REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2003
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50 del 25.2.2003
Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
N.B. In vigore dal 17.03.2003 per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione delle Danimarca.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
63, primo comma, punto 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime
europeo comune in materia di asilo,costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo
dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze,cercano legittimamente
protezione nella Comunità.
(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del
15 e 16 ottobre 1999,ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente,
della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio
1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire
in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere
nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento.
Sotto tale profilo,e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel
presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non
respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.
(3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime
europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo
per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame
di una domanda di asilo.
(4) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi
sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto,
consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di
garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status
di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento
delle domande d'asilo.
(5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo
comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione
di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per
le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno,
nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati
alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata
in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno
1990 (4) (di seguito «convenzione di Dublino »), la cui attuazione
ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo.
(6) L'unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura
compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei
criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame
di una domanda d'asilo.
(7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti
alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di assicurare
un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei
loro confronti. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai criteri
di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando
ciò è reso necessario da motivi umanitari.
(8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne,
entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del
trattato che istituisce la Comunità europea, e la definizione di politiche unitarie
relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi
terzi,compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende
necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito
di solidarietà.
(9) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne
l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare
le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o
semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico
i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
(10) Si dovrebbe garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione
dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto
dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente
regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce il sistema «Eurodac » per il confronto delle impronte digitali
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (5).
(11) Il funzionamento del sistema Eurodac quale istituito dal regolamento
(CE) n. 2725/2000 e in particolare l'attuazione degli articoli 4 e 8 dovrebbero
facilitare l'attuazione del presente regolamento.
(12) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel
campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati
dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono
parti.
(13) Le misure di attuazione del presente regolamento sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
(14) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto
di periodiche valutazioni.
(15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva
i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (7). In particolare, il presente regolamento
intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo
18.
(16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di
criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo,non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione,
può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
conformemente al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo,
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(17) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato
che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera
del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione
della presente direttiva.
(18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione e al trattato che
istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento
e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
(19) La convenzione di Dublino resta in vigore e continua ad applicarsi
tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento finché
non sarà concluso un accordo che consenta la partecipazione della Danimarca
al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «cittadino di un paese terzo »: qualsiasi persona che non è un cittadino
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce
la Comunità europea;
b) «convenzione di Ginevra »: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa
allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967;
c) «domanda d'asilo »: la domanda presentata da un cittadino di un paese
terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte
di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande
di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il
cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione,
che può essere richiesto con domanda separata;
d) «richiedente » o «richiedente asilo »: il cittadino di un paese terzo
che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora
adottata una decisione definitiva;
e) «esame di una domanda d'asilo »:l'insieme delle misure d'esame, le
decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda
d'asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure
volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni
del presente regolamento;
f) «ritiro della domanda d'asilo »: l'azione con la quale il richiedente
asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda
d'asilo, conformemente alla legislazione interna, esplicitamente o tacitamente;
g) «rifugiato »: qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato
riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere
in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;
h) «minori non accompagnati »: le persone non coniugate di età inferiore
ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere
accompagnati da una persona adulta responsabile per esse in base alla legge
o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
esse responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una
volta entrati nel territorio degli Stati membri;
i) «familiari »: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare
del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel
territorio degli Stati membri:
i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli
di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la
prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di
fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a
condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto
che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto
nazionale;
iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato
è minorenne e non coniugato;
j) «titolo di soggiorno »: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità
di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo
nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare
nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o
fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un
provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni
di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro
competente ai sensi del presente regolamento o durante l'istruzione di una domanda
d'asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno;
k) «visto »: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria
per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o
in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
i) «visto per soggiorno di lunga durata »: l'autorizzazione o la decisione
di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio
di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;
ii) «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione
di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio
di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore
ai tre mesi;
iii) «visto di transito »: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato
membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio
di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;
iv) «visto di transito aeroportuale »: l'autorizzazione o la decisione
che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale
obbligo,di attraversare la zona di transito di un aeroporto,vale a dire senza
accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione
di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.
CAPO II - PRINCIPI GENERALI
Articolo 3
1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di
un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale
esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
In tale ipotesi,detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi
del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente,esso
ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha
in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello
al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.
3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria
legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in un paese, nel rispetto
delle disposizioni della convenzione di Ginevra.
4. Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa
essere sufficientemente compresa dallo stesso,dell'applicazione del presente
regolamento, delle date e degli effetti pertinenti.
Articolo 4
1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai
sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata
per la prima volta in uno Stato membro.
2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità
competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato
dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda
non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura
del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.
3. Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna
il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo
2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella
competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo del
suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente
asilo. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti
sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare
una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
4. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti
di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro
Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato
membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è
informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo
e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda
è stata presentata. Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione
e della data alla quale essa è avvenuta.
5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è
tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 20 e al fine di portare a termine
il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame
della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un
altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver
ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo
Stato membro competente. Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha
lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno
tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.
CAPO III - GERARCHIA DEI CRITERI
Articolo 5
1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si
applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di
tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui
il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno
Stato membro.
Articolo 6
Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame
della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo
familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore. In mancanza di un
familiare,è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore
ha presentato la domanda d'asilo.
Articolo 7
Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia
fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare
in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente
per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.
Articolo 8
Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una
domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito,
l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati
lo desiderino.
Articolo 9
1. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso
di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è
quello che ha rilasciato tale titolo.
2. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità,
lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha
rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato in rappresentanza
o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della
domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente,
per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato
membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione
scritta ai sensi della presente disposizione.
3. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti
in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente
per l'esame della domanda d'asilo è, nell'ordine:
a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce
il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo
Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più
lontana;
b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più
lontana, quando i visti sono di analoga natura;
c) quando si tratta di visti di natura diversa,lo Stato membro che ha
rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo
Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
4. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di
soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di
sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di
uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1,2 e 3 fino a che il richiedente
asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Qualora il richiedente
asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni
o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente
permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato
i territori degli Stati membri,è competente lo Stato membro in cui è presentata
la domanda.
5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato
ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata
o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non
osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato.
Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto
non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al
rilascio del titolo o del visto.
Articolo 10
1. Quando è accertato,sulla base degli elementi di prova e delle prove
indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, inclusi
i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente
asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza
da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione
è competente per l'esame della domanda d'asilo. Questa responsabilità cessa
12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile
ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di
prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo
18, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato illegalmente nei territori
degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso
- all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per
un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato
membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo
ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato
membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame
della domanda d'asilo.
Articolo 11
1. Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato
membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di asilo compete
in questo caso a tale Stato membro.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino
di un paese terzo presenta la domanda d'asilo in un altro Stato membro in cui
è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo
caso quest'ultimo Stato membro è competente per l'esame della domanda.
Articolo 12
Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito
di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo,detto
Stato membro è competente per l'esame della domanda.
Articolo 13
Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può
essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento,
è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Articolo 14
Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo
Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché
le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte
congiuntamente,e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento
porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente
si basa sulle seguenti disposizioni:
a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti
alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente
per prendere in carico il maggior numero di familiari;
b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano
come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.
CAPO IV - CLAUSOLA UMANITARIA
Articolo 15
1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione
dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento
dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni
umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso
detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda
di asilo dell'interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.
2. Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall'assistenza
dell'altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio
handicap o età avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere
il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli
Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine.
3. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato in un altro
Stato membro che ha uno o più parenti che possono occuparsi di lui/lei, gli
Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno
che ciò sia in contrasto con il miglior interesse del minore.
4. Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza
dell'esame della domanda gli è trasferita.
5. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed
anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze
tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento
delle persone interessate,sono adottati conformemente alla procedura di cui
all'articolo 27, paragrafo 2.
CAPO V - OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO
Articolo 16
1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in
forza del presente regolamento è tenuto a:
a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da
17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro
Stato membro;
b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;
c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il
richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;
d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il
richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato
una domanda d'asilo in un altro Stato membro;
e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il
cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova
nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.
2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno,
gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato membro.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di
un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno
tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un
titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
4. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e), vengono meno,inoltre,non
appena lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato
ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda
d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri
nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.
Articolo 17
1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che
un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare
tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima
e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. Se la richiesta di prendere in carico
il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame
della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.
2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente
nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto
d'ingresso o di soggiorno,di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione
o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui
il richiedente asilo sia detenuto. La richiesta riporta i motivi che giustificano
una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale
termine è pari ad almeno una settimana.
3. In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un
altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo
elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo
18, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente
asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza
di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento. Le norme relative
all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate
in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 18
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare
nei suoi archivi, e deliberà sulla richiesta di presa in carico di un richiedente
entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame della domanda d'asilo stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati
elementi di prova e prove indiziarie.
3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli
elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:
a ) Prove:
i) Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi
del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.
ii) Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 27 modelli
dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita
nell'elenco di prove formali.
b) Prove indiziarie:
i) Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono
essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi
attribuito.
ii) Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione
della procedura di asilo, è esaminato caso per caso.
4. Il requisito della prova non dovrebbe andare oltre quanto necessario
ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara
competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente
particolareggiate per stabilire la competenza.
6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie
ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali,
quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa
in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto
può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese.
In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione
di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente
richiesto.
7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato
al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione
della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese
le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.
Articolo 19
1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il
richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata
notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l'obbligo
del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.
2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata
dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario,
le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi,
nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La
decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione
della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento
a meno che il giudice o l'organo giurisdizionale competente non decida in tal
senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.
3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale
la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene
conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione
tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile
e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa
in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto
sospensivo. Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente
asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di cui
all'articolo 27, paragrafo 2. Lo Stato membro competente informa lo Stato membro
richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente,
del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la
competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.
Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato
possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente
asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si
sia reso irreperibile.
5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono
essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo
2.
Articolo 20
1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo
4, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è effettuata
con le seguenti modalità:
a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano
allo Stato membro richiesto di verificare se è competente;
b) lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie
e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine
di un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta
è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due
settimane;
c) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro
il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene
che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo;
d) lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente
asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente
al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra
gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e,
al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico
da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione
in caso di effetto sospensivo;
e) lo Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione
relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico.
Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione
del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo
e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello
Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto
di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto
sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice
o l'organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la
legislazione nazionale lo consente. Se necessario, lo Stato membro richiedente
rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato
con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Lo Stato membro competente
informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente
asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini
prescritti.
2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade
sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo. Questo termine
può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare
il trasferimento o l'esame della domanda a causa della detenzione del richiedente
asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si
sia reso irreperibile.
3. Le norme relative alle prove e agli indizi,alla loro interpretazione,
nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono
essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo
2.
CAPO VI - COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 21
1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta
i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei,
pertinenti e non eccessivi ai fini:
a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda d'asilo;
b) dell'esame della domanda d'asilo;
c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:
a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente,
dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente - soprannomi
o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);
b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità,
date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente,
comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 2725/2000;
d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
g) la data di presentazione di un'eventuale domanda d'asilo precedente,
la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della
procedura e l'eventuale decisione adottata.
3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della
domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro
di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua
domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo
Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la
comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello
Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della
persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni
è subordinata al consenso scritto del richiedente asilo.
4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto
la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza
dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio, comprese le informazioni
pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con
cui i richiedenti asilo entrano nei territori degli Stati membri, o elemento
circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa
si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti
affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e
la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che
possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo
richiedente asilo.
5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro sei settimane.
6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro
e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione
alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini
previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono,secondo
la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate
soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:
a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda d'asilo;
b) dell'esame della domanda d'asilo;
c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e
l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti
o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne
sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni
o a cancellarle.
9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere
i dati trattati che lo riguardano. Se constata che dette informazioni sono state
trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (8), soprattutto
perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione
o il congelamento. L'autorità che effettua la rettifica,la cancellazione o il
congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro
emittente o destinatario delle informazioni.
10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo
intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e
della ricezione delle informazioni scambiate.
11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto
necessario ai fini per i quali sono scambiati.
12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti
o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro
dovrebbe adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo
mediante idonei mezzi di controllo.
Articolo 22
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili
dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e provvedono
affinché esse dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro
compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste
di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa
in carico dei richiedenti asilo.
2. Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica
sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste e garantire
che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica,
sono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo
2.
Articolo 23
1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi
bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento,
al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi
possono avere per oggetto:
a) scambi di ufficiali di collegamento;
b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini
applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico
o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione.
La commissione verifica che gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), non
siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione
dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990
(convenzione di Dublino).
2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione
dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo
è stata presentata dopo la data citata all'articolo 29, secondo comma, i fatti
che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle
disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se
precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 10, paragrafo
2.
3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla
convenzione di Dublino, tale riferimento s'intende fatto al presente regolamento.
Articolo 25
1. I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo
seguente:
a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere
calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno
nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del
giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo
stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto
l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine
espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo
mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali
nello Stato membro interessato.
2. Le richieste e le risposte sono inviate utilizzando metodi che consentano
di ottenere prova del ricevimento.
Articolo 26
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.
Articolo 27
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo
5,paragrafo 6,della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 28
Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 29, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data. Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.2725/2000.
Articolo 29
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data,si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.
Per il Consiglio Il Presidente
N. CHRISTODOULAKIS
Note al Testo:
(1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 192.
(2) Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 28.
(4) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.
(5) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.