PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso
n. 4 del 26 settembre 2002. Art. 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di
assistenza e di integrazione sociale.
GU n. 232 del 3-10-2002
Il
Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione
e la selezione dei progetti:
1.
Premessa.
Con il presente avviso si intende dare
attuazione a programmi di protezione
sociale nell'ambito dei
programmi di assistenza
ed integrazione sociale previsti
dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina sull'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dagli articoli
25 e 26 del regolamento di attuazione
del citato testo
unico, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto,
valuterà, sulla base dei criteri
e delle modalità
previsti dal decreto
interministeriale del
23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 13 dicembre
1999, i progetti rivolti
specificamente ad assicurare
un percorso di assistenza e
protezione
allo straniero.
2.
Obiettivi.
Costituiscono oggetto
del presente avviso
i progetti rivolti specificamente
ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa
la possibilità di
ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art.
18 del testo unico sopra citato, in particolare per donne e
minori, che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di
soggetti dediti al traffico di
persone a scopo di sfruttamento sessuale.
Essi si
articolano in progetti
territoriali che possono essere presentati
e gestiti da
enti locali o
da soggetti privati convenzionati con
l'ente locale, ed iscritti
nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera
c) del regolamento di
attuazione del testo
unico già menzionato, secondo le
disposizioni che verranno di seguito indicate.
3.
Risorse programmate.
L'ammontare delle
risorse destinate ai
progetti di cui
al presente avviso è di 2.840.513 euro a valere sulle risorse assegnate
al Dipartimento per
le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18,
comma 7, del testo unico
indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di
attuazione del testo unico già menzionato.
Le
iniziative saranno finanziate come segue:
il
70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle
risorse dell'ente locale relative all'assistenza.
4.
Destinatari.
Sono
destinatari dei progetti:
persone straniere,
in particolare donne e minori,
vittime di soggetti dediti al
traffico di persone
a scopo di sfruttamento
sessuale.
5.
Proponenti.
Per
proponente si intende:
il soggetto che presenta il progetto e lo
realizza, se ammesso al finanziamento.
I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti
presentati. Ove parte
della loro attuazione venga
affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque
responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
Nel progetto dovranno essere indicati i soggetti attuatori.
6.
Durata dei progetti.
Ai fini
del presente avviso
saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un
anno.
7.
Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La
presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a)
una relazione esplicativa
concernente la tipologia e la natura del
programma di protezione sociale che individui obiettivi,
articolazione in fasi
del percorso progettuale
e metodologie utilizzate;
b)
una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia
di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di
consumo, utenze, spese amministrative,
misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al
finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo
unico già citato;
c)
una scheda contenente tutti gli
elementi relativi alla
natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente,
nonchè del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
d)
un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto proponente;
e)
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente locale che
il progetto presentato sia beneficiario del
co-finanziamento di cui
all'art. 25, comma
1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
f)
una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione nell'apposita sezione
del registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art.
52, comma 1, lettera c) del
regolamento di attuazione del testo unico già citato.
8.
Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere
informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei
progetti, i soggetti
interessati potranno
contattare la segreteria del capo Dipartimento pari opportunità.
Tel.
06421531 - e-mail: progettiarticolol8@palazzochigi.it
9.
Procedure di selezione.
9.1
Ammissibilità dei progetti.
L'ammissibilità dei
progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non
sono ammessi i progetti:
inviati o
consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
privi della
domanda firmata dal
legale rappresentante del
soggetto proponente;
privi
del formulario allegato al presente avviso;
privi
della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e.
9.2
Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti è
svolta dalla Commissione interministeriale prevista
dall'art. 25, comma
2 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma
6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La Commissione
provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2
tramite apposite griglie
tecniche di attribuzione di punteggio sulla base
dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4
dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:
esperienza
e capacità organizzativa del proponente;
articolazione e
consistenza delle strutture
logistiche di accoglienza;
previsione di
forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri
soggetti che operano nella materia;
capacità
di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;
cantierabilità
dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione
del fenomeno;
assenza o
carenza sul territorio
di strutture pubbliche o private
in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere
innovativo dell'intervento;
qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro
coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;
capacità
di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari
dell'intervento;
caratteristiche
delle azioni integrate;
competenze
specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale
rapporto costi/benefici.
10.
Obblighi del soggetto ammesso a
finanziamento e ammissibilità delle spese.
Gli obblighi
del soggetto ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili saranno precisati
nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente
e il Dipartimento per le pari
opportunità.
11.
Soggetti attuatori.
Laddove l'attuazione del progetto venga
affidato a soggetti terzi, questi
ultimi debbono comunque
essere in possesso
dei requisiti di cui all'art.
52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del testo unico già
citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al
presente avviso.
12.
Modalità e termini di presentazione della domanda.
I soggetti
interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi
di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base
delle indicazioni contenute
nel presente avviso e del
formulario
allegato.
Le domande,
firmate dal legale
rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le
modalità indicate al punto 7.
Le buste
contenenti le proposte (un originale più cinque copie ed eventuale
cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento
in calce a destra:
"Progetti di
protezione sociale -
art. 18 del testo unico
sull'immigrazione", con la dicitura "non aprire" dovranno
pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica
della
Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art.
18, via Barberini n. 38
- 00187 Roma,
entro e non oltre le ore 14 del 4 novembre 2002.
Le domande possono
essere spedite per posta con
raccomandata a/r,
nel qual caso
fa fede il
timbro postale di spedizione.
La consegna
a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 14 presso
il Dipartimento per
le pari opportunità, Segreteria
tecnica della Commissione interministeriale,
via
Barberini n. 38, Roma, 4o piano.