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Rifugiati e Richiedenti asilo |
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[Data
ultimo aggiornamento: 15.10.2002] Testo
vigente come modificato da: Testo
coordinato Decreto Legge n. 416 del 30 dicembre 1989 Legge
n. 189/02 |
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[Il Testo non è in vigore - Riferimento] |
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Art. 1 Rifugiati
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della
dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli
17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge
24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della
convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il
formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione
della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dello articolo 17
della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel
rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri extraeuropei sotto
mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)
alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera
risulti che il richiedente: a ) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati
di cui all'articolo 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera
italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli
Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia Stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura
penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti
appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quando previsto dal comma 3, lo
straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto
possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti
di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma
4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento 6. Avverso la decisione di respingimento
presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale. 7.
[abrogato] 8. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo
di cui al comma 7. 9. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500
milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990 1991 e 1992, si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a
lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 11. I richiedenti asilo che hanno fatto
ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati
non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza. |
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Art.
1-bis. - Casi di trattenimento
1. Il richiedente asilo
non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei
documenti di viaggio
o d'identità, oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti
risultati falsi; b) per verificare gli elementi
su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve
sempre essere disposto nei seguenti casi: a) a seguito della
presentazione di una
domanda di asilo presentata dallo straniero fermato
per avere eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera
o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero già destinatario di
un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento
previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui
al comma 2, lettera a), è attuato nei centri
di identificazione secondo le
norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalità di gestione
di tali strutture e tiene conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì
consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 4. Per il trattenimento di cui al
comma 2, lettera b), si osservano le
norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14
sarà comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata di
cui all'articolo 1-ter,
e qualora la stessa non si sia
ancora conclusa, allo straniero è concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa. |
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Art. 1-ter. - Procedura
semplificata
1. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura
semplificata per la
definizione della istanza
di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il
luogo in cui
la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di
identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni
dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il
riconoscimento dello status di
rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede
all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il
luogo in cui
la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di
permanenza temporanea di
cui all'articolo 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in
corso il trattenimento, il questore chiede al
tribunale in composizione monocratica
la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di
cui al presente
articolo. Entro due
giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro
i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non
autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato italiano
è competente all'esame delle domande
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523. 6. La commissione
territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al
riesame delle decisioni
su richiesta adeguatamente motivata dello
straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta
va presentata alla commissione territoriale entro cinque
giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la
decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro quindici
giorni, anche dall'estero
tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale; il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al
prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino
all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva. |
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Art. 1-quater. - Commissioni territoriali
1. Presso le
prefetture-uffici territoriali del
Governo indicati con
il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3,
sono istituite le commissioni
territoriali per il
riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del
Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia
di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale
per il riconoscimento dello status
di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti
gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in
ordine alle domande dei quali
occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del
Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte
da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale
di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la
corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni
dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il
riconoscimento dello status
di rifugiato che entro
trenta giorni provvede
all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo svolgimento dell'audizione,
ove necessario, le
commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto
e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione
sulle modalità di impugnazione, nelle
forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. 4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze
di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di
cui l'Italia è
firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3
della Convenzione europea
per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma 6. |
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Art. 1-quinquies. - Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione centrale
per il riconoscimento dello status
di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale
per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri
dell'interno e degli
affari esteri. La
Commissione è presieduta da un
prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della
carriera diplomatica, da
un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione e
da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante
del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di
formazione e
aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di
dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità
di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. |
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Art. 1-sexies. - Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in
cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al
sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di
cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per
cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale. 3. In fase di prima
attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità
degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo
per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui all'articolo 1-septies, le
modalità e la misura dell'erogazione di
un contributo economico
di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli
articoli 1-bis e 1-ter
e che non
è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1. 4. Al fine di
razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del
rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui
all'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e
di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI) e l'ACNUR,
un servizio centrale di
informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali
che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma
1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui
al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca
dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione
delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica
agli enti locali,
anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per
le migrazioni o
altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento
e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti
delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1-septies. |
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Art. 1-septies. - Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo
1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli
interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso
il Ministero
dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la
cui dotazione è costituita da: a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base
4.1.2.5 "Immigrati, profughi e
rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite
all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea. 2. Le somme di
cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. ----------------------------------------------------------------------------- |
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Art. 1 Rifugiati (testo in
vigore)
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della
dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli
17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge
24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della
convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il
formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace
attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dello
articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le
procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri extraeuropei sotto
mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)
alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. 4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera
risulti che il richiedente: a ) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati
di cui all'articolo 7, comma 10; b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia
trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera
italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli
Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia Stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura
penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti
appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quando previsto dal comma 3, lo
straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto
possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti
di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma
4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore
territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento. 6. Avverso la decisione di respingimento
presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale. 7. Fino alla emanazione della nuova
disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni
altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente,
nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello
Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai richiedenti lo
status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per
un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene
corrisposto a domanda ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di
mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia. 8. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo
di cui al comma 7. 9. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500
milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990 1991 e 1992, si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a
lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei
lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla
base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 11. I richiedenti asilo che hanno fatto
ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati
non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza. |
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Legge n. 189 del 30 luglio
2002
Art. 34. Norme transitorie e finali ... omissis ... 3. Il regolamento previsto
dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio
1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale
data si applica la disciplina
anteriormente vigente. ... omissis.. |
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Legge n. 222 del 9 ottobre 2002, - Testo coordinato del
Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 - Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
... omissis ... Art. 2. Disposizioni
transitorie e finali ... omissis ... 8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo
32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto
destinatario dei servizi
di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con
permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. ... omissis ... |