Convenzione relativa allo status dei rifugiati

 

Stato

vedi fine pagina

Genere

Convenzione

Autore

 

Numero

---

Data emissione

28.07.1951

Data archiviazione

26.09.97

Riproduzione

Completa

Validità

 

 

Riferimenti legislativi: Legge n. 722 del 24 luglio 1954 (G.U. n. 196 del 27.8.1954)

 

Nota:   Convenzione entrata in vigore il 22 aprile 1954

 

Sommario:       Convenzione

                        Atto finale

                        Definizione di rifugiato

 

Testo: Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951)

 

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale hanno affermato il principio che la persona umana deve godere dei diritti e delle libertà fondamentali senza discriminazione;

Considerando che le Nazioni Unite hanno, in varie occasioni, manifestato la loro profonda preoccupazione per i rifugiati e cercato di assicurare loro il più ampio esercizio possibile di questi diritti e libertà fondamentali;

Considerando che è auspicabile riesaminare e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo statuto dei rifugiati e di estendere l'applicazione della protezione accordata da questi strumenti per mezzo di un nuovo accordo;

Considerando che la concessione del diritto di asilo può risultare eccessivamente gravosa per certi paesi e che una soddisfacente soluzione di un problema cui le Nazioni Unite hanno riconosciuto portata e natura internazionale non può essere raggiunta senza cooperazione internazionale;

Esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconoscendo la natura sociale ed umanitaria del problema dei rifugiati facciano tutto ciò che è nelle loro possibilità per evitare che questo problema diventi causa di tensione tra gli Stati;

Prendendo atto che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha il compito di vegliare sull'applicazione delle convenzioni internazionali che assicurano la protezione dei rifugiati e riconoscendo che l'effettivo coordinamento delle misure prese per risolvere questo problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l'Alto Commissariato

 

HANNO STABILITO quanto segue:

 

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizione del termine Rifugiato

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applica ad ogni persona che: "è stata considerata un rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e 30 giugno 1928 o delle le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, del protocollo del 14 settembre 1939 o dallo Statuto dell'organizzazione internazionale per i rifugiati.

Le decisioni di non eleggibilità assunte dall'Organizzazione internazionale per i rifugiati nel periodo di sua attività non impediscono che sia riconosciuta la qualità di rifugiato alle persone che riuniscono le condizioni previste dal paragrafo 2 di questa sezione.

2) a seguito degli eventi occorsi prima del 1 gennaio 1951 e temendo di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori del paese della sua cittadinanza e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; o, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori del paese della sua abituale residenza a causa di questa eventi, non può, o per paura non vuole ritornarvi.

Nel caso di una persona che abbia più di una cittadinanza la espressione "il paese della sua cittadinanza" significa ogni paese del quale essa è cittadina, ed una persona non sarà ritenuta priva della protezione del paese della sua cittadinanza se, senza valide ragioni basate su un giustificato timore, essa non si sia avvalsa della protezione di uno dei paesi di cui è cittadina.

B. 1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "eventi occorsi prima del 1° gennaio 1951" nell'articolo 1, sezione A possono essere intese nel senso di:

a) "eventi occorsi prima del 1° gennaio 1951 in Europa", o

b) "eventi occorsi prima del 1° gennaio 1951 in Europa o altrove";

ed ogni Stato contraente farà una dichiarazione all'atto della firma, ratifica o adesione, specificando quale di questi significata intende dare all'espressione dal punto di vista degli obblighi derivano dalla presente Convenzione

2) Ogni Stato contraente che ha adottato l'alternativa a) può in ogni momento ampliare i suoi obblighi adottando anche l'alternativa b) con una notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

C. La presente Convenzione cesserà di applicarsi ad ogni individuo ricompreso nei termini della sezione A se:

1) ha volontariamente scelto di avvalersi della protezione del paese della sua cittadinanza, o

2) avendo perso la sua cittadinanza, volontariamente l'ha riacquistata; o

3) ho una nuova nazionalità, ed usufruisce della protezione del paese della sua nuova nazionalità, o

4) si è volontariamente ristabilito nel paese che aveva lasciato o fuori dal quale era rimasto per paura di persecuzioni; o

5) essendo cessate d'esistere le circostanze a seguito delle quali esso è stato riconosciuto come rifugiato, non può più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese del quale ha la cittadinanza.

Restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ad ogni rifugiato menzionato al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che può invocare, per rifiutare di avvalersi della protezione del paese del quale ha la cittadinanza, ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni;

6) trattandosi di un individuo che non ha cittadinanza se, avendo cessato d'esistere le circostanze a seguito delle quali è stato riconosciuto come rifugiato, è in grado di ritornare nel paese nel quale aveva la sua residenza abituale restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a ogni rifugiato previsto al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che può invocare, per rifiutarsi di tornare nel paese nel quale aveva la sua residenza abituale, ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni.

D. Questa Convenzione non sarà applicabile alle persone che beneficiano attualmente di protezione o di assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Qualora questa protezione o questa assistenza cessi per una ragione qualunque, senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità delle relative risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone beneficeranno pienamente della normativa di questa Convenzione.

E. Questa Convenzione non sarà applicabile ad un individuo considerato dalle autorità competenti del paese nel quale esso ha stabilito la sua residenza come avente i diritti e gli obblighi derivanti dal possesso della cittadinanza di questo paese.

F. Le disposizioni di questa Convenzione non saranno applicabili alle persone delle quali si abbiano serie ragioni per credere:

a) che esse hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini;

b) che esse hanno commesso un grave reato comune fuori dal paese di accoglimento prima di esservi ammesse come rifugiati;

c) che esse si sono rese colpevoli di atti contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 2 Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, nei confronti del paese in cui si trova, dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti così come alle misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.

 

Articolo 3 Non discriminazione

Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni di questa Convenzione ai rifugiati senza discriminazione di razza, di religione o di paese d'origine.

 

Articolo 4 Religione

Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai cittadini per quel che concerne la libertà di praticare la loro religione e per quel che concerne la libertà di istruzione religiosa dei loro bambini.

 

Articolo 5 Diritti accordati indipendentemente da questa Convenzione

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati, indipendentemente da questa Convenzione, ai rifugiati.

 

Articolo 6 L'espressione "nelle medesime circostanze"

Ai fini della presente Convenzione, i termini "nelle medesime circostanze'' implicano che tutte le condizioni (e particolarmente quelle che al tengono alla durata ed alle condizioni di soggiorno o di residenza) alle quali l'interessato dovrebbe ottemperare, per poter esercitare il diritto in questione, se non fosse un rifugiato, devono essere ottemperate ad eccezione delle condizioni che, in ragione della loro natura, non possono essere ottemperate da un rifugiato.

 

Articolo 7 Dispensa dalla reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste da questa Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati il regime che accorda in generale agli stranieri.

2. Dopo un periodo di residenza di tre anni, tutti i rifugiati beneficeranno, sul territorio degli Stati contraenti, della dispensa dalla reciprocità legislativa.

3. Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti ed i vantaggi che essi potevano già pretendere, in assenza di reciprocità alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per il detto Stato.

4. Gli Stati contraenti considereranno con favore la possibilità di accordare ai rifugiati, in assenza di reciprocità, altri diritti e vantaggi oltre a quelli che essi possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, nonché la possibilità di far beneficiare della dispensa dalla reciprocità i rifugiati che non ottemperano alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano sia ai diritti e vantaggi previsti dagli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione sia a diritti e vantaggi che non siano da questa previsti.

 

Articolo 8 Dispensa da misure eccezionali

Per quel che concerne le misure eccezionali che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non applicheranno queste misure ad un rifugiato cittadino formalmente del detto Stato solo in ragione della sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo le leggi, non possono applicare il principio generale consacrato in questo articolo, accorderanno nei casi appropriati delle dispense in favore dei rifugiati..

 

Articolo 9 Misure provvisorie

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione ha l'effetto di impedire ad uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre gravi ed eccezionali circostanze, di assumere provvisoriamente, in relazione ad una persona determinata, le misure che tale Stato reputi indispensabili alla sicurezza nazionale, in attesa che sia riconosciuto da tale Stato contraente che questa persona è effettivamente un rifugiato e che il mantenimento di dette misure si rende necessario nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

 

Articolo 10 Continuità di residenza

Quando un rifugiato è stato deportato durante la seconda guerra mondiale e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraeva e vi risiede, la durata di questo soggiorno coatto varrà come residenza regolare sul territorio. Quando un rifugiato è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente nel corso della seconda guerra mondiale e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede e quello che segue questa deportazione saranno considerati, a tutti i fini per i quali è necessaria un'ininterrotta residenza, come se costituissero un solo periodo ininterrotto.

 

Articolo 11 Marinai rifugiati

Nel caso di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente questo Stato considererà con favore la possibilità di autorizzare i detti rifugiati a stabilirsi nel suo territorio e di rilasciare loro dei documenti di viaggio o di ammetterli temporaneamente sul proprio territorio al fine, particolarmente, di facilitarne lo stabilimento in un altro paese.

 

Capitolo II CONDIZIONE GIURIDICA

Articolo 12 Status personale

1. Lo status personale di ogni rifugiato sarà regolato dalla legge del paese del suo domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese della sua residenza.

2. I diritti precedentemente acquistati dal rifugiato e nascenti dallo statuto personale, ed in particolare quelli risultanti da matrimonio, saranno rispettati da ogni Stato contraente, con riserva, se del caso, del compimento delle formalità previste dalla legge di detto Stato, rimanendo inteso, tuttavia, che il diritto in causa deve essere tra quelli che gli sarebbero stati riconosciuti dalla legislazione di tale Stato se l'interessato non fosse divenuto un rifugiato.

 

Articolo 13 Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato il trattamento più favorevole possibile e comunque un trattamento che non sia meno favorevole di quello che viene accordato, nelle medesime circostanze, agli stranieri in generale per ciò che riguarda l'acquisizione della proprietà mobiliare ed immobiliare e gli altri diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi alla proprietà mobiliare e immobiliare.

 

Articolo 14 Proprietà intellettuale e industriale

In materia di protezione della proprietà industriale particolarmente di invenzioni, disegni, modelli, marchi di fabbrica, nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà nel paese dove ha la sua residenza abituale della protezione che è accordata ai cittadini di questo paese. Nel territorio di uno qualunque degli altri Stati contraenti, beneficerà della protezione accordata in quel territorio ai cittadini del paese nel quale ha la sua residenza abituale.

 

Articolo 15 Diritti d'associazione

Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che risiedono abitualmente sul loro territorio, per quanto riguarda le associazioni a fine non politico e non lucrativo ed i sindacati professionali, il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di un paese straniero, nelle medesime circostanze.

 

Articolo 16 Diritto di stare in giudizio

1. Ogni rifugiato avrà, sul territorio degli Stati contraenti, libero e facile accesso ai tribunali.

2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, ogni rifugiato fruirà dello stesso trattamento di un cittadino per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compreso il gratuito patrocinio e l'esenzione dalla cautio judicatum solvi.

3. Negli Stati contraenti diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, e per le questioni previste al paragrafo 2, ogni rifugiato avrà diritto allo stesso trattamento di un cittadino nel paese nel quale ha la sua residenza abituale.

 

Capitolo III IMPIEGHI REMUNERATI

 

Articolo 17 Attività subordinate

1. Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente abitualmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle medesime circostanze, ai cittadini di un paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di un'attività professionale salariata.

2. In ogni caso, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'impiego di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro non saranno applicabili ai rifugiati che ne erano già stati dispensati alla data di entrata in vigore della presente Convenzione dallo Stato contraente interessato, o che ottemperano ad una delle seguenti condizioni:

a) risiedere da tre anni nel paese;

b) avere per coniuge un cittadino del paese di residenza. Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso in cui avrà abbandonato il suo coniuge;

c) avere uno o più figli cittadini del paese di residenza.

3. Gli Stati contraenti, considereranno con favore l'adozione di misure che tendano ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda l'esercizio delle professioni Salariate a quelli dei loro cittadini, particolarmente per i rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano d'immigrazione.

 

Articolo 18 Attività autonome

Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che si trovano abitualmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile ed in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle medesime circostanze agli stranieri in generale, per quel che concerne l'esercizio di un'attività autonoma nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, nonché nella creazione di società commerciali ed industriali.

 

Articolo 19 Professioni liberali

1. Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato e che desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile ed in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello accordato, nelle medesime circostanze, agli stranieri in generale.

2. Gli Stati contraenti faranno tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per assicurare lo stabilimento di tali rifugiati nei territori, diversi dal territorio metropolitano, dei quali sono internazionalmente responsabili.

 

Capitolo IV ASSISTENZA SOCIALE

 

Articolo 20 Razionamento

Nel caso in cui esista un sistema di razionamento al quale è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che regola la ripartizione generale dei prodotti dei quali vi è mancanza, i rifugiati saranno trattati come i nazionali.

 

Articolo 21 Alloggio

Per quel che concerne l'alloggio, gli Stati contraenti accorderanno, nella misura in cui questa materia sia regolata da leggi e regolamenti o sia sottoposta al controllo delle autorità pubbliche ai rifugiati che risiedano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile questo trattamento non dovrà essere, in ogni caso, meno favorevole di quello che è accordato, nelle medesime circostanze, agli stranieri in generale.

 

Articolo 22 Pubblica istruzione

1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati lo stesso trattamento dei cittadini per quanto concerne l’insegnamento elementare.

2. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli stranieri in generale nelle medesime circostanze per quanto riguarda i gradi di istruzione diversi dall'insegnamento elementare ed in particolare per quanto riguarda l'accesso agli studi, il riconoscimento di certificati di studio di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esonero da tasse e diritti e l'attribuzione di borse di studio.

 

Articolo 23 Pubblica assistenza

Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiavi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento in materia di pubblica assistenza e di sussidi accordati ai loro cittadini.

 

Articolo 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento dei cittadini per quello che concerne le seguenti materie:

a) Nella misura in cui queste materie sono regolate dalla legge o dipendono dalle autorità amministrative; la remunerazione, compresi gli assegni familiari ove questi assegni facciano parte della remunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie pagate, le restrizioni del lavoro a domicilio, l'età minima lavorativa, apprendistato e la formazione professionale, il lavoro femminile e minorile e la fruizione dei benefici offerti dai contratti collettivi;

b) La sicurezza sociale (le disposizioni di legge relative agli incidenti sul lavoro, alle malattie professionali, alla maternità ,alla malattia, all'invalidità, alla vecchiaia ed alla morte, alla disoccupazione, ai carichi familiari così come qualunque altro tipo di rischio che, in conformità della legislazione nazionale, è coperto da un sistema di sicurezza sociale), con le seguenti limitazioni:

i) Appropriati accordi per il mantenimento dei diritti quesiti e dei diritti in corso di acquisizione;

ii) Leggi o regolamenti del paese di residenza che prevedano specifiche disposizioni relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili esclusivamente sui fondi pubblici, così come le indennità versate alle persone che non hanno le condizioni di piena contribuzione richieste per l'attribuzione di una normale pensione.

2. I diritti alla prestazione derivanti dalla morte di un rifugiato a causa di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale non saranno pregiudicati dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3. Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati il beneficio degli accordi che hanno stipulato o stipuleranno, relativi al mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché i rifugiati riuniscano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari degli accordi in questione.

4. Gli Stani contraenti esamineranno con favore la possibilità di estendere ai rifugiati, il più possibile, il beneficio di simili accordi che sono o saranno in vigore tra gli Stati contraenti e Stati non contraenti.

 

Capitolo V MISURE AMMINISTRATIVE

 

Articolo 25 Assistenza amministrativa

1. Quando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul territorio dei quali egli risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da un'autorità internazionale.

2. La o le autorità previste dal paragrafo 1 rilasceranno o faranno rilasciare, sotto il loro controllo, ai rifugiati i documenti o certificati che normalmente sarebbero rilasciati ad uno straniero da parte delle sue autorità nazionali o dai loro intermediari.

3. I documenti o certificati così rilasciati si sostituiranno agli atti ufficiali rilasciati a stranieri da parte delle loro autorità nazionali o dai loro intermediari, e faranno fede sino a prova contraria.

4. Con le eccezioni che potranno essere, ammesse in favore degli indigenti, i servizi menzionati nel presente articolo potranno essere resi a pagamento ma questi costi saranno moderati ed m rapporto con i prezzi operati ai cittadini in occasione di analoghi servizi.

5. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 27 e 28.

 

Articolo 26 Libertà di circolazione

Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati che si trovano abitualmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente con le riserve poste dalla normativa applicabile agli stranieri in generale nelle medesime circostanze.

 

Articolo 27 Documenti di identità

Gli Stati contraenti rilasceranno i documenti d'identità ad ogni rifugiato che si trovi sul loro territorio e che non possieda un valido documento di viaggio.

 

Articolo 28 Documenti di viaggio

1. Gli Stati contraenti rilasceranno ai rifugiati regolarmente residenti sul loro territorio, dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori da questo territorio salvo che imperative ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico non vi si oppongano; le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a questi documenti. Gli Stati contraenti potranno rilasciare un tale documento di viaggio ad ogni altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi accorderanno un'attenzione particolare ai casi di rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non sono in grado d'ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

2. I documenti di viaggio rilasciati sulla base di accordi internazionali precedenti dalle parti di questi accordi saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

 

Articolo 29 Oneri fiscali

1. Gli Stati contraenti non sottoporranno i rifugiati a diritti, tasse, imposte, sotto qualunque denominazione, diversi o più alti di quelli che sono e saranno richiesti dai loro cittadini in situazioni analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non vietano l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti che riguardano le tasse relative al rilascio agli stranieri di documenti amministrativi, documenti d'identità compresi.

 

Articolo 30 Trasferimento dei beni

1. Ogni Stato contraente permetterà ai rifugiati, in conformità della legge e dei regolamenti del loro paese, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul suo territorio, nel territorio di un altro paese dove sono stati ammessi per ristabilirvisi.

2. Ogni Stato contraente considererà con favorevole attenzione le domande presentate dai rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione al trasferimento di tutti gli altri beni necessari al loro stabilimento in un altro paese dove sono stati ammessi per ivi stabilirvisi.

 

Articolo 31 Rifugiati in situazione irregolare nel paese di accoglimento

1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per il fatto della loro entrata o del loro soggiorno irregolare, ai rifugiati che, arrivando direttamente dal territorio dove la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, con la riserva che essi si presentino senza ritardo alle autorità che abbiano ragioni riconosciute come valide della loro entrata o presenza irregolare.

2. Gli Stati contraenti applicheranno agli spostamenti di questi rifugiavi solo le restrizioni necessarie, queste restrizioni saranno applicate solamente in attesa che lo statuto di questi rifugia ti nel paese di accoglimento sia stato regolarizzato o che essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati contraenti accorderanno a questi rifugiati un ragionevole termine di tempo e tutte le facilitazioni necessarie ad ottenere l'ammissione in un altro paese.

 

Articolo 32 Espulsione

1. Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato che si trovi regolarmente sul loro territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. L'espulsione di questo rifugiato avrà luogo solo in esecuzione di un provvedimento reso in conformità della procedura prevista dalla legge. Il rifugiato dovrà, salvo che inderogabili ragioni di sicurezza nazionale vi si oppongano, essere ammesso a fornire delle prove che possano discolparlo, a presentare un ricorso ed a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un'autorità competente o davanti a una o più persone designate appositamente dall'autorità competente.

3. Gli Stati contraenti accorderanno a tale rifugiato un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante questo periodo, le misure d'ordine interno che ritengano opportune

 

Articolo 33 Divieto di espulsione e di rinvio

1. Nessuno Stato contraente può espellere o respingere in qualunque maniera, un rifugiato alle frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche

2. Il beneficio della presente disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato che possa essere seriamente considerato come un pericolo per la sicurezza del paese dove egli si trova o che, essendo stato condannato in via definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, costituisca una minaccia per la comunità di quel paese.

 

Articolo 34 Naturalizzazione

Gli Stati contraenti faciliteranno, il più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse ed i costi di questa procedura.

 

Capitolo VI DISPOSIZIONI ESECUTIVE E TRANSITORIE

 

Articolo 35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati contraenti si obbligano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, od ogni altro istituto delle Nazioni Unite che gli succeda, nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare a facilitare il suo compito di sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni di questa Convenzione.

2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato o ad ogni altro istituto delle Nazioni Unite che gli succederà di presentare dei rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite gli Stati contraenti si obbligano a fornire loro in forme appropriate le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:

a) allo status dei rifugiati,

b) alla applicazione della presente Convenzione;

c) alle leggi, regolamenti e decreti, che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i rifugiati.

 

Articolo 36 Informazioni sulle leggi e i regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che saranno promulgati per assicurare l'applicazione di questa Convenzione.

 

Articolo 37 Relazioni con le Convenzioni precedenti

Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, questa Convenzione sostituisce, fra le parti della Convenzione, gli accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935, le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, il protocollo del 14 settembre 1939 e 1'Accordo del 15 ottobre 1946.

 

Capitolo VII CLAUSOLE

 

Articolo 38 Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti di questa Convenzione relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione, che non sia stata risolta con altri mezzi, sarà sottoposta alfa Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una delle parti della controversia.

 

Articolo 39 Firma, ratifica ed adesione

1 Questa Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo questa data depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà aperta alle firme presso l'Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, poi aperta alla firma nuovamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

2. Questa Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato non membro invitato alla Conferenza dei plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi o di ogni Stato al quale l'Assemblea generale avrà indirizzato un milito a firmare. Dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Gli Stati nominavi al paragrafo 2 del presente articolo potranno aderire a questa Convenzione dal 28 luglio 1951. L'adesione si farà con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

Articolo 40 Clausola d'applicazione territoriale

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica od adesione, dichiarare che questa Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o a uno o più tra essi. Tale dichiarazione produrrà i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per questo Stato.

2. In ogni momento successivo questa estensione si farà con notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e produrrà i suoi effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite o alla data di entrata in vigore della Convenzione per quello Stato se quell'ultima data è successiva.

3. Per quel che concerne i territori ai quali questa Convenzione non si applicherà alla data della firma, ratifica o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di assumere il più presto possibile, tutte le misure necessarie al fine di applicare questa Convenzione ai detti territori, con riserva dell'assenso dei governi di questi territori, se necessario per ragioni costituzionali.

 

Articolo 41 Clausola federale

Nel caso di uno Stato federale o non unitario si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) Per quel che concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione prevede un atto normativo del potere legislativo federale gli obblighi del governo federale saranno, in questa misura, gli stessi di quelli delle parti che non sono Stati federali;

b) Per quel che concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione prevede un atto normativo di ogni Stato, provincia o cantoni costitutivi che non siano, in virtù del sistema costituzionale della federazione, tenuti ad assumere misure legislative, il governo federale porterà il più presto possibile, e con pareri favorevole, i detti articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni.

c) Uno Stato federale parte di questa Convenzione comunicherà, su domanda di ogni altro Stato contraente che gli sia stata trasmessa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno stato della legislazione e delle pratiche in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive per quel che concerne questa o quella disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è stata data efficacia alla disposizione, con un atto legislativo o altro atto.

 

Articolo 42 Riserve

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ogni Stato potrà formulare riserve agli articoli della Convenzione, salvo gli articoli 1, 3, 4, 16 paragrafo 1, 33 e da 36 a 46 inclusi.

2. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva in conformità al paragrafo 1 del presente articolo potrà in ogni momento ritirarla con una comunicazione indirizzata a questo scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

Articolo 43 Entrata in vigore

1. Questa Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica.

 

Articolo 44 Denuncia

1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in ogni momento con una notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data di ricezione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione o notificazione ai sensi dell'articolo 40 può, in ogni momento successivo, con una notificazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, dichiarare che la Convenzione non si applicherà a quel territorio dopo un anno dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

 

Articolo 45 Revisione

1. Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione in ogni momento con una notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanderà le misure che, se del caso, dovranno assumersi a questo proposito.

 

Articolo 46 Notificazioni da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite. informerà tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri nominati all'articolo 39:

a) delle dichiarazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 1, sezione B;

b) delle firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 39;

c) delle dichiarazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 40;

d) delle riserve e dei ritiri ai sensi dell'articolo;

e) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 43;

f) delle denunce e notificazioni ai sensi dell'articolo 44;

g) delle richieste di revisione ai sensi dell'articolo 45.

 

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la Convenzione in nome dei rispettivi governi.

 

Fatto a Ginevra, il ventotto luglio millenovecentocinquantuno, in un solo esemplare i cui testi francese e inglese fanno egualmente fede e che sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite e del quale una copia certificata conforme sarà inviata a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri citati all'articolo 39.

 

ALLEGATO

Paragrafo 1

1) Il documento di viaggio, di cui all'art. 28 della presente Convenzione, sarà conforme all'esemplare allegato.

2) Al documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

 

Paragrafo 2

Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

 

Paragrafo 3

La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

 

Paragrafo 4

Salvo casi speciali o eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

 

Paragrafo 5

Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

 

Paragrafo 6

1) Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità. La concessione di un nuovo documento è, alle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.

2) Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.

3) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

 

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità con il disposto dell'art. 28 della presente Convenzione.

                       

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui          egli sia titolare.

 

Paragrafo 9

1) Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.

2)L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificherebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

 

Paragrafo 10

Le tasse per la concessione di visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri

 

Paragrafo 11

 

Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e condizioni previsti dall'art. 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

 

Paragrafo 12

Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento. In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

 

Paragrafo 13

1) Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione dell'art. 28 della a Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.

2) Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.

3) Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di emissione del documento il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore a tre mesi.

 

Paragrafo 14

Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

 

Paragrafo 15

Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

 

Paragrafo 16

L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del Paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.

 

 

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SULLO STATUS

DEI RIFUGIATI E DEGLI APOLIDI ( Ginevra, 28 luglio 1951 )

 

IV La Conferenza ha adottato all'unanimità le seguenti raccomandazioni:

 

A "La Conferenza,

Considerando che la concessione ed il riconoscimento dei documenti di viaggio sono necessari per facilitare i movimenti dei rifugiati ed in particolare la loro sistemazione,

Insiste presso i Governi parti dell'Accordo relativo alla concessione di documenti di viaggio a rifugiati sotto la competenza del Comitato Intergovemativo per i Rifugiati, sottoscritto a Londra il 15 ottobre 1946, e presso i Governi che riconoscono la validità dei documenti di viaggio emessi in conformità con le disposizioni di detto Accordo, affinché continuino a rilasciare o a riconoscere detti documenti di viaggio ed estendano la concessione di questi documenti a tutti i rifugiati compresi nella definizione che di essi è data all'art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati o riconoscano i documenti di viaggio così rilasciati a dette persone, fino a quando non avranno assunto gli obblighi che derivano dall'art. 28 della suddetta Convenzione".

 

B "La Conferenza,

Considerando che l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è un diritto fondamentale del rifugiato e che questa unità è costantemente minacciata, e

Constatando con soddisfazione che, secondo il commento ufficiale del Comitato ad hoc sulla apolidia ed i problemi connessi (E/1618), i diritti del rifugiato si estendono ai membri della sua famiglia,

Raccomanda ai Governi di disporre i provvedimenti necessari perla protezione della famiglia del rifugiato ed, in particolare, per:

1. Garantire l'unità del nucleo familiare del rifugiato, soprattutto nel caso in cui il capo famiglia possegga i requisiti necessari per l'ammissione in un Paese;

2. Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non accompagnati e delle giovanette, con speciale riferimento alla tutela ed alla adozione".

 

C "La Conferenza,

Considerando che, nel campo morale, giuridico e materiale, il rifugiato necessita dell'assistenza di appropriati servizi sociali, in particolare di quello delle organizzazioni non governative qualificate,

Raccomanda ai Governi ed alle organizzazioni intergovernative di facilitare, incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni debitamente qualificate per il loro compito".

 

D "La Conferenza,

Considerando che numerose persone lasciano ancora il loro Paese di origine a causa di persecuzioni e che hanno diritto ad una speciale protezione a causa della loro situazione,

Raccomanda ai Governi di continuare ad accogliere i rifugiati sul loro territorio e di agire di concerto con vero spirito di solidarietà internazionale, affinché i rifugiati possano trovare asilo e possibilità di risistemazione".

 

E "La Conferenza,

Esprime la speranza che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati avrà valore di esempio, oltre alla sua portata contrattuale, e che inciterà tutti gli Stati ad accordare quanto più possibile alle persone che si trovano sul loro territorio in qualità di rifugiati, che però non rientrerebbero nei termini della Convenzione, il trattamento previsto da questa stessa Convenzione".

 

In fede di che, il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario esecutivo della Conferenza, hanno sottoscritto il presente Atto Finale.

Fatto a Ginevra il 28 luglio 1951, in un unico esemplare redatto in lingua inglese e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede. Traduzioni del presente Atto Finale verranno fatte in cinese, spagnolo e russo a cura del Segretario Generale delle Nazioni Unite che, a richiesta, ne invierà esemplari a ciascuno dei Governi invitati ad assistere alla Conferenza.

 

Il Presidente della Conferenza   KNUT LARSEN

I Vice Presidenti della Conferenza        A. HERMENT

                                                           TALAT MIRAS

 

Il Segretario esecutivo della Conferenza            JOHN P. HUMPHREY

 

DEFINIZIONI DI 'RIFUGIATO" SECONDO GLI ACCORDI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI RIFERITI NELL'ART. 1 A (1) ( della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 )

 

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al par. A (1), nel definire le categorie di persone cui deve applicarsi la qualifica di "rifugiato", si richiama agli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, alle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, al Protocollo del 14 settembre 1939 e alla Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati (I.R.O.), di cui si riportano qui di seguito i vari estratti:

 

Accordo del 12 maggio 1926

 

Categoria 1. Rifugiati russi pre-bellici o rifugiati Nansen, cioè "ogni persona di origine russa che non gode, o non godrà più a lungo, della protezione del Governo dell'URSS e che non abbia acquisito un'altra nazionalità".

Categoria 2. Rifugiati armeni pre-bellici o rifugiati Nansen, cioè "ogni persona di origine armena già suddito dell'Impero ottomano che non gode, o non godrà più a lungo, della protezione del Governo della Repubblica turca e che non abbia acquisito un'altra nazionalità".

 

Accordo del 30 giugno 1928

Categoria 3. Rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati, cioè "ogni persona di origine assira o assiro-caldea o anche, per assimilazione, di origine siriana o curda che non gode, o non godrà più a lungo, della protezione dello Stato cui apparteneva in precedenza e che non abbia acquisito, o non possegga, un'altra nazionalità".

Categoria 4. Rifugiati turchi, cioè "ogni persona di origine turca, già suddito dell'Impero ottomano che, in base al Protocollo di Losanna del 24 luglio 1923, non gode, o non godrà più a lungo, della protezione della Repubblica turca e che non abbia acquisito un'altra nazionalità".

 

Convenzione del 28 ottobre 1933

Categoria 5. Rifugiati spagnoli. Sono definiti tali "le persone che possiedono o hanno posseduto la nazionalità spagnola, che non possiedono un'altra nazionalità e nei cui confronti è stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del Governo spagnolo".

 

Convenzione del 10 febbraio 1938

Categoria 6. Rifugiati provenienti dalla Germania e cioè:

a) persone che possiedono o hanno posseduto la nazionalità tedesca e che, non possedendo altra nazionalità, è stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del Governo tedesco;

b) apolidi, non protetti dalle precedenti Convenzioni o Accordi, che hanno lasciato il territorio tedesco dopo esservisi sistemati e nei cui confronti sia stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del Governo tedesco.

"Coloro che lasciano la Germania per ragioni di convenienza puramente personale non sono inclusi in tale definizione".

 

Protocollo del 14 settembre 1939

Categoria 7. Rifugiati austriaci (vittime di persecuzioni naziste) cioè:

a) persone, già in possesso della nazionalità austriaca, che non possiedono altra nazionalità che quella tedesca, nei cui confronti è stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del Governo tedesco;

b) apolidi, non protetti dalle precedenti Convenzioni o Accordi, che hanno lasciato territori facenti precedentemente parte dell'Austria dopo esservisi sistemati e nei cui confronti è stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del Governo tedesco.

"Coloro che lasciano i territori facenti precedentemente parte dell'Austria per ragioni di convenienza puramente personale non sono inclusi in tale definizione".

 

Costituzione della l.R.O.

Categoria 8. Ogni persona che sia stata considerata "rifugiato" sotto la Costituzione della I.R.O. rientra automaticamente nello Statuto e nella Convenzione,

a meno che non rientri sotto una delle clausole di "cessazione" o "esclusione".

Categoria 9. Vittime di regimi nazisti o fascisti o di regimi che hanno partecipato, come loro alleati, alla seconda guerra mondiale, o di regimi collaborazionisti o similari loro affiancati contro le Nazioni Unite, sia che godano o no di uno status internazionale come rifugiati.

Categoria 10. Rifugiati dalla Saar, cioè "tutte le persone che, avendo precedentemente avuto lo status di abitanti della Saar, hanno lasciato il territorio in occasione del plebiscito e non possiedono i passaporti nazionali".

Categoria 11. Rifugiati dalla terra dei Sudeti, quali definiti dalla Risoluzione della 104a Sessione del Consiglio della Società delle Nazioni in data 19 gennaio 1939: "Sono tali quei rifugiati che, avendo posseduto la nazionalità cecoslovacca e non possedendone attualmente altra che quella tedesca, sono stati obbligati a lasciare il territorio che in passato faceva parte dello Stato cecoslovacco - cioè il territorio conosciuto come 'terra dei Sudeti' - dove essi risiedevano e che ora è incorporato alla Germania. Sono persone che non godono né della protezione del Governo tedesco né di quello cecoslovacco".

Categoria 12. "Ogni altro rifugiato - apolide de jure o de facto - che era rifugiato prima della guerra pur non appartenendo a una categoria di rifugiati e che ha continuato ad essere tale, malgrado le mutate circostanze".

Categoria 13. ''Conformemente ai disposti della Sezione D e della Parte Il del presente Allegato, il termine 'rifugiato' si applica anche a coloro che, avendo risieduto in Germania o in Austria ed essendo di origine ebraica o stranieri o apolidi, sono stati vittime di persecuzioni naziste o sono stati trattenuti, o obbligati a fuggire ed in seguito ritornati, in uno di questi due Paesi a seguito di azione nemica o vicende belliche, e non si sono ancora ivi definitivamente sistemati".

Categoria 14. "Il termine 'rifugiato' si applica anche ai fanciulli non accompagnati che sono orfani di guerra e i cui parenti sono scomparsi e che risiedono fuori dei loro Paesi di origine. A tali fanciulli, di 16 anni o meno di età, sarà prestata ogni possibile forma di assistenza, inclusa quella necessaria per il rimpatrio nel caso in cui la loro nazionalità possa essere determinata".

 

Testo originale:

 

28 luglio 1951, Ginevra.

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (3).

ART. 34. (Naturalisation).—Les Etats Contractants faciliteront dans toute la mesure du possible, I'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

 

Note al Testo originale:

(3) La convenzione è entrata in vigore per l'ltalia il 13 febbraio 1955 in seguito alla ratifica autorizzata con 1. 24 luglio 1954 n. 722 (in G.U n. 196 del 27 agosto 1954). Alla data del 31 dicembre 1988 risulta in vigore tra novantotto Stati. Per i dati relatlvi allo stato delle ratifiche e delle adesioni v. GIULIANO, POCAR TREVES, Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale, 2

ed., Milano, 1981, P. 1617 SS.; NATIONS UNIES, Traités multilatéraux déposés au prés du Sécretaire général, Etat au 31 décembre 1988, New York, 1989.

 

Convenzione relativa allo status dei rifugiati

Ginevra, 28 luglio 1951

 

Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Entrata in vigore internazionale: 22 aprile 1954

Provvedimento di esecuzione italiano: legge 24 luglio 1954 n.722 in G.U. n.196 del 27 agosto 1954

Deposito della ratifica italiana o dell'atto equivalente: 15 novembre 1954 comunicato in G.U. n.294 del 23 dicembre 1954

Entrata in vigore per l'Italia: 13 febbraio 1955

 

Riserve, formulate lall'ltalia:

a) gli articoli 6, 7, 8, 17, 18, 19 22, 23, 25, 34 sono considerati solo raccomandazioni;

b) ai sensi dell'art. 1 sez. B i termini "avvenimenti sopravvenuti prima del 1.1.1951 " sono interpretati, ai fini della determinazione degli obblighi derivanti per l'Italia, come "avvenimenti sopravvenuti prima del 1.1.1951 in Europa" (opzione A. vedi comunicato in G.U. n. 294 del 23 dicembre 1954). Successivamente, il 20.10.1964, 1'Italia ha notificato il ritiro delle riserve diverse da quella geografica, ad eccezione di quelle agli articoli 17 e 18 con la precisazione che il paragrafo 2 dell'art. 17 ha ricevuto attuazione con norme emanate nel dicembre 1963. (Vedi comunicato in G.U. n. 195 del 5 agosto 1965). Le riserve sopraelencate sono state ritirate in seguito all'emanazione del D.L. n.416 del 30.12.1989, convertito in 1. n.39 del 28.2.1990, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato (vedi G.U. n. 61 del 14.3.1990).

Obiezione formulata lall'ltalia: [il governo italiano] considera [la riserva formulata dal Guatemala] inaccettabile in quanto i termini molto generali in cui è concepita ed il fatto che si riferisce per la maggior parte al diritto interno e lascia al governo del Guatemala decidere se applicare numerosi aspetti della Convenzione rende impossibile agli altri Stati parti determinare l'ambito della riserva (26 novembre 1984) l (http://www.un.org)

Testi ufficiali: francese, inglese

Pubblicato in: UNTS, vol. 189, p. 137; Trattati e Convenzioni vol. LXXV, p. 565; http://www.un.org

 

Stati parti:

Albania 18.8.1992;

Algeria 21.2.1963 (s);

Angola 23.6.1981 (r);

Antigua e Barbuda 7.9.1995,

Argentina 15.11.1961;

Armenia 6.7.1993;

Australia 22.1.1954;

Austria 1.11.1954 (r);

Azerbaigian 12.2.1993;

Bahamas 15.9.1993 (r),

Belgio 22.7.1953 (o) (r)

Belize 27.6.1990;

Benin 4.4.1962 (s);

Bolivia 9.2.1982;

Bosnia Erzegovina 1.9.1993 (s);

Botswana 6.1.1969 (r);

Brasile 16.11.1960;

Bulgaria 12.5.1993,

Burkina Faso 18.6.1980;

Burundi 19.7.1963,

Cambogia 15.10.1992;

Camerun 23.10.1961 (s),

Canada 4.6.1969 (r);

Ciad 19.8.1981;

Cile 28.1.1972 (r);

Cina 24.9.1982 (r);

Cipro 16.5.1963 (r) (s),

Colombia 10.10.1961;

Congo 15.10.1962 (s);

Congo (Repubblica Democratica) 19.7.1965;

Corea 3.12.1992 (r);

Costa d'Avorio 8.12.1961 (s),

Costa Rica 28.3.1978

Croazia 12.10.1992 (s);

Danimarca 4.12.1952 (r),

Dominica 17.2.1994

Ecuador 17.8.1955 (r)

Egitto 22.5.1981 (r);

El Salvador 28.4.1983;

Estonia 10.4.1997 (r),

Etiopia 10.11.1969 (o) (r)

Federazione Russa 2.2.1993;

Figi 12.6.1972 (r) (s);

Filippine 22.7.1981,

Finlandia 10.10.1968 (r);

Francia 23.6.1954 (o) (r);

Gabon 27.4.1964;

Gambia 7.9.1966 (r) (s),

Germania 1.12.1953 (o);

Ghana 18.3.1963;

Giamaica 30.7.1964 (r) (s);

Giappone 3.10.1981;

Gibuti 9.8.1977 (s);

Grecia 5.4.1960 (r),

Guatemala 22.9.1983 (r),

Guinea 28.12.1965 (s);

Guinea Bissau 11.2.1976;

Guinea Equatoriale 7.2.1986,

Haiti 25.9.1984,

Honduras 23.3.1992 (r);

Iran 28.7.1976 (r);

Irlanda 29.11.1956 (r),

Islanda 30.11.1955;

Israele 1.10.1954 (r);

Jugoslavia 15.12.1959;

Kenya 16.5.1966,

Kirghizistan 8.10.1996;

Lesotho 14.5.1981,

Lettonia 31.7.1997 (r);

Liberia 15.10.1964,

Liechtenstein 8.3.1957 (r);

Lituania 28.4.1997;

Lussemburgo 23.7.1953 (o) (r);

Macedonia (Ex-Repubblica Jugoslava) 18.1.1994 (s);

Madagascar 18.12.1967 (r),

Malawi 10.12.1987 (r),

Mali 2.2.1973 (s);

Malta 17.6.1971 (r);

Marocco 7.11.1956 (s),

Mauritania 5.5.1987,

Monaco 18.5.1954 (r);

Mozambico 16.12.1983 (r);

Namibia 17.2.1995 (r)

Nicaragua 28.3.1980,

Niger 25.8.1961 (s);

Nigeria 23.10.1967;

Norvegia 23.3.1953 (r),

Nuova Zelanda 30.6.1960 (r);

Olanda 3.5.1956 (o) (r);

Panama 2.8.1978;

Papua Nuova Guinea 17.7.1986 (r);

Paraguay 1.4.1970;

Perù 21.12.1964

Polonia 27.9.1991 (r),

Portogallo 22.12.1960 (r);

Regno Unito 11.3.1954 (r);

Repubblica Ceca 11.5.1993 (s),

Repubblica Centroafricana 4.9.1962 (o);

Repubblica Dominicana 4.1.1978,

Romania 7.8.1991,

Ruanda 3.1.1980 (r)

Salomone 28.2.1995;

Samoa 2 1.9.1988;

Saint Vincent e Grenadine 3.11.1993,

Santa Sede 15.3.1956 (r);

Sao Tomé e Principe 1.2.1978;

Senegal 2.5.1963 (r) (s),

Seychelles 23.4.1980;

Sierra Leone 22.5.1981 (r);

Slovacchia 4.2.1993 (s);

Slovenia 6.7.1992 (s),

Somalia 10.10.1978 (r);

Spagna 14.8.1978 (r),

Sudafrica 12.1.1996;

Sudan 22.2.1974 (r);

Suriname 29.11.1978 (s);

Svezia 26.10.1954 (r),

Svizzera 21.1.1955,

Tagikistan 7.12.1993;

Tanzania 12.5.1964;

Togo 27.2.1962 (s),

Tunisia 24.10.1957 (s),

Turchia 30.3.1962 (r)

Turkmenistan 2.3.1998,

Tuvalu 7.3.1986 (s),

Uganda 27.9.1976 (r);

Ungheria 14.3.1989;

Uruguay 22.9.1970;

Yemen 18.1.1980;

Zambia 24.9.1969 (r) (s);

Zimbabwe25.8.1981 (r).