Convenzione relativa allo status dei rifugiati
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Stato |
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Genere |
Convenzione |
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Autore |
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Numero |
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Data emissione |
28.07.1951 |
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Data archiviazione |
26.09.97 |
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Riproduzione |
Completa |
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Validità |
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Riferimenti
legislativi:
Legge n. 722 del 24 luglio 1954 (G.U. n. 196 del 27.8.1954)
Nota: Convenzione entrata in vigore il 22 aprile 1954
Sommario: Convenzione
Atto finale
Definizione di rifugiato
Testo: Convenzione relativa allo
status dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951)
PREAMBOLO
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
Considerando
che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale hanno affermato
il principio che la persona umana deve godere dei diritti e delle libertà
fondamentali senza discriminazione;
Considerando
che le Nazioni Unite hanno, in varie occasioni, manifestato la loro profonda
preoccupazione per i rifugiati e cercato di assicurare loro il più ampio
esercizio possibile di questi diritti e libertà fondamentali;
Considerando
che è auspicabile riesaminare e codificare gli accordi internazionali
precedenti relativi allo statuto dei rifugiati e di estendere l'applicazione
della protezione accordata da questi strumenti per mezzo di un nuovo accordo;
Considerando
che la concessione del diritto di asilo può risultare eccessivamente gravosa
per certi paesi e che una soddisfacente soluzione di un problema cui le Nazioni
Unite hanno riconosciuto portata e natura internazionale non può essere
raggiunta senza cooperazione internazionale;
Esprimendo
il voto che tutti gli Stati, riconoscendo la natura sociale ed umanitaria del problema
dei rifugiati facciano tutto ciò che è nelle loro possibilità per evitare che
questo problema diventi causa di tensione tra gli Stati;
Prendendo
atto che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha il compito
di vegliare sull'applicazione delle convenzioni internazionali che assicurano
la protezione dei rifugiati e riconoscendo che l'effettivo coordinamento delle
misure prese per risolvere questo problema dipende dalla cooperazione degli
Stati con l'Alto Commissariato
HANNO
STABILITO quanto segue:
Capitolo
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 Definizione del termine Rifugiato
A.
Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applica
ad ogni persona che: "è stata considerata un rifugiato ai sensi degli
Accordi del 12 maggio 1926 e 30 giugno 1928 o delle le Convenzioni del 28
ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, del protocollo del 14 settembre 1939 o dallo
Statuto dell'organizzazione internazionale per i rifugiati.
Le
decisioni di non eleggibilità assunte dall'Organizzazione internazionale per i
rifugiati nel periodo di sua attività non impediscono che sia riconosciuta la
qualità di rifugiato alle persone che riuniscono le condizioni previste dal
paragrafo 2 di questa sezione.
2)
a seguito degli eventi occorsi prima del 1 gennaio 1951 e temendo di essere
perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori del paese
della sua cittadinanza e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della
protezione di questo paese; o, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori del
paese della sua abituale residenza a causa di questa eventi, non può, o per
paura non vuole ritornarvi.
Nel
caso di una persona che abbia più di una cittadinanza la espressione "il
paese della sua cittadinanza" significa ogni paese del quale essa è
cittadina, ed una persona non sarà ritenuta priva della protezione del paese
della sua cittadinanza se, senza valide ragioni basate su un giustificato
timore, essa non si sia avvalsa della protezione di uno dei paesi di cui è
cittadina.
B.
1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "eventi occorsi prima del
1° gennaio 1951" nell'articolo 1, sezione A possono essere intese nel
senso di:
a)
"eventi occorsi prima del 1° gennaio 1951 in Europa", o
b)
"eventi occorsi prima del 1° gennaio 1951 in Europa o altrove";
ed
ogni Stato contraente farà una dichiarazione all'atto della firma, ratifica o
adesione, specificando quale di questi significata intende dare all'espressione
dal punto di vista degli obblighi derivano dalla presente Convenzione
2)
Ogni Stato contraente che ha adottato l'alternativa a) può in ogni momento
ampliare i suoi obblighi adottando anche l'alternativa b) con una notificazione
indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
C.
La presente Convenzione cesserà di applicarsi ad ogni individuo ricompreso nei
termini della sezione A se:
1)
ha volontariamente scelto di avvalersi della protezione del paese della sua
cittadinanza, o
2)
avendo perso la sua cittadinanza, volontariamente l'ha riacquistata; o
3)
ho una nuova nazionalità, ed usufruisce della protezione del paese della sua
nuova nazionalità, o
4)
si è volontariamente ristabilito nel paese che aveva lasciato o fuori dal quale
era rimasto per paura di persecuzioni; o
5)
essendo cessate d'esistere le circostanze a seguito delle quali esso è stato
riconosciuto come rifugiato, non può più continuare a rifiutare di avvalersi
della protezione del paese del quale ha la cittadinanza.
Restando
inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente paragrafo non si applicano
ad ogni rifugiato menzionato al paragrafo 1 della sezione A del presente
articolo che può invocare, per rifiutare di avvalersi della protezione del
paese del quale ha la cittadinanza, ragioni imperative derivanti da precedenti
persecuzioni;
6)
trattandosi di un individuo che non ha cittadinanza se, avendo cessato
d'esistere le circostanze a seguito delle quali è stato riconosciuto come
rifugiato, è in grado di ritornare nel paese nel quale aveva la sua residenza
abituale restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente paragrafo
non si applicano a ogni rifugiato previsto al paragrafo 1 della sezione A del
presente articolo che può invocare, per rifiutarsi di tornare nel paese nel
quale aveva la sua residenza abituale, ragioni imperative derivanti da
precedenti persecuzioni.
D.
Questa Convenzione non sarà applicabile alle persone che beneficiano
attualmente di protezione o di assistenza da parte di un organismo o di
un'istituzione delle Nazioni Unite diverse dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
Qualora
questa protezione o questa assistenza cessi per una ragione qualunque, senza
che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata, in
conformità delle relative risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, queste persone beneficeranno pienamente della normativa di
questa Convenzione.
E.
Questa Convenzione non sarà applicabile ad un individuo considerato dalle
autorità competenti del paese nel quale esso ha stabilito la sua residenza come
avente i diritti e gli obblighi derivanti dal possesso della cittadinanza di
questo paese.
F.
Le disposizioni di questa Convenzione non saranno applicabili alle persone delle
quali si abbiano serie ragioni per credere:
a)
che esse hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per
prevedere disposizioni relative a questi crimini;
b)
che esse hanno commesso un grave reato comune fuori dal paese di accoglimento
prima di esservi ammesse come rifugiati;
c)
che esse si sono rese colpevoli di atti contrari ai fini ed ai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo
2 Obblighi generali
Ogni
rifugiato ha, nei confronti del paese in cui si trova, dei doveri che
comportano in particolare l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti
così come alle misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Articolo
3 Non discriminazione
Gli
Stati contraenti applicheranno le disposizioni di questa Convenzione ai
rifugiati senza discriminazione di razza, di religione o di paese d'origine.
Articolo
4 Religione
Gli
Stati contraenti accorderanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento
almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai cittadini per quel che
concerne la libertà di praticare la loro religione e per quel che concerne la
libertà di istruzione religiosa dei loro bambini.
Articolo
5 Diritti accordati indipendentemente da questa Convenzione
Nessuna
disposizione della presente Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi
accordati, indipendentemente da questa Convenzione, ai rifugiati.
Articolo
6 L'espressione "nelle medesime circostanze"
Ai
fini della presente Convenzione, i termini "nelle medesime circostanze''
implicano che tutte le condizioni (e particolarmente quelle che al tengono alla
durata ed alle condizioni di soggiorno o di residenza) alle quali l'interessato
dovrebbe ottemperare, per poter esercitare il diritto in questione, se non
fosse un rifugiato, devono essere ottemperate ad eccezione delle condizioni
che, in ragione della loro natura, non possono essere ottemperate da un
rifugiato.
Articolo
7 Dispensa dalla reciprocità
1.
Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste da questa Convenzione,
ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati il regime che accorda in generale
agli stranieri.
2.
Dopo un periodo di residenza di tre anni, tutti i rifugiati beneficeranno, sul
territorio degli Stati contraenti, della dispensa dalla reciprocità
legislativa.
3.
Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti ed i
vantaggi che essi potevano già pretendere, in assenza di reciprocità alla data
di entrata in vigore della presente Convenzione per il detto Stato.
4.
Gli Stati contraenti considereranno con favore la possibilità di accordare ai
rifugiati, in assenza di reciprocità, altri diritti e vantaggi oltre a quelli
che essi possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, nonché la possibilità
di far beneficiare della dispensa dalla reciprocità i rifugiati che non
ottemperano alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3.
5.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano sia ai diritti e vantaggi
previsti dagli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione sia a
diritti e vantaggi che non siano da questa previsti.
Articolo
8 Dispensa da misure eccezionali
Per
quel che concerne le misure eccezionali che possono essere prese contro la
persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli
Stati contraenti non applicheranno queste misure ad un rifugiato cittadino
formalmente del detto Stato solo in ragione della sua cittadinanza. Gli Stati
contraenti che, secondo le leggi, non possono applicare il principio generale
consacrato in questo articolo, accorderanno nei casi appropriati delle dispense
in favore dei rifugiati..
Articolo
9 Misure provvisorie
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione ha l'effetto di impedire ad uno
Stato contraente, in tempo di guerra o in altre gravi ed eccezionali
circostanze, di assumere provvisoriamente, in relazione ad una persona
determinata, le misure che tale Stato reputi indispensabili alla sicurezza
nazionale, in attesa che sia riconosciuto da tale Stato contraente che questa
persona è effettivamente un rifugiato e che il mantenimento di dette misure si
rende necessario nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.
Articolo
10 Continuità di residenza
Quando
un rifugiato è stato deportato durante la seconda guerra mondiale e trasportato
sul territorio di uno degli Stati contraeva e vi risiede, la durata di questo
soggiorno coatto varrà come residenza regolare sul territorio. Quando un
rifugiato è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente nel corso
della seconda guerra mondiale e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore di
questa Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede e
quello che segue questa deportazione saranno considerati, a tutti i fini per i
quali è necessaria un'ininterrotta residenza, come se costituissero un solo
periodo ininterrotto.
Articolo
11 Marinai rifugiati
Nel
caso di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio a bordo di
una nave battente bandiera di uno Stato contraente questo Stato considererà con
favore la possibilità di autorizzare i detti rifugiati a stabilirsi nel suo
territorio e di rilasciare loro dei documenti di viaggio o di ammetterli
temporaneamente sul proprio territorio al fine, particolarmente, di facilitarne
lo stabilimento in un altro paese.
Capitolo
II CONDIZIONE GIURIDICA
Articolo
12 Status personale
1.
Lo status personale di ogni rifugiato sarà regolato dalla legge del paese del
suo domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese della sua
residenza.
2.
I diritti precedentemente acquistati dal rifugiato e nascenti dallo statuto
personale, ed in particolare quelli risultanti da matrimonio, saranno
rispettati da ogni Stato contraente, con riserva, se del caso, del compimento
delle formalità previste dalla legge di detto Stato, rimanendo inteso,
tuttavia, che il diritto in causa deve essere tra quelli che gli sarebbero
stati riconosciuti dalla legislazione di tale Stato se l'interessato non fosse divenuto
un rifugiato.
Articolo
13 Proprietà mobiliare ed immobiliare
Gli
Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato il trattamento più favorevole
possibile e comunque un trattamento che non sia meno favorevole di quello che
viene accordato, nelle medesime circostanze, agli stranieri in generale per ciò
che riguarda l'acquisizione della proprietà mobiliare ed immobiliare e gli
altri diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi alla
proprietà mobiliare e immobiliare.
Articolo
14 Proprietà intellettuale e industriale
In
materia di protezione della proprietà industriale particolarmente di
invenzioni, disegni, modelli, marchi di fabbrica, nome commerciale, ed in
materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni
rifugiato beneficerà nel paese dove ha la sua residenza abituale della
protezione che è accordata ai cittadini di questo paese. Nel territorio di uno
qualunque degli altri Stati contraenti, beneficerà della protezione accordata
in quel territorio ai cittadini del paese nel quale ha la sua residenza
abituale.
Articolo
15 Diritti d'associazione
Gli
Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che risiedono abitualmente sul loro
territorio, per quanto riguarda le associazioni a fine non politico e non
lucrativo ed i sindacati professionali, il trattamento più favorevole accordato
ai cittadini di un paese straniero, nelle medesime circostanze.
Articolo
16 Diritto di stare in giudizio
1.
Ogni rifugiato avrà, sul territorio degli Stati contraenti, libero e facile
accesso ai tribunali.
2.
Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, ogni rifugiato
fruirà dello stesso trattamento di un cittadino per quanto riguarda l'accesso
ai tribunali, ivi compreso il gratuito patrocinio e l'esenzione dalla cautio
judicatum solvi.
3.
Negli Stati contraenti diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, e
per le questioni previste al paragrafo 2, ogni rifugiato avrà diritto allo
stesso trattamento di un cittadino nel paese nel quale ha la sua residenza
abituale.
Capitolo
III IMPIEGHI REMUNERATI
Articolo
17 Attività subordinate
1.
Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente abitualmente sul
loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle medesime
circostanze, ai cittadini di un paese straniero per quanto riguarda l'esercizio
di un'attività professionale salariata.
2.
In ogni caso, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'impiego di
stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro non saranno
applicabili ai rifugiati che ne erano già stati dispensati alla data di entrata
in vigore della presente Convenzione dallo Stato contraente interessato, o che
ottemperano ad una delle seguenti condizioni:
a)
risiedere da tre anni nel paese;
b)
avere per coniuge un cittadino del paese di residenza. Un rifugiato non potrà
invocare il beneficio di questa disposizione nel caso in cui avrà abbandonato
il suo coniuge;
c)
avere uno o più figli cittadini del paese di residenza.
3.
Gli Stati contraenti, considereranno con favore l'adozione di misure che
tendano ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda
l'esercizio delle professioni Salariate a quelli dei loro cittadini,
particolarmente per i rifugiati che sono entrati sul loro territorio in
applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano
d'immigrazione.
Articolo
18 Attività autonome
Gli
Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che si trovano abitualmente sul loro
territorio il trattamento più favorevole possibile ed in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle medesime circostanze
agli stranieri in generale, per quel che concerne l'esercizio di un'attività
autonoma nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio,
nonché nella creazione di società commerciali ed industriali.
Articolo
19 Professioni liberali
1.
Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo
territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti
dello Stato e che desiderano esercitare una professione liberale, il
trattamento più favorevole possibile ed in ogni caso un trattamento non meno
favorevole di quello accordato, nelle medesime circostanze, agli stranieri in
generale.
2.
Gli Stati contraenti faranno tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle
loro leggi e costituzioni, per assicurare lo stabilimento di tali rifugiati nei
territori, diversi dal territorio metropolitano, dei quali sono
internazionalmente responsabili.
Capitolo
IV ASSISTENZA SOCIALE
Articolo
20 Razionamento
Nel
caso in cui esista un sistema di razionamento al quale è sottoposta la
popolazione nel suo insieme e che regola la ripartizione generale dei prodotti
dei quali vi è mancanza, i rifugiati saranno trattati come i nazionali.
Articolo
21 Alloggio
Per
quel che concerne l'alloggio, gli Stati contraenti accorderanno, nella misura
in cui questa materia sia regolata da leggi e regolamenti o sia sottoposta al
controllo delle autorità pubbliche ai rifugiati che risiedano regolarmente sul
loro territorio il trattamento più favorevole possibile questo trattamento non
dovrà essere, in ogni caso, meno favorevole di quello che è accordato, nelle
medesime circostanze, agli stranieri in generale.
Articolo
22 Pubblica istruzione
1.
Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati lo stesso trattamento dei
cittadini per quanto concerne l’insegnamento elementare.
2.
Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole
possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli
stranieri in generale nelle medesime circostanze per quanto riguarda i gradi di
istruzione diversi dall'insegnamento elementare ed in particolare per quanto
riguarda l'accesso agli studi, il riconoscimento di certificati di studio di
diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esonero da tasse e
diritti e l'attribuzione di borse di studio.
Articolo
23 Pubblica assistenza
Gli
Stati contraenti accorderanno ai rifugiavi che risiedono regolarmente sul loro
territorio lo stesso trattamento in materia di pubblica assistenza e di sussidi
accordati ai loro cittadini.
Articolo
24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1.
Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
loro territorio lo stesso trattamento dei cittadini per quello che concerne le
seguenti materie:
a)
Nella misura in cui queste materie sono regolate dalla legge o dipendono dalle
autorità amministrative; la remunerazione, compresi gli assegni familiari ove
questi assegni facciano parte della remunerazione, la durata del lavoro, le ore
straordinarie, le ferie pagate, le restrizioni del lavoro a domicilio, l'età
minima lavorativa, apprendistato e la formazione professionale, il lavoro
femminile e minorile e la fruizione dei benefici offerti dai contratti
collettivi;
b)
La sicurezza sociale (le disposizioni di legge relative agli incidenti sul
lavoro, alle malattie professionali, alla maternità ,alla malattia,
all'invalidità, alla vecchiaia ed alla morte, alla disoccupazione, ai carichi
familiari così come qualunque altro tipo di rischio che, in conformità della
legislazione nazionale, è coperto da un sistema di sicurezza sociale), con le
seguenti limitazioni:
i)
Appropriati accordi per il mantenimento dei diritti quesiti e dei diritti in
corso di acquisizione;
ii)
Leggi o regolamenti del paese di residenza che prevedano specifiche
disposizioni relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili
esclusivamente sui fondi pubblici, così come le indennità versate alle persone
che non hanno le condizioni di piena contribuzione richieste per l'attribuzione
di una normale pensione.
2.
I diritti alla prestazione derivanti dalla morte di un rifugiato a causa di un
incidente sul lavoro o di una malattia professionale non saranno pregiudicati
dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato
contraente.
3.
Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati il beneficio degli accordi che
hanno stipulato o stipuleranno, relativi al mantenimento dei diritti acquisiti
o in corso di acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché i
rifugiati riuniscano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari
degli accordi in questione.
4.
Gli Stani contraenti esamineranno con favore la possibilità di estendere ai
rifugiati, il più possibile, il beneficio di simili accordi che sono o saranno
in vigore tra gli Stati contraenti e Stati non contraenti.
Capitolo
V MISURE AMMINISTRATIVE
Articolo
25 Assistenza amministrativa
1.
Quando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe
normalmente il concorso di autorità straniere alle quali egli non può ricorrere,
gli Stati contraenti sul territorio dei quali egli risiede faranno in modo che
questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da
un'autorità internazionale.
2.
La o le autorità previste dal paragrafo 1 rilasceranno o faranno rilasciare,
sotto il loro controllo, ai rifugiati i documenti o certificati che normalmente
sarebbero rilasciati ad uno straniero da parte delle sue autorità nazionali o
dai loro intermediari.
3.
I documenti o certificati così rilasciati si sostituiranno agli atti ufficiali
rilasciati a stranieri da parte delle loro autorità nazionali o dai loro
intermediari, e faranno fede sino a prova contraria.
4.
Con le eccezioni che potranno essere, ammesse in favore degli indigenti, i
servizi menzionati nel presente articolo potranno essere resi a pagamento ma
questi costi saranno moderati ed m rapporto con i prezzi operati ai cittadini
in occasione di analoghi servizi.
5.
Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano l'applicazione degli
articoli 27 e 28.
Articolo
26 Libertà di circolazione
Ogni
Stato contraente accorderà ai rifugiati che si trovano abitualmente sul suo
territorio il diritto di scegliersi il luogo di residenza e di circolarvi
liberamente con le riserve poste dalla normativa applicabile agli stranieri in
generale nelle medesime circostanze.
Articolo
27 Documenti di identità
Gli
Stati contraenti rilasceranno i documenti d'identità ad ogni rifugiato che si
trovi sul loro territorio e che non possieda un valido documento di viaggio.
Articolo
28 Documenti di viaggio
1.
Gli Stati contraenti rilasceranno ai rifugiati regolarmente residenti sul loro
territorio, dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare
fuori da questo territorio salvo che imperative ragioni di sicurezza nazionale
o di ordine pubblico non vi si oppongano; le disposizioni dell'Allegato alla
presente Convenzione si applicheranno a questi documenti. Gli Stati contraenti
potranno rilasciare un tale documento di viaggio ad ogni altro rifugiato che si
trovi sul loro territorio; essi accorderanno un'attenzione particolare ai casi
di rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non sono in grado
d'ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
2.
I documenti di viaggio rilasciati sulla base di accordi internazionali
precedenti dalle parti di questi accordi saranno riconosciuti dagli Stati
contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù
del presente articolo.
Articolo
29 Oneri fiscali
1.
Gli Stati contraenti non sottoporranno i rifugiati a diritti, tasse, imposte,
sotto qualunque denominazione, diversi o più alti di quelli che sono e saranno
richiesti dai loro cittadini in situazioni analoghe.
2.
Le disposizioni del paragrafo precedente non vietano l'applicazione ai
rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti che riguardano le tasse
relative al rilascio agli stranieri di documenti amministrativi, documenti
d'identità compresi.
Articolo
30 Trasferimento dei beni
1.
Ogni Stato contraente permetterà ai rifugiati, in conformità della legge e dei
regolamenti del loro paese, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul
suo territorio, nel territorio di un altro paese dove sono stati ammessi per
ristabilirvisi.
2.
Ogni Stato contraente considererà con favorevole attenzione le domande
presentate dai rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione al
trasferimento di tutti gli altri beni necessari al loro stabilimento in un
altro paese dove sono stati ammessi per ivi stabilirvisi.
Articolo
31 Rifugiati in situazione irregolare nel paese di accoglimento
1.
Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per il fatto della loro
entrata o del loro soggiorno irregolare, ai rifugiati che, arrivando
direttamente dal territorio dove la loro vita o la loro libertà era minacciata
nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio
senza autorizzazione, con la riserva che essi si presentino senza ritardo alle
autorità che abbiano ragioni riconosciute come valide della loro entrata o
presenza irregolare.
2.
Gli Stati contraenti applicheranno agli spostamenti di questi rifugiavi solo le
restrizioni necessarie, queste restrizioni saranno applicate solamente in
attesa che lo statuto di questi rifugia ti nel paese di accoglimento sia stato
regolarizzato o che essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese.
Gli Stati contraenti accorderanno a questi rifugiati un ragionevole termine di
tempo e tutte le facilitazioni necessarie ad ottenere l'ammissione in un altro
paese.
Articolo
32 Espulsione
1.
Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato che si trovi regolarmente
sul loro territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico.
2.
L'espulsione di questo rifugiato avrà luogo solo in esecuzione di un
provvedimento reso in conformità della procedura prevista dalla legge. Il
rifugiato dovrà, salvo che inderogabili ragioni di sicurezza nazionale vi si
oppongano, essere ammesso a fornire delle prove che possano discolparlo, a
presentare un ricorso ed a farsi rappresentare a questo scopo davanti a
un'autorità competente o davanti a una o più persone designate appositamente
dall'autorità competente.
3.
Gli Stati contraenti accorderanno a tale rifugiato un lasso di tempo
ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un
altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante questo periodo, le
misure d'ordine interno che ritengano opportune
Articolo
33 Divieto di espulsione e di rinvio
1.
Nessuno Stato contraente può espellere o respingere in qualunque maniera, un
rifugiato alle frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà
sarebbe minacciata a causa della sua razza della sua religione, della sua
nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue
opinioni politiche
2.
Il beneficio della presente disposizione non potrà tuttavia essere invocato da
un rifugiato che possa essere seriamente considerato come un pericolo per la
sicurezza del paese dove egli si trova o che, essendo stato condannato in via
definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, costituisca una
minaccia per la comunità di quel paese.
Articolo
34 Naturalizzazione
Gli
Stati contraenti faciliteranno, il più possibile, l'assimilazione e la
naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in particolare di accelerare la
procedura di naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse ed i costi
di questa procedura.
Capitolo
VI DISPOSIZIONI ESECUTIVE E TRANSITORIE
Articolo
35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1.
Gli Stati contraenti si obbligano a cooperare con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, od ogni altro istituto delle Nazioni Unite che
gli succeda, nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare a facilitare
il suo compito di sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni di questa
Convenzione.
2.
Al fine di permettere all'Alto Commissariato o ad ogni altro istituto delle
Nazioni Unite che gli succederà di presentare dei rapporti agli organi competenti
delle Nazioni Unite gli Stati contraenti si obbligano a fornire loro in forme
appropriate le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:
a)
allo status dei rifugiati,
b)
alla applicazione della presente Convenzione;
c)
alle leggi, regolamenti e decreti, che sono o entreranno in vigore per quanto
concerne i rifugiati.
Articolo
36 Informazioni sulle leggi e i regolamenti nazionali
Gli
Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il
testo delle leggi e dei regolamenti che saranno promulgati per assicurare
l'applicazione di questa Convenzione.
Articolo
37 Relazioni con le Convenzioni precedenti
Senza
pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, questa
Convenzione sostituisce, fra le parti della Convenzione, gli accordi del 5
luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935,
le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, il protocollo del 14
settembre 1939 e 1'Accordo del 15 ottobre 1946.
Capitolo
VII CLAUSOLE
Articolo
38 Risoluzione delle controversie
Ogni
controversia tra le Parti di questa Convenzione relativa alla sua
interpretazione o alla sua applicazione, che non sia stata risolta con altri
mezzi, sarà sottoposta alfa Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una
delle parti della controversia.
Articolo
39 Firma, ratifica ed adesione
1
Questa Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo
questa data depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà
aperta alle firme presso l'Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al
31 agosto 1951, poi aperta alla firma nuovamente presso la sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre
1952.
2.
Questa Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato non membro
invitato alla Conferenza dei plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e
degli apolidi o di ogni Stato al quale l'Assemblea generale avrà indirizzato un
milito a firmare. Dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3.
Gli Stati nominavi al paragrafo 2 del presente articolo potranno aderire a
questa Convenzione dal 28 luglio 1951. L'adesione si farà con il deposito di
uno strumento d'adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo
40 Clausola d'applicazione territoriale
1.
Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica od adesione, dichiarare che
questa Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta
sul piano internazionale, o a uno o più tra essi. Tale dichiarazione produrrà i
suoi effetti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per questo
Stato.
2.
In ogni momento successivo questa estensione si farà con notificazione
indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e produrrà i suoi
effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione
della notificazione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite o alla
data di entrata in vigore della Convenzione per quello Stato se quell'ultima
data è successiva.
3.
Per quel che concerne i territori ai quali questa Convenzione non si applicherà
alla data della firma, ratifica o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la
possibilità di assumere il più presto possibile, tutte le misure necessarie al
fine di applicare questa Convenzione ai detti territori, con riserva
dell'assenso dei governi di questi territori, se necessario per ragioni
costituzionali.
Articolo
41 Clausola federale
Nel
caso di uno Stato federale o non unitario si applicheranno le seguenti
disposizioni:
a)
Per quel che concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui
applicazione prevede un atto normativo del potere legislativo federale gli
obblighi del governo federale saranno, in questa misura, gli stessi di quelli
delle parti che non sono Stati federali;
b)
Per quel che concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui
applicazione prevede un atto normativo di ogni Stato, provincia o cantoni
costitutivi che non siano, in virtù del sistema costituzionale della
federazione, tenuti ad assumere misure legislative, il governo federale porterà
il più presto possibile, e con pareri favorevole, i detti articoli a conoscenza
delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni.
c)
Uno Stato federale parte di questa Convenzione comunicherà, su domanda di ogni
altro Stato contraente che gli sia stata trasmessa dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite, uno stato della legislazione e delle pratiche in vigore
nella federazione e nelle sue unità costitutive per quel che concerne questa o
quella disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è stata
data efficacia alla disposizione, con un atto legislativo o altro atto.
Articolo
42 Riserve
1.
Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ogni Stato potrà
formulare riserve agli articoli della Convenzione, salvo gli articoli 1, 3, 4,
16 paragrafo 1, 33 e da 36 a 46 inclusi.
2.
Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva in conformità al
paragrafo 1 del presente articolo potrà in ogni momento ritirarla con una
comunicazione indirizzata a questo scopo al Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
Articolo
43 Entrata in vigore
1.
Questa Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
2.
Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del
sesto strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data del deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica.
Articolo
44 Denuncia
1.
Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in ogni momento con una
notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2.
La denuncia avrà effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data di
ricezione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3.
Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione o notificazione ai sensi
dell'articolo 40 può, in ogni momento successivo, con una notificazione al
Segretario Generale delle Nazioni Unite, dichiarare che la Convenzione non si
applicherà a quel territorio dopo un anno dalla data di ricezione della
notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo
45 Revisione
1.
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione in
ogni momento con una notificazione indirizzata al Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
2.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanderà le misure che, se del
caso, dovranno assumersi a questo proposito.
Articolo
46 Notificazioni da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite
Il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. informerà tutti gli Stati Membri delle
Nazioni Unite e gli Stati non membri nominati all'articolo 39:
a)
delle dichiarazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 1, sezione B;
b)
delle firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 39;
c)
delle dichiarazioni e notificazioni ai sensi dell'articolo 40;
d)
delle riserve e dei ritiri ai sensi dell'articolo;
e)
della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi
dell'articolo 43;
f)
delle denunce e notificazioni ai sensi dell'articolo 44;
g)
delle richieste di revisione ai sensi dell'articolo 45.
IN
FEDE DI CIÒ i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la
Convenzione in nome dei rispettivi governi.
Fatto
a Ginevra, il ventotto luglio millenovecentocinquantuno, in un solo esemplare i
cui testi francese e inglese fanno egualmente fede e che sarà depositato negli
archivi delle Nazioni Unite e del quale una copia certificata conforme sarà
inviata a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri
citati all'articolo 39.
ALLEGATO
Paragrafo
1
1)
Il documento di viaggio, di cui all'art. 28 della presente Convenzione, sarà
conforme all'esemplare allegato.
2)
Al documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese
o il francese.
Paragrafo
2
Salve
le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere
inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali,
di un altro rifugiato adulto.
Paragrafo
3
La
tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a
quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.
Paragrafo
4
Salvo
casi speciali o eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero
possibile di Paesi.
Paragrafo
5
Il
documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità
di emissione.
Paragrafo
6
1)
Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle
autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza
regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta
autorità. La concessione di un nuovo documento è, alle stesse condizioni,
competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.
2)
Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo,
sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la
validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.
3)
Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di
rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne
nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali
non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare
residenza.
Paragrafo
7
Gli
Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità
con il disposto dell'art. 28 della presente Convenzione.
Paragrafo
8
Le
autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se
disposte accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di
cui egli sia titolare.
Paragrafo
9
1)
Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati
che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.
2)L'emissione
di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificherebbero il
rifiuto di un visto a qualunque straniero.
Paragrafo
10
Le
tasse per la concessione di visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno
essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri
Paragrafo
11
Nel
caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel
territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un
nuovo documento, nei termini e condizioni previsti dall'art. 28, sarà delle
autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di
rivolgersi.
Paragrafo
12
Le
autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e
restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento.
In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed
annulleranno il vecchio.
Paragrafo
13
1)
Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il
titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione
dell'art. 28 della a Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di
validità del documento.
2)
Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può
esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere
prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.
3)
Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in
cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo
determinato, di limitare all'atto di emissione del documento il periodo durante
il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere
inferiore a tre mesi.
Paragrafo
14
Salvo
quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non
derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito,
il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati
contraenti.
Paragrafo
15
Né
l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o
cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la
nazionalità.
Paragrafo
16
L'emissione
del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle
autorità diplomatiche e consolari del Paese di emissione, e non conferisce a
queste autorità un diritto di protezione.
ATTO
FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SULLO STATUS
DEI
RIFUGIATI E DEGLI APOLIDI ( Ginevra, 28 luglio 1951 )
IV
La Conferenza ha adottato all'unanimità le seguenti raccomandazioni:
A
"La Conferenza,
Considerando
che la concessione ed il riconoscimento dei documenti di viaggio sono necessari
per facilitare i movimenti dei rifugiati ed in particolare la loro
sistemazione,
Insiste
presso i Governi parti dell'Accordo relativo alla concessione di documenti
di viaggio a rifugiati sotto la competenza del Comitato Intergovemativo per i
Rifugiati, sottoscritto a Londra il 15 ottobre 1946, e presso i Governi che
riconoscono la validità dei documenti di viaggio emessi in conformità con le
disposizioni di detto Accordo, affinché continuino a rilasciare o a riconoscere
detti documenti di viaggio ed estendano la concessione di questi documenti a
tutti i rifugiati compresi nella definizione che di essi è data all'art. 1
della Convenzione relativa allo status dei rifugiati o riconoscano i documenti
di viaggio così rilasciati a dette persone, fino a quando non avranno assunto
gli obblighi che derivano dall'art. 28 della suddetta Convenzione".
B
"La Conferenza,
Considerando
che l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è
un diritto fondamentale del rifugiato e che questa unità è costantemente
minacciata, e
Constatando
con soddisfazione che, secondo il commento ufficiale del Comitato ad hoc
sulla apolidia ed i problemi connessi (E/1618), i diritti del rifugiato si
estendono ai membri della sua famiglia,
Raccomanda
ai Governi di disporre i provvedimenti necessari perla protezione della
famiglia del rifugiato ed, in particolare, per:
1.
Garantire l'unità del nucleo familiare del rifugiato, soprattutto nel caso in
cui il capo famiglia possegga i requisiti necessari per l'ammissione in un
Paese;
2.
Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei
bambini non accompagnati e delle giovanette, con speciale riferimento alla
tutela ed alla adozione".
C
"La Conferenza,
Considerando
che, nel campo morale, giuridico e materiale, il rifugiato necessita
dell'assistenza di appropriati servizi sociali, in particolare di quello delle
organizzazioni non governative qualificate,
Raccomanda
ai Governi ed alle organizzazioni intergovernative di facilitare,
incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni debitamente
qualificate per il loro compito".
D
"La Conferenza,
Considerando
che numerose persone lasciano ancora il loro Paese di origine a causa di
persecuzioni e che hanno diritto ad una speciale protezione a causa della loro
situazione,
Raccomanda
ai Governi di continuare ad accogliere i rifugiati sul loro territorio e di
agire di concerto con vero spirito di solidarietà internazionale, affinché i
rifugiati possano trovare asilo e possibilità di risistemazione".
E
"La Conferenza,
Esprime
la speranza che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati avrà valore
di esempio, oltre alla sua portata contrattuale, e che inciterà tutti gli Stati
ad accordare quanto più possibile alle persone che si trovano sul loro
territorio in qualità di rifugiati, che però non rientrerebbero nei termini
della Convenzione, il trattamento previsto da questa stessa Convenzione".
In
fede di che, il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario esecutivo della
Conferenza, hanno sottoscritto il presente Atto Finale.
Fatto
a Ginevra il 28 luglio 1951, in un unico esemplare redatto in lingua
inglese e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede. Traduzioni
del presente Atto Finale verranno fatte in cinese, spagnolo e russo a cura del
Segretario Generale delle Nazioni Unite che, a richiesta, ne invierà esemplari
a ciascuno dei Governi invitati ad assistere alla Conferenza.
Il
Presidente della Conferenza KNUT LARSEN
I
Vice Presidenti della Conferenza A.
HERMENT
TALAT
MIRAS
Il
Segretario esecutivo della Conferenza JOHN
P. HUMPHREY
DEFINIZIONI
DI 'RIFUGIATO" SECONDO GLI ACCORDI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI RIFERITI
NELL'ART. 1 A (1) ( della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 )
L'art.1
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al par. A (1), nel definire le
categorie di persone cui deve applicarsi la qualifica di "rifugiato",
si richiama agli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, alle
Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, al Protocollo del 14
settembre 1939 e alla Costituzione della Organizzazione Internazionale per i
Rifugiati (I.R.O.), di cui si riportano qui di seguito i vari estratti:
Accordo
del 12 maggio 1926
Categoria
1. Rifugiati russi pre-bellici o rifugiati Nansen, cioè "ogni
persona di origine russa che non gode, o non godrà più a lungo, della
protezione del Governo dell'URSS e che non abbia acquisito un'altra
nazionalità".
Categoria
2. Rifugiati armeni pre-bellici o rifugiati Nansen, cioè "ogni
persona di origine armena già suddito dell'Impero ottomano che non gode, o non
godrà più a lungo, della protezione del Governo della Repubblica turca e che
non abbia acquisito un'altra nazionalità".
Accordo
del 30 giugno 1928
Categoria
3. Rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati, cioè "ogni
persona di origine assira o assiro-caldea o anche, per assimilazione, di
origine siriana o curda che non gode, o non godrà più a lungo, della protezione
dello Stato cui apparteneva in precedenza e che non abbia acquisito, o non
possegga, un'altra nazionalità".
Categoria
4. Rifugiati turchi, cioè "ogni persona di origine turca, già
suddito dell'Impero ottomano che, in base al Protocollo di Losanna del 24
luglio 1923, non gode, o non godrà più a lungo, della protezione della
Repubblica turca e che non abbia acquisito un'altra nazionalità".
Convenzione
del 28 ottobre 1933
Categoria
5. Rifugiati spagnoli. Sono definiti tali "le persone che
possiedono o hanno posseduto la nazionalità spagnola, che non possiedono
un'altra nazionalità e nei cui confronti è stato comprovato che, de jure o de
facto, non godono della protezione del Governo spagnolo".
Convenzione
del 10 febbraio 1938
Categoria
6. Rifugiati provenienti dalla Germania e cioè:
a)
persone che possiedono o hanno posseduto la nazionalità tedesca e che, non
possedendo altra nazionalità, è stato comprovato che, de jure o de facto, non
godono della protezione del Governo tedesco;
b)
apolidi, non protetti dalle precedenti Convenzioni o Accordi, che hanno
lasciato il territorio tedesco dopo esservisi sistemati e nei cui confronti sia
stato comprovato che, de jure o de facto, non godono della protezione del
Governo tedesco.
"Coloro
che lasciano la Germania per ragioni di convenienza puramente personale non
sono inclusi in tale definizione".
Protocollo
del 14 settembre 1939
Categoria
7. Rifugiati austriaci (vittime di persecuzioni naziste) cioè:
a)
persone, già in possesso della nazionalità austriaca, che non possiedono
altra nazionalità che quella tedesca, nei cui confronti è stato comprovato che,
de jure o de facto, non godono della protezione del Governo tedesco;
b)
apolidi, non protetti dalle precedenti Convenzioni o Accordi, che hanno
lasciato territori facenti precedentemente parte dell'Austria dopo esservisi
sistemati e nei cui confronti è stato comprovato che, de jure o de facto, non
godono della protezione del Governo tedesco.
"Coloro
che lasciano i territori facenti precedentemente parte dell'Austria per ragioni
di convenienza puramente personale non sono inclusi in tale definizione".
Costituzione
della l.R.O.
Categoria
8. Ogni persona che sia stata considerata "rifugiato" sotto la
Costituzione della I.R.O. rientra automaticamente nello Statuto e nella
Convenzione,
a
meno che non rientri sotto una delle clausole di "cessazione" o
"esclusione".
Categoria
9. Vittime di regimi nazisti o fascisti o di regimi che hanno
partecipato, come loro alleati, alla seconda guerra mondiale, o di regimi
collaborazionisti o similari loro affiancati contro le Nazioni Unite, sia che
godano o no di uno status internazionale come rifugiati.
Categoria
10. Rifugiati dalla Saar, cioè "tutte le persone che, avendo
precedentemente avuto lo status di abitanti della Saar, hanno lasciato il
territorio in occasione del plebiscito e non possiedono i passaporti
nazionali".
Categoria
11. Rifugiati dalla terra dei Sudeti, quali definiti dalla Risoluzione
della 104a Sessione del Consiglio della Società delle Nazioni in data 19
gennaio 1939: "Sono tali quei rifugiati che, avendo posseduto la
nazionalità cecoslovacca e non possedendone attualmente altra che quella
tedesca, sono stati obbligati a lasciare il territorio che in passato faceva
parte dello Stato cecoslovacco - cioè il territorio conosciuto come 'terra dei
Sudeti' - dove essi risiedevano e che ora è incorporato alla Germania. Sono
persone che non godono né della protezione del Governo tedesco né di quello
cecoslovacco".
Categoria
12. "Ogni altro rifugiato - apolide de jure o de facto - che era
rifugiato prima della guerra pur non appartenendo a una categoria di rifugiati
e che ha continuato ad essere tale, malgrado le mutate circostanze".
Categoria
13. ''Conformemente ai disposti della Sezione D e della Parte Il del presente
Allegato, il termine 'rifugiato' si applica anche a coloro che, avendo
risieduto in Germania o in Austria ed essendo di origine ebraica o
stranieri o apolidi, sono stati vittime di persecuzioni naziste o sono stati
trattenuti, o obbligati a fuggire ed in seguito ritornati, in uno di questi due
Paesi a seguito di azione nemica o vicende belliche, e non si sono ancora ivi
definitivamente sistemati".
Categoria
14. "Il termine 'rifugiato' si applica anche ai fanciulli non accompagnati
che sono orfani di guerra e i cui parenti sono scomparsi e che risiedono
fuori dei loro Paesi di origine. A tali fanciulli, di 16 anni o meno di età,
sarà prestata ogni possibile forma di assistenza, inclusa quella necessaria per
il rimpatrio nel caso in cui la loro nazionalità possa essere determinata".
Testo
originale:
28
luglio 1951, Ginevra.
Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati (3).
ART. 34. (Naturalisation).—Les Etats Contractants
faciliteront dans toute la mesure du possible, I'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la
procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible,
les taxes et les frais de cette procédure.
Note
al Testo originale:
(3)
La convenzione è entrata in vigore per l'ltalia il 13 febbraio 1955 in seguito
alla ratifica autorizzata con 1. 24 luglio 1954 n. 722 (in G.U n. 196 del 27
agosto 1954). Alla data del 31 dicembre 1988 risulta in vigore tra novantotto
Stati. Per i dati relatlvi allo stato delle ratifiche e delle adesioni v.
GIULIANO, POCAR TREVES, Codice delle convenzioni di diritto internazionale
privato e processuale, 2
ed., Milano, 1981, P. 1617 SS.; NATIONS UNIES,
Traités multilatéraux déposés au prés du Sécretaire général, Etat au 31
décembre 1988, New York, 1989.
Convenzione
relativa allo status dei rifugiati
Ginevra,
28 luglio 1951
Depositario:
Segretario Generale delle Nazioni Unite
Entrata
in vigore internazionale: 22 aprile 1954
Provvedimento
di esecuzione italiano: legge 24 luglio 1954 n.722 in G.U. n.196 del 27 agosto
1954
Deposito
della ratifica italiana o dell'atto equivalente: 15 novembre 1954 comunicato in
G.U. n.294 del 23 dicembre 1954
Entrata
in vigore per l'Italia: 13 febbraio 1955
Riserve,
formulate lall'ltalia:
a)
gli articoli 6, 7, 8, 17, 18, 19 22, 23, 25, 34 sono considerati solo
raccomandazioni;
b)
ai sensi dell'art. 1 sez. B i termini "avvenimenti sopravvenuti prima del
1.1.1951 " sono interpretati, ai fini della determinazione degli obblighi
derivanti per l'Italia, come "avvenimenti sopravvenuti prima del 1.1.1951
in Europa" (opzione A. vedi comunicato in G.U. n. 294 del 23 dicembre
1954). Successivamente, il 20.10.1964, 1'Italia ha notificato il ritiro delle
riserve diverse da quella geografica, ad eccezione di quelle agli articoli 17 e
18 con la precisazione che il paragrafo 2 dell'art. 17 ha ricevuto attuazione
con norme emanate nel dicembre 1963. (Vedi comunicato in G.U. n. 195 del 5
agosto 1965). Le riserve sopraelencate sono state ritirate in seguito
all'emanazione del D.L. n.416 del 30.12.1989, convertito in 1. n.39 del
28.2.1990, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di
soggiorno dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato
(vedi G.U. n. 61 del 14.3.1990).
Obiezione
formulata lall'ltalia: [il governo italiano] considera [la riserva formulata
dal Guatemala] inaccettabile in quanto i termini molto generali in cui è
concepita ed il fatto che si riferisce per la maggior parte al diritto interno
e lascia al governo del Guatemala decidere se applicare numerosi aspetti della
Convenzione rende impossibile agli altri Stati parti determinare l'ambito della
riserva (26 novembre 1984) l (http://www.un.org)
Testi
ufficiali: francese, inglese
Pubblicato
in: UNTS, vol. 189, p. 137; Trattati e Convenzioni vol. LXXV, p. 565;
http://www.un.org
Stati
parti:
Albania
18.8.1992;
Algeria
21.2.1963 (s);
Angola
23.6.1981 (r);
Antigua
e Barbuda 7.9.1995,
Argentina
15.11.1961;
Armenia
6.7.1993;
Australia
22.1.1954;
Austria
1.11.1954 (r);
Azerbaigian
12.2.1993;
Bahamas
15.9.1993 (r),
Belgio
22.7.1953 (o) (r)
Belize 27.6.1990;
Benin 4.4.1962 (s);
Bolivia
9.2.1982;
Bosnia
Erzegovina 1.9.1993 (s);
Botswana
6.1.1969 (r);
Brasile
16.11.1960;
Bulgaria
12.5.1993,
Burkina
Faso 18.6.1980;
Burundi
19.7.1963,
Cambogia
15.10.1992;
Camerun
23.10.1961 (s),
Canada
4.6.1969 (r);
Ciad
19.8.1981;
Cile
28.1.1972 (r);
Cina
24.9.1982 (r);
Cipro 16.5.1963 (r) (s),
Colombia
10.10.1961;
Congo
15.10.1962 (s);
Congo
(Repubblica Democratica) 19.7.1965;
Corea
3.12.1992 (r);
Costa
d'Avorio 8.12.1961 (s),
Costa
Rica 28.3.1978
Croazia
12.10.1992 (s);
Danimarca
4.12.1952 (r),
Dominica
17.2.1994
Ecuador
17.8.1955 (r)
Egitto
22.5.1981 (r);
El
Salvador 28.4.1983;
Estonia
10.4.1997 (r),
Etiopia
10.11.1969 (o) (r)
Federazione
Russa 2.2.1993;
Figi
12.6.1972 (r) (s);
Filippine
22.7.1981,
Finlandia
10.10.1968 (r);
Francia
23.6.1954 (o) (r);
Gabon
27.4.1964;
Gambia
7.9.1966 (r) (s),
Germania
1.12.1953 (o);
Ghana
18.3.1963;
Giamaica
30.7.1964 (r) (s);
Giappone
3.10.1981;
Gibuti
9.8.1977 (s);
Grecia
5.4.1960 (r),
Guatemala
22.9.1983 (r),
Guinea
28.12.1965 (s);
Guinea
Bissau 11.2.1976;
Guinea
Equatoriale 7.2.1986,
Haiti
25.9.1984,
Honduras
23.3.1992 (r);
Iran
28.7.1976 (r);
Irlanda
29.11.1956 (r),
Islanda
30.11.1955;
Israele
1.10.1954 (r);
Jugoslavia
15.12.1959;
Kenya
16.5.1966,
Kirghizistan
8.10.1996;
Lesotho
14.5.1981,
Lettonia
31.7.1997 (r);
Liberia
15.10.1964,
Liechtenstein 8.3.1957 (r);
Lituania 28.4.1997;
Lussemburgo
23.7.1953 (o) (r);
Macedonia
(Ex-Repubblica Jugoslava) 18.1.1994 (s);
Madagascar
18.12.1967 (r),
Malawi
10.12.1987 (r),
Mali
2.2.1973 (s);
Malta
17.6.1971 (r);
Marocco
7.11.1956 (s),
Mauritania
5.5.1987,
Monaco
18.5.1954 (r);
Mozambico
16.12.1983 (r);
Namibia
17.2.1995 (r)
Nicaragua
28.3.1980,
Niger
25.8.1961 (s);
Nigeria
23.10.1967;
Norvegia
23.3.1953 (r),
Nuova
Zelanda 30.6.1960 (r);
Olanda
3.5.1956 (o) (r);
Panama
2.8.1978;
Papua
Nuova Guinea 17.7.1986 (r);
Paraguay
1.4.1970;
Perù
21.12.1964
Polonia
27.9.1991 (r),
Portogallo
22.12.1960 (r);
Regno
Unito 11.3.1954 (r);
Repubblica
Ceca 11.5.1993 (s),
Repubblica
Centroafricana 4.9.1962 (o);
Repubblica
Dominicana 4.1.1978,
Romania
7.8.1991,
Ruanda
3.1.1980 (r)
Salomone
28.2.1995;
Samoa 2 1.9.1988;
Saint Vincent e Grenadine 3.11.1993,
Santa
Sede 15.3.1956 (r);
Sao
Tomé e Principe 1.2.1978;
Senegal
2.5.1963 (r) (s),
Seychelles
23.4.1980;
Sierra
Leone 22.5.1981 (r);
Slovacchia
4.2.1993 (s);
Slovenia
6.7.1992 (s),
Somalia
10.10.1978 (r);
Spagna
14.8.1978 (r),
Sudafrica
12.1.1996;
Sudan 22.2.1974 (r);
Suriname 29.11.1978 (s);
Svezia
26.10.1954 (r),
Svizzera
21.1.1955,
Tagikistan
7.12.1993;
Tanzania
12.5.1964;
Togo
27.2.1962 (s),
Tunisia 24.10.1957 (s),
Turchia 30.3.1962 (r)
Turkmenistan 2.3.1998,
Tuvalu 7.3.1986 (s),
Uganda
27.9.1976 (r);
Ungheria
14.3.1989;
Uruguay 22.9.1970;
Yemen 18.1.1980;
Zambia 24.9.1969 (r) (s);
Zimbabwe25.8.1981
(r).