Rifugiati e Richiedenti asilo

 

[Data ultimo aggiornamento: 15.10.2002]

Testo vigente come modificato da:

Testo coordinato Decreto Legge n. 416 del 30 dicembre 1989

Legge n. 189/02

 

 

 

[Il Testo non è in vigore  - Riferimento]

 

Art. 1 Rifugiati 

Decreto-Legge n. 416 del 30 dicembre 1989 (convertito in legge n. 39 del 28 febbraio 1990) art. 1

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 artt. 31 e 32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co.  3      Riferiemento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dello articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente:

a ) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia Stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quando previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli  articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno  temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7.  [abrogato]

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

 

Art.  1-bis.  - Casi di trattenimento

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co. 3      Riferiemento

 

1. Il richiedente asilo non  può  essere  trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente  necessario  alla  definizione delle  autorizzazioni alla permanenza  nel  territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a)  per  verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora  egli  non  sia  in  possesso  dei  documenti  di  viaggio  o d'identità,  oppure  abbia,  al  suo  arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c)  in  dipendenza  del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a)   a  seguito  della  presentazione  di  una  domanda  di  asilo presentata  dallo  straniero  fermato  per  avere  eluso o tentato di eludere  il  controllo  di  frontiera  o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b)  a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di  uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri  di  identificazione secondo le norme di apposito regolamento.

Il  medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità  di  gestione  di  tali  strutture e tiene conto degli atti adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),  dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.  L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

4.  Per  il  trattenimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), si osservano  le  norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito  l'accesso  ai  rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì  consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di  cui  all'articolo  1-ter,  e  qualora la stessa non si sia ancora conclusa,  allo  straniero  è  concesso  un  permesso  di  soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

Art.  1-ter.  - Procedura semplificata

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co. 3      Riferiemento

 

1. Nei casi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura   semplificata   per   la   definizione  della  istanza  di riconoscimento  dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.  

 

2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta è stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione   della   documentazione   necessaria  alla  commissione territoriale  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato che, entro  quindici  giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.  La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta è stata presentata dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei centri  di  permanenza  temporanea  di  cui all'articolo 14 del testo unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia  in  corso  il  trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione  monocratica la proroga del periodo di trattenimento per

ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di  cui  al  presente  articolo.  Entro  due  giorni  dal ricevimento dell'istanza,   il   questore   provvede   alla   trasmissione  della documentazione   necessaria  alla  commissione  territoriale  per  il riconoscimento  dello  status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

 

5.  Lo  Stato  italiano  è  competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove  i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

 

6.  La  commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni,   al  riesame  delle  decisioni  su  richiesta  adeguatamente motivata  dello  straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei  centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta  va  presentata  alla commissione territoriale entro cinque giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  L'eventuale  ricorso avverso  la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale  in  composizione  monocratica  territorialmente competente entro  quindici  giorni,  anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.   Il   ricorso   non   sospende   il  provvedimento  di allontanamento  dal  territorio  nazionale; il richiedente asilo può tuttavia  chiedere  al  prefetto  competente  di essere autorizzato a rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 

 

Art.  1-quater.  -  Commissioni  territoriali 

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co. 3      Riferiemento

 

1.  Presso  le prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   indicati   con  il regolamento  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno,  sono  presiedute  da  un  funzionario  della  carriera prefettizia  e  composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un  rappresentante  dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città  ed  autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per  ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali   commissioni   possono   essere  integrate,  su  richiesta  del Presidente  della  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un  funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente  a  tutti  gli  effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande  dei  quali  occorra  disporre  di  particolari  elementi  di valutazione  in  merito  alla  situazione dei Paesi di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari esteri. In caso di parità, prevale  il  voto  del  Presidente.  Ove  necessario,  in relazione a particolari  afflussi  di  richiedenti  asilo, le commissioni possono essere  composte  da  personale  posto  in posizione di distacco o di collocamento  a  riposo.  La  partecipazione  del personale di cui al precedente  periodo  ai  lavori  delle  commissioni  non  comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

 

2.  Entro  due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato   che   entro  trenta  giorni  provvede  all'audizione.  La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

3.  Durante  lo  svolgimento  dell'audizione,  ove  necessario, le commissioni  territoriali  si  avvalgono di interpreti. Del colloquio con  il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con  atto  scritto  e  motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al richiedente,   unitamente   all'informazione   sulle   modalità   di impugnazione,  nelle  forme  previste  dall'articolo  2, comma 6, del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5, comma 6, del citato  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni  internazionali  di  cui  l'Italia  è  firmataria  e, in particolare,   dell'articolo  3  della  Convenzione  europea  per  la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

 

 

Art.  1-quinquies.  -  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo 

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co. 3      Riferiemento

 

1.  La  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata  in  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, di seguito  denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta congiunta dei Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri.  La  Commissione è presieduta  da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio

presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, da un funzionario della   carriera   diplomatica,  da  un  funzionario  della  carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione  e  da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.  Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia  dell'ACNUR.  Ciascuna  amministrazione  designa, altresì, un supplente.  La  Commissione  nazionale,  ove  necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2.   La   Commissione   nazionale   ha   compiti  di  indirizzo  e coordinamento   delle   commissioni  territoriali,  di  formazione  e aggiornamento  dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di  dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

 

3.  Con  il  regolamento  di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

Art.  1-sexies.  - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co.  3      Riferiemento

Decreto_Legge n. 185 del 9 settembre 2002    Riferimento

 

1.  Gli  enti  locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza  dei  richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli  stranieri  destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono  accogliere  nell'ambito  dei servizi medesimi il richiedente asilo  privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

 

2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi  di  accoglienza  di  cui al comma 1, in misura non superiore all'80  per  cento  del  costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a)  stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c)  determina,  nei  limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui  all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di  un  contributo  economico  di  prima  assistenza  in  favore  del richiedente  asilo  che  non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis  e  1-ter  e  che  non  è  accolto  nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

 

4.   Al  fine  di  razionalizzare  e  ottimizzare  il  sistema  di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso  umanitario  di  cui  all'articolo  18 del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e  di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali, il Ministero dell'interno  attiva,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,  un  servizio centrale di informazione, promozione,  consulenza,  monitoraggio  e  supporto tecnico agli enti locali  che  prestano  i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

 

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a)  monitorare  la  presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b)  creare  una  banca  dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d)  fornire  assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e)  promuovere  e  attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,    programmi   di   rimpatrio   attraverso   l'Organizzazione internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

 

6.  Le  spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono   finanziate   nei   limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'articolo 1-septies.

 

 

Art.  1-septies.  -  Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  32

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art.  34 co. 3      Riferiemento

 

1.  Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi   di   cui  all'articolo  1-sexies,  presso  il  Ministero dell'interno,  è  istituito  il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a)  le  risorse  iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,  profughi  e  rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli  interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b)  le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese  quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002  ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c)  i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

 

2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

 

3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 1 Rifugiati (testo in vigore)

Decreto-Legge n. 416 del 30 dicembre 1989 (convertito in legge n. 39 del 28 febbraio 1990) art. 1

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 art. 34 co. 4

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dello articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente:

a ) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia Stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quando previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto a domanda ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002

 

Art. 34. Norme transitorie e finali

 

... omissis ...

 

3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma 3, del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto dall'articolo  32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina anteriormente vigente.

 

... omissis..

 

Legge n. 222  del 9 ottobre 2002, - Testo coordinato del Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 - Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

... omissis ...

 

Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali

 

... omissis ...

 

8.   Al   comma 4,   primo   periodo,   dell'articolo 1-sexies  del decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  introdotto dall'articolo 32  della  legge  30 luglio  2002, n. 189, per soggetto destinatario  dei  servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma 1 del medesimo  articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.  

 

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