DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54

 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione  e  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea. (Testo A).

 

GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n. 69

 

Titolo I Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo  1,  comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

Visto   il   decreto  legislativo  recante  il  testo  unico  delle disposizioni  legislative  in  materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Decorso  inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

 

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso  nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti  dalle  disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine   pubblico,  della  sicurezza  interna  e  della  sanità pubblica  in  vigore  per  l'Italia,  conformemente ai Trattati, alle Convenzioni  e  agli  Accordi  fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

2.  Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle  Convenzioni  e  degli  Accordi  fra  Stati  membri dell'Unione europea  in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato,  e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

 

Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare  nel  territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

2.  Per  i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui  all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di leggi speciali conformi alla normativa  comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi,  i  cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri  eventuali  adempimenti  richiesti  ai  cittadini  italiani per l'esercizio di particolari attività.

 

Art. 3. (L) Diritto di soggiorno

1.  Hanno  diritto  al  soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino    stabilirsi    nel   medesimo   per   esercitarvi un'attività autonoma;

b) appartengano   alla  categoria  dei  lavoratori  ai  quali  si applicano  le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea,  in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

c) desiderino   entrare   nel  territorio  della  Repubblica  per effettuarvi  una  prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

d) siano  studenti,  iscritti  a  un  istituto  riconosciuto  per conseguirvi,  a  titolo  principale,  una  formazione  professionale, ovvero  iscritti  ad  università  o  istituti universitari statali o istituti  universitari  liberi  abilitati  a rilasciare titoli aventi valore legale;

e) abbiano  o  meno  svolto  un'attività lavorativa in uno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che  sia  necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non  superiore  a  tre  mesi;  il  documento  in  forza del quale gli interessati   sono   entrati   nel   territorio,   corredato  da  una dichiarazione  del  datore  di  lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i  lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione  ufficiale  di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul  cui  territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria attività.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno   è   altresì   riconosciuto,   quale  che  sia  la  loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti  di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico,  nonchè  in  favore di ogni altro membro della famiglia che, nel  Paese  di  provenienza,  sia  convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4.  Per  i  soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:

a) siano  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale italiano o siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) i  soggetti  indicati  alla  lettera  d) dispongano di risorse economiche  tali  da non costituire un onere per l'assistenza sociale in  Italia,  i  soggetti  indicati  alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo  3,  comma  6,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito  può  essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro,  di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia,  ovvero  di  una  rendita  per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Il  diritto  di  soggiorno  è  inoltre riconosciuto ai familiari a carico  del  titolare  del  diritto  di  soggiorno,  come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:

1)  siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale italiano o siano  titolari  di  una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

2)  il  nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non  costituire  un  onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda  di  un  reddito  annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo  29,  comma  3,  lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5.  Per  l'accesso  alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano  applicazione,  per  i  familiari  di  tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per  i  cittadini  italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

6.  Ai  lavoratori  frontalieri,  che hanno la loro residenza in un altro  Stato  membro  dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la  settimana, verrà rilasciata  una  carta  speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente,  conforme  al  modello  stabilito  con  decreto  del

Ministro dell'interno.

 

Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno

1.  Il  diritto  di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma  1, lettere d) ed e), sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

 

Titolo II Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 5 (R) Richiesta della carta di soggiorno

1.  La  domanda  per  il  rilascio  della  carta di soggiorno per i cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  deve  essere presentata,   entro  tre  mesi  dall'ingresso  nel  territorio  della Repubblica,   alla   questura   competente   per   il  luogo  in  cui l'interessato  si  trova,  utilizzando una scheda conforme al modello

predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalità dell'interessato;

b) gli  estremi  del  documento  di  riconoscimento  in  corso di validità;

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i   motivi  e  la  durata  del  soggiorno  in  relazione  alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per  le  quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2.    La   domanda   deve   essere   corredata   della   fotografia dell'interessato,  in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della  fotografia  in  piu'  esemplari,  all'interessato  può essere richiesto  di  farsi  ritrarre  da  apposita  apparecchiatura  per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3.   All'atto   della  presentazione  della  domanda  il  cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione   valido,   rilasciato   dalla  competente  autorità nazionale, nonchè:

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;

b) per  i  lavoratori  subordinati,  un  attestato  di  lavoro  o dichiarazione  di  assunzione  del  datore  di  lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;

c) negli  altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c),  la  documentazione  attestante  che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;

d) per  gli  altri  cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei   casi   di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  presente  comma, l'attestazione   dell'iscrizione   al  Servizio  sanitario  nazionale italiano  o  della  titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per   malattia,   infortunio  e  per  maternità  e  la  prova  della sufficienza  dei  mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,  lettera b).  Detta  prova  è  fornita da documentazione comunque idonea  a  dimostrare  la  disponibilità  del  reddito  stesso,  con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa   ai   sensi  dell'articolo  46,  lettera o),  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilità  del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

e) per  gli  studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),

oltre  alla  documentazione  indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione  al  corso  di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4.  Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

a) il  coniuge  non  legalmente  separato  ed  i  figli  di  età inferiore agli anni diciotto;

b) i   figli   di  maggiore  età  a  carico,  gli  ascendenti  e discendenti  delle  persone  di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.

5.   Nei   casi  previsti  dal  comma  4,  la  domanda,  contenente l'indicazione  delle  generalità complete, della nazionalità, e del rapporto  di  parentela  o  coniugio  delle persone interessate, deve essere  corredata  delle  relative  fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di  cui  al  comma 3, nonchè, se si tratta di cittadini di uno Stato non  appartenente  all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo  16,  commi  5  e  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito,  per  ciascuna  delle  persone  interessate, il documento di identificazione  o,  se  si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato   membro   dell'Unione   europea,  il  passaporto  o  documento equipollente.

6.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminata la domanda e i documenti allegati  o  esibiti,  di  cui  può  trattenere  copia, ed accertata l'identità  dei  richiedenti,  rilascia un esemplare della scheda di cui  al  comma  1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il  giorno  in  cui  potranno  essere  ritirati  la carta e gli altri documenti  di  soggiorno  richiesti.  Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.

7.  I  documenti di soggiorno, nonchè i documenti ed i certificati necessari  per  il  loro  rilascio  o  rinnovo,  vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno

1.  La  carta  di  soggiorno  per  i  cittadini di uno Stato membro dell'Unione  europea  è  rilasciata  su  modello  conforme  a quello approvato  con  decreto  del  Ministro dell'interno, entro centoventi giorni  dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul  territorio,  fino  a quando non intervenga il rilascio ovvero il

diniego  della  carta  di  soggiorno.  Decorso  un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo   di   mezzi   di  tecnologia  avanzata,  sulla  base  delle indicazioni   formulate  dal  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.  La  carta  di  soggiorno  di  cui  sopra è valida per tutto il territorio  della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del  rilascio  ovvero,  per  i  soggiorni  inferiori all'anno, per la durata  occorrente  in  relazione  ai  motivi  del  soggiorno.  Per i soggiorni  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non può  avere  durata  superiore  alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

3. La carta è rinnovabile:

a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

b) a  tempo  indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni;

c) per  ciascun  anno  successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

4.  La  carta  di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale  per  non  oltre  cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.  Il  rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione  aggiornata  del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

5.   Fatte  salve  le  disposizioni  piu'  favorevoli  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e del relativo regolamento di attuazione,  le  interruzioni  del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi  o  le  assenze  dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento  di  obblighi  militari  non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento

1.  Alle  disposizioni  di  cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso  o  il  soggiorno  dei  cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonchè al loro allontanamento  dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di  ordine  pubblico,  di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I

provvedimenti  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica sicurezza devono essere   adottati   esclusivamente   in  relazione  al  comportamento personale dell'individuo.

2.  La  sola  esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3.   La  scadenza  del  documento  di  identità  che  ha  permesso l'ingresso  nel  territorio  della  Repubblica delle persone indicate agli  articoli  1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello  Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

5.  Le  malattie  o  infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6.  Le  malattie  o  infermità  che  insorgono  successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo   6,   non  possono  giustificare  l'allontanamento  dal territorio  della  Repubblica  del  cittadino  di  altro Stato membro dell'Unione.

 

Art. 8 (L) Allontanamento dal territorio

1.  Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  per  abbandonare  il  territorio nazionale  non  può  essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego  di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del  rinnovo  del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2.   Scaduto   il  termine  concessogli,  l'autorità  di  pubblica sicurezza  provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

 

Art. 9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

1.  Il  provvedimento  di  diniego del rilascio o del rinnovo della carta  di  soggiorno,  ovvero  il provvedimento di allontanamento dal territorio   della   Repubblica  della  persona  già  autorizzata  a soggiornare  su  questo stesso, è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo  aver  sentito  il  parere di apposita Commissione, dinanzi alla

quale  l'interessato  può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza  di  uno  degli  Stati  dell'Unione  europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo  finale  di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2.  Il  responsabile  del  procedimento  di rilascio della carta di soggiorno  ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio  avvisa  l'interessato  della facoltà di essere ascoltato davanti,  alla  Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il  termine  entro il quale può depositare difese scritte. Il parere

della  Commissione  è  richiesto  dal  responsabile del procedimento entro   trenta   giorni  dall'avvio  del  procedimento  stesso  e  la Commissione  si  pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

3.  La  Commissione  di  cui  ai commi 1 e 2 è istituita presso il Ministero   dell'interno,   è  nominata  con  decreto  del  Ministro dell'interno  ed  è  composta da un prefetto, che la presiede, da un questore  e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di  direttore  di divisione o equiparata, designati, rispettivamente,

dai  Ministeri  degli  affari  esteri,  del  lavoro e delle politiche sociali  e  della  salute.  Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

Art. 10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.  224,  è sostituito dal seguente: "La carta d'identità è titolo valido  per  l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione  europea  e  in  quelli  con  i  quali  vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

 

Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio

1.  Per  i  minori  degli  anni  diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso  del  genitore  esercente  la  patria  potestà,  o della persona che esercita la tutela.

2.  Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso   di  chi  esercita,  rispettivamente,  la  tutela  o  la curatela.

3.  Non  può  respingersi  alla  frontiera il titolare di regolare documento  di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo  è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

 

Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per  recarsi  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  al fine di esercitarvi   una   attività  indipendente  oppure  subordinata,  è stabilita in anni cinque.

 

Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

1.  I  passaporti  e  le  carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini  che  si  recano  ad  esercitare una attività indipendente oppure   subordinata   sul   territorio  di  un  altro  Stato  membro dell'Unione  europea  sono  rilasciati,  con  esenzione  di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2.  Le  stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

Art. 14. (R) Documentazione  necessaria  per  attività  disciplinate  da norme di pubblica sicurezza

1.  Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui  all'articolo  127  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773, nonchè  gli  institori  ed  i  rappresentanti  di case estere di cui all'articolo  243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico,  approvato  con  regio  decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano  cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a  munirsi  della  sola  copia  della  licenza  concessa  alla  ditta rappresentata   provando   la  loro  qualità  mediante  certificato, rilasciato  dalle  competenti  autorità  del  luogo  dove ha sede la

ditta.

 

Art. 15. (L) Abrogazioni

1.  È  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

 

TAVOLA   DI  CORRISPONDENZA  DEI  RIFERIMENTI  PREVIGENTI  AL  D.P.R. COMPRENDENTE  LE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA  CIRCOLAZIONE  E  AL  SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

 

ARTICOLATO DEL D.P.R. 

RIFERIMENTO PREVIGENTE

Articolo 1 (Ingresso nel territorio dello Stato)....      

 

Articolo 2 (Soggiorno nel territorio dello Stato)....      

 

Articolo 3 (Diritto di soggiorno) comma 1, lettera a)....

Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 1, lettera b)....        

Articolo 2, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera c)....        

Articolo 3, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera d)....        

Articolo 5-ter, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 1, lettera e)....         

Articolo 5-bis, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 2....                    

Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 3....                    

Articolo 1, secondo comma, 2, secondo e terzo comma, 3, secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 4....                    

Articolo 5-bis, primo e secondo comma e articolo 5-ter, primo e  secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

  comma 5....

Articolo 5-quater, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 6....                    

Articolo 2, ultimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 4 (Permanenza del diritto di soggiorno)....                

Articolo 5-quater, secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 5 (Richiesta della carta di soggiorno)....                

Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 6 (Rilascio della carta  di soggiorno)....                 

Articolo 2, comma quinto e comma sesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 7 (Presupposti e limiti  del potere di allontanamento)....

Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 8 (Allontanamento dal territorio)....                   

Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 9 (Procedimento in caso  di determinazione negativa dell'interessato)                

Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 10 (Validità per l'espatrio della carta  d'identità)....                  

Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 11 (Condizioni particolari per l'espatrio)....  

Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 12 (Validità quinquennale dei passaporti).... 

Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 13 (Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio)....                    

Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 14 (Documentazione necessaria per attività          disciplinate da norma di pubblica sicurezza)                       

Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 15 (Abrogazioni)....    

 

 

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2002

 

CIAMPI

 

Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini,  Ministro per la funzione pubblica

Scajola, Ministro dell'interno

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358

 

     

Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5)

 

 ELENCO

 

 A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

 1)  malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato  nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

 2)  tubercolosi  dell'apparato  respiratorio  attiva o a tendenza evolutiva;

 3) sifilide;

 4)  altre  malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

 B)  Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

 1) tossicomania;

 2)  alterazioni  psicomentali  piu'  evidenti; stati manifesti di psicosi  d'agitazione,  di  psicosi  delirante  o  allucinatoria,  di psicosi confusionale.

 

Note al testo

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  è  operato  il rinvio. Restano

invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:

- L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

 

- Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario, recante:

"Disciplina  dell'attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

"Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.

Valutazione  delle  conseguenze finanziarie).

- 1. Non sono soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimità della Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari  competenti, trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su delegazione delle Camere.".

 

- Il  testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione

1998),  come  modificato  dall'art. 1, comma 6, della legge 24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione 1999) è il seguente:

"Art.  7 (Testi unici).

- 1. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;

f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla soppressione  del  bollettino  ufficiale delle società per azioni  e  a  responsabilità  limitata  e  del  bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

f-bis) da  ogni  altra  disposizione  che  preveda la redazione dei testi unici.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.

59, e successive modificazioni;

b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle norme;

c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e

sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle

stesse in apposito allegato al testo unico;

g) (lettera abrogata);

h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme applicabili  da parte di ciascuna università salvo diversa

disposizione statutaria o regolamentare.

3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

4.  Lo  schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla

richiesta.  Lo  schema è trasmesso, con apposita relazione cui  è  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico  è  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5.  Il Governo può demandare la redazione degli schemi di  testi  unici ai sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, approvato con regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha  la  facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche,  in numero non superiore a cinque, scelti anche tra  quelli  di  cui  al comma 1 dell'art. 3 della presente legge.  Sugli  schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito   il   parere  dello  stesso  previsto  ai  sensi dell'art.  16,  primo  comma,  3o,  del  citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1, lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".

 

- La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo

degli articoli 20 e 20-bis:

"Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti

amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per l'esercizio   della   potestà   regolamentare   nonchè  i

procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di

attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti amministrativi.

2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma, della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non

provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del

Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario, promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i regolamenti possono essere comunque emanati.

4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto

dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi

procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione     del     numero    di    procedimenti amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si riferiscono  alla medesima attività, anche riunendo in una

unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione alle  fasi  di