Testo vigente per la stampa
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle
riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto
della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli
adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali
riserve.
2.
Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1 il
Governo provvede ai sensi dello articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400,
a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di
riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel
comma 1.
3.
Agli stranieri extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su
domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo
status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza.
4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente:
a ) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia Stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
5.
Salvo quando previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel
territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza
motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati viene data
comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio
ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano
le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio
dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento.
6.
Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso
ricorso giurisdizionale.
7.
Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di
rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima
assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità
iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è
autorizzato a concedere ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto
ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un
contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque
giorni. Tale contributo viene corrisposto a domanda ai richiedenti di cui al
comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.
8.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di
erogazione del contributo di cui al comma 7.
9.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in
lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno
degli anni 1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in
favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede
sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
11.
I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la
sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento
dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di
prima assistenza.
[Data
ultimo aggiornamento: 15 settembre 2002]