.   All'atto   della  presentazione  della  domanda  il  cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione   valido,   rilasciato   dalla  competente  autorità nazionale, nonchè:

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;

b) per  i  lavoratori  subordinati,  un  attestato  di  lavoro  o dichiarazione  di  assunzione  del  datore  di  lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;

c) negli  altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c),  la  documentazione  attestante  che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;

d) per  gli  altri  cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei   casi   di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  presente  comma, l'attestazione   dell'iscrizione   al  Servizio  sanitario  nazionale italiano  o  della  titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per   malattia,   infortunio  e  per  maternità  e  la  prova  della sufficienza  dei  mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,  lettera b).  Detta  prova  è  fornita da documentazione comunque idonea  a  dimostrare  la  disponibilità  del  reddito  stesso,  con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa   ai   sensi  dell'articolo  46,  lettera o),  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilità  del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

e) per  gli  studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),

oltre  alla  documentazione  indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione  al  corso  di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4.  Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

a) il  coniuge  non  legalmente  separato  ed  i  figli  di  età inferiore agli anni diciotto;

b) i   figli   di  maggiore  età  a  carico,  gli  ascendenti  e discendenti  delle  persone  di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.

5.   Nei   casi  previsti  dal  comma  4,  la  domanda,  contenente l'indicazione  delle  generalità complete, della nazionalità, e del rapporto  di  parentela  o  coniugio  delle persone interessate, deve essere  corredata  delle  relative  fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di  cui  al  comma 3, nonchè, se si tratta di cittadini di uno Stato non  appartenente  all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo  16,  commi  5  e  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito,  per  ciascuna  delle  persone  interessate, il documento di identificazione  o,  se  si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato   membro   dell'Unione   europea,  il  passaporto  o  documento equipollente.

6.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminata la domanda e i documenti allegati  o  esibiti,  di  cui  può  trattenere  copia, ed accertata l'identità  dei  richiedenti,  rilascia un esemplare della scheda di cui  al  comma  1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il  giorno  in  cui  potranno  essere  ritirati  la carta e gli altri documenti  di  soggiorno  richiesti.  Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.

7.  I  documenti di soggiorno, nonchè i documenti ed i certificati necessari  per  il  loro  rilascio  o  rinnovo,  vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno

1.  La  carta  di  soggiorno  per  i  cittadini di uno Stato membro dell'Unione  europea  è  rilasciata  su  modello  conforme  a quello approvato  con  decreto  del  Ministro dell'interno, entro centoventi giorni  dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul  territorio,  fino  a quando non intervenga il rilascio ovvero il

diniego  della  carta  di  soggiorno.  Decorso  un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo   di   mezzi   di  tecnologia  avanzata,  sulla  base  delle indicazioni   formulate  dal  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.  La  carta  di  soggiorno  di  cui  sopra è valida per tutto il territorio  della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del  rilascio  ovvero,  per  i  soggiorni  inferiori all'anno, per la durata  occorrente  in  relazione  ai  motivi  del  soggiorno.  Per i soggiorni  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non può  avere  durata  superiore  alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

3. La carta è rinnovabile:

a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

b) a  tempo  indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni;

c) per  ciascun  anno  successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

4.  La  carta  di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale  per  non  oltre  cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.  Il  rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione  aggiornata  del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

5.   Fatte  salve  le  disposizioni  piu'  favorevoli  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e del relativo regolamento di attuazione,  le  interruzioni  del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi  o  le  assenze  dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento  di  obblighi  militari  non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento

1.  Alle  disposizioni  di  cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso  o  il  soggiorno  dei  cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonchè al loro allontanamento  dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di  ordine  pubblico,  di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I

provvedimenti  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica sicurezza devono essere   adottati   esclusivamente   in  relazione  al  comportamento personale dell'individuo.

2.  La  sola  esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3.   La  scadenza  del  documento  di  identità  che  ha  permesso l'ingresso  nel  territorio  della  Repubblica delle persone indicate agli  articoli  1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello  Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

5.  Le  malattie  o  infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6.  Le  malattie  o  infermità  che  insorgono  successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo   6,   non  possono  giustificare  l'allontanamento  dal territorio  della  Repubblica  del  cittadino  di  altro Stato membro dell'Unione.

 

Art. 8 (L) Allontanamento dal territorio

1.  Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  per  abbandonare  il  territorio nazionale  non  può  essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego  di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del  rinnovo  del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2.   Scaduto   il  termine  concessogli,  l'autorità  di  pubblica sicurezza  provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

 

Art. 9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

1.  Il  provvedimento  di  diniego del rilascio o del rinnovo della carta  di  soggiorno,  ovvero  il provvedimento di allontanamento dal territorio   della   Repubblica  della  persona  già  autorizzata  a soggiornare  su  questo stesso, è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo  aver  sentito  il  parere di apposita Commissione, dinanzi alla

quale  l'interessato  può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza  di  uno  degli  Stati  dell'Unione  europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo  finale  di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2.  Il  responsabile  del  procedimento  di rilascio della carta di soggiorno  ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio  avvisa  l'interessato  della facoltà di essere ascoltato davanti,  alla  Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il  termine  entro il quale può depositare difese scritte. Il parere

della  Commissione  è  richiesto  dal  responsabile del procedimento entro   trenta   giorni  dall'avvio  del  procedimento  stesso  e  la Commissione  si  pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

3.  La  Commissione  di  cui  ai commi 1 e 2 è istituita presso il Ministero   dell'interno,   è  nominata  con  decreto  del  Ministro dell'interno  ed  è  composta da un prefetto, che la presiede, da un questore  e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di  direttore  di divisione o equiparata, designati, rispettivamente,

dai  Ministeri  degli  affari  esteri,  del  lavoro e delle politiche sociali  e  della  salute.  Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

Art. 10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.  224,  è sostituito dal seguente: "La carta d'identità è titolo valido  per  l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione  europea  e  in  quelli  con  i  quali  vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

 

Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio

1.  Per  i  minori  degli  anni  diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso  del  genitore  esercente  la  patria  potestà,  o della persona che esercita la tutela.

2.  Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso   di  chi  esercita,  rispettivamente,  la  tutela  o  la curatela.

3.  Non  può  respingersi  alla  frontiera il titolare di regolare documento  di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo  è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

 

Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per  recarsi  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  al fine di esercitarvi   una   attività  indipendente  oppure  subordinata,  è stabilita in anni cinque.

 

Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

1.  I  passaporti  e  le  carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini  che  si  recano  ad  esercitare una attività indipendente oppure   subordinata   sul   territorio  di  un  altro  Stato  membro dell'Unione  europea  sono  rilasciati,  con  esenzione  di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2.  Le  stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

Art. 14. (R) Documentazione  necessaria  per  attività  disciplinate  da norme di pubblica sicurezza

1.  Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui  all'articolo  127  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773, nonchè  gli  institori  ed  i  rappresentanti  di case estere di cui all'articolo  243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico,  approvato  con  regio  decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano  cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a  munirsi  della  sola  copia  della  licenza  concessa  alla  ditta rappresentata   provando   la  loro  qualità  mediante  certificato, rilasciato  dalle  competenti  autorità  del  luogo  dove ha sede la

ditta.

 

Art. 15. (L) Abrogazioni

1.  È  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

 

TAVOLA   DI  CORRISPONDENZA  DEI  RIFERIMENTI  PREVIGENTI  AL  D.P.R. COMPRENDENTE  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA  CIRCOLAZIONE  E  AL  SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

 

ARTICOLATO DEL D.P.R. 

RIFERIMENTO PREVIGENTE

Articolo 1 (Ingresso nel territorio dello Stato)....      

 

Articolo 2 (Soggiorno nel territorio dello Stato)....      

 

Articolo 3 (Diritto di soggiorno) comma 1, lettera a)....

Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 1, lettera b)....        

Articolo 2, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera c)....        

Articolo 3, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera d)....        

Articolo 5-ter, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera e)....         

Articolo 5-bis, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 2....                    

Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 3....                    

Articolo 1, secondo comma, 2, secondo e terzo comma, 3, secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 4....                    

Articolo 5-bis, primo e secondo comma e articolo 5-ter, primo e  secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 5....

Articolo 5-quater, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 6....                    

Articolo 2, ultimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 4 (Permanenza del diritto di soggiorno)....                

Articolo 5-quater, secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 5 (Richiesta della carta di soggiorno)....                

Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 6 (Rilascio della carta  di soggiorno)....                 

Articolo 2, comma quinto e comma sesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 7 (Presupposti e limiti  del potere di allontanamento)....

Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 8 (Allontanamento dal territorio)....                   

Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 9 (Procedimento in caso  di determinazione negativa dell'interessato)                

Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 10 (Validità per l'espatrio della carta  d'identità)....                  

Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 11 (Condizioni particolari per l'espatrio)....  

Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 12 (Validità quinquennale dei passaporti).... 

Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 13 (Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio)....                    

Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 14 (Documentazione necessaria per attività          disciplinate da norma di pubblica sicurezza)                       

Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 15 (Abrogazioni)....    

 

 

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2002

 

CIAMPI

 

Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini,  Ministro per la funzione pubblica

Scajola, Ministro dell'interno

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358

 

     

Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5)

 

 ELENCO

 

 A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

 1)  malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato  nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

 2)  tubercolosi  dell'apparato  respiratorio  attiva o a tendenza evolutiva;

 3) sifilide;

 4)  altre  malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

 B)  Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

 1) tossicomania;

 2)  alterazioni  psicomentali  piu'  evidenti; stati manifesti di psicosi  d'agitazione,  di  psicosi  delirante  o  allucinatoria,  di psicosi confusionale.

 

Note al testo

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  è  operato  il rinvio. Restano

invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:

- L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

 

- Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario, recante:

"Disciplina  dell'attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

"Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.

Valutazione  delle  conseguenze finanziarie).

- 1. Non sono soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimità della Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari  competenti, trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su delegazione delle Camere.".

 

- Il  testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione

1998),  come  modificato  dall'art. 1, comma 6, della legge 24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione 1999) è il seguente:

"Art.  7 (Testi unici).

- 1. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;

f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla soppressione  del  bollettino  ufficiale delle società per azioni  e  a  responsabilità  limitata  e  del  bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

f-bis) da  ogni  altra  disposizione  che  preveda la redazione dei testi unici.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.

59, e successive modificazioni;

b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle norme;

c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e

sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle

stesse in apposito allegato al testo unico;

g) (lettera abrogata);

h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme applicabili  da parte di ciascuna università salvo diversa

disposizione statutaria o regolamentare.

3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

4.  Lo  schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla

richiesta.  Lo  schema è trasmesso, con apposita relazione cui  è  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico  è  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5.  Il Governo può demandare la redazione degli schemi di  testi  unici ai sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, approvato con regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha  la  facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche,  in numero non superiore a cinque, scelti anche tra  quelli  di  cui  al comma 1 dell'art. 3 della presente legge.  Sugli  schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito   il   parere  dello  stesso  previsto  ai  sensi dell'art.  16,  primo  comma,  3o,  del  citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1, lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".

 

- La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo

degli articoli 20 e 20-bis:

"Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti

amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per l'esercizio   della   potestà   regolamentare   nonchè  i

procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di

attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti amministrativi.

2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma, della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non

provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del

Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario, promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i regolamenti possono essere comunque emanati.

4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto

dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi

procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione     del     numero    di    procedimenti amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si riferiscono  alla medesima attività, anche riunendo in una

unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di

disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio

in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione   delle   responsabilità  e  delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non  piu'  rispondenti  alle  finalità  e  agli  obiettivi fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che

risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione

dell'attività   amministrativa   diretta   con   forme  di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e procedimentale  dell'attività  e degli atti amministrativi al  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo

al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che

giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove tecnologie informatiche.

5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del

presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei

procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione amministrativa.

7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle

disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a

quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalità di cui al presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono

emanati  appositi  regolamenti  al  sensi e per gli effetti dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla

presente legge, nonchè le seguenti materie:

a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive  modificazioni, nonchè valutazione del medesimo

sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di

un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e

meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato   per  le  università,  graduando  la  contribuzione stessa,   secondo   criteri   di  equità,  solidarietà  e progressività  in relazione alle condizioni economiche del nucleo   familiare,   nonchè   a   definire   parametri  e metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.

Le  norme  di cui alla presente lettera sono soggette a revisione   biennale,  sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari;

d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e

procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle università  di  eredità, donazioni e legati, prescindendo da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o

prefettizia.

9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge

2 dicembre  1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla

compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari, con  particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima

attuazione  della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui

all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta  di  legge,  nonchè  testi  unici delle leggi che

disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche, integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".

"Art.  20-bis. 

-  1.  I regolamenti di delegificazione possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce

illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso, alternativamente:

a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione

della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme

delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".

 

- Si  riporta  il n. 46) dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:

"46)  Procedimento  relativo  alla  circolazione e al soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1965, n. 1656.".

- La legge 13 luglio 1965, n. 871 (Delega al Governo ad emanare  provvedimenti  nelle materie previste dai Trattati della   Comunità   economica   europea  (C.E.E.)  e  della Comunità  europea  dell'energia  atomica  (C.E.E.A.)  ) è stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1965, n. 187.

- Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica 30 dicembre  1965,  n.  1656 (Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.) è

stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1966, n. 55.

 

Note all'art. 3:

- Il   testo   degli  articoli  39  e  40  della  legge 14 ottobre  1957,  n.  1203  (Ratifica  ed  esecuzione  dei seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo

1957: 

a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunità europea dell'energia  atomica  ed  atti  allegati; 

b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;

c)  Convenzione  relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità  europee),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  1957,  n.  317,  supplemento  ordinario, è il seguente:

"Art.  39.  -  1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2.    Essa    implica    l'abolizione    di   qualsiasi discriminazione,   fondata   sulla   nazionalità,   tra  i lavoratori   degli   Stati   membri,  per  quanto  riguarda

l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine  pubblico,  pubblica  sicurezza  e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di  prendere  dimora  in uno degli Stati membri al fine  di  svolgervi  un'attività  di lavoro, conformemente alle     disposizioni    legislative,    regolamentari    e

amministrative    che    disciplinano   l'occupazione   dei lavoratori nazionali;

d) di   rimanere,   a  condizioni  che  costituiranno l'oggetto  di  regolamenti  di applicazione stabiliti dalla Commissione,  sul territorio di uno Stato membro, dopo aver

occupato un impiego.

4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.".

"Art.  40.  -  Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 189B e previa consultazione del  Comitato  economico  e  sociale  stabilisce,  mediante

direttive  o  regolamenti, le misure necessarie per attuare la  libera  circolazione  dei lavoratori, quale è definita dall'art. 48, in particolare:

a) assicurando  una  stretta  collaborazione  tra  le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminando    quelle    procedure    e    pratiche amministrative,  come  anche  i  termini per l'accesso agli impieghi   disponibili,   contemplati   dalla  legislazione

interna  ovvero  da  accordi conclusi in precedenza tra gli Stati  membri,  il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c) abolendo  tutti  i  termini e le altre restrizioni previste  dalle  legislazioni  interne  ovvero  da  accordi conclusi  in precedenza tra gli Stati membri, che impongano

ai  lavoratori  degli  altri  Stati  membri, in ordine alla libera  scelta  di  un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per lavoratori nazionali;

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le   offerte  e  le  domande  di  lavoro  e  a  facilitarne l'equilibrio  a  condizione  che  evitino  di compromettere

gravemente  il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.".

- Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3, comma 6, della legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema pensionistico  obbligatorio  e  complementare),  pubblicata

nella   Gazzetta   Ufficiale   16 agosto   1995,   n.  190, supplemento ordinario:

"6.  Con  effetto  dal  1  gennaio 1996, in luogo della pensione   sociale   e   delle  relative maggiorazioni,  ai cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano

compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali di  cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,  per  il  1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  è costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali, conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato  con  carattere  di provvisorietà sulla base della dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o  ad  imposta  sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari

corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonchè  il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".

- Si  trascrive  il  testo dei commi 1 e 3 dell'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina

dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello straniero),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario:

"Art.   29.   -   1.  Lo  straniero  può  chiedere  il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli  minori  a  carico, anche del coniuge o nati fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora

esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.

2. (Omissis).

3.  Salvo  che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede    il    ricongiungimento   deve   dimostrare   la disponibilità:

a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di

età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,

del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di  un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio

dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il

ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il richiedente.".

- Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni   pubbliche),  è  stato  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento ordinario. Il testo dell'art. 38 è il seguente:

"Art.  38  (Accesso  dei  cittadini  degli Stati membri dell'Unione  europea).  (Art. 37 del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato  dall'art.  24 del decreto

legislativo  n.  80 del 1998).

- 1. I cittadini degli Stati membri  dell'Unione  europea  possono  accedere ai posti di lavoro   presso   le   amministrazioni  pubbliche  che  non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23  agosto 1988,  n.  400, e successive modificazioni ed integrazioni,

sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana, nonchè   i   requisiti   indispensabili   all'accesso  dei

cittadini di cui al comma 1.

3.  Nei  casi in cui non sia intervenuta una disciplina di  livello  comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di studio   e   professionali  si  provvede  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza   tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio rilevanti  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e della nomina.".

 

Note all'art. 5:

- Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione

amministrativa.   (Testo   A)  è  stato  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  20 febbraio  2001,  n. 42, supplemento ordinario.  Il  testo  dell'art.  46,  lettera  o),  è  il

seguente:

"Art.    46    (R)    (Dichiarazioni   sostitutive   di certificazioni).  -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte

dall'interessato  e  prodotte in sostituzione delle normali certificazioni  i  seguenti  stati,  qualità  personali  e fatti:

a)-n) (omissis);

o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;".

- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 16 del decreto del Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1999,  n.  394 (Regolamento  recante  norme  di attuazione del testo unico delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio   1998,   n.   286),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  3 novembre  1999, n. 258, supplemento ordinario, è il seguente:

"5.  Se  la  carta  di  soggiorno  è  richiesta  nelle qualità   di   coniuge   straniero  o  genitore  straniero convivente  con  cittadino  italiano o con cittadino di uno

Stato  dell'Unione  europea  residente  in  Italia,  di cui all'art. 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle  proprie  generalità, deve indicare quelle dell'altro

coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che  sia  figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno

è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata,  oltre  che  della  documentazione  relativa  al reddito  familiare,  anche delle certificazioni comprovanti lo  stato  di  coniuge  o di figlio minore o di genitore di cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea residente in Italia.".

 

Nota all'art. 6:

- Per  gli  estremi  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 3.

 

Nota all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sostituito  dall'articolo unico

della legge 18 febbraio 1963, n. 224:

"Art.  3.  -  Il  sindaco  è  tenuto a rilasciare alle persone  di  età  superiore  agli anni quindici aventi nel Comune  la  loro  residenza  o  la  loro  dimora, quando ne

facciano  richiesta,  una  carta  di  identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La  carta  di identità ha durata di cinque anni e deve essere  munita  della  fotografia  della  persona  a cui si riferisce.

La  carta  d'identità  è titolo valido per l'espatrio anche  per  motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea   e   in  quelli  con  i  quali  vigono,  comunque,

particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.".

 

Note all'art. 14:

- Si trascrive il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art.  127.  (Art.  128  del  testo  unico  1926). 

- I fabbricanti,   i   commercianti,  i  mediatori  di  oggetti preziosi,   hanno  l'obbligo  di  munirsi  di  licenza  del Questore.

Chi  domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per  l'industria  o  il  commercio di oggetti preziosi, nei ruoli  della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle

tasse  di  esercizio  e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa  è  valida  per  tutti gli esercizi di vendita di oggetti  preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo    della   licenza   spetta,   oltrechè   ai commercianti,   fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,  che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli

oggetti  preziosi  da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,  commessi  viaggiatori  e piazzisti. Questi debbono  provare  la  loro  qualità  mediante  certificato

rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.".

- L'art.  243  del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

"Art.   243.  -  L'obbligo  di  munirsi  della  licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se

lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i  rappresentanti  di  commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi   di   copia  della  licenza  concessa  alla  ditta

rappresentata.

Tale  copia  è rilasciata dal Questore e deve indicare il   nome,   il  cognome,  la  paternità  e  la  qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente non si applica   agli   institori  e  ai  rappresentanti  di  case estere.".

 

Nota all'art. 15:

- Per  gli  estremi  del  decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre  1965,  n.  1656  si veda nota alle premesse.