PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

COMUNICATO

 

Avviso n. 4 del 26 settembre 2002. Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

 

GU n. 232 del 3-10-2002

 

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

 

1. Premessa.

Con  il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione   sociale  nell'ambito  dei  programmi  di  assistenza  ed integrazione  sociale  previsti  dall'art.  18  del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  sull'immigrazione  e norme sulle  condizioni  dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione   del  citato  testo  unico,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394. A tal fine la Commissione  interministeriale  prevista  dall'art.  25, comma 2, del regolamento  di attuazione del testo unico predetto, valuterà, sulla base   dei   criteri   e   delle   modalità   previsti  dal  decreto

interministeriale  del  23 novembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti  specificamente  ad  assicurare  un  percorso di assistenza e

protezione allo straniero.

 

2. Obiettivi.

Costituiscono  oggetto  del  presente  avviso  i progetti rivolti specificamente  ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi  compresa  la  possibilità  di  ottenere lo speciale permesso di soggiorno  di  cui  all'art.  18  del  testo  unico  sopra citato, in particolare per donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza e  ai  condizionamenti  di  soggetti  dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi  si  articolano  in progetti territoriali che possono essere presentati   e   gestiti   da  enti  locali  o  da  soggetti  privati convenzionati  con  l'ente  locale, ed iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del  regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

 

3. Risorse programmate.

L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al presente avviso è di 2.840.513 euro a valere sulle risorse assegnate al  Dipartimento  per  le  pari  opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma  7,  del  testo  unico  indicato  e  dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il  30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

 

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti:

persone  straniere,  in  particolare donne e minori, vittime di soggetti  dediti  al  traffico  di  persone  a  scopo di sfruttamento sessuale.

 

5. Proponenti.

Per proponente si intende:

il  soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al  finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei  progetti  presentati.  Ove  parte  della  loro  attuazione venga

affidata  a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e mantengono  il  coordinamento  delle  azioni  previste.  Nel progetto dovranno essere indicati i soggetti attuatori.

 

6. Durata dei progetti.

Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

 

7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una  relazione  esplicativa  concernente  la  tipologia e la natura  del  programma di protezione sociale che individui obiettivi, articolazione   in   fasi  del  percorso  progettuale  e  metodologie utilizzate;

b) una  analisi  costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire   specificando   analiticamente   la  tipologia  di  costo (personale,  attrezzature,  strutture,  materiale di consumo, utenze, spese  amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura  indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla natura,   alle   caratteristiche   e  alle esperienze  del  soggetto proponente, nonchè del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell'ente  locale  che  il  progetto  presentato sia beneficiario del co-finanziamento  di  cui  all'art.  25,  comma  1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e degli  enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui  all'art.  52,  comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

 

8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Per  avere  informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno contattare  la  segreteria  del  capo Dipartimento pari opportunità.

Tel. 06421531 - e-mail: progettiarticolol8@palazzochigi.it

 

9. Procedure di selezione.

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità  dei  progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi  della  domanda  firmata  dal  legale  rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e.

9.2 Valutazione dei progetti.

La   valutazione   dei   progetti  è  svolta  dalla  Commissione interministeriale  prevista  dall'art.  25,  comma  2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La  Commissione  provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto   2  tramite  apposite  griglie  tecniche  di  attribuzione  di punteggio  sulla  base  dei  seguenti  indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche  di accoglienza;

previsione   di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione  del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza  o  carenza  sul  territorio  di  strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità  dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. Obblighi  del  soggetto  ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese ammissibili  saranno  precisati  nell'apposita convenzione che verrà stipulata  tra  l'ente  proponente  e  il  Dipartimento  per  le pari

opportunità.

 

11. Soggetti attuatori.

Laddove  l'attuazione  del  progetto  venga  affidato  a soggetti terzi,   questi  ultimi  debbono  comunque  essere  in  possesso  dei requisiti  di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione  del  testo unico già citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

 

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel presente avviso e del

formulario allegato.

Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le  buste  contenenti le proposte (un originale più cinque copie ed  eventuale  cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento in calce a destra:

"Progetti  di  protezione  sociale  -  art.  18 del testo unico sull'immigrazione",  con  la dicitura "non aprire" dovranno pervenire al  Dipartimento  per le pari opportunità - Segreteria tecnica della

Commissione  interministeriale  per  l'attuazione  dell'art.  18, via Barberini  n.  38  -  00187  Roma,  entro  e  non oltre le ore 14 del 4 novembre  2002.  Le  domande  possono  essere spedite per posta con

raccomandata  a/r,  nel  qual  caso  fa  fede  il  timbro  postale di spedizione.

La  consegna  a  mano  potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle  ore  9  alle  ore  14  presso  il  Dipartimento  per  le  pari opportunità, Segreteria tecnica della Commissione interministeriale,

via Barberini n. 38, Roma, 4o piano.

 

Allegato 1

 

Allegato 2