Normativa su Rifugiati e Richiedenti
Asilo
Legge
n. 39 del 28 febbraio 1990 art. 1
Legge
n. 189 del 30 luglio 2002
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Normativa su Asilo come vigente al 9 settembre 2002 |
Modifiche introdotte dalla legge 189/02 |
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Art. 1 Rifugiati |
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti
della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli
articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della
sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti
necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire
l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai
sensi dello articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello
status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri
extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e’ riconosciuto, su domanda
da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo
status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza. 4. Non e’ consentito
l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da
parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente: a
) sia
stato gia’ riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e’
consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7,
comma 10; b) provenga da uno Stato,
diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi
tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla
frontiera italiana. In ogni caso non e’ consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d)
sia Stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la
sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo
mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche. 5. Salvo quando previsto dal
comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per
essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto
possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti
di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti
di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo
straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore
territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento. 6. Avverso la decisione di
respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e’ ammesso ricorso
giurisdizionale. 7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita’ iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e’ autorizzato a concedere ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto a domanda ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita’ in Italia. 8. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita’ di erogazione
del contributo di cui al comma 7. 9. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000
milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore
dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede
sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro e’
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. 11. I richiedenti asilo che
hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei
lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di
rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima
assistenza . |
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti
della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli
articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954 n. 722, poste dall'Italia all'atto della
sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti
necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace
attuazione della norma di cui al comma 1 il Governo provvede ai sensi dello
articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, a riordinare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le
procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1. 3. Agli stranieri
extraeuropei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda
da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo
status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza. 4. Non è consentito
l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obiettivi da
parte della polizia di frontiera risulti che il richiedente: a
) sia
stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è
consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7,
comma 10; b) provenga da uno Stato,
diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo
territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il
respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10; c) si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia Stato condannato in
Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 del codice
di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero
risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico
degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. 5. Salvo quando previsto dal
comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto
possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti
di minori non accompagnati viene data comunicazione della domanda al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma
4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e 1-ter,
rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento 6. Avverso la decisione di
respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale. 7. [abrogato] 8. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione
del contributo di cui al comma 7. 9. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000
milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore
dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede
sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. 10. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. 11. I richiedenti asilo che
hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei
lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di
rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima
assistenza. |
Art. 1 Rifugiati |
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1. Il richiedente asilo non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il
tempo strettamente necessario alla
definizione delle
autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in
base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora
egli non sia
in possesso dei
documenti di viaggio
o d'identità, oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti
risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di
asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti
casi: a) a seguito
della presentazione di
una domanda di
asilo presentata dallo straniero
fermato per avere
eluso o tentato di eludere
il controllo di
frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; b) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è
attuato nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento
determina il numero, le caratteristiche e le modalità di
gestione di tali
strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 4. Per il
trattenimento di cui
al comma 2,
lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di
cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso
ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero
è concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa. |
Art. 1-bis. Casi di trattenimento |
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1.
Nei casi di cui alle lettere a) e
b) del comma
2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le
modalità di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo
in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri
di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo
in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei
centri di permanenza
temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; ove già sia in corso
il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione
monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui
al presente articolo.
Entro due giorni
dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla
trasmissione della
documentazione necessaria alla
commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato
italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre
1992, n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da un
componente della Commissione
nazionale per il diritto di
asilo, procede, entro dieci giorni,
al riesame delle
decisioni su
richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il
trattenimento in uno dei centri di
identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni
dalla comunicazione della
decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al
tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso
non sospende il
provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere
al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale
fino all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. |
Art. 1-ter. - Procedura semplificata |
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1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3,
sono istituite le commissioni
territoriali per il
riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del
Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia
di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere
integrate, su richiesta
del Presidente della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
quali occorra disporre
di particolari elementi
di valutazione in merito
alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero
degli affari esteri. In caso
di parità, prevale il voto
del Presidente. Ove
necessario, in relazione a
particolari afflussi di
richiedenti asilo, le
commissioni possono essere
composte da personale
posto in posizione di distacco
o di collocamento a riposo.
La partecipazione del personale di cui al precedente periodo
ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o
di indennità di qualunque natura. 2. Entro due
giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status
di rifugiato che entro
trenta giorni provvede
all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Durante lo
svolgimento
dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il
richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto
scritto e motivato.
Le stesse verranno
comunicate al richiedente,
unitamente
all'informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste
dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. Nell'esaminare la
domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per
i provvedimenti di
cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce
degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui
l'Italia è firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della
Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6. |
Art. 1-quater. Commissioni territoriali |
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1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri
dell'interno e degli
affari esteri. La
Commissione è presieduta da un
prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti
di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. 3. Con il
regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento
della Commissione nazionale e di quelle territoriali. |
Art. 1-quinquies. Commissione nazionale per il diritto di asilo |
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1. Gli enti
locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi
medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste
dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro
dell'interno, con proprio
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma
2: a) stabilisce le
linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo,
i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità
per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi
già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore
del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e
1-ter e che
non è accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine
di razionalizzare e
ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero
con permesso umanitario di
cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale, dei servizi
di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e l'ACNUR, un
servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita
convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario; b) creare una
banca dati degli interventi
realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti
locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e
attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a
carattere umanitario. 6. Le
spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle
risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies. |
Art. 1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati |
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1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, è istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione è costituita da: a) le risorse
iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi
e rifugiati" - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002,
già destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni
annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli
anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze; c) i contributi e le
donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme
di cui al
comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo |
[Data ultimo aggiornamento: 15
settembre 2002]